Ordinanza cautelare 15 settembre 2022
Sentenza 20 giugno 2023
Rigetto
Sentenza 22 maggio 2024
Ordinanza collegiale 31 gennaio 2025
Inammissibile
Sentenza 4 aprile 2025
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- 1. Co-progettazione vs appaltiAndrea Crismani · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Co-progettazione vs appalti: discrezionalità amministrativa e nuovi assetti tra il mercato degli appalti e il terzo settore (nota a TAR Lombardia n. 2533/2024) di Andrea Crismani 1. I tratti caratterizzanti del sistema degli enti del terzo settore - 2. Strumenti di interazione tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore e criticità sintomatiche - 2.1. Primo aspetto sintomatico: la rilevanza economica nei rapporti con gli enti del terzo settore e la gratuità - 2.2. Secondo aspetto sintomatico: la correttezza delle procedure cooperative - 3. La discrezionalità della pubblica amministrazione nella scelta tra appalto e co-progettazione - 4. Il rapporto tra co-programmazione e …
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Co-progettazione vs appalti: discrezionalità amministrativa e nuovi assetti tra il mercato degli appalti e il terzo settore (nota a TAR Lombardia n. 2533/2024) di Andrea Crismani 1. I tratti caratterizzanti del sistema degli enti del terzo settore - 2. Strumenti di interazione tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore e criticità sintomatiche - 2.1. Primo aspetto sintomatico: la rilevanza economica nei rapporti con gli enti del terzo settore e la gratuità - 2.2. Secondo aspetto sintomatico: la correttezza delle procedure cooperative - 3. La discrezionalità della pubblica amministrazione nella scelta tra appalto e co-progettazione - 4. Il rapporto tra co-programmazione e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 04/04/2025, n. 2920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2920 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02920/2025REG.PROV.COLL.
N. 06273/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6273 del 2024, proposto da
Società Cooperativa Sociale Verdeaqua Nuovi Orizzonti A R.L. – Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG ZB839F6150, rappresentato e difeso dall'avvocato Fausto Corti, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Vittorio Veneto n. 11;
contro
Comune Dell’Aquila, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato - sez. v n. 4540/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati Nessuno compare per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il presente ricorso per ottemperanza la Società Cooperativa Sociale Verdeaqua Nuovi Orizzonti A R.L. - Onlus ha chiesto l’esecuzione della sentenza di questa sezione, n. 4540/2024, ai fini della refusione della somma complessiva di euro 6.000,00 versata a titolo di contributo unificato nel ricorso di primo grado, n. 102/2023, proposto innanzi al Tar dell’Aquila, oltre interessi di legge.
Infatti con l’indicata sentenza di questa sezione, di cui all’odierna azione di ottemperanza, si è accolto, con diversa motivazione, il ricorso proposto dalla medesima società presso il Tar per l’Abbruzzo, deciso con sentenza n. 368 del 2023, avverso la determina dirigenziale con cui è stata indetta dal Comune dell’Aquila la procedura pubblica di progettazione con il Terzo settore, ai sensi del d.lgs. 117/2017 e del D.M. 72/2021, per l'affidamento del servizio di “Assistenza scolastica per l'autonomia e la comunicazione dei diversamente abili nelle scuole del Comune dell'Aquila” e avverso gli atti con essa approvati.
2. Il Comune dell’Aquila non si è costituito.
3. Con ordinanza collegiale n. 777 del 2025, resa all’esito dell’udienza camerale del 16 gennaio 2025, la sezione ha dato avviso alla parte ricorrente della sussistenza di possibili profili di inammissibilità dell’odierna azione, assegnando termine per la presentazione di memoria in ordine agli evidenziati profili.
3.1. La parte peraltro non ha proceduto al deposito di alcuna memoria e il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza camerale del 3 aprile 2025.
4. L’odierno ricorso per ottemperanza, come preannunciato con l’ordinanza n. 777 del 2025, è inammissibile.
4.1. Infatti la società ricorrente si è limitata a richiedere il rimborso del contributo unificato relativo al primo grado di giudizio con semplice pec del 29 maggio 2024, mentre, ai fini della proposizione del ricorso per ottemperanza, finalizzato al pagamento di somme di denaro da parte della P.a., per giurisprudenza costante occorre la previa notifica del titolo esecutivo e il successivo decorso del termine dilatorio di 120 giorni – in ogni caso non decorso dalla data della richiesta alla data della notifica del ricorso per ottemperanza - ai sensi dell’art. 14 comma 1, d.l. 669 del 1996 (ex multis da ultimo sentenza Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2024 n. 9604; Cons. Stato sez. V, 9 marzo 2015, n.1174 secondo cui l'obbligo, imposto dall'art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici di completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti il pagamento di somme di denaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, si applica anche al giudizio di ottemperanza sulla base di una sostanziale identità di ratio con l'esecuzione forzata regolata dal c.p.c., trattandosi di istituti che, ancorché per vie e con risultati diversi, hanno ambedue ad oggetto l'adempimento di obbligazione pecuniaria derivante dall'ordine del giudice).
5. Nulla per le spese, non essendosi il Comune dell’Aquila costituito.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diana Caminiti | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO