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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/05/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1358/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio dell'08/05/2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 1358/2025, promosso da:
, nato in [...], il [...], Parte_1
Codice CUI 061JTET, con il patrocinio dell'Avv. FELICISSIMO MARIA ANTONIETTA RICORRENTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di CP_1
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “ln via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di diniego di protezione speciale CUI 061JTET emesso dalla Questura della provincia di - Ufficio Immigrazione in data CP_1
23/10/2024 e notificato a mani al ricorrente il 16/01/2025, nonché l'annullamento di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi. ln via ulteriormente principale: venga rilasciato al ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19 commi I e 2 del Decreto-Legge 21 ottobre 2020 n. 130; Con la riserva di produrre ulteriori
i11tegrazioai in corso di giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”.
Conclusioni per la resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese.”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
FATTO 1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 04/02/2025, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di riconoscergli il diritto alla protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di Bologna, notificatogli il 16/01/2025, a seguito di sua istanza in data 27/07/2023.
2. La Commissione Territoriale ha espresso parere sfavorevole al rilascio del permesso di soggiorno, rilevando che l'istante ha fatto ingresso sul territorio nazionale nel 2020 (formalizzando domanda di protezione internazionale, rigettata in sede amministrativa) e che, durante il periodo in cui è stato regolare con permesso per richiesta asilo, ha lavorato come collaboratore familiare negli anni 2021 e 2022, non ritenendo comunque sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, co. 1.2, T.U.I.
3.1. L'istante, pertanto, ha presentato ricorso dinanzi a Questo Tribunale lamentando, in caso di rimpatrio, una lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, evidenziando il radicamento nel tessuto sociale ed economico del Paese, oltre al periodo di lunga permanenza sul territorio, che gli ha consentito di reperire un'attività lavorativa e di stringere legami stabili.
3.2. In data 07/02/2025, ricorrendone i presupposti, il giudice ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza per la comparizione delle parti.
3.3. La Questura di in data 14/04/2025, ha depositato nota informativa con la documentazione CP_1 relativa al procedimento amministrativo.
3.4. Il , regolarmente notificato, si è costituito in giudizio tramite l'Avvocatura di Controparte_1
Stato in data 17/04/2025, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza, non avendo il ricorrente dimostrato alcuna situazione specifica e individuale di compromissione dei propri diritti fondamentali nel
Paese di origine e non risultando socialmente integrato in Italia.
3.5. La causa, dunque, è stata istruita mediante il deposito di documenti e, all'udienza del 06/05/2025, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Pertanto, la causa viene ora in decisione.
DIRITTO
4.1. Oggetto del ricorso è, dunque, il provvedimento questorile con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. 4.2. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. n. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e
19-ter D.lgs. n. 150/2011.
4.3. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020.
Difatti, sebbene la domanda amministrativa risulti formalizzata in data 27/07/2023, può ritenersi che il richiedente avesse ricevuto l'invito a presentarsi in Questura per la formalizzazione della domanda in data antecedente all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.L. n. 20/2023 (11 marzo 2023).
Ciò alla luce della prassi invalsa negli uffici immigrazione circa il preventivo invito rivolto al richiedente a recarsi in Questura munito di documentazione idonea alla successiva formalizzazione dell'istanza, nonché alla stessa applicazione, da parte del Questore, della disciplina ex art. 19 co.
1.2. come modificato dal D.L. n. 130/2020, che prevede l'acquisizione preventiva del parere vincolante adottato dalla CT.
Dunque, non si applicano, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
4.4. Va premesso che, nel provvedimento impugnato, la Questura di ha negato il rilascio del CP_1 titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
4.5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla Commissione Territoriale e, quindi, dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
4.6. Nel merito, si osserva che nel caso di specie non è emerso alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19, comma 1); né è emerso, in giudizio, un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19, comma 1.1).
4.7. Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. (“Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
Va, innanzitutto, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/2021 secondo cui
«il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque
l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”».
Ciò posto, non può dubitarsi che l'art. 19, co 1.1, terzo e quarto periodo, D.lgs. n. 286/98 riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono
a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre
1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre
2006, c. Italia). Va considerato, peraltro, che è proprio nel corso della vita lavorativa che la Per_1 maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU, sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, Per_2 furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una buona integrazione sul territorio italiano, specialmente dal punto di vista lavorativo. In particolare, dal parere della CT e dall'estratto conto previdenziale, risulta che lo stesso abbia svolto attività di collaboratore familiare dal 31/10/2021 al 31/03/2022 presso il Sig. percependo un compenso Persona_3 totale di € 2.773 (v. estratto INPS). Successivamente, a partire dal 12/08/2024, l'istante ha svolto attività lavorativa, in virtù di un contratto di apprendistato professionalizzante, come magazziniere consegnatario, per la “Hi Tech PK S.r.l.s.”, ottenendo una retribuzione pari a € 7.168 nei mesi del 2024
(come da estratto conto) ed € 2.400 nei mesi di gennaio e febbraio 2025 (cfr. buste paga).
Come elemento ulteriore da valutare in merito alla sua integrazione, il ricorrente ha seguito un corso di italiano ottenendo una certificazione di livello A2 (presente in atti),
5. Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 CEDU
– deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (Corte EDU sentenza 13 febbraio 2003, c. ; Corte EDU sentenza 27 novembre 1992, c. ). Tale Per_4 Per_5 Per_6 Per_7 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 T.U.I. è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Sotto questo profilo, nulla è stato segnalato nel provvedimento impugnato, né dalla parte resistente in sede di comparsa di costituzione e risposta. 6.1. Alla luce della documentazione in atti, è possibile ritenere che il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine induce ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
6.2. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
7. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e
1.1, nella formulazione successiva al D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, co. 2, preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché per le osservazioni sopra riportate (cfr. § 4.3), si ritiene applicabile la disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
8. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32, co. 3,
D.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 19, co. 1.1, D.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate. Si comunichi.
Così deciso in Bologna, l'08 maggio 2025.
Il Giudice est.
Dott. Angela Baraldi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio dell'08/05/2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 1358/2025, promosso da:
, nato in [...], il [...], Parte_1
Codice CUI 061JTET, con il patrocinio dell'Avv. FELICISSIMO MARIA ANTONIETTA RICORRENTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di CP_1
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “ln via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di diniego di protezione speciale CUI 061JTET emesso dalla Questura della provincia di - Ufficio Immigrazione in data CP_1
23/10/2024 e notificato a mani al ricorrente il 16/01/2025, nonché l'annullamento di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi. ln via ulteriormente principale: venga rilasciato al ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19 commi I e 2 del Decreto-Legge 21 ottobre 2020 n. 130; Con la riserva di produrre ulteriori
i11tegrazioai in corso di giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”.
Conclusioni per la resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese.”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
FATTO 1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 04/02/2025, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di riconoscergli il diritto alla protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di Bologna, notificatogli il 16/01/2025, a seguito di sua istanza in data 27/07/2023.
2. La Commissione Territoriale ha espresso parere sfavorevole al rilascio del permesso di soggiorno, rilevando che l'istante ha fatto ingresso sul territorio nazionale nel 2020 (formalizzando domanda di protezione internazionale, rigettata in sede amministrativa) e che, durante il periodo in cui è stato regolare con permesso per richiesta asilo, ha lavorato come collaboratore familiare negli anni 2021 e 2022, non ritenendo comunque sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, co. 1.2, T.U.I.
3.1. L'istante, pertanto, ha presentato ricorso dinanzi a Questo Tribunale lamentando, in caso di rimpatrio, una lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, evidenziando il radicamento nel tessuto sociale ed economico del Paese, oltre al periodo di lunga permanenza sul territorio, che gli ha consentito di reperire un'attività lavorativa e di stringere legami stabili.
3.2. In data 07/02/2025, ricorrendone i presupposti, il giudice ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza per la comparizione delle parti.
3.3. La Questura di in data 14/04/2025, ha depositato nota informativa con la documentazione CP_1 relativa al procedimento amministrativo.
3.4. Il , regolarmente notificato, si è costituito in giudizio tramite l'Avvocatura di Controparte_1
Stato in data 17/04/2025, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza, non avendo il ricorrente dimostrato alcuna situazione specifica e individuale di compromissione dei propri diritti fondamentali nel
Paese di origine e non risultando socialmente integrato in Italia.
3.5. La causa, dunque, è stata istruita mediante il deposito di documenti e, all'udienza del 06/05/2025, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Pertanto, la causa viene ora in decisione.
DIRITTO
4.1. Oggetto del ricorso è, dunque, il provvedimento questorile con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. 4.2. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. n. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e
19-ter D.lgs. n. 150/2011.
4.3. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020.
Difatti, sebbene la domanda amministrativa risulti formalizzata in data 27/07/2023, può ritenersi che il richiedente avesse ricevuto l'invito a presentarsi in Questura per la formalizzazione della domanda in data antecedente all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.L. n. 20/2023 (11 marzo 2023).
Ciò alla luce della prassi invalsa negli uffici immigrazione circa il preventivo invito rivolto al richiedente a recarsi in Questura munito di documentazione idonea alla successiva formalizzazione dell'istanza, nonché alla stessa applicazione, da parte del Questore, della disciplina ex art. 19 co.
1.2. come modificato dal D.L. n. 130/2020, che prevede l'acquisizione preventiva del parere vincolante adottato dalla CT.
Dunque, non si applicano, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
4.4. Va premesso che, nel provvedimento impugnato, la Questura di ha negato il rilascio del CP_1 titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
4.5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla Commissione Territoriale e, quindi, dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
4.6. Nel merito, si osserva che nel caso di specie non è emerso alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19, comma 1); né è emerso, in giudizio, un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19, comma 1.1).
4.7. Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. (“Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
Va, innanzitutto, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/2021 secondo cui
«il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque
l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”».
Ciò posto, non può dubitarsi che l'art. 19, co 1.1, terzo e quarto periodo, D.lgs. n. 286/98 riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono
a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre
1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre
2006, c. Italia). Va considerato, peraltro, che è proprio nel corso della vita lavorativa che la Per_1 maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU, sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, Per_2 furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una buona integrazione sul territorio italiano, specialmente dal punto di vista lavorativo. In particolare, dal parere della CT e dall'estratto conto previdenziale, risulta che lo stesso abbia svolto attività di collaboratore familiare dal 31/10/2021 al 31/03/2022 presso il Sig. percependo un compenso Persona_3 totale di € 2.773 (v. estratto INPS). Successivamente, a partire dal 12/08/2024, l'istante ha svolto attività lavorativa, in virtù di un contratto di apprendistato professionalizzante, come magazziniere consegnatario, per la “Hi Tech PK S.r.l.s.”, ottenendo una retribuzione pari a € 7.168 nei mesi del 2024
(come da estratto conto) ed € 2.400 nei mesi di gennaio e febbraio 2025 (cfr. buste paga).
Come elemento ulteriore da valutare in merito alla sua integrazione, il ricorrente ha seguito un corso di italiano ottenendo una certificazione di livello A2 (presente in atti),
5. Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 CEDU
– deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (Corte EDU sentenza 13 febbraio 2003, c. ; Corte EDU sentenza 27 novembre 1992, c. ). Tale Per_4 Per_5 Per_6 Per_7 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 T.U.I. è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Sotto questo profilo, nulla è stato segnalato nel provvedimento impugnato, né dalla parte resistente in sede di comparsa di costituzione e risposta. 6.1. Alla luce della documentazione in atti, è possibile ritenere che il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine induce ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
6.2. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
7. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e
1.1, nella formulazione successiva al D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, co. 2, preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché per le osservazioni sopra riportate (cfr. § 4.3), si ritiene applicabile la disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
8. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32, co. 3,
D.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 19, co. 1.1, D.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate. Si comunichi.
Così deciso in Bologna, l'08 maggio 2025.
Il Giudice est.
Dott. Angela Baraldi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti