Decreto cautelare 18 aprile 2018
Ordinanza cautelare 10 maggio 2018
Ordinanza presidenziale 1 giugno 2018
Ordinanza cautelare 21 giugno 2018
Sentenza 4 marzo 2019
Sentenza 4 marzo 2019
Decreto presidenziale 29 maggio 2019
Decreto presidenziale 29 maggio 2019
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2020
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/03/2020, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/03/2020
N. 01877/2020REG.PROV.COLL.
N. 04445/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4445 del 2019, proposto dai signori RA ZI, RI LE LU, NN TA, IU AM MI, NN ND, RI CE, PA IT, RI CI RR, PI AR, AN CI, AR OB, DI IT, IL IR, AN LO, EL UG, AU NT, AL LE, ER Di NO, NN IC, ZI RU, EM AM AN LO, TE AR, RIngela PA, EM FO, SS D'EL, SS GR, JE NC, SA RO, RI TI IZ, BE OC, TE ED RI, DE RI, SA RC, CO EC, LI RA, IN IA, EL IR, RI AN, IN Di TO, RI IA, EL TO, NA AL, DE Di RE, HE AL, LL LL, DE TA, BR IU, ON EL, RA NT, NC AV, AL GL, NA LI, IU NA, LI IT, GH UO, NE RU, DE LO, ID CI OP, DA EN, GI IU TI OM e AL TU, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli, Romano Vaccarella ed Emilia Pulcini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, via Dora, n. 1;
contro
Il Ministero della giustizia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, in persona dei Ministri in carica pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
nei confronti
I signori ME SI, RI IN, HE LL, NC IT, EN RR e LIbetta Reali, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio – Roma – Sez. I, n. 2773 del 4 marzo 2019, resa tra le parti, concernente il concorso pubblico, mediante titoli ed esami - per il profilo professionale di Assistente giudiziario, area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - bandito con d. m. del 18 novembre 2016.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2020, il consigliere IU Carluccio e uditi per le parti l’avvocato Vincenzo Cerulli Irelli e l'Avvocato dello Stato Fabio Tortora.
FATTO e DIRITTO
1. La controversia concerne il concorso pubblico, mediante titoli ed esami - per il profilo professionale di Assistente giudiziario, area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - bandito con d. m. del 18 novembre 2016, per un numero iniziale di 800 posti, poi divenuti 1.400, e successivamente 2.800, le cui graduatorie (di merito e di vincitori ed idonei, pari entrambe a 4.915 unità, e di originari vincitori, pari a 800 unità) sono state pubblicate il 14 novembre 2017.
1.1. La procedura concorsuale in argomento si caratterizza per due profili:
a) il primo è che l’aumento dei posti banditi, mediante lo scorrimento dell’unica graduatoria, è il risultato degli interventi legislativi e dei relativi atti di quantificazione del fabbisogno di assunzioni in relazione ai diversi profili professionali e di autorizzazione alla spesa, che si sono succeduti nel tempo;
b) il secondo è che la pubblicazione delle sedi disponibili per l’assegnazione dei posti non è stata effettuata con unico atto e contestualmente per tutti gli aventi diritto (vincitori ed idonei), quali risultanti all’esito degli scorrimenti autorizzati con la legge, ma è stata frazionata in tre tornate di pubblicazione:
b1) la prima (“avviso” del 15 dicembre 2017) per 1.400 posti (da assegnare agli 800 vincitori e ai primi 600 aventi diritto per scorrimento della graduatoria (c.d. primo scorrimento);
b2) la seconda (“avviso” del 9 marzo 2018) per 1.000 posti (da assegnare ai successivi 1.000 idonei (cd secondo scorrimento);
b3) la terza (“avviso” del 31 luglio 2018) per 400 posti (da assegnare ai successivi 400 idonei (cd terzo scorrimento).
2. Numerosi soggetti rientranti nel gruppo degli idonei, divenuti vincitori con il primo scorrimento, i quali avevano scelto la sede sulla base della prima pubblicazione, hanno adito il T.a.r. per il Lazio ed hanno chiesto, anche con motivi aggiunti, l’annullamento dei successivi atti di pubblicazione delle sedi e degli atti ad essi collegati. Hanno dedotto la lesione della propria situazione giuridica soggettiva, perché non avevano potuto effettuare la scelta della sede su tutte quelle effettivamente disponibili, ma solo nell’ambito di quelle che l’Amministrazione aveva pubblicato con la prima tornata, con la conseguenza che le sedi da loro ambite (situate nel Centro-Sud dell’Italia) erano state assegnate a chi aveva una posizione deteriore in graduatoria facendo parte dei successivi scorrimenti.
2.1. In particolare, hanno denunciato:
a) l’eccesso di potere, l’irragionevolezza e la contraddittorietà dell’azione amministrativa, unitamente al difetto di istruttoria e di motivazione, in relazione all’art. 3, della l. n. 241 del 1990 (primo motivo); a tal fine - esaltando la vicinanza temporale dell’aumento con legge dei posti e la vicinanza temporale della distinta pubblicazione delle sedi rispetto alla prima pubblicazione - hanno messo in evidenza, in particolare, che non era legittima la scelta del frazionamento delle sedi pubblicate e che non risultavano esplicitati i criteri utilizzati per individuare le sedi da pubblicare nella prima tornata; tanto più che la stessa amministrazione si era mostrata consapevole della persistenza delle gravi carenze di organico nel Centro-Sud, secondo quanto emergente soprattutto dalla individuazione prospettica della scopertura negli stessi distretti, dopo le assunzioni con il concorso in argomento (e di 200 funzionari giudiziari), allegata alla pubblicazione delle prime sedi (doc. all. 6, al T.a.r.);
b) la violazione e la falsa applicazione dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. e la violazione del principio di trasparenza e del principio di parità di trattamento, che sarebbero stati intaccati dalla violazione del criterio generale, posto a loro presidio, secondo il quale, nell’assegnazione delle sedi di servizio ai vincitori di un pubblico concorso, si deve tener conto delle preferenze dei candidati risultati vincitori da valutarsi secondo l’ordine della graduatoria definitiva di merito; con la conseguenza che, in presenza di un’unica procedura concorsuale e di assunzioni mediante successivi scorrimenti della stessa graduatoria, tutte le sedi avrebbero dovuto essere pubblicate contestualmente per poter essere assegnate secondo l’ordine della graduatoria.
3. Il T.a.r., con la sentenza n. 2773 del 4 marzo 2019, ha rigettato il ricorso.
4. Avverso la suddetta sentenza, gli originari ricorrenti hanno proposto appello affidato a tre motivi strettamente collegati, riproponendo le censure avanzate nel primo grado di giudizio in una prospettiva critica delle argomentazione della sentenza gravata.
Per ragioni di semplicità espositiva fin da ora il Collegio evidenzia che prenderà in esame gli originari motivi articolati in primo grado che perimetrano obbligatoriamente il thema decidendum del giudizio di appello ex art. 104, comma 1, c.p.a. (cfr., nell’ambito di un indirizzo consolidato, Cons. Stato, sez. IV, n. 1130 del 2016; sez. v, n. 673 del 2015; sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5347 che ha escluso qualsivoglia configurabilità di vizi revocatori in tale modus operandi ).
4.1. L’Amministrazione si è costituita instando per il rigetto.
4.2. Entrambe le parti hanno depositato memorie; gli appellanti anche di replica.
4.3. La notificazione dell’appello per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati, autorizzata con decreto presidenziale, si è perfezionata.
4.4. All'udienza pubblica del 30 gennaio 2020 la causa è stata discussa e trattenuta dal Collegio in decisione.
5. Il T.a.r., affrontando unitariamente le censure prospettate dai ricorrenti, ha rigettato il ricorso sulla base delle essenziali argomentazioni che seguono:
a) la procedura concorsuale è stata posta in essere per far fronte alle esigenze, ritenute improcrastinabili, di “informatizzazione” e “digitalizzazione” degli uffici giudiziari e, quindi, urgenti ed “eccezionali”, che hanno consentito di derogare alla disciplina ordinaria in materia di turn over per il triennio 2016-2018, ai sensi del d.l. n. 117 del 2016, conv. in l. n. 161 del 2016;
b) il ricorso ha ad oggetto atti di macro-organizzazione, in quanto rivolto a contestare l’individuazione degli uffici da assegnare e non la legittimità di provvedimenti concernenti i singoli rapporti di lavoro, con conseguente configurazione di una posizione di interesse legittimo in capo ai ricorrenti;
c) in generale, su tale tipologia di atti, che riguardano le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, oggetto del giudizio di legittimità non possono essere le scelte discrezionali di valutazione del pubblico interesse e della opportunità amministrativa, ma solo la loro conformità alla normativa di riferimento generale e speciale (il bando di concorso), nei limiti delle figure generali della violazione di legge, dell’incompetenza e dell’eccesso di potere;
d) non si ravvisano le censure di violazione di legge e di eccesso di potere dedotte dai ricorrenti;
e) la legge speciale, costituita dal bando (art. 11 commi 7 e 11), è stata rispettata, posto che dovevano essere “ rese note le sedi per il contingente messo a concorso con il presente bando ” e che “ nel periodo di validità della graduatoria ” … l’”Amministrazione si riserva [va] la facoltà di procedere alla copertura dei posti che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili ”;
f) la pubblicazione che riguarda i ricorrenti (avviso del 15 dicembre 2017) indica le 1.400 sedi disponibili per i vincitori (800 del bando originario, aumentato del primo scorrimento di 600) sulla base della scopertura attuale, indicando in prospettiva la persistenza della scopertura all’esito delle assunzioni con il bando in argomento;
g) è chiaro che, proprio in ragione dell’urgenza e dell’eccezionalità delle assunzioni in deroga, l’Amministrazione ha proceduto ad individuare le sedi ritenute più necessarie da ricoprire per essere più “in sofferenza”, come comprovato dallo stesso provvedimento sulla “formazione del personale neoassunto”, orientato ad una rapida acquisizione “delle conoscenze lavorative, immediatamente necessarie”;
h) che le sedi scelte ricadessero per lo più in distretti del Nord dell’Italia e che, invece, i 1.400 assunti fossero interessati Centro-Sud dell’Italia è circostanza di mero fatto, di cui la lex specialis non teneva né poteva tenere legittimamente conto nel momento della scelta dei distretti da ricoprire;
i) infatti, il pubblico concorso è strumento idoneo a soddisfare primariamente l’interesse pubblico dell’Amministrazione a un efficiente gestione della funzione cui è demandata, non certo l’interesse della “sistemazione lavorativa” ritenuta (con valutazione meramente soggettiva) più congrua da chi è nominato vincitore o idoneo;
j) nella fattispecie, è evidente che le sedi che necessitavano di una immediata copertura erano quelle del Nord dell’Italia; che nella proiezione percentuale richiamata dai ricorrenti, fosse individuabile ancora una forte carenza di personale in alcuni distretti di Corte d’Appello del Centro-Sud, esemplificativamente richiamati, non è circostanza valutabile per individuare un comportamento illegittimo dell’Amministrazione, dato che i ricorrenti non considerano la percentuale di scopertura delle sedi del Centro-Nord al momento della prima assegnazione;
k) che la nota di accompagnamento ministeriale facesse riferimento all’inserimento dei posti banditi in un più ampio piano di reclutamento e di assunzioni, è circostanza idonea ad esprimere solo una generale fotografia “in divenire” , e certamente non è idonea ad imporre un blocco della assegnazione di sedi – e quindi dell’attività istituzionale – fino alla conclusione di tutte le operazioni di assunzione degli altri posti previsti per i quali, all’epoca, non vi era ancora alcuna provvista economica;
l) la previsione prospettica di nuove assunzioni sino al 2018 e la consapevolezza della persistente esistenza di scoperture anche al Centro-Sud coesisteva con l’assenza dell’obbligo dell’Amministrazione di attendere gli eventi per consentire una contestuale scelta di tutte le assunzioni programmate, in assenza di provvista economica;
m) quindi, l’Amministrazione ha individuato, al dicembre 2017, un numero di sedi tra le più “in sofferenza”, secondo parametri oggettivi (peraltro non contestati in questa sede), consentendo la scelta – nel rigido ordine di graduatoria – tra 1.400 posti, secondo la disponibilità organica riconducibile all’atto generale ricognitivo dell’organico allora vigente, quale era il d.m. 21 aprile 2017;
n) tanto è che, solo nel febbraio 2018 e sulla base della nuova provvista economica disponibile, la pianta organica del personale amministrativo dell’amministrazione giudiziaria veniva rideterminata con ulteriore d.m.;
o) in definitiva, non sussiste alcuna violazione del bando o di altra normativa da parte dell’Amministrazione, che ha provveduto, in conformità all’art. 11 del bando, a dare avviso, di volta in volta in tre occasioni delle sedi a quel momento disponibili, assegnandole secondo l’ordine di scelta della collocazione in graduatoria; così rispettando il principio di assegnazione della sede secondo l’ordine di graduatoria rispetto alle sedi in quel momento disponibili;
p) mentre, la tesi dei ricorrenti, secondo la quale l’Amministrazione avrebbe dovuto attendere – prevedendone l’attuazione pressoché immediata – la legge di bilancio 2018 e la rideterminazione della pianta organica per assegnare contestualmente tutte le sedi, a favore di tutti i vincitori e gli idonei, impinge in una valutazione di mera opportunità amministrativa e di scelta discrezionale dell’Amministrazione non delibabile nel giudizio di legittimità e sarebbe stata in contrasto, sia con la necessità di portare a termine nel minor tempo possibile la procedura per ricoprire le sedi che avevano maggior bisogno di assistenti giudiziari, sia con la stessa legittima aspettativa dei vincitori del medesimo concorso ad assumere immediatamente le funzioni.
6. Il Collegio condivide e fa proprie le analitiche argomentazioni del primo giudice; per respingere integralmente l’appello è sufficiente soffermarsi solo su alcuni aspetti, così integrando la motivazione della sentenza gravata.
6.1. Preliminarmente, è opportuno precisare che la procedura concorsuale in argomento è stata oggetto di più ricorsi trattati nella stessa udienza pubblica del 30 gennaio 2020. L’unitarietà delle censure prospettate, riconducibili ad una comune tesi, suggerisce di dare conto, in tutte le decisioni che riguardano il concorso in esame – rese in pari data – di tutti i profili argomentativi essenziali, quali risultano da tutti i ricorsi; mentre, di qualche profilo particolare rinvenibile solo in alcuni ricorsi si darà conto solamente nella sentenza che li decide. Quest’ultima circostanza ha indotto il Collegio a non esercitare il potere di riunione ex artt. 38 e 70 c.p.a.
7. Il nucleo centrale delle censure investe la scelta dell’Amministrazione di procedere alla pubblicazione frazionata delle sedi, nonostante l’unitarietà della procedura concorsuale e nonostante l’assunta conoscenza dell’esistenza (al momento della prima pubblicazione) delle gravi carenze di organico che residuavano e che si aveva intenzione di colmare a breve, come dimostrato dalla rapida successione temporale delle leggi autorizzative. Tanto, deducendo, con diverse sfumature, l’eccesso di potere, l’irragionevolezza e la contraddittorietà dell’azione amministrativa, unitamente al difetto di istruttoria e di motivazione,
7.1. Ritiene il Collegio che la scelta dell’Amministrazione sia immune da ogni vizio denunciato e, piuttosto, sia rispettosa dei vincoli derivanti dalla legge e dalle norme subordinate.
7.2. Oltre al vincolo dell’urgenza di provvedere alle nuove assunzione per assicurare l’informatizzazione degli uffici giudiziari, ben messa in luce dal primo giudice, rileva il necessario collegamento – esistente sulla base del sistema normativo che disciplina l’assunzione di personale presso le pubbliche amministrazioni - tra l’individuazione delle sedi per l’assegnazione dei posti banditi con la procedura concorsuale e tutti i necessari atti presupposti.
7.2.1. Nella fase costitutiva del rapporto di lavoro, l’esercizio della funzione pubblica che precede l’esplicarsi dell’autonomia negoziale delle amministrazioni pubbliche (che si manifesta di norma attraverso atti di macro organizzazione) è sottoposto a speciali vincoli legislativi - oltre che nella fase della individuazione del contraente quale dipendente da assumere mediante procedura concorsuale regolata dalla legge e altri atti normativi – anche nella decisione di assumere personale.
Quest’ultima scelta è, ordinariamente, subordinata a tre condizioni, ovvero: - l’esistenza di posti vacanti nell’organico; - la coerenza con atti di programmazione del fabbisogno di personale; - l’impossibilità di coprire le vacanze con personale in eccedenza presso altre amministrazioni.
7.2.2. Nei periodi di blocco legislativo del turn-over – come nella fattispecie - la legge, con interventi successivi (d.l. n. 117 del 30 giugno 2016, convertito in l. n. 161 del 12 agosto 2016, art. 1, comma 2- bis ; l. n. 232 dell’11 dicembre 2016, art. 1 comma 372; l. n. 205 del 27 dicembre 2017, art. 1 comma 489) ha autorizzato l’assunzione di personale amministrativo non dirigenziale. I corrispondenti decreti ministeriali, anch’essi succedutisi nel tempo (d.m. 20 ottobre 2016, d.m. 21 aprile 2017, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2017; d.m. 31 gennaio 2018, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2018) erano necessari per quantificare il fabbisogno di assunzioni in relazione ai diversi profili professionali e, nella fattispecie, erano necessari per individuare il concreto numero di assistenti giudiziari nell’ambito del plafond massimo autorizzato per le assunzioni da parte del Ministero della giustizia.
Il primo decreto ha previsto un termine di 90 giorni per l’avvio delle procedure concorsuali a partire dalla conclusione delle obbligatorie procedure di mobilità.
Il secondo decreto ha previsto 30 giorni per l’avvio del primo scorrimento.
Il terzo decreto, registrato dalla Corte dei conti solo nel marzo del 2018, ha previsto che lo scorrimento della graduatoria del concorso originario sarebbe stata determinata con uno o più provvedimenti direttoriali, come è concretamente avvenuto con la pubblicazione degli elenchi delle sedi nel marzo e nel luglio del 2018.
7.3. Dalla successione nel tempo dei suddetti atti e dal loro contenuto si possono trarre le seguenti evidenti considerazioni:
a) certamente, non è sufficiente l’autorizzazione legislativa alle assunzioni del dicembre 2017 per consentire, come sostengono gli appellanti, un'unica lista di sedi per la stessa graduatoria, costituendo la legge solo il primo imprescindibile presupposto;
b) solo con i necessari atti di macro-organizzazione (i decreti ministeriali suddetti) si quantifica il fabbisogno per il profilo professionale di interesse, mentre la legge prevedeva solo l’assunzione di personale amministrativo;
c) lo stesso d.m. dell’aprile 2017 ha cadenzato temporalmente il primo scorrimento della graduatoria, collegandolo all’assunzione dei vincitori degli originari 800 posti, avendo previsto 30 giorni per l’avvio dello stesso;
d) le improcrastinabili esigenze di “informatizzazione” e di “digitalizzazione” degli uffici giudiziari perseguite dal legislatore si sono tradotte nel d.m. del 21 aprile 2017 in un vincolo temporale del primo scorrimento in modo da rendere immediatamente operativa una maggiore immissione di addetti nel settore;
e) per i successivi scorrimenti non vi era la concreta provvista economica sino alla registrazione del d.m. del gennaio del 2018, da parte della Corte dei conti, avvenuta solamente nel marzo successivo, al contrario di quanto sostenuto dagli appellanti;
f) lo stesso d.m. ha autorizzato più scorrimenti successivi con decreto direttoriale;
g) in presenza di una disposizione normativa (il d.m. dell’aprile 2017), che concatenava l’assunzione dei vincitori e degli idonei del primo scorrimento, evidentemente per consentire nel più breve tempo possibile una maggiore immissione di personale negli uffici giudiziari, nessuna motivazione in ordine a tale scelta può ritenersi necessaria, anche a prescindere dalla connotazione dell’atto come atto generale di macro-organizzazione;
h) lo spostamento in avanti dell’assunzione mediante due nuovi scorrimenti della graduatoria che raddoppiavano la quantificazione del profilo di assistente giudiziario era funzionale alla necessaria revisione della pianta organica, la quale, nonostante fosse stata già prevista dalla legge del 2016, era stata effettuata solo con il d.m. 14 febbraio 2018, mentre il d.m. del 9 novembre 2017 aveva provveduto solo ad individuare i nuovi profili professionali; ma, tale ritardo non può imputarsi all’Amministrazione come difetto di istruttoria (come sostiene in particolare un diverso appellante che impugna i suddetti atti sostenendone l’autonoma illegittimità), atteso che, anche a voler riconoscere un inadempimento dell’Amministrazione, lo stesso non è causalmente riconducibile in modo diretto alla tempistica delle assunzioni che trova altrove, come si è visto, il suo fondamento;
i) dalla vicinanza temporale dell’aumento con legge dei posti e dalla vicinanza temporale della distinta pubblicazione delle sedi rispetto alla prima pubblicazione non può desumersi altro che la consapevolezza dell’Amministrazione di dover far fronte ad una notevole immissione di personale nei vari distretti, nel rispetto dei vincoli sovraordinati;
l) in definitiva, la decisione della pubblicazione frammentata delle sedi da destinare alla scelta dei vincitori era sostanzialmente obbligata per l’Amministrazione;
m) infatti: da un lato l’Amministrazione non poteva che accorpare nella pubblicazione gli originari 800 posti con i 600 del primo scorrimento, perché glielo imponeva il d.m. dell’aprile 2017 per via dell’urgenza della copertura; dall’altro, non poteva anticipare la pubblicazione degli altri posti per via della mancanza degli atti presupposti, non ultima la copertura finanziaria concreta e l’esigenza di provvedere ad una revisione dell’organico in presenza di un così consistenze immissione di dipendenti.
7.4. Dal chiaro tenore letterale dell’art. 11 del bando di concorso, emerge che in esso non può rinvenirsi alcun ostacolo alla frammentazione della scelta delle sedi (come sostengono gli appellanti) perché, come ha già rilevato il primo giudice, l’Amministrazione si è riservata la facoltà di procedere alla copertura dei posti che successivamente ed entro la data di validità della graduatoria si fossero resi disponibili.
7.5. Al contrario di quanto sostengono gli appellanti, non sussiste difetto di istruttoria ed eccesso di potere nella individuazione delle sedi pubblicate con il primo elenco del dicembre 2017.
Secondo l’assunto dei ricorrenti, dal documento che accompagna l’avviso di pubblicazione (doc. 6 ricorso al Tar) non sarebbero enucleabili i criteri seguiti nella scelta delle sedi perché, anziché risultare il loro fondamento nella scopertura organica attuale a quel momento, dimostrerebbe, proprio attraverso l’individuazione della persistente scopertura dopo le assunzioni oggetto di pubblicazione, la forte carenza di personale in tutta l’Italia, particolarmente al Centro-Sud, della quale l’Amministrazione era già perfettamente a conoscenza.
7.5.1. Sul punto è da premettere, in linea generale, che le scelte organizzatorie di questo tipo sono riservate alla valutazione latamente discrezionale della amministrazione e, come tali, insindacabili nel merito; sotto questo profilo risultano inammissibili le censure dei ricorrenti che sollecitano, viceversa, il giudice ad una sindacato di merito al di fuori dei tassativi casi individuati dall’art. 134 c.p.a.; tali scelte discrezionali, nel caso di specie, non superano il limite della abnormità nella misura in cui:
a) sono basate su esigenze obbiettive:
- di correntezza dell’azione amministrativa (la logistica organizzativa e burocratica sarebbe risultata appesantita dal grande numero di soggetti da avviare al lavoro in concreto; sul punto v. art. 35 t.u. n. 165 del 2001 e Cons. Stato, sez. IV, n. 6772 del 2019 specie §§12. 2.3. rispetto a fattispecie diversa);
- di prevenire ritardi nella destinazione dei neo assunti insiti nella (auspicata da parte dei ricorrenti) ventilata possibilità di accorpare in una unica fase la scelta delle sedi da parte dei vincitori e di tutti gli idonei;
b) non è stata fornita la prova della intenzione vessatoria o discriminatoria della scelta operata dalla amministrazione; neppure risulta, da tutta la documentazione versata in atti, la variazione ad libitum di criteri precedentemente individuati dalla legge o dall’avviso di selezione;
c) è stata comunque garantita la presenza di sedi anche nell’Italia centro meridionale.
Giova evidenziare, sulla scia dei principi elaborati dalla Adunanza plenaria n. 9 del 2014, che nelle “procedure di massa” le regole ordinarie sul procedimento amministrativo devono essere interpretate in modo flessibile a garanzia della tutela del fascio di interessi pubblici coinvolti, donde l’attenuazione dell’obbligo di specifica motivazione e istruttoria.
7.5.2. Come ritenuto dal primo giudice, dal documento in argomento risulta evidente che l’Amministrazione ha pubblicato le sedi che ha ritenuto necessario coprire con maggiore urgenza.
Infatti, i ricorrenti considerano le percentuali di scopertura residuale di alcune città del Centro Sud (a titolo di esempio, Messina, Napoli, Roma) all’esito della proiezione delle assunzioni in corso, non trovando spiegazione del perché non si siano pubblicate da subito altre sedi già risultanti come scoperte. Invece, per comprendere il ragionevole criterio seguito occorre considerare le percentuali di scopertura di partenza. Emerge, così, che le percentuali di scopertura maggiori del 22% (sino ad un massimo a titolo di esempio del 25,89 di Brescia, del 25,30 di Bologna) erano nel Nord, mentre nel Centro Sud (con l’eccezione di Roma) erano mediamente inferiori (sino a un minimo di 1,87 di Lecce e di 7,28 di Palermo), con la logica conseguenza che l’Amministrazione - secondo una condivisibile logica di efficiente organizzazione delle risorse - ha immesso più personale per la digitalizzazione dove le scoperture attuali erano maggiori, senza trascurare l’immissione di forze nuove, ma in minor misura, dove (proprio come a Catania, Palermo, Messina) le percentuali di scopertura erano ben al di sotto del 22%, nella consapevolezza che per nessun distretto si perveniva ad una copertura integrale. E’ evidente che, se avesse scelto di dare maggiore copertura alle sedi del Sud, il divario iniziale tra le zone dell’Italia considerate si sarebbe aggravato e che, nel contempo, la finalizzazione delle assunzioni alla digitalizzazione non consentiva di escludere alcuna sede.
7.6. Deve aggiungersi che, se anche la scelta della pubblicazione frazionata non fosse stata imposta dal decreto ministeriale dell’aprile 2017, e dal succedersi del tempo delle norme autorizzative, sarebbe stata ragionevole, atteso il grande numero complessivo di vincitori (2.400). Questo dato avrebbe necessariamente complicato la fase organizzativa di formazione per l’avviamento al lavoro, incidendo negativamente sull’obiettivo prioritario del legislatore di predisporre le risorse umane per la digitalizzazione e informatizzazione degli uffici giudiziari; elemento essenziale per assicurare il giusto processo, quale valore che trova garanzia nell’ordinamento costituzionale, con l’art. 111 Cost., oltre che nell’ordinamento sovranazionale (art. 6 della «Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali» (CEDU); art. 47 della «Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea», richiamata dall’art. 6 del Trattato sull’Unione Europea: cd Carta di Nizza).
7.6.1. Né può ritenersi che la necessaria celerità dell’immissione del personale, perseguita dal legislatore, non sarebbe stata messa in discussione dalla circostanza che per soddisfare il proprio interesse alla scelta sull’intero plafond di sedi a disposizione i ricorrenti si erano limitati a chiedere non il blocco della procedura di assunzione, bensì solamente il riconoscimento della possibilità di poter scegliere anche sulle altre sedi. Questa censura - rivolta alla sentenza impugnata dagli appellanti con il secondo motivo, deducendo il travisamento e la violazione del principio tra chiesto e pronunciato da parte del T.a.r., per non aver appunto il primo giudice compreso che non si voleva bloccare la procedura di assunzione per poter scegliere, ma semplicemente avere la possibilità di scegliere sull’intero da parte dei migliori - è priva di fondamento.
7.6.2. Infatti, per poter scegliere la sede contestualmente, non vi sarebbe stato altro modo che quello di attendere il verificarsi dei presupposti per i successivi 1.400 posti, quindi con uno spostamento temporale dal dicembre 2017/gennaio 2018 al luglio 2018 e, comunque, con le difficoltà organizzative nella gestione della fase di formazione contestuale di ben 2.400 neoassunti.
8. E’ evidente che le ragioni a sostegno della legittimità dell’operato dell’Amministrazione di procedere all’assunzione mediante pubblicazione frazionata delle sedi sono idonee a fondare anche il rigetto dell’altro nucleo di censure. Infatti, i ricorrenti ed attuali appellanti, invocando i principi di imparzialità, di buon andamento, di trasparenza e di parità di trattamento, deducono la violazione del criterio dell’assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l’ordine della graduatoria di merito, che sarebbe imposto dallo svolgimento di un unico concorso e dalla esistenza di una graduatoria unica, con la conseguenza che, per rispettare tale principio, avrebbe dovuto procedersi alla contestuale pubblicazione di tutte le sedi messe a concorso per la scelta da effettuarsi da tutti i vincitori.
D’altra parte è, poi, pacifico tra le parti che il principio meritocratico, sancito anche nell’art. 28 del d.P.R. n. 487 del 1994, è stato puntualmente rispettato all’interno della prima fase di scelta, che è quella cui hanno partecipato i ricorrenti, e nelle due fase successive.
9. A tanto consegue il rigetto dell’appello e la conferma dell’impugnata sentenza con integrazione della motivazione.
10. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto dei criteri stabiliti dall’art. 26, comma 1, c.p.a. nonchè dal regolamento n. 55 del 2014 specie avuto riguardo alla natura collettiva del gravame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e conferma l’impugnata sentenza integrando la motivazione.
Condanna ciascun appellante al pagamento degli onorari per il grado di appello, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) senza vincolo di solidarietà, oltre spese prenotate a debito, in favore del Ministero della giustizia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2020, con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Luca Lamberti, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere
IU Carluccio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU Carluccio | Vito Poli |
IL SEGRETARIO