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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 2998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2998 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16032/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16032/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(CF ) con il patrocinio dell'avv. FANTINI UMBERTO Parte_2 P.IVA_1
ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE LAURETIS VINCENZO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. PIACENTINI STEFANIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note a trattazione scritta depositate telematicamente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e Parte_3 quale legale rappresentante del , ha convenuto in giudizio la società Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, quale editore del quotidiano on line Controparte_2 in relazione alla pubblicazione di un articolo diffamatorio, a firma della giornalista CP_3 CP_4 sul quotidiano on line “ it” in data 31 ottobre 2017, contenente anche la fotografia dell'attore e di CP_5 un secondo articolo in data 30 dicembre 2017 corredato da fotografia dell'attore in stato di privazione della libertà personale, chiedendo: a) ordinare la ripubblicazione della richiesta di rettifica così come formulata dagli attori rispetto ad entrambi gli articoli nonché dell'ordinanza disponente la rettifica;
b) accertare l'illiceità del rifiuto opposto alla pubblicazione delle richieste di rettifica/replica ed il carattere lesivo delle informazioni e pagina 1 di 12 giudizi contenuti in tali articoli della reputazione, onore ed all'immagine pubblica degli attori;
c) dichiarare h l'illiceità della pubblicazione delle fotografie ritraenti l'attore in Parte_3 quanto avvenute senza il consenso dell'attore, con conseguente lesione del diritto all'immagine, identità personale e riservatezza dell'attore ai sensi degli artt. 10 cod.civ, 97 della legge sul diritto di autore e 22 della L.
675/1996 e con conseguente ordine di estromissione delle stesse dall'archivio dei convenuti;
d) pronunciare la condanna della convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato nella complessiva somma di
€ 100.000,00 (50.000 per ciascuno degli attori), oltre ad € 20.000,00 ciascuno a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L 47/1948, oltre agli esborsi sostenuti per le pubblicazioni alternative;
e) ordinare la pubblicazione della sentenza sul sito on line della convenuta e sui quotidiani e periodici a tiratura nazionale indicati nell'atto.
Con l'atto di citazione, gli attori hanno inoltre contestualmente proposto ricorso cautelare in corso di causa, ex art. 700 c.p.c. per ottenere l'ordine di pubblicare la rettifica non pubblicata dai convenuti.
Gli attori hanno esposto:
-che in data 31.10.2017 è stato pubblicato sul quotidiano on line un articolo dai contenuti CP_3 gravemente diffamatori nei confronti degli attori, con il titolo “Arrestato Record di Parte_3 condanne. 9 anni accumulati per oltraggi, offese e resistenze”;
-che tale articolo conteneva una serie di notizie false e travisate, sia nella parte in cui mirava a fare apparire come un pericoloso pregiudicato legato ad ambienti eversivi che doveva scontare una pena di 9 anni,9 Pt_3 mesi e 25 giorni di carcere, sia nella parte in cui il veniva apostrofato con gratuite invettive e giudizi Pt_3 denigratori;
-che inoltre era stato pubblicato un secondo articolo, sempre gravemente diffamatorio, in data 30 dicembre 2017, corredato da foto dell'attore che lo ritraeva in stato di privazione della libertà personale;
-che gli attori avevano promosso un precedente giudizio nei confronti della giornalista , sia quale CP_4 autrice dell'articolo, sia quale direttrice della testata;
-che in tale giudizio, a seguito del rifiuto dei convenuti di pubblicazione della rettifica, era stata accolta la richiesta svolta dall'attore in via cautelare di pubblicazione del testo di rettifica predisposto dagli attori;
-che i convenuti avevano ottemperato solo parzialmente al provvedimento del giudice;
-che era configurabile la responsabilità solidale della società convenuta, quale editrice della testata relazione alle affermazioni offensive e diffamatorie contenute nell'articolo;
-che in particolare, nell'articolo l'attore veniva falsamente indicato come “latitante”, oltre che come “in gioventù legato agli ambienti di Autonomia Operaia”, “poi avvicinato ad ambienti anarchici”;
-che, secondo la prospettazione degli attori, tali affermazioni risultavano false, allarmanti, calunniose e prive di qualsiasi continenza;
-che parimenti diffamatorie erano i riferimenti al coinvolgimento dell'antiterrorismo greco, le affermazioni secondo cui “a certi livelli di casino non ci si può arrivare senza una pericolosa strategia”; “ha 750 procedimenti penali alle spalle”; “è stato denunciato 750 volte”, “sfuggendo come una anguilla, utilizzando strategie di movimento… che possono essere anche il frutto della confusione che pare dominare la sua vita”;
pagina 2 di 12 “Di fatto è campione delle famose Fake News”; “Le teorie che propugna sono quelle legate al tutti ladri e tutti mafiosi, politici, giudici e forze dell'ordine senza distinzioni”; “gli piace offendere il prossimo, specialmente se sta facendo il suo lavoro, evitando l'approfondimento delle notizie, omettendo particolari importanti e mancando di riportare le sue accuse alla responsabilità penale personale, ritenendo colpevoli a suo comodo, su sua iniziativa ed a prescindere, intere categorie”; “quando carabinieri e forze dell'ordine cercavano di riportarlo ad un certo livello di civiltà non mancava mai di denunciare agenti e forze dell'ordine”; “se i soggetti che ha insultato fossero davvero mafiosi, lo avrebbero sciolto nell'acido molto tempo fa”;
-che inoltre i convenuti, con il successivo articolo, avevano omesso di dare la notizia della scarcerazione del convenuto ed avevano pubblicato la foto dell'attore in stato di detenzione;
-che gli attori hanno quindi affermato la grave diffamatorietà dei fatti e dei giudizi contenuti nell'articolo, in quanto volti a denigrare gratuitamente la persona dell'attore, e le battaglie portate aventi da e dal Pt_3 dallo stesso fondato a sostegno della legalità e della difesa dei deboli;
Parte_2
-che infine gli attori hanno dedotto che la controparte aveva tenuto sin dall'inizio comportamenti elusivi e di aperta malafede processuale ed extraprocessuale, in quanto avevano finto di aderire alla mediazione senza costituirsi nel precedente giudizio e formulando eccezioni dilatorie e defatiganti sulla pretesa violazione del diritto di difesa ed il mancato perfezionamento delle notifiche;
-che la gravità dei fatti allegati e la condotta processuale della convenuta rendeva applicabile la sanzione della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
A seguito dei provvedimenti di dichiarazione di nullità della notifica dell'atto di citazione e dell'atto di citazione per la mancanza dell'avvertimento ex art. 38 c.p.c. ed all'esito della rinnovazione, si è costituita la convenuta che ha chiesto il rigetto delle domande attoree, allegando che il rispetto dei Controparte_2 canoni della verità dei fatti, dell'utilità sociale della notizia e della continenza era stato già valutato nell'ambito del procedimento penale che si era concluso con il proscioglimento della giornalista da ogni accusa.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria ed è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità espositiva si procederà alla trattazione delle varie questioni oggetto del giudizio per capi separati.
1. Il thema decidendum
Va in primo luogo rilevato che il presente giudizio, avente ad oggetto la verifica della sussistenza dell'illecito diffamatorio in relazione alla pubblicazione degli articoli pubblicati in data 31.10.2017 e 30.12.2017 sul quotidiano online “Zoom.Milano.it” e della lesione del diritto all'immagine dell'attore in relazione alla pubblicazione della fotografia di , vede come parte esclusivamente Parte_3 [...]
società editrice del quotidiano on line, in quanto tale società non è stata parte del giudizio CP_6
pagina 3 di 12 precedentemente introdotto dagli attori nei confronti dell'autrice dell'articolo e di Controparte_7 CP_8 it.
[...]
In secondo luogo, si osserva che nel giudizio promosso nei confronti dell'autrice dell'articolo è stata, CP_4 nelle more, dapprima emessa la sentenza di primo grado e, successivamente la sentenza della Corte d'Appello di
Milano n.3082/2023, con la quale la Corte, in parziale accoglimento dell'appello incidentale svolto dagli odierni attori, ha disposto la condanna di al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale CP_4 per le pubblicazioni degli articoli del 31.10.2017 e del 30.12.2017, la somma di € 20.000,00 in favore di
[...]
e di € 10.000,00 in favore dell'associazione . Parte_3 Parte_2
2. L'esercizio del diritto di rettifica e le domande connesse
Gli attori hanno riproposto nel presente giudizio la richiesta di ripubblicazione della rettifica dagli stessi formulata ed oggetto del provvedimento cautelare in data 1.2.2019, reso nel giudizio nei confronti di CP_7
e it.
[...] CP_9
Come accertato nella sentenza di primo grado resa in detto giudizio, confermata sul punto dalla sentenza della
Corte d'Appello, vi è stato integrale adempimento del provvedimento giudiziale.
Si ritiene, quindi, di confermare anche nel presente giudizio tale valutazione.
Peraltro, occorre considerare che l'art. 8 della L 47/1948, da ritenersi applicabile in via analogica, anche alle pubblicazioni telematiche, il soggetto gravato dall'obbligo di pubblicazione della rettifica è il solo direttore del giornale o del periodico, il che esclude ulteriormente l'accoglimento in questa sede delle domande degli attori relative all'esercizio del diritto di rettifica.
3. La valutazione del carattere diffamatorio dell'articolo del 31.10.2017
quale editore del quotidiano on line supplemento del quotidiano Controparte_6 CP_5
rientra tra i soggetti responsabili, in via solidale con l'autore dell'articolo ed il direttore, CP_9 dell'illecito derivante dalla pubblicazione di notizie lesive dell'immagine e della reputazione della parte ai sensi dell'art. 11 L 47/1948, applicabile anche alle pubblicazioni telematiche.
Ciò posto, nel giudizio a carico di , si è accertato, con la sentenza di primo grado e con quella di CP_4 parziale riforma emessa dalla Corte d'Appello, il carattere diffamatorio dei seguenti brani dell'articolo del 31 ottobre 2017 dal titolo “Arrestato Record di condanne. 9 anni accumulati per oltraggi, offese Parte_3
e resistenze”:
1) l'indicazione del fatto che deve scontare 9 anni, 9 mesi e 25 giorni di condanne. Pt_3
Sul punto si richiamano i rilievi svolti nella sentenza di primo grado e segnatamente: “Come risulta dai documenti prodotti, è stato arrestato su mandato di arresto europeo del 2.2.2016 emesso dalla Pt_3
Procura Generale presso la Corte di Appello di Milano e fondato sulla sentenza n. 1716/2010 della Corte di
Appello di Milano, relativa a reati di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 216 comma 1 n.2 e 219 comma
2 n. 1 RD 267/1942, nel quale la pena da scontare è indicata in anni 3 e mesi 4 di reclusione, nell'ambito di un cumulo di pene emesso dalla stessa Procura Generale in data 22.5.2015 (doc. 3 all'interno del doc. 2 di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 del fascicolo attori).
pagina 4 di 12 Mentre può ritenersi corretto il dato del numero di anni di reclusione e di arresto inflitti per effetto del cumulo delle pene applicate a , risulta inesatta la indicazione della pena che l'attore deve scontare, Pt_3 essendo quella effettiva, oltre che quella per cui è intervenuto l'arresto, ben inferiore.
Al riguardo la notizia non riporta correttamente e fedelmente quanto indicato nel comunicato stampa dello
, atteso che in tale comunicato si dà atto della latitanza iniziata nel 2015 dopo la sentenza della Pt_4
Cassazione a 9 anni e 9 mesi, ma nulla si dice sulla pena da scontare, sicchè sia l'indicazione sulla pena da scontare nel secondo paragrafo dell'articolo - ribadita anche in un altro brano dell'articolo, dove si afferma come probabile che il sconterà la pena di 9 anni e 9 mesi con una serie di affidamenti in Pt_3 prova - costituisce una deduzione dell'autore dell'articolo che non risulta sorretta dalla verifica della posizione processuale dell'attore.
A ciò si devono aggiungere i riferimenti contenuti nell'articolo sul fatto che avrebbe utilizzato per Pt_3 sfuggire alle forze dell'ordine, sistemi e strategie di movimento probabilmente imparate nel suo passato nella sinistra extra parlamentare, il commento sul fatto che <<a certi livelli di casino non ci si pu arrivare senza una pericolosa strategia organizzata>>, ed ancora sul legame con gli ambienti di autonomia operaia,
l'avvicinamento ad ambienti anarchici ed il conseguente timore che il suo creare confusione sia parte di una strategia.
In questo quadro, l'inesattezza sulla pena da scontare non si reputa avere rilevanza marginale e trascurabile, atteso che involge elementi che mutano in peius la posizione processuale dell'attore, con conseguenti maggiori riflessi in termini negativi sull'opinione dei lettori in punto di gravità e disvalore delle condotte tenute dall'attore e della sua personalità”.
Le valutazioni compiute nella sentenza di primo grado sul punto hanno trovato conferma nella sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano.
2) la indicazione secondo cui era legato ad ambienti di autonomia operaia e le ipotesi sulla Pt_3 rispondenza delle condotte del ad una strategia premeditata. Pt_3
Anche qui si richiamano i rilievi svolti nella sentenza di primo grado e segnatamente: “La affermazione sul legame con Autonomia operaia è contestata dall'attore e prive di effettivi riscontri.
Se è vero che nell'articolo si fa riferimento a quanto riferito dalle autorità, tale circostanza non trova riscontro nel comunicato dello prodotto dalle parti né vi è prova che sia stata accreditata dalle forze Pt_4 dell'ordine nella conferenza stampa che la convenuta ha affermato si sia tenuta subito dopo l'arresto. CP_4
Al riguardo le istanze istruttorie svolte dalla convenuta riguardano esclusivamente la circostanza della entità della pena da scontare da parte di e non anche informazioni relativi alle sue passate Pt_3 frequentazioni.
Inoltre, occorre rilevare che dal documento n. 25 prodotto dagli attori, costituito da e-mail inviata dal
Nucleo Investigativo dei Carabinieri, non può ritenersi neppure provato che vi sia stata una conferenza stampa con i giornalisti all'indomani dell'arresto del (cfr. documento all'interno del doc. 2 prodotto Pt_3 dagli attori con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1).
pagina 5 di 12 Non si rilevano quindi elementi che possano fondare né la verità oggettiva né quella putativa dell'esistenza di un legame tra ed . Pt_3 Controparte_10
Sul punto non si ritengono decisive le considerazioni svolte nel provvedimento di archiviazione prodotto dalle parti.
In particolare, nel provvedimento si evidenzia come l'accostamento ad non valga ad Controparte_10 attribuire a la patente di terrorista, in quanto sia tale formazione che gli ambienti anarchici hanno Pt_3 posto in essere iniziative di più ampio respiro rispetto al contegno di alcuni militanti che hanno dovuto affrontare processi penali per reati di tale tipologia.
Tuttavia le citate informazioni, inquadrate nell'ambito di un articolo in cui si menziona il fatto, vero, dell'intervento dell'antiterrorismo nell'arresto di , si formulano ipotesi sulla derivazione della Pt_3
“confusione” del o del “casino” cui è arrivato da una pericolosa strategia organizzata e sul mutuare Pt_3
i mezzi utilizzati per sfuggire alle indagini delle forze dell'ordine da quanto imparato nel suo passato nella sinistra extra parlamentare degli anni 70, si afferma ancora che creare una confusione potrebbe essere parte di una sua strategia, appaiono suscettibili di accreditare la vicinanza dell'attore a quella parte più estrema e più pericolosa del movimento.
Inoltre, se è vero le modalità con cui è avvenuto l'arresto – confermate anche nell'intervista di Pt_3 successiva ai fatti di cui al doc. 31 nella parte in cui dà atto del coinvolgimento, su istanza della Procura
Generale di Milano, dell' e dell'Interpol al fine di eseguire l'arresto e della scoperta Controparte_11 di essere stati tenuti sotto controllo in Grecia per circa 2 anni– potrebbero giustificare, anche sotto il profilo della verità putativa, la notizia dei contatti con ambienti dell'anarchismo e dell'uso di sistemi e strategie che avrebbero dato del filo da torcere ai Carabinieri impegnati nella sua ricerca, è pur vero che ciò non basta a fare venire meno il carattere diffamatorio delle ipotesi sul ricorso ad una strategia organizzata premeditata e pericolosa.
Al riguardo si tratta di deduzioni che non trovano fondamento nel titolo di reato per cui si è proceduto all'emissione del mandato di arresto europeo, nè tanto meno nella tipologia di reati, pure specificati nell'articolo in questione, che hanno portato al raggiungimento della complessiva pena di oltre 9 anni di reclusione, costituiti per l'appunto da resistenza a pubblico ufficiale, offese, oltraggio a giudice e diffamazione.
Inoltre, seppure tali ipotesi sono formulate in forma dubitativa, l'assenza di concreti riferimenti sull'oggetto
e finalità della possibile strategia perseguita da ed il fatto che la giornalista lasci intendere Pt_3
l'esistenza di un timore “che creare confusione sia parte di una strategia”, in presenza dei citati riferimenti ai passati legami dell'attore, è suscettibile di ingenerare la convinzione del fatto che dietro i legami narrati ed oltre al tipo di reati contestati, vi possa essere un disegno o un obiettivo portato avanti dall'attore da considerarsi pericoloso.
pagina 6 di 12 I rilievi sopra formulati portano quindi a ritenere il contenuto diffamatorio dei citati fatti ed opinioni esposti nell'articolo ed attribuiti all'attore e ad escludere la sussistenza del requisito della Parte_3 verità, quantomeno putativa, delle notizie riferite”
Anche qui, la valutazione sulla diffamatorietà di tali brani è stata confermata dalla sentenza di primo grado.
A fronte di tali rilievi, le difese di non consentono di pervenire a diverse conclusioni, in quanto CP_2 fondate principalmente sulla constatazione della pronuncia del provvedimento di archiviazione nel procedimento penale a carico della giornalista e sulle motivazioni di tale provvedimento e della richiesta del Pubblico
Ministero.
Al riguardo, si osserva che l'ordinanza di archiviazione pronunciata dal Gip nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico di per il reato di diffamazione in relazione alla pubblicazione del citato Controparte_7 articolo non riveste autorità di cosa giudicata nel giudizio civile, non rientrando nell'ambito dei provvedimenti previsti dagli artt. 652 e 654 c.p.p. e non avendo contenuto di provvedimento definitivo ed irrevocabile.
Inoltre, il decreto di archiviazione non ha effetti preclusivi in ordine ad una diversa e successiva valutazione dei fatti che comporti la riapertura delle indagini e parimenti non preclude che lo stesso fatto venga differentemente definito, valutato e qualificato dal giudice civile (cfr. Cass. n. 1346/2009).
Per quanto riguarda gli altri brani contenuti nell'articolo, si rileva che la Corte ha ritenuto diffamatoria anche la parte relativa alla menzione del fatto che l'attore era stato denunciato 750 volte nel titolo, rilevando che
“il titolo sopra riportato unitamente al richiamo alle 750 denunce fa ritenere al lettore che - contrariamente al vero- la maggior parte delle stesse non si fosse risolta con provvedimenti di archiviazione, bensì di condanna.
Così trasmettendo al pubblico un'immagine di più negativa di quella risultante dai precedenti penali Pt_3 dello stesso. In tema di risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa, la verità dei fatti oggetto della notizia è scalfitta da inesattezze che stravolgono il fatto "vero" in maniera da renderne offensiva l'attribuzione a taluno, all'esito di una valutazione del loro peso sull'intero fatto narrato al fine di stabilire se siano idonee a renderlo "falso" e, oltre che tale, diffamatorio. Infatti, i fatti esposti sono tali da mutare significativamente la portata informativa dell'articolo, veicolando informazioni in parte inveritiere, lesive della reputazione del destinatario delle medesime.”
Si ritiene quindi di aderire a tale valutazione.
Per quanto riguarda gli altri brani dell'articolo, sia la sentenza di primo grado che la sentenza d'appello hanno ritenuto scriminate dall'esimente dell'esercizio del diritto di critica, le parti in cui si definisce il Pt_3
“campione delle famose Fake News”, in cui si riportano le sue teorie secondo cui “ tutti ladri e mafiosi, politici, giudice e forze dell'ordine”, si rappresenta che “gli piace offendere il prossimo, specialmente se sta facendo il suo lavoro, evitando l'approfondimento delle notizie, omettendo particolari importanti e mancando di riportare le sue accuse alla responsabilità penale personale, ritenendo colpevoli a suo comodo, su sua iniziativa ed a prescindere, intere categorie”.
Come rilevato nella sentenza di primo grado, “si è in presenza di opinioni dell'autore dell'articolo che muovono dalla constatazione sia della tipologia di reati per cui l'attore è stato condannato, sia di quelli per cui è stato
pagina 7 di 12 tante volte oggetto di denuncia, quali ingiuria, oltraggio e diffamazione e dal fatto che spesso per l'appunto i destinatari di tali condotte sono stati politici, magistrati ed appartenenti alle forze dell'ordine.
I giudizi, esposti con tono pungente ed ironico, appaiono quindi contestualizzati attraverso il riferimento alle condanne ed ai procedimenti penali che hanno coinvolto l'attore e riguardano aspetti congruenti con il tipo di imputazioni ascritte, attenendo alla attribuzione all'attore di fatti quali la manifestazione di giudizi offensivi, la esposizione di fatti e notizie non veritiere o comunque privi del necessario approfondimento, e quindi di comportamenti che costituiscono per l'appunto il presupposto delle contestazioni di quei fatti di reato.
Alla luce di ciò non si ritiene quindi che i commenti della giornalista trasmodino in affermazioni arbitrarie né in offese gratuite, volte al mero dileggio dell'attore”.
Alle stesse conclusioni si è giunti in relazione al brano in cui si spiega i motivi per cui le teorie del Pt_3 sarebbero “zoppe”.
Al riguardo nella sentenza di primo grado si legge “ In tale parte dell'articolo la giornalista, con ricorso al paradosso ed all'ironia, intende mostrare la falsità delle accuse mosse dall'attore nei confronti dei politici o dei magistrati parte dei procedimenti penali che lo hanno riguardato, e segnatamente dell'accusa di essere mafiosi, osservando che se fosse stato vero l'attore non sarebbe stato vivo in quanto i soggetti diffamati non si sarebbero limitati alla denuncia.
Anche in tal caso l'esplicitazione del ragionamento sotteso alla opinione espressa nell'articolo ed il linguaggio utilizzato rientrano pienamente nel perimetro della scriminante del diritto di critica.
Peraltro, il fatto che alcuni procedimenti a carico dell'attore traggano origine dalla manifestazione pubblica del suo pensiero della esistenza di una lobby di magistrati e avvocati corrotti, così come dalla asserita infiltrazione della mafia in settori della magistratura trova conferma nella stessa intervista prodotta dall'attore (cfr. doc. 31 già citato), sia nella parte in cui ha fatto riferimento alle sue denunce nei confronti di magistrati ed avvocati per la gestione di un presunto racket delle aste fallimentari e delle esecuzioni, sia nella parte in cui viene menzionata la “massomafia” che controlla i gangli di comando delle istituzioni sino alla Suprema Corte di
Cassazione”.
Nella sentenza di secondo grado, la Corte d'appello ha confermato la valutazione sulla configurabilità di tale esimente in relazioni a tali brani.
Pertanto, si fa integralmente richiamo anche nel presente giudizio alle argomentazioni sopra riportate svolte nelle citate pronunce, in quanto aventi ad oggetto lo stesso fatto illecito.
Con riferimento alle doglianze della pubblicazione della fotografia del a corredo dell'articolo del Pt_3
31 ottobre 2017, si rileva che tale pubblicazione è stata ritenuta lecita sia nella sentenza di primo grado che nella sentenza di appello, in quanto giustificata dall'interesse pubblico ad identificare il soggetto destinatario di un ordine di esecuzione per una condanna definitiva.
Si ritiene quindi anche in questa sede di confermare tale valutazione.
4. La valutazione della diffamatorietà dell'articolo del 30 dicembre 2017
pagina 8 di 12 Nella sentenza di primo grado a carico della giornalista si è rilevato che in tale articolo viene data notizia dell'estradizione di , riproducendo sostanzialmente le notizie oggetto del citato comunicato dello del Pt_3 Pt_4
28.12.2017, senza alcun riferimento ai presunti legami del con e con movimenti Pt_3 Controparte_10 anarchici e con la mera indicazione della pena complessiva riportata, il che ha portato ad escludere il carattere diffamatorio di tale articolo.
Si tratta di valutazione che si ritiene di confermare nel presente giudizio a carico dell'editore.
Quanto alla pubblicazione della foto dell'attore a corredo di tale articolo, la Corte d'Appello, nella sentenza resa nel procedimento a carico di ha ritenuto infondato l'appello degli attori sul Controparte_7 punto, rilevando che dall' articolo prodotto e dalla foto in esso contenuta non si evidenzia l'immagine dell'appellante, forse ritratto di spalle e non in uno stato di detenzione, né si vedono ritratti 5 agenti e che non è neppure riconoscibile la personale dell'attore.
Al riguardo, l'esame della fotografia prodotta nell'articolo di cui al doc. 2 degli attori porta a condividere tale conclusione data la non riconoscibilità del alla luce delle dimensioni della foto – da valutarsi sulla base Pt_3 dell'esame della fotografia allegata all'articolo e non all'ingrandimento prodotto dall'attore nel corpo degli atti –
e della posizione dell'immagine, che vede l'attore in parte di spalle e in parte coperto dal soggetto che sta alla sua sinistra, che non consente di cogliere i tratti del suo volto.
Ciò posto, si ritiene quindi, in conformità a quanto rilevato nella sentenza di primo grado e nella sentenza di appello, di ritenere sussistenti gli estremi dell'illecito diffamatorio nei limiti sopra indicati, con conseguente responsabilità solidale di per tale illecito. Controparte_2
5. Il danno risarcibile
Nella sentenza di primo grado resa nella causa promossa dagli attori nei confronti di si Controparte_7
è ritenuto sussistente il diritto di al risarcimento del danno conseguente all'evento lesivo Parte_3 contestato in forza del disposto degli artt. 595 comma 3 e 185 c.p.c, nonché quale conseguenza della lesione di valori costituzionalmente garantiti dall'art. 2 Cost, che è stato liquidato in via equitativa in € 5000,00, mentre si è ritenuto l'insussistenza di sufficienti elementi per ritenere l'esistenza di un danno autonomo in capo all'associazione . Parte_2 Parte_2
La Corte d'appello ha riformato la sentenza di primo grado sul punto, statuendo: “Nella fattispecie deve ritenersi che la diffamazione sia di modesta entità. Infatti, deve tenersi conto: a) della limitata notorietà del diffamante sul territorio nazionale;
b) della natura della condotta diffamatoria (che ha violato la verità su alcuni limitati fatti); c) la bassa intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione (utilizzando
l'articolista espressioni molto spesso dubitative: “…utilizzando sistemi e strategie…, imparate probabilmente nel suo passato nella sinistra extraparlamentare degli anni 70 ma che possono essere state anche il frutto della immane confusione che pare dominare la sua vita”; c) limitatissima diffusione (sette visualizzazioni per il primo del 31.10.2017 e 11 per il secondo articolo 30.12.2017); d) diffusione assai limitata sul territorio del quotidiano on line, poco noto, dedicato alla cronaca di Milano;
e) nessuna conseguenza provata sull'attività professionale e sulla vita del diffamato, f) limitata riconoscibilità del diffamato nella foto dell'articolo del 30.12.2017 ove
pagina 9 di 12 viene ritratto praticamente di spalle, non ammanettato e non riconoscibile;
g) ampio spazio dato a Pt_3 dichiarazioni correttive del diffamato stesso;
h) non tutto il contenuto dell'articolo ha portata diffamatoria;
i) la pubblicazione dell'articolo è concomitante all'arresto del Palau di cui dà notizia;
sicchè parte degli effetti negativi sulla reputazione dell'attore in primo grado derivano, presumibilmente, anche da tale vicenda, la cui conclusione, in senso positivo, per l'attore è risalente ad un periodo successivo a tale pubblicazione. Tenuto conto di tali elementi, questa Corte reputa di liquidare in favore di l'importo di Euro Parte_3
20.000,00 in moneta attuale”.
Con riferimento all' , la Corte d'appello ha statuito : “ Nell'articolo del Parte_5
31.10.1997, sotto il titolo “Arrestato Palau Record di condanne. 9 anni accumulati per oltraggi, Parte_3 offese e resistenza, si legge: “ …Palau del , che ha sede a Parte_3 Parte_2
Milano, è stato arrestato negli scorsi giorni”, si vede -altresì- una fotografia del Presidente dell' , Parte_5 ritratto con la maglietta riproducente il logo del . Tale titolo Parte_2 accomunato alla foto, non vi è dubbio leda la reputazione, l'onore e l'immagine pubblica della stessa. Le incongruenze e inesattezze utilizzate sull'entità delle condanne e il numero dei procedimenti penali a carico, nonché e soprattutto per l'attribuzione di un legame con l'eversione di sinistra, che ove fosse stata fondata avrebbe quantomeno privato tutta l'attività di e del movimento di ogni Parte_3 Parte_2 credibilità, circondandola di gravi sospetti, amplificati dal titolo, rilevano ai fini della “reputazione sociale” dell' , in quanto citata ed indirettamente coinvolta proprio per essere presieduta da Parte_5
Nel caso specifico, infatti, non risulta contestato che l'attività posta in essere Parte_3 dall' sia la medesima portata avanti dal suo presidente . Sicché le affermazioni ritenute Parte_5 Pt_3 diffamatorie dirette a rappresentare in modo fuorviante e svilente l'attività svolta da , ledono direttamente Pt_3 anche l'associazione e gli associati che ne fanno parte e si riconoscono nella stessa., iò ancor più in ragione del ruolo di assoluta rilevanza rivestito nella stessa da . Infatti, è sempre Pt_3 Pt_3 stato l'animatore ed il punto di riferimento dell' che è stata sempre strettamente legata alla Parte_5 storia personale dello stesso. Il danno non patrimoniale patito dalla , tenuto conto dei criteri Parte_5 già evidenziati per la liquidazione del danno di , incidenti in modo meno grave sulla stessa (tenuto conto Pt_3 che si tratta di un danno riflesso), deve essere liquidato in € 10.000,00 in moneta attuale, oltre interessi compensativi nella misura degli interessi legali da applicarsi dal giorno della pubblicazione dell'articolo sulla somma devalutata a quella data e rivalutata anno per anno secondo indice Istat fino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali fino al saldo effettivo. D'altra parte, gli articoli sono focalizzati sulla persona di
e non sulla .” Pt_3 Parte_5
Orbene, data la identità dei fatti oggetto del presente giudizio e considerato che è obbligato CP_2 solidale con la giornalista, il danno riportato dagli attori va quindi liquidato in via equitativa sulla base dei parametri indicati nella citata sentenza della Corte d'appello di Milano, non evidenziandosi elementi che consentano di pervenire ad una diversa stima.
pagina 10 di 12 Pertanto, la convenuta va condannata, quale obbligata in solido con la giornalista al risarcimento CP_4 dello stesso danno, al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma Parte_3 di € 20.000,00 in moneta attuale, e in favore di della somma di € Parte_2
10.000,00 in moneta attuale.
6. Le altre domande svolte dagli attori
Non si reputa accoglibile l'istanza di pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c. a spese della convenuta, così come quella di riproduzione della sentenza sul sito on line, ritenendosi, nel caso in esame, misura ultronea alla riparazione del danno, tenuto conto del fatto che la pubblicazione dell'articolo nella parte dedicata alla cronaca di Milano, della circostanza che risulta pubblicata la rettifica nel testo predisposto dall'attore e considerato altresì il tempo decorso dal fatto.
7. Le spese di lite
In considerazione dell'esito del giudizio, che vede l' accoglimento della domanda attorea, va disposta la condanna della convenuta alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore degli attori, non risultando il provvedimento ammissione al gratuito patrocinio prodotto (doc. 6) riferito a tale giudizio e considerato che lo stesso ha in ogni caso dato atto del venire meno delle condizioni di ammissione a tale beneficio. Pt_3
Le spese si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014, secondo il valore dell'accolto
(scaglione € 26.000 – 52.000) con riduzione dei valori medi per la fase istruttoria e decisoria, non essendosi proceduto ad istruzione e data la natura documentale della causa.
Per quanto riguarda le spese di mediazione, si rileva che esse si riferiscono al medesimo procedimento per il quale è intervenuta la liquidazione nel giudizio a carico di e per la quale è intervenuta la Controparte_7 statuizione della Corte d'appello di Milano nella sentenza n. 3082 del 2023 di rifusione delle spese in favore dello Stato, data l'ammissione dell'attore al gratuito patrocinio in tale procedimento;
ne deriva che non deve essere adottata alcuna statuizione in tale sede.
Non si ritiene accoglibile la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c della convenuta, non ravvisandosi i presupposti della malafede né della colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
-condanna la convenuta quale editore del quotidiano on line e responsabile Controparte_2 CP_12 in solido con l'autore della pubblicazione, al pagamento in favore di Parte_3
, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in relazione all'articolo pubblicato in data
[...]
31.10.2017, e nei limiti indicati in parte motiva, della somma di € 20.000,00 all'attualità, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
-condanna la convenuta quale editore del quotidiano on line e responsabile in Controparte_2 CP_12 solido con l'autore della pubblicazione, al pagamento in favore di , a Parte_2 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in relazione all'articolo pubblicato in data 31.10.2017, e nei pagina 11 di 12 limiti indicati in parte motiva, della somma di € 10.000,00 all'attualità, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
-rigetta le altre domande svolte dagli attori;
-condanna la convenuta alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite che liquida in €5260,50 per compensi, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Milano, 8 aprile 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16032/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(CF ) con il patrocinio dell'avv. FANTINI UMBERTO Parte_2 P.IVA_1
ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE LAURETIS VINCENZO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. PIACENTINI STEFANIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note a trattazione scritta depositate telematicamente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e Parte_3 quale legale rappresentante del , ha convenuto in giudizio la società Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, quale editore del quotidiano on line Controparte_2 in relazione alla pubblicazione di un articolo diffamatorio, a firma della giornalista CP_3 CP_4 sul quotidiano on line “ it” in data 31 ottobre 2017, contenente anche la fotografia dell'attore e di CP_5 un secondo articolo in data 30 dicembre 2017 corredato da fotografia dell'attore in stato di privazione della libertà personale, chiedendo: a) ordinare la ripubblicazione della richiesta di rettifica così come formulata dagli attori rispetto ad entrambi gli articoli nonché dell'ordinanza disponente la rettifica;
b) accertare l'illiceità del rifiuto opposto alla pubblicazione delle richieste di rettifica/replica ed il carattere lesivo delle informazioni e pagina 1 di 12 giudizi contenuti in tali articoli della reputazione, onore ed all'immagine pubblica degli attori;
c) dichiarare h l'illiceità della pubblicazione delle fotografie ritraenti l'attore in Parte_3 quanto avvenute senza il consenso dell'attore, con conseguente lesione del diritto all'immagine, identità personale e riservatezza dell'attore ai sensi degli artt. 10 cod.civ, 97 della legge sul diritto di autore e 22 della L.
675/1996 e con conseguente ordine di estromissione delle stesse dall'archivio dei convenuti;
d) pronunciare la condanna della convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato nella complessiva somma di
€ 100.000,00 (50.000 per ciascuno degli attori), oltre ad € 20.000,00 ciascuno a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L 47/1948, oltre agli esborsi sostenuti per le pubblicazioni alternative;
e) ordinare la pubblicazione della sentenza sul sito on line della convenuta e sui quotidiani e periodici a tiratura nazionale indicati nell'atto.
Con l'atto di citazione, gli attori hanno inoltre contestualmente proposto ricorso cautelare in corso di causa, ex art. 700 c.p.c. per ottenere l'ordine di pubblicare la rettifica non pubblicata dai convenuti.
Gli attori hanno esposto:
-che in data 31.10.2017 è stato pubblicato sul quotidiano on line un articolo dai contenuti CP_3 gravemente diffamatori nei confronti degli attori, con il titolo “Arrestato Record di Parte_3 condanne. 9 anni accumulati per oltraggi, offese e resistenze”;
-che tale articolo conteneva una serie di notizie false e travisate, sia nella parte in cui mirava a fare apparire come un pericoloso pregiudicato legato ad ambienti eversivi che doveva scontare una pena di 9 anni,9 Pt_3 mesi e 25 giorni di carcere, sia nella parte in cui il veniva apostrofato con gratuite invettive e giudizi Pt_3 denigratori;
-che inoltre era stato pubblicato un secondo articolo, sempre gravemente diffamatorio, in data 30 dicembre 2017, corredato da foto dell'attore che lo ritraeva in stato di privazione della libertà personale;
-che gli attori avevano promosso un precedente giudizio nei confronti della giornalista , sia quale CP_4 autrice dell'articolo, sia quale direttrice della testata;
-che in tale giudizio, a seguito del rifiuto dei convenuti di pubblicazione della rettifica, era stata accolta la richiesta svolta dall'attore in via cautelare di pubblicazione del testo di rettifica predisposto dagli attori;
-che i convenuti avevano ottemperato solo parzialmente al provvedimento del giudice;
-che era configurabile la responsabilità solidale della società convenuta, quale editrice della testata relazione alle affermazioni offensive e diffamatorie contenute nell'articolo;
-che in particolare, nell'articolo l'attore veniva falsamente indicato come “latitante”, oltre che come “in gioventù legato agli ambienti di Autonomia Operaia”, “poi avvicinato ad ambienti anarchici”;
-che, secondo la prospettazione degli attori, tali affermazioni risultavano false, allarmanti, calunniose e prive di qualsiasi continenza;
-che parimenti diffamatorie erano i riferimenti al coinvolgimento dell'antiterrorismo greco, le affermazioni secondo cui “a certi livelli di casino non ci si può arrivare senza una pericolosa strategia”; “ha 750 procedimenti penali alle spalle”; “è stato denunciato 750 volte”, “sfuggendo come una anguilla, utilizzando strategie di movimento… che possono essere anche il frutto della confusione che pare dominare la sua vita”;
pagina 2 di 12 “Di fatto è campione delle famose Fake News”; “Le teorie che propugna sono quelle legate al tutti ladri e tutti mafiosi, politici, giudici e forze dell'ordine senza distinzioni”; “gli piace offendere il prossimo, specialmente se sta facendo il suo lavoro, evitando l'approfondimento delle notizie, omettendo particolari importanti e mancando di riportare le sue accuse alla responsabilità penale personale, ritenendo colpevoli a suo comodo, su sua iniziativa ed a prescindere, intere categorie”; “quando carabinieri e forze dell'ordine cercavano di riportarlo ad un certo livello di civiltà non mancava mai di denunciare agenti e forze dell'ordine”; “se i soggetti che ha insultato fossero davvero mafiosi, lo avrebbero sciolto nell'acido molto tempo fa”;
-che inoltre i convenuti, con il successivo articolo, avevano omesso di dare la notizia della scarcerazione del convenuto ed avevano pubblicato la foto dell'attore in stato di detenzione;
-che gli attori hanno quindi affermato la grave diffamatorietà dei fatti e dei giudizi contenuti nell'articolo, in quanto volti a denigrare gratuitamente la persona dell'attore, e le battaglie portate aventi da e dal Pt_3 dallo stesso fondato a sostegno della legalità e della difesa dei deboli;
Parte_2
-che infine gli attori hanno dedotto che la controparte aveva tenuto sin dall'inizio comportamenti elusivi e di aperta malafede processuale ed extraprocessuale, in quanto avevano finto di aderire alla mediazione senza costituirsi nel precedente giudizio e formulando eccezioni dilatorie e defatiganti sulla pretesa violazione del diritto di difesa ed il mancato perfezionamento delle notifiche;
-che la gravità dei fatti allegati e la condotta processuale della convenuta rendeva applicabile la sanzione della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
A seguito dei provvedimenti di dichiarazione di nullità della notifica dell'atto di citazione e dell'atto di citazione per la mancanza dell'avvertimento ex art. 38 c.p.c. ed all'esito della rinnovazione, si è costituita la convenuta che ha chiesto il rigetto delle domande attoree, allegando che il rispetto dei Controparte_2 canoni della verità dei fatti, dell'utilità sociale della notizia e della continenza era stato già valutato nell'ambito del procedimento penale che si era concluso con il proscioglimento della giornalista da ogni accusa.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria ed è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità espositiva si procederà alla trattazione delle varie questioni oggetto del giudizio per capi separati.
1. Il thema decidendum
Va in primo luogo rilevato che il presente giudizio, avente ad oggetto la verifica della sussistenza dell'illecito diffamatorio in relazione alla pubblicazione degli articoli pubblicati in data 31.10.2017 e 30.12.2017 sul quotidiano online “Zoom.Milano.it” e della lesione del diritto all'immagine dell'attore in relazione alla pubblicazione della fotografia di , vede come parte esclusivamente Parte_3 [...]
società editrice del quotidiano on line, in quanto tale società non è stata parte del giudizio CP_6
pagina 3 di 12 precedentemente introdotto dagli attori nei confronti dell'autrice dell'articolo e di Controparte_7 CP_8 it.
[...]
In secondo luogo, si osserva che nel giudizio promosso nei confronti dell'autrice dell'articolo è stata, CP_4 nelle more, dapprima emessa la sentenza di primo grado e, successivamente la sentenza della Corte d'Appello di
Milano n.3082/2023, con la quale la Corte, in parziale accoglimento dell'appello incidentale svolto dagli odierni attori, ha disposto la condanna di al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale CP_4 per le pubblicazioni degli articoli del 31.10.2017 e del 30.12.2017, la somma di € 20.000,00 in favore di
[...]
e di € 10.000,00 in favore dell'associazione . Parte_3 Parte_2
2. L'esercizio del diritto di rettifica e le domande connesse
Gli attori hanno riproposto nel presente giudizio la richiesta di ripubblicazione della rettifica dagli stessi formulata ed oggetto del provvedimento cautelare in data 1.2.2019, reso nel giudizio nei confronti di CP_7
e it.
[...] CP_9
Come accertato nella sentenza di primo grado resa in detto giudizio, confermata sul punto dalla sentenza della
Corte d'Appello, vi è stato integrale adempimento del provvedimento giudiziale.
Si ritiene, quindi, di confermare anche nel presente giudizio tale valutazione.
Peraltro, occorre considerare che l'art. 8 della L 47/1948, da ritenersi applicabile in via analogica, anche alle pubblicazioni telematiche, il soggetto gravato dall'obbligo di pubblicazione della rettifica è il solo direttore del giornale o del periodico, il che esclude ulteriormente l'accoglimento in questa sede delle domande degli attori relative all'esercizio del diritto di rettifica.
3. La valutazione del carattere diffamatorio dell'articolo del 31.10.2017
quale editore del quotidiano on line supplemento del quotidiano Controparte_6 CP_5
rientra tra i soggetti responsabili, in via solidale con l'autore dell'articolo ed il direttore, CP_9 dell'illecito derivante dalla pubblicazione di notizie lesive dell'immagine e della reputazione della parte ai sensi dell'art. 11 L 47/1948, applicabile anche alle pubblicazioni telematiche.
Ciò posto, nel giudizio a carico di , si è accertato, con la sentenza di primo grado e con quella di CP_4 parziale riforma emessa dalla Corte d'Appello, il carattere diffamatorio dei seguenti brani dell'articolo del 31 ottobre 2017 dal titolo “Arrestato Record di condanne. 9 anni accumulati per oltraggi, offese Parte_3
e resistenze”:
1) l'indicazione del fatto che deve scontare 9 anni, 9 mesi e 25 giorni di condanne. Pt_3
Sul punto si richiamano i rilievi svolti nella sentenza di primo grado e segnatamente: “Come risulta dai documenti prodotti, è stato arrestato su mandato di arresto europeo del 2.2.2016 emesso dalla Pt_3
Procura Generale presso la Corte di Appello di Milano e fondato sulla sentenza n. 1716/2010 della Corte di
Appello di Milano, relativa a reati di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 216 comma 1 n.2 e 219 comma
2 n. 1 RD 267/1942, nel quale la pena da scontare è indicata in anni 3 e mesi 4 di reclusione, nell'ambito di un cumulo di pene emesso dalla stessa Procura Generale in data 22.5.2015 (doc. 3 all'interno del doc. 2 di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 del fascicolo attori).
pagina 4 di 12 Mentre può ritenersi corretto il dato del numero di anni di reclusione e di arresto inflitti per effetto del cumulo delle pene applicate a , risulta inesatta la indicazione della pena che l'attore deve scontare, Pt_3 essendo quella effettiva, oltre che quella per cui è intervenuto l'arresto, ben inferiore.
Al riguardo la notizia non riporta correttamente e fedelmente quanto indicato nel comunicato stampa dello
, atteso che in tale comunicato si dà atto della latitanza iniziata nel 2015 dopo la sentenza della Pt_4
Cassazione a 9 anni e 9 mesi, ma nulla si dice sulla pena da scontare, sicchè sia l'indicazione sulla pena da scontare nel secondo paragrafo dell'articolo - ribadita anche in un altro brano dell'articolo, dove si afferma come probabile che il sconterà la pena di 9 anni e 9 mesi con una serie di affidamenti in Pt_3 prova - costituisce una deduzione dell'autore dell'articolo che non risulta sorretta dalla verifica della posizione processuale dell'attore.
A ciò si devono aggiungere i riferimenti contenuti nell'articolo sul fatto che avrebbe utilizzato per Pt_3 sfuggire alle forze dell'ordine, sistemi e strategie di movimento probabilmente imparate nel suo passato nella sinistra extra parlamentare, il commento sul fatto che <<a certi livelli di casino non ci si pu arrivare senza una pericolosa strategia organizzata>>, ed ancora sul legame con gli ambienti di autonomia operaia,
l'avvicinamento ad ambienti anarchici ed il conseguente timore che il suo creare confusione sia parte di una strategia.
In questo quadro, l'inesattezza sulla pena da scontare non si reputa avere rilevanza marginale e trascurabile, atteso che involge elementi che mutano in peius la posizione processuale dell'attore, con conseguenti maggiori riflessi in termini negativi sull'opinione dei lettori in punto di gravità e disvalore delle condotte tenute dall'attore e della sua personalità”.
Le valutazioni compiute nella sentenza di primo grado sul punto hanno trovato conferma nella sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano.
2) la indicazione secondo cui era legato ad ambienti di autonomia operaia e le ipotesi sulla Pt_3 rispondenza delle condotte del ad una strategia premeditata. Pt_3
Anche qui si richiamano i rilievi svolti nella sentenza di primo grado e segnatamente: “La affermazione sul legame con Autonomia operaia è contestata dall'attore e prive di effettivi riscontri.
Se è vero che nell'articolo si fa riferimento a quanto riferito dalle autorità, tale circostanza non trova riscontro nel comunicato dello prodotto dalle parti né vi è prova che sia stata accreditata dalle forze Pt_4 dell'ordine nella conferenza stampa che la convenuta ha affermato si sia tenuta subito dopo l'arresto. CP_4
Al riguardo le istanze istruttorie svolte dalla convenuta riguardano esclusivamente la circostanza della entità della pena da scontare da parte di e non anche informazioni relativi alle sue passate Pt_3 frequentazioni.
Inoltre, occorre rilevare che dal documento n. 25 prodotto dagli attori, costituito da e-mail inviata dal
Nucleo Investigativo dei Carabinieri, non può ritenersi neppure provato che vi sia stata una conferenza stampa con i giornalisti all'indomani dell'arresto del (cfr. documento all'interno del doc. 2 prodotto Pt_3 dagli attori con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1).
pagina 5 di 12 Non si rilevano quindi elementi che possano fondare né la verità oggettiva né quella putativa dell'esistenza di un legame tra ed . Pt_3 Controparte_10
Sul punto non si ritengono decisive le considerazioni svolte nel provvedimento di archiviazione prodotto dalle parti.
In particolare, nel provvedimento si evidenzia come l'accostamento ad non valga ad Controparte_10 attribuire a la patente di terrorista, in quanto sia tale formazione che gli ambienti anarchici hanno Pt_3 posto in essere iniziative di più ampio respiro rispetto al contegno di alcuni militanti che hanno dovuto affrontare processi penali per reati di tale tipologia.
Tuttavia le citate informazioni, inquadrate nell'ambito di un articolo in cui si menziona il fatto, vero, dell'intervento dell'antiterrorismo nell'arresto di , si formulano ipotesi sulla derivazione della Pt_3
“confusione” del o del “casino” cui è arrivato da una pericolosa strategia organizzata e sul mutuare Pt_3
i mezzi utilizzati per sfuggire alle indagini delle forze dell'ordine da quanto imparato nel suo passato nella sinistra extra parlamentare degli anni 70, si afferma ancora che creare una confusione potrebbe essere parte di una sua strategia, appaiono suscettibili di accreditare la vicinanza dell'attore a quella parte più estrema e più pericolosa del movimento.
Inoltre, se è vero le modalità con cui è avvenuto l'arresto – confermate anche nell'intervista di Pt_3 successiva ai fatti di cui al doc. 31 nella parte in cui dà atto del coinvolgimento, su istanza della Procura
Generale di Milano, dell' e dell'Interpol al fine di eseguire l'arresto e della scoperta Controparte_11 di essere stati tenuti sotto controllo in Grecia per circa 2 anni– potrebbero giustificare, anche sotto il profilo della verità putativa, la notizia dei contatti con ambienti dell'anarchismo e dell'uso di sistemi e strategie che avrebbero dato del filo da torcere ai Carabinieri impegnati nella sua ricerca, è pur vero che ciò non basta a fare venire meno il carattere diffamatorio delle ipotesi sul ricorso ad una strategia organizzata premeditata e pericolosa.
Al riguardo si tratta di deduzioni che non trovano fondamento nel titolo di reato per cui si è proceduto all'emissione del mandato di arresto europeo, nè tanto meno nella tipologia di reati, pure specificati nell'articolo in questione, che hanno portato al raggiungimento della complessiva pena di oltre 9 anni di reclusione, costituiti per l'appunto da resistenza a pubblico ufficiale, offese, oltraggio a giudice e diffamazione.
Inoltre, seppure tali ipotesi sono formulate in forma dubitativa, l'assenza di concreti riferimenti sull'oggetto
e finalità della possibile strategia perseguita da ed il fatto che la giornalista lasci intendere Pt_3
l'esistenza di un timore “che creare confusione sia parte di una strategia”, in presenza dei citati riferimenti ai passati legami dell'attore, è suscettibile di ingenerare la convinzione del fatto che dietro i legami narrati ed oltre al tipo di reati contestati, vi possa essere un disegno o un obiettivo portato avanti dall'attore da considerarsi pericoloso.
pagina 6 di 12 I rilievi sopra formulati portano quindi a ritenere il contenuto diffamatorio dei citati fatti ed opinioni esposti nell'articolo ed attribuiti all'attore e ad escludere la sussistenza del requisito della Parte_3 verità, quantomeno putativa, delle notizie riferite”
Anche qui, la valutazione sulla diffamatorietà di tali brani è stata confermata dalla sentenza di primo grado.
A fronte di tali rilievi, le difese di non consentono di pervenire a diverse conclusioni, in quanto CP_2 fondate principalmente sulla constatazione della pronuncia del provvedimento di archiviazione nel procedimento penale a carico della giornalista e sulle motivazioni di tale provvedimento e della richiesta del Pubblico
Ministero.
Al riguardo, si osserva che l'ordinanza di archiviazione pronunciata dal Gip nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico di per il reato di diffamazione in relazione alla pubblicazione del citato Controparte_7 articolo non riveste autorità di cosa giudicata nel giudizio civile, non rientrando nell'ambito dei provvedimenti previsti dagli artt. 652 e 654 c.p.p. e non avendo contenuto di provvedimento definitivo ed irrevocabile.
Inoltre, il decreto di archiviazione non ha effetti preclusivi in ordine ad una diversa e successiva valutazione dei fatti che comporti la riapertura delle indagini e parimenti non preclude che lo stesso fatto venga differentemente definito, valutato e qualificato dal giudice civile (cfr. Cass. n. 1346/2009).
Per quanto riguarda gli altri brani contenuti nell'articolo, si rileva che la Corte ha ritenuto diffamatoria anche la parte relativa alla menzione del fatto che l'attore era stato denunciato 750 volte nel titolo, rilevando che
“il titolo sopra riportato unitamente al richiamo alle 750 denunce fa ritenere al lettore che - contrariamente al vero- la maggior parte delle stesse non si fosse risolta con provvedimenti di archiviazione, bensì di condanna.
Così trasmettendo al pubblico un'immagine di più negativa di quella risultante dai precedenti penali Pt_3 dello stesso. In tema di risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa, la verità dei fatti oggetto della notizia è scalfitta da inesattezze che stravolgono il fatto "vero" in maniera da renderne offensiva l'attribuzione a taluno, all'esito di una valutazione del loro peso sull'intero fatto narrato al fine di stabilire se siano idonee a renderlo "falso" e, oltre che tale, diffamatorio. Infatti, i fatti esposti sono tali da mutare significativamente la portata informativa dell'articolo, veicolando informazioni in parte inveritiere, lesive della reputazione del destinatario delle medesime.”
Si ritiene quindi di aderire a tale valutazione.
Per quanto riguarda gli altri brani dell'articolo, sia la sentenza di primo grado che la sentenza d'appello hanno ritenuto scriminate dall'esimente dell'esercizio del diritto di critica, le parti in cui si definisce il Pt_3
“campione delle famose Fake News”, in cui si riportano le sue teorie secondo cui “ tutti ladri e mafiosi, politici, giudice e forze dell'ordine”, si rappresenta che “gli piace offendere il prossimo, specialmente se sta facendo il suo lavoro, evitando l'approfondimento delle notizie, omettendo particolari importanti e mancando di riportare le sue accuse alla responsabilità penale personale, ritenendo colpevoli a suo comodo, su sua iniziativa ed a prescindere, intere categorie”.
Come rilevato nella sentenza di primo grado, “si è in presenza di opinioni dell'autore dell'articolo che muovono dalla constatazione sia della tipologia di reati per cui l'attore è stato condannato, sia di quelli per cui è stato
pagina 7 di 12 tante volte oggetto di denuncia, quali ingiuria, oltraggio e diffamazione e dal fatto che spesso per l'appunto i destinatari di tali condotte sono stati politici, magistrati ed appartenenti alle forze dell'ordine.
I giudizi, esposti con tono pungente ed ironico, appaiono quindi contestualizzati attraverso il riferimento alle condanne ed ai procedimenti penali che hanno coinvolto l'attore e riguardano aspetti congruenti con il tipo di imputazioni ascritte, attenendo alla attribuzione all'attore di fatti quali la manifestazione di giudizi offensivi, la esposizione di fatti e notizie non veritiere o comunque privi del necessario approfondimento, e quindi di comportamenti che costituiscono per l'appunto il presupposto delle contestazioni di quei fatti di reato.
Alla luce di ciò non si ritiene quindi che i commenti della giornalista trasmodino in affermazioni arbitrarie né in offese gratuite, volte al mero dileggio dell'attore”.
Alle stesse conclusioni si è giunti in relazione al brano in cui si spiega i motivi per cui le teorie del Pt_3 sarebbero “zoppe”.
Al riguardo nella sentenza di primo grado si legge “ In tale parte dell'articolo la giornalista, con ricorso al paradosso ed all'ironia, intende mostrare la falsità delle accuse mosse dall'attore nei confronti dei politici o dei magistrati parte dei procedimenti penali che lo hanno riguardato, e segnatamente dell'accusa di essere mafiosi, osservando che se fosse stato vero l'attore non sarebbe stato vivo in quanto i soggetti diffamati non si sarebbero limitati alla denuncia.
Anche in tal caso l'esplicitazione del ragionamento sotteso alla opinione espressa nell'articolo ed il linguaggio utilizzato rientrano pienamente nel perimetro della scriminante del diritto di critica.
Peraltro, il fatto che alcuni procedimenti a carico dell'attore traggano origine dalla manifestazione pubblica del suo pensiero della esistenza di una lobby di magistrati e avvocati corrotti, così come dalla asserita infiltrazione della mafia in settori della magistratura trova conferma nella stessa intervista prodotta dall'attore (cfr. doc. 31 già citato), sia nella parte in cui ha fatto riferimento alle sue denunce nei confronti di magistrati ed avvocati per la gestione di un presunto racket delle aste fallimentari e delle esecuzioni, sia nella parte in cui viene menzionata la “massomafia” che controlla i gangli di comando delle istituzioni sino alla Suprema Corte di
Cassazione”.
Nella sentenza di secondo grado, la Corte d'appello ha confermato la valutazione sulla configurabilità di tale esimente in relazioni a tali brani.
Pertanto, si fa integralmente richiamo anche nel presente giudizio alle argomentazioni sopra riportate svolte nelle citate pronunce, in quanto aventi ad oggetto lo stesso fatto illecito.
Con riferimento alle doglianze della pubblicazione della fotografia del a corredo dell'articolo del Pt_3
31 ottobre 2017, si rileva che tale pubblicazione è stata ritenuta lecita sia nella sentenza di primo grado che nella sentenza di appello, in quanto giustificata dall'interesse pubblico ad identificare il soggetto destinatario di un ordine di esecuzione per una condanna definitiva.
Si ritiene quindi anche in questa sede di confermare tale valutazione.
4. La valutazione della diffamatorietà dell'articolo del 30 dicembre 2017
pagina 8 di 12 Nella sentenza di primo grado a carico della giornalista si è rilevato che in tale articolo viene data notizia dell'estradizione di , riproducendo sostanzialmente le notizie oggetto del citato comunicato dello del Pt_3 Pt_4
28.12.2017, senza alcun riferimento ai presunti legami del con e con movimenti Pt_3 Controparte_10 anarchici e con la mera indicazione della pena complessiva riportata, il che ha portato ad escludere il carattere diffamatorio di tale articolo.
Si tratta di valutazione che si ritiene di confermare nel presente giudizio a carico dell'editore.
Quanto alla pubblicazione della foto dell'attore a corredo di tale articolo, la Corte d'Appello, nella sentenza resa nel procedimento a carico di ha ritenuto infondato l'appello degli attori sul Controparte_7 punto, rilevando che dall' articolo prodotto e dalla foto in esso contenuta non si evidenzia l'immagine dell'appellante, forse ritratto di spalle e non in uno stato di detenzione, né si vedono ritratti 5 agenti e che non è neppure riconoscibile la personale dell'attore.
Al riguardo, l'esame della fotografia prodotta nell'articolo di cui al doc. 2 degli attori porta a condividere tale conclusione data la non riconoscibilità del alla luce delle dimensioni della foto – da valutarsi sulla base Pt_3 dell'esame della fotografia allegata all'articolo e non all'ingrandimento prodotto dall'attore nel corpo degli atti –
e della posizione dell'immagine, che vede l'attore in parte di spalle e in parte coperto dal soggetto che sta alla sua sinistra, che non consente di cogliere i tratti del suo volto.
Ciò posto, si ritiene quindi, in conformità a quanto rilevato nella sentenza di primo grado e nella sentenza di appello, di ritenere sussistenti gli estremi dell'illecito diffamatorio nei limiti sopra indicati, con conseguente responsabilità solidale di per tale illecito. Controparte_2
5. Il danno risarcibile
Nella sentenza di primo grado resa nella causa promossa dagli attori nei confronti di si Controparte_7
è ritenuto sussistente il diritto di al risarcimento del danno conseguente all'evento lesivo Parte_3 contestato in forza del disposto degli artt. 595 comma 3 e 185 c.p.c, nonché quale conseguenza della lesione di valori costituzionalmente garantiti dall'art. 2 Cost, che è stato liquidato in via equitativa in € 5000,00, mentre si è ritenuto l'insussistenza di sufficienti elementi per ritenere l'esistenza di un danno autonomo in capo all'associazione . Parte_2 Parte_2
La Corte d'appello ha riformato la sentenza di primo grado sul punto, statuendo: “Nella fattispecie deve ritenersi che la diffamazione sia di modesta entità. Infatti, deve tenersi conto: a) della limitata notorietà del diffamante sul territorio nazionale;
b) della natura della condotta diffamatoria (che ha violato la verità su alcuni limitati fatti); c) la bassa intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione (utilizzando
l'articolista espressioni molto spesso dubitative: “…utilizzando sistemi e strategie…, imparate probabilmente nel suo passato nella sinistra extraparlamentare degli anni 70 ma che possono essere state anche il frutto della immane confusione che pare dominare la sua vita”; c) limitatissima diffusione (sette visualizzazioni per il primo del 31.10.2017 e 11 per il secondo articolo 30.12.2017); d) diffusione assai limitata sul territorio del quotidiano on line, poco noto, dedicato alla cronaca di Milano;
e) nessuna conseguenza provata sull'attività professionale e sulla vita del diffamato, f) limitata riconoscibilità del diffamato nella foto dell'articolo del 30.12.2017 ove
pagina 9 di 12 viene ritratto praticamente di spalle, non ammanettato e non riconoscibile;
g) ampio spazio dato a Pt_3 dichiarazioni correttive del diffamato stesso;
h) non tutto il contenuto dell'articolo ha portata diffamatoria;
i) la pubblicazione dell'articolo è concomitante all'arresto del Palau di cui dà notizia;
sicchè parte degli effetti negativi sulla reputazione dell'attore in primo grado derivano, presumibilmente, anche da tale vicenda, la cui conclusione, in senso positivo, per l'attore è risalente ad un periodo successivo a tale pubblicazione. Tenuto conto di tali elementi, questa Corte reputa di liquidare in favore di l'importo di Euro Parte_3
20.000,00 in moneta attuale”.
Con riferimento all' , la Corte d'appello ha statuito : “ Nell'articolo del Parte_5
31.10.1997, sotto il titolo “Arrestato Palau Record di condanne. 9 anni accumulati per oltraggi, Parte_3 offese e resistenza, si legge: “ …Palau del , che ha sede a Parte_3 Parte_2
Milano, è stato arrestato negli scorsi giorni”, si vede -altresì- una fotografia del Presidente dell' , Parte_5 ritratto con la maglietta riproducente il logo del . Tale titolo Parte_2 accomunato alla foto, non vi è dubbio leda la reputazione, l'onore e l'immagine pubblica della stessa. Le incongruenze e inesattezze utilizzate sull'entità delle condanne e il numero dei procedimenti penali a carico, nonché e soprattutto per l'attribuzione di un legame con l'eversione di sinistra, che ove fosse stata fondata avrebbe quantomeno privato tutta l'attività di e del movimento di ogni Parte_3 Parte_2 credibilità, circondandola di gravi sospetti, amplificati dal titolo, rilevano ai fini della “reputazione sociale” dell' , in quanto citata ed indirettamente coinvolta proprio per essere presieduta da Parte_5
Nel caso specifico, infatti, non risulta contestato che l'attività posta in essere Parte_3 dall' sia la medesima portata avanti dal suo presidente . Sicché le affermazioni ritenute Parte_5 Pt_3 diffamatorie dirette a rappresentare in modo fuorviante e svilente l'attività svolta da , ledono direttamente Pt_3 anche l'associazione e gli associati che ne fanno parte e si riconoscono nella stessa., iò ancor più in ragione del ruolo di assoluta rilevanza rivestito nella stessa da . Infatti, è sempre Pt_3 Pt_3 stato l'animatore ed il punto di riferimento dell' che è stata sempre strettamente legata alla Parte_5 storia personale dello stesso. Il danno non patrimoniale patito dalla , tenuto conto dei criteri Parte_5 già evidenziati per la liquidazione del danno di , incidenti in modo meno grave sulla stessa (tenuto conto Pt_3 che si tratta di un danno riflesso), deve essere liquidato in € 10.000,00 in moneta attuale, oltre interessi compensativi nella misura degli interessi legali da applicarsi dal giorno della pubblicazione dell'articolo sulla somma devalutata a quella data e rivalutata anno per anno secondo indice Istat fino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali fino al saldo effettivo. D'altra parte, gli articoli sono focalizzati sulla persona di
e non sulla .” Pt_3 Parte_5
Orbene, data la identità dei fatti oggetto del presente giudizio e considerato che è obbligato CP_2 solidale con la giornalista, il danno riportato dagli attori va quindi liquidato in via equitativa sulla base dei parametri indicati nella citata sentenza della Corte d'appello di Milano, non evidenziandosi elementi che consentano di pervenire ad una diversa stima.
pagina 10 di 12 Pertanto, la convenuta va condannata, quale obbligata in solido con la giornalista al risarcimento CP_4 dello stesso danno, al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma Parte_3 di € 20.000,00 in moneta attuale, e in favore di della somma di € Parte_2
10.000,00 in moneta attuale.
6. Le altre domande svolte dagli attori
Non si reputa accoglibile l'istanza di pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c. a spese della convenuta, così come quella di riproduzione della sentenza sul sito on line, ritenendosi, nel caso in esame, misura ultronea alla riparazione del danno, tenuto conto del fatto che la pubblicazione dell'articolo nella parte dedicata alla cronaca di Milano, della circostanza che risulta pubblicata la rettifica nel testo predisposto dall'attore e considerato altresì il tempo decorso dal fatto.
7. Le spese di lite
In considerazione dell'esito del giudizio, che vede l' accoglimento della domanda attorea, va disposta la condanna della convenuta alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore degli attori, non risultando il provvedimento ammissione al gratuito patrocinio prodotto (doc. 6) riferito a tale giudizio e considerato che lo stesso ha in ogni caso dato atto del venire meno delle condizioni di ammissione a tale beneficio. Pt_3
Le spese si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014, secondo il valore dell'accolto
(scaglione € 26.000 – 52.000) con riduzione dei valori medi per la fase istruttoria e decisoria, non essendosi proceduto ad istruzione e data la natura documentale della causa.
Per quanto riguarda le spese di mediazione, si rileva che esse si riferiscono al medesimo procedimento per il quale è intervenuta la liquidazione nel giudizio a carico di e per la quale è intervenuta la Controparte_7 statuizione della Corte d'appello di Milano nella sentenza n. 3082 del 2023 di rifusione delle spese in favore dello Stato, data l'ammissione dell'attore al gratuito patrocinio in tale procedimento;
ne deriva che non deve essere adottata alcuna statuizione in tale sede.
Non si ritiene accoglibile la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c della convenuta, non ravvisandosi i presupposti della malafede né della colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
-condanna la convenuta quale editore del quotidiano on line e responsabile Controparte_2 CP_12 in solido con l'autore della pubblicazione, al pagamento in favore di Parte_3
, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in relazione all'articolo pubblicato in data
[...]
31.10.2017, e nei limiti indicati in parte motiva, della somma di € 20.000,00 all'attualità, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
-condanna la convenuta quale editore del quotidiano on line e responsabile in Controparte_2 CP_12 solido con l'autore della pubblicazione, al pagamento in favore di , a Parte_2 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in relazione all'articolo pubblicato in data 31.10.2017, e nei pagina 11 di 12 limiti indicati in parte motiva, della somma di € 10.000,00 all'attualità, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
-rigetta le altre domande svolte dagli attori;
-condanna la convenuta alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite che liquida in €5260,50 per compensi, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Milano, 8 aprile 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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