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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 8878/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.3.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8878/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 25/05/1954 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. LICCARDI DOMENICO e dall'avv. LICCARDI ALFONSO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 10/07/2024, l'epigrafato ricorrente deduceva: di aver lavorato alle dipendenze della società Manitalidea s.p.a. fino al fino al 29 febbraio 2020, quando si era dimesso per giusta causa, per la omessa corresponsione delle retribuzioni maturate;
che, con sentenza n.34 del 04.02.2020, il Tribunale di Torino aveva dichiarato lo stato di insolvenza della Manitalidea S.p.a., ponendo la società in amministrazione straordinaria;
di aver depositato istanza di insinuazione al passivo, rubricata al n. 854 (doc. all. 3), con la quale, fra l'altro, chiedeva il riconoscimento dei crediti costituiti dalle retribuzioni non ricevute dei mesi di dicembre 2019, gennaio 2020, nonché la 13^ 2019 e
1 dal rateo 13^ di gennaio 2020, dai ratei (7/12) di 14^ mensilità; che veniva ammesso al passivo per l'importo di complessivi euro 3.769,53 per i crediti retributivi omessi, escludendosi altre richieste;
che lo stato passivo veniva approvato e dichiarato esecutivo il
30.06.2022; che, in data 06.12.2022, presentava domanda all' Sede di Giugliano CP_1 in Campania, per l'intervento del Fondo di Garanzia per i Crediti Diversi dal TFR ex artt.1e
2 D.Legs. 80/92, allegando tutta la documentazione del caso;
che l'importo da corrispondersi per i crediti diversi restava contenuto nei limiti fissati ex art.2 n.2 D.Lgs.
80/92, pari a tre volte la cassa integrazione guadagni del 2020, così, come determinata per l'anno 2020 con la Circolare n. 20 del 10.02.2020; che, con nota datata CP_1
02.02.2024, l accoglieva parzialmente la domanda e liquidava complessivi euro CP_2
1.993,73 lordi per i crediti retributivi, oltre euro 107,48 per interessi legali ed euro 11,76 per rivalutazione monetaria, operando la ritenuta fiscale a tassazione separata, il tutto per complessivi euro 1.626,99 netti, corrisposti al ricorrente;
che risultava, pertanto, creditore della ulteriore somma di euro 1.000,81 (2.994,54 massimale - 1.993,73 corrisposti); che la liquidazione effettuata dall' era erronea, incompleta ed ingiusta per cui il ricorrente, al CP_1
fine di ottenere la completa soddisfazione delle prestazioni richieste, in data 08.04.2024, promuoveva ricorso amministrativo avanti al Comitato Provinciale dell'Ente previdenziale, rimasto senza esito.
Tanto premesso, l'istante chiedeva di: “1) accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, condannare l al pagamento in favore Controparte_3 dell'istante della somma di euro 1.000,81 dovuta a titolo di differenza per crediti diversi dal
T.F.R., così contenuta nei limiti di legge, e/o, comunque, nella diversa somma maggiore o minore a ritenersi dall'adito Tribunale;
2) in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria al dì di effettivo soddisfo, detraendosi quanto per tali titoli liquidato;
3) emettere ogni altro provvedimento del caso e/o ritenuto di giustizia;
4) con rivalsa di spese ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti difensori”. CP_ L' si costituiva e chiedeva, con diffuse argomentazioni, il rigetto del ricorso.
All'udienza del 23.01.2025, parte ricorrente formulava un nuovo e diverso conteggio nelle CP_ note del 20.01.2025 e riduceva la domanda, chiedendo la condanna dell al
CP_ pagamento del minor importo di euro 686,40; l chiedeva un rinvio per prendere posizione sulle note depositate dal ricorrente e sulla nuova documentazione dallo stesso CP_ prodotta (mail diretta all' del 28/06/2023; nuovo conteggio delle somme dovute).
Rinviata la causa per la discussione, con un termine per il deposito di note difensive scritte e, disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta, la causa è stata decisa
2 con la presente sentenza, sulle note di trattazione scritta delle parti, entro il termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
In base all'art. 2 l. 297/1982, il Fondo di Garanzia è stato istituito con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del T.F.R. nonché delle ultime tre retribuzioni così come previsto dagli artt. 1 e 2 d.lgs. 80/1992.
Presupposto fondamentale dell'intervento sostitutivo del fondo è rappresentato dall'accertamento dell'insolvenza del datore di lavoro nelle forme e nei modi previsti dalla procedura concorsuale attivata.
Il fondo interviene, pertanto, dopo che è stata accertata la insolvenza del datore di lavoro e verificata la consistenza del credito del lavoratore.
La normativa richiede, in particolare, quale presupposto imprescindibile per l'intervento del
Fondo, oltre alla cessazione del rapporto di lavoro, la dimostrazione dell'apertura di una procedura concorsuale a carico del datore nonché l'accertamento del credito in sede di ammissione allo stato passivo.
Sostanzialmente, in ossequio alla natura sussidiaria e di extrema ratio del Fondo, ciò che la normativa richiede è la dimostrazione, da parte del lavoratore, di aver agito tempestivamente e in prima battuta nei confronti del datore di lavoro, accertandone lo stato di insolvenza quale causa di impossibilità nel pagamento dei crediti;
crediti la cui esistenza e il cui ammontare siano suffragati da idonei mezzi di accertamento, quali l'ammissione allo stato passivo, una sentenza o un decreto ingiuntivo.
A fronte dell'impossibilità per il datore di lavoro di soddisfare i suddetti crediti, origina un'obbligazione previdenziale a carico di questa “forma di assicurazione sociale obbligatoria”, sì da soddisfare effettivamente non solo il lavoratore titolare, ma anche i suoi eredi o aventi diritto. Peraltro, come precisato dalla Corte di Cassazione, da ultimo con la sentenza 3 gennaio 2020, n. 32, a suggello di un orientamento pressoché costante, “il diritto alla prestazione del Fondo nasce non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge”.
In altre parole, il diritto del lavoratore a vedersi corrisposto il Trattamento di Fine Rapporto
e/o i crediti diversi dal Trattamento di Fine Rapporto da parte dello speciale Fondo di
Garanzia, “ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro” (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. 19-07-2018, n. 19277). Tant'è che lo stesso si perfeziona al ricorrere delle specifiche condizioni previste dalla normativa: condizioni che rispondono alla peculiare caratterizzazione dell'istituto quale strumento sussidiario e di extrema ratio,
3 azionabile a fronte, non del generico inadempimento dell'obbligo retributivo, ma solamente di quello derivante dall'insolvenza del datore di lavoro.
Ciò premesso, è pacifico – in quanto non contestato – e comunque documentalmente provato che l ha corrisposto al ricorrente la somma lorda di € 1.993,73 a titolo di CP_1
ultime retribuzioni.
Nel ricorso il ricorrente ha calcolato l'importo a suo dire spettante per crediti retributivi diversi dal tfr, utilizzando quale parametro di riferimento la somma spettante a titolo di cassa integrazione guadagni per il 2020 e pari a euro 998,18 mensili e moltiplicandolo per tre.
Sul punto, tuttavia, si osserva – come correttamente rilevato da questo Tribunale e condiviso da questo giudice – che “i parametri indicati dall'art.2 n.2 D. Lgs. 80/92 costituiscono dei limiti massimi, da non travalicare per il caso in cui del pagamento dei
CP_ crediti retributivi diversi dal tfr sia gravato il fondo presso l . Non sussiste, pertanto, alcun diritto al pagamento di una somma pari a tre volte la cassa integrazione guadagni per l'anno 2020.” (v. sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4638/2024, in atti).
Nei nuovi conteggi allegati alle note del 20.01.2025 e nelle note difensive scritte depositate in corso di causa, l'istante ha poi dedotto che la somma liquidata a titolo di ultime retribuzioni sarebbe inferiore rispetto a quella ammessa al passivo per le mensilità di retribuzione ordinaria, maturate e non pagate negli ultimi tre mesi del rapporto (pari ad euro 2.144.93) e che l'ulteriore somma di euro 1.624,60 ammessa al passivo (cfr. stato passivo in atti per un totale di euro 3.769,53,) non potrebbe che essere imputata alla 13^ ed alla 14^ mensilità, avendo il ricorrente avanzato istanza per vedersi riconosciuti, oltre alle mensilità ordinarie, i soli titoli relativi alla 13^ 2019 ed ai ratei 2020, oltre che ai ratei di
14^ mensilità.
Ebbene, nel caso in esame, non si tratta di autorizzare una mera riformulazione del calcolo del credito spettante all'istante per il titolo per cui è causa, bensì di estendere il giudizio all'accertamento su fatti (nuovi): trattasi, pertanto, di nuove allegazioni attoree del tutto inammissibili, in quanto tardive.
Peraltro, dalla documentazione in atti emerge che l'importo lordo liquidato all'istante, pari CP_ ad € 1.993,73, è stato desunto dall dal Modello SR52 sottoscritto dal Responsabile CP_ della Procedura di amministrazione straordinaria (v. allegato 9 produzione ).
In particolare, con riguardo alla maggiore somma indicata nello stato passivo a titolo di
“crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione”, il Responsabile della procedura concorsuale ha chiarito che: “Al lavoratore è dovuta una retribuzione lorda (inclusi i ratei di
4 tredicesima e di eventuali altre mensilità aggiuntive ed esclusi gli importi relativi a ferie non godute, indennità di mancato preavviso ed altre indennità non aventi carattere di
CP_ retribuzione propriamente detta) di euro 1.993,73 “.(v. doc. 9 in produzione ), che è CP_ esattamente la somma lorda liquidata dall' .
Il credito a carico del Fondo di Garanzia deve riferirsi, infatti, solo alla retribuzione maturata nell'ultimo trimestre, includendo i ratei di tredicesima e delle altre eventuali mensilità aggiuntive previste contrattualmente. Sono invece esclusi l'indennità di mancato preavviso e le indennità di malattia. Non sono, poi, equiparabili alle ultime 3 mensilità
l'indennità di mancato preavviso e quella di ferie non godute, ove erroneamente inserite nelle buste paga (Cass. Lav. 14559/2017).
Con Ordinanza n. 3165 del 02/02/2022 la Suprema Corte ha altresì stabilito: "In caso di fallimento del datore di lavoro, ove manchi una espressa imputazione del credito ammesso al passivo a t.f.r., va escluso l'intervento del Fondo di garanzia costituito presso
l , che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l. n. 297 del 1982, è vincolato alle CP_1
risultanze dello stato passivo reso esecutivo ovvero della sentenza che abbia deciso eventuali opposizioni ad esso, atteso che il predetto non assume in via solidale e CP_4
sussidiaria la medesima obbligazione retributiva del datore di lavoro rimasta inadempiuta, bensì una distinta ed autonoma obbligazione di natura previdenziale".
CP_ Peraltro, come correttamente indicato dalla difesa dell' , l'ulteriore importo di euro
1.624,60 indicato nello stato passivo risulta riconducibile anche a “danni per omesso versamento di contributi e ai danni per licenziamento nullo o annullabile” (v. estratto autentico stato passivo, in atti) e, dunque, voci sicuramente non coperte dal fondo di garanzia.
Il ricorso non può, pertanto, che essere rigettato.
Tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate e della evidente discrasia tra l'importo ammesso nello stato passivo e quanto invece indicato nella specifica voce del modello
SR52 da parte del responsabile della procedura di Amministrazione Straordinaria, le spese di lite possono essere compensate tra le parti in causa
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Si comunichi.
Aversa, 26.3.2025
5 Il giudice
Fabiana Colameo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.3.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8878/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 25/05/1954 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. LICCARDI DOMENICO e dall'avv. LICCARDI ALFONSO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 10/07/2024, l'epigrafato ricorrente deduceva: di aver lavorato alle dipendenze della società Manitalidea s.p.a. fino al fino al 29 febbraio 2020, quando si era dimesso per giusta causa, per la omessa corresponsione delle retribuzioni maturate;
che, con sentenza n.34 del 04.02.2020, il Tribunale di Torino aveva dichiarato lo stato di insolvenza della Manitalidea S.p.a., ponendo la società in amministrazione straordinaria;
di aver depositato istanza di insinuazione al passivo, rubricata al n. 854 (doc. all. 3), con la quale, fra l'altro, chiedeva il riconoscimento dei crediti costituiti dalle retribuzioni non ricevute dei mesi di dicembre 2019, gennaio 2020, nonché la 13^ 2019 e
1 dal rateo 13^ di gennaio 2020, dai ratei (7/12) di 14^ mensilità; che veniva ammesso al passivo per l'importo di complessivi euro 3.769,53 per i crediti retributivi omessi, escludendosi altre richieste;
che lo stato passivo veniva approvato e dichiarato esecutivo il
30.06.2022; che, in data 06.12.2022, presentava domanda all' Sede di Giugliano CP_1 in Campania, per l'intervento del Fondo di Garanzia per i Crediti Diversi dal TFR ex artt.1e
2 D.Legs. 80/92, allegando tutta la documentazione del caso;
che l'importo da corrispondersi per i crediti diversi restava contenuto nei limiti fissati ex art.2 n.2 D.Lgs.
80/92, pari a tre volte la cassa integrazione guadagni del 2020, così, come determinata per l'anno 2020 con la Circolare n. 20 del 10.02.2020; che, con nota datata CP_1
02.02.2024, l accoglieva parzialmente la domanda e liquidava complessivi euro CP_2
1.993,73 lordi per i crediti retributivi, oltre euro 107,48 per interessi legali ed euro 11,76 per rivalutazione monetaria, operando la ritenuta fiscale a tassazione separata, il tutto per complessivi euro 1.626,99 netti, corrisposti al ricorrente;
che risultava, pertanto, creditore della ulteriore somma di euro 1.000,81 (2.994,54 massimale - 1.993,73 corrisposti); che la liquidazione effettuata dall' era erronea, incompleta ed ingiusta per cui il ricorrente, al CP_1
fine di ottenere la completa soddisfazione delle prestazioni richieste, in data 08.04.2024, promuoveva ricorso amministrativo avanti al Comitato Provinciale dell'Ente previdenziale, rimasto senza esito.
Tanto premesso, l'istante chiedeva di: “1) accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, condannare l al pagamento in favore Controparte_3 dell'istante della somma di euro 1.000,81 dovuta a titolo di differenza per crediti diversi dal
T.F.R., così contenuta nei limiti di legge, e/o, comunque, nella diversa somma maggiore o minore a ritenersi dall'adito Tribunale;
2) in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria al dì di effettivo soddisfo, detraendosi quanto per tali titoli liquidato;
3) emettere ogni altro provvedimento del caso e/o ritenuto di giustizia;
4) con rivalsa di spese ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti difensori”. CP_ L' si costituiva e chiedeva, con diffuse argomentazioni, il rigetto del ricorso.
All'udienza del 23.01.2025, parte ricorrente formulava un nuovo e diverso conteggio nelle CP_ note del 20.01.2025 e riduceva la domanda, chiedendo la condanna dell al
CP_ pagamento del minor importo di euro 686,40; l chiedeva un rinvio per prendere posizione sulle note depositate dal ricorrente e sulla nuova documentazione dallo stesso CP_ prodotta (mail diretta all' del 28/06/2023; nuovo conteggio delle somme dovute).
Rinviata la causa per la discussione, con un termine per il deposito di note difensive scritte e, disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta, la causa è stata decisa
2 con la presente sentenza, sulle note di trattazione scritta delle parti, entro il termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
In base all'art. 2 l. 297/1982, il Fondo di Garanzia è stato istituito con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del T.F.R. nonché delle ultime tre retribuzioni così come previsto dagli artt. 1 e 2 d.lgs. 80/1992.
Presupposto fondamentale dell'intervento sostitutivo del fondo è rappresentato dall'accertamento dell'insolvenza del datore di lavoro nelle forme e nei modi previsti dalla procedura concorsuale attivata.
Il fondo interviene, pertanto, dopo che è stata accertata la insolvenza del datore di lavoro e verificata la consistenza del credito del lavoratore.
La normativa richiede, in particolare, quale presupposto imprescindibile per l'intervento del
Fondo, oltre alla cessazione del rapporto di lavoro, la dimostrazione dell'apertura di una procedura concorsuale a carico del datore nonché l'accertamento del credito in sede di ammissione allo stato passivo.
Sostanzialmente, in ossequio alla natura sussidiaria e di extrema ratio del Fondo, ciò che la normativa richiede è la dimostrazione, da parte del lavoratore, di aver agito tempestivamente e in prima battuta nei confronti del datore di lavoro, accertandone lo stato di insolvenza quale causa di impossibilità nel pagamento dei crediti;
crediti la cui esistenza e il cui ammontare siano suffragati da idonei mezzi di accertamento, quali l'ammissione allo stato passivo, una sentenza o un decreto ingiuntivo.
A fronte dell'impossibilità per il datore di lavoro di soddisfare i suddetti crediti, origina un'obbligazione previdenziale a carico di questa “forma di assicurazione sociale obbligatoria”, sì da soddisfare effettivamente non solo il lavoratore titolare, ma anche i suoi eredi o aventi diritto. Peraltro, come precisato dalla Corte di Cassazione, da ultimo con la sentenza 3 gennaio 2020, n. 32, a suggello di un orientamento pressoché costante, “il diritto alla prestazione del Fondo nasce non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge”.
In altre parole, il diritto del lavoratore a vedersi corrisposto il Trattamento di Fine Rapporto
e/o i crediti diversi dal Trattamento di Fine Rapporto da parte dello speciale Fondo di
Garanzia, “ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro” (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. 19-07-2018, n. 19277). Tant'è che lo stesso si perfeziona al ricorrere delle specifiche condizioni previste dalla normativa: condizioni che rispondono alla peculiare caratterizzazione dell'istituto quale strumento sussidiario e di extrema ratio,
3 azionabile a fronte, non del generico inadempimento dell'obbligo retributivo, ma solamente di quello derivante dall'insolvenza del datore di lavoro.
Ciò premesso, è pacifico – in quanto non contestato – e comunque documentalmente provato che l ha corrisposto al ricorrente la somma lorda di € 1.993,73 a titolo di CP_1
ultime retribuzioni.
Nel ricorso il ricorrente ha calcolato l'importo a suo dire spettante per crediti retributivi diversi dal tfr, utilizzando quale parametro di riferimento la somma spettante a titolo di cassa integrazione guadagni per il 2020 e pari a euro 998,18 mensili e moltiplicandolo per tre.
Sul punto, tuttavia, si osserva – come correttamente rilevato da questo Tribunale e condiviso da questo giudice – che “i parametri indicati dall'art.2 n.2 D. Lgs. 80/92 costituiscono dei limiti massimi, da non travalicare per il caso in cui del pagamento dei
CP_ crediti retributivi diversi dal tfr sia gravato il fondo presso l . Non sussiste, pertanto, alcun diritto al pagamento di una somma pari a tre volte la cassa integrazione guadagni per l'anno 2020.” (v. sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4638/2024, in atti).
Nei nuovi conteggi allegati alle note del 20.01.2025 e nelle note difensive scritte depositate in corso di causa, l'istante ha poi dedotto che la somma liquidata a titolo di ultime retribuzioni sarebbe inferiore rispetto a quella ammessa al passivo per le mensilità di retribuzione ordinaria, maturate e non pagate negli ultimi tre mesi del rapporto (pari ad euro 2.144.93) e che l'ulteriore somma di euro 1.624,60 ammessa al passivo (cfr. stato passivo in atti per un totale di euro 3.769,53,) non potrebbe che essere imputata alla 13^ ed alla 14^ mensilità, avendo il ricorrente avanzato istanza per vedersi riconosciuti, oltre alle mensilità ordinarie, i soli titoli relativi alla 13^ 2019 ed ai ratei 2020, oltre che ai ratei di
14^ mensilità.
Ebbene, nel caso in esame, non si tratta di autorizzare una mera riformulazione del calcolo del credito spettante all'istante per il titolo per cui è causa, bensì di estendere il giudizio all'accertamento su fatti (nuovi): trattasi, pertanto, di nuove allegazioni attoree del tutto inammissibili, in quanto tardive.
Peraltro, dalla documentazione in atti emerge che l'importo lordo liquidato all'istante, pari CP_ ad € 1.993,73, è stato desunto dall dal Modello SR52 sottoscritto dal Responsabile CP_ della Procedura di amministrazione straordinaria (v. allegato 9 produzione ).
In particolare, con riguardo alla maggiore somma indicata nello stato passivo a titolo di
“crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione”, il Responsabile della procedura concorsuale ha chiarito che: “Al lavoratore è dovuta una retribuzione lorda (inclusi i ratei di
4 tredicesima e di eventuali altre mensilità aggiuntive ed esclusi gli importi relativi a ferie non godute, indennità di mancato preavviso ed altre indennità non aventi carattere di
CP_ retribuzione propriamente detta) di euro 1.993,73 “.(v. doc. 9 in produzione ), che è CP_ esattamente la somma lorda liquidata dall' .
Il credito a carico del Fondo di Garanzia deve riferirsi, infatti, solo alla retribuzione maturata nell'ultimo trimestre, includendo i ratei di tredicesima e delle altre eventuali mensilità aggiuntive previste contrattualmente. Sono invece esclusi l'indennità di mancato preavviso e le indennità di malattia. Non sono, poi, equiparabili alle ultime 3 mensilità
l'indennità di mancato preavviso e quella di ferie non godute, ove erroneamente inserite nelle buste paga (Cass. Lav. 14559/2017).
Con Ordinanza n. 3165 del 02/02/2022 la Suprema Corte ha altresì stabilito: "In caso di fallimento del datore di lavoro, ove manchi una espressa imputazione del credito ammesso al passivo a t.f.r., va escluso l'intervento del Fondo di garanzia costituito presso
l , che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l. n. 297 del 1982, è vincolato alle CP_1
risultanze dello stato passivo reso esecutivo ovvero della sentenza che abbia deciso eventuali opposizioni ad esso, atteso che il predetto non assume in via solidale e CP_4
sussidiaria la medesima obbligazione retributiva del datore di lavoro rimasta inadempiuta, bensì una distinta ed autonoma obbligazione di natura previdenziale".
CP_ Peraltro, come correttamente indicato dalla difesa dell' , l'ulteriore importo di euro
1.624,60 indicato nello stato passivo risulta riconducibile anche a “danni per omesso versamento di contributi e ai danni per licenziamento nullo o annullabile” (v. estratto autentico stato passivo, in atti) e, dunque, voci sicuramente non coperte dal fondo di garanzia.
Il ricorso non può, pertanto, che essere rigettato.
Tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate e della evidente discrasia tra l'importo ammesso nello stato passivo e quanto invece indicato nella specifica voce del modello
SR52 da parte del responsabile della procedura di Amministrazione Straordinaria, le spese di lite possono essere compensate tra le parti in causa
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Si comunichi.
Aversa, 26.3.2025
5 Il giudice
Fabiana Colameo
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