Art. 17. Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199 1. All' articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: «all'articolo 3 e» sono inserite le seguenti: «degli obblighi» e le parole: «, comma 1» sono soppresse;
b) alla lettera a), le parole: «nei settori stradali e ferroviario» sono sostituite dalle seguenti: «nel settore dei trasporti» e dopo le parole: «nel 2020» sono aggiunte le seguenti: «che, ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3, e' pari al 3,6 per cento e, ai fini degli obblighi di cui all'articolo 39, e' pari al 2,3 per cento»;
c) alla lettera b), le parole da: «. Con decreto» fino a: «2030» sono sostituite dalle seguenti: «, che ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e' pari all'1,4 per cento e che ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39 e' pari allo 0,6 per cento. Tale livello di consumo:
1) nell'anno 2025, e' pari all'1,4 per cento ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e allo 0,5 per cento ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39;
2) nell'anno 2026, e' pari all'1,1 per cento ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e allo 0,4 per cento ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39;
3) nell'anno 2027, e' pari allo 0,8 per cento ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e allo 0,3 per cento ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39;
4) nell'anno 2028, e' pari allo 0,6 per cento ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e allo 0,2 per cento ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39;
5) nell'anno 2029, e' pari allo 0,3 per cento ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e allo 0,1 per cento ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39;
6) nell'anno 2030, e' pari allo 0 per cento ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39.»;
e) alla lettera c), le parole: «a partire dal terzo mese successivo a quello di approvazione di un sistema volontario a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e comunque non oltre il 1° gennaio 2025» e le parole: «fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD),» sono soppresse.
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 40 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 40 (Norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere). - 1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e degli obblighi dell'articolo 39:
a) la quota di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa consumati nei trasporti, quando prodotti a partire da colture alimentari o foraggere, non deve superare piu' di un punto percentuale la quota di tali carburanti nel consumo finale di energia nel settore dei trasporti nel 2020 che, ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3, e' pari al 3,6 per cento e, ai fini degli obblighi di cui all'articolo 39, e' pari al 2,3 per cento;
b) fermo restando quanto previsto alla lettera c), la quota dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, tutti prodotti a partire da colture alimentari o foraggere, che sono qualificati a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni con atto delegato della Commissione europea, e per i quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione verso terreni che presentano elevate scorte di carbonio, non deve superare il livello di consumo di tali carburanti registrato nel 2019, che ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e' pari all'1,4 per cento e che ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39 e' pari allo 0,6 per cento. Tale livello di consumo:
1) nell'anno 2025, e' pari all'1,4 per cento ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e allo 0,5 per cento ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39;
2) nell'anno 2026, e' pari all'1,1 per cento ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e allo 0,4 per cento ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39;
3) nell'anno 2027, e' pari allo 0,8 per cento ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e allo 0,3 per cento ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39;
4) nell'anno 2028, e' pari allo 0,6 per cento ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e allo 0,2 per cento ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39;
5) nell'anno 2029, e' pari allo 0,3 per cento ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e allo 0,1 per cento ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39;
6) nell'anno 2030, e' pari allo 0 per cento ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39.
Il limite non si applica con riferimento ai biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa certificati a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni in conformita' al relativo atto delegato della Commissione europea;
c) non e' conteggiata la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonche' di combustibili da biomassa, prodotti a partire da olio di palma, salvo che gli stessi siano certificati come biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, nel rispetto dei criteri dettati dall'articolo 4 del Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione europea.
2. Tutti i combustibili di cui alla lettera c) del comma 1 non possono beneficiare di alcuna misura di sostegno, fatta eccezione per i combustibili certificati ai sensi del medesimo comma 1, lettera c).»
8 novembre 2021, n. 199 1. All' articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: «all'articolo 3 e» sono inserite le seguenti: «degli obblighi» e le parole: «, comma 1» sono soppresse;
b) alla lettera a), le parole: «nei settori stradali e ferroviario» sono sostituite dalle seguenti: «nel settore dei trasporti» e dopo le parole: «nel 2020» sono aggiunte le seguenti: «che, ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3, e' pari al 3,6 per cento e, ai fini degli obblighi di cui all'articolo 39, e' pari al 2,3 per cento»;
c) alla lettera b), le parole da: «. Con decreto» fino a: «2030» sono sostituite dalle seguenti: «, che ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e' pari all'1,4 per cento e che ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39 e' pari allo 0,6 per cento. Tale livello di consumo:
1) nell'anno 2025, e' pari all'1,4 per cento ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e allo 0,5 per cento ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39;
2) nell'anno 2026, e' pari all'1,1 per cento ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e allo 0,4 per cento ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39;
3) nell'anno 2027, e' pari allo 0,8 per cento ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e allo 0,3 per cento ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39;
4) nell'anno 2028, e' pari allo 0,6 per cento ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e allo 0,2 per cento ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39;
5) nell'anno 2029, e' pari allo 0,3 per cento ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e allo 0,1 per cento ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39;
6) nell'anno 2030, e' pari allo 0 per cento ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39.»;
e) alla lettera c), le parole: «a partire dal terzo mese successivo a quello di approvazione di un sistema volontario a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e comunque non oltre il 1° gennaio 2025» e le parole: «fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD),» sono soppresse.
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 40 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 40 (Norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere). - 1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e degli obblighi dell'articolo 39:
a) la quota di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa consumati nei trasporti, quando prodotti a partire da colture alimentari o foraggere, non deve superare piu' di un punto percentuale la quota di tali carburanti nel consumo finale di energia nel settore dei trasporti nel 2020 che, ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3, e' pari al 3,6 per cento e, ai fini degli obblighi di cui all'articolo 39, e' pari al 2,3 per cento;
b) fermo restando quanto previsto alla lettera c), la quota dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, tutti prodotti a partire da colture alimentari o foraggere, che sono qualificati a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni con atto delegato della Commissione europea, e per i quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione verso terreni che presentano elevate scorte di carbonio, non deve superare il livello di consumo di tali carburanti registrato nel 2019, che ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e' pari all'1,4 per cento e che ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39 e' pari allo 0,6 per cento. Tale livello di consumo:
1) nell'anno 2025, e' pari all'1,4 per cento ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e allo 0,5 per cento ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39;
2) nell'anno 2026, e' pari all'1,1 per cento ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e allo 0,4 per cento ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39;
3) nell'anno 2027, e' pari allo 0,8 per cento ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e allo 0,3 per cento ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39;
4) nell'anno 2028, e' pari allo 0,6 per cento ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e allo 0,2 per cento ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39;
5) nell'anno 2029, e' pari allo 0,3 per cento ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e allo 0,1 per cento ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39;
6) nell'anno 2030, e' pari allo 0 per cento ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39.
Il limite non si applica con riferimento ai biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa certificati a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni in conformita' al relativo atto delegato della Commissione europea;
c) non e' conteggiata la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonche' di combustibili da biomassa, prodotti a partire da olio di palma, salvo che gli stessi siano certificati come biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, nel rispetto dei criteri dettati dall'articolo 4 del Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione europea.
2. Tutti i combustibili di cui alla lettera c) del comma 1 non possono beneficiare di alcuna misura di sostegno, fatta eccezione per i combustibili certificati ai sensi del medesimo comma 1, lettera c).»