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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/12/2024, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3049/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 3049/2023 R.G.
Promossa da
(c.f. ), nata a [...] l'[...], rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'avvocato Alessio Ariotto, presso il quale è elettivamente domiciliata
Ricorrente
Contro
il , in persona del Ministro in carica, Controparte_1
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dai propri funzionari delegati, dottori e elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio CP_2 CP_3 CP_4
per la gestione del contenzioso del lavoro sito in Cagliari, via Giudice Guglielmo nn. 44 - 46,
presso l' Controparte_5
Convenuto
*****
pagina 1 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 22.10.2023 la docente ha Parte_1
adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per sentirsi accogliere le seguenti distinte domande:
1) per sentirsi accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la retribuzione professionale docenti (di seguito R.P.D.), quale componente dovuta della retribuzione introdotta dall'art. 7 del
C.C.N.L. Comparto Scuola del 15 marzo 2001, nella misura da determinarsi in applicazione dei criteri previsti dalla disciplina della contrattazione collettiva per tempo vigente, e, per l'effetto,
per sentir condannare il convenuto alla corresponsione in suo favore dell'importo di CP_1
euro 865,33 oltre accessori di legge;
2) per sentir dichiarare tenuto e, conseguentemente, condannare il Controparte_1
al pagamento in suo favore della somma di euro 909,69, dovuta a titolo di indennità
[...]
per ferie e festività soppresse e non fruite per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, oltre accessori di legge;
3) per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 (c.d. carta elettronica del docente), e, per l'effetto, condannare il ad attivarla Controparte_1
nelle forme di legge, nonché al riconoscimento in suo favore della somma di euro 500,00 annui,
per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, per un totale di euro 2.000,00, da accreditare su detta carta;
in subordine, per sentir condannare il medesimo alla corresponsione in CP_1
suo favore della somma di euro 2.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
A fondamento del ricorso ha premesso di essere una docente assunta dall'Amministrazione
scolastica in forza di successivi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con mansioni di docente di scuola secondaria dall'anno scolastico 2020/2021, e di prestare servizio,
pagina 2 di 15 nell'anno scolastico in corso alla data di deposito del ricorso, presso il liceo Brotzu di Quartu
Sant'Elena.
Ha allegato che nell'anno scolastico 2020/2021 aveva stipulato dei contratti relativi a supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'art. 4, comma 3, L. n. 194/1999 per complessivi n. 131
giorni, per il completo orario di cattedra settimanale.
Ha quindi allegato di aver sempre svolto le medesime mansioni dei colleghi assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
1.1. Con riguardo alla prima delle domande proposte, ha allegato di non aver ricevuto, per tali periodi di supplenza breve, la R.P.D., emolumento introdotto dall'art. 7 del C.C.N.L. Comparto
Scuola del 15 marzo 2001 e successivamente rideterminato ai sensi delle disposizioni dei contratti successivi del medesimo Comparto.
Tale omissione, invero, costituiva un evidente e oggettivo inadempimento contrattuale del
, in violazione della disciplina pattizia, nonché in contrasto con i principi nazionali e CP_1
comunitari che sanciscono il divieto di discriminazione dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, come accertato in numerose pronunce della giurisprudenza tanto di legittimità quanto di merito.
L'importo lordo dovuto, comprensivo del T.F.R., era pari ad euro 865,33 (euro 6,15 per n. 131
giorni, oltre euro 59,68 per T.F.R.).
1.2. Con riguardo alla seconda domanda, la ricorrente ha allegato che negli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023 aveva stipulato dei contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), senza poter usufruire delle ferie e delle festività
soppresse.
Ha quindi affermato di aver diritto alla corresponsione della somma di euro 909,69, come da conteggio allegato.
pagina 3 di 15 1.3. Con riferimento alla terza domanda, relativa alla c.d. carta elettronica del docente, ha allegato di essere stata destinataria di incarichi di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, e di non aver percepito, in relazione a ciascuno dei suddetti anni scolastici, la somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e del D.P.C.M. 23.9.2015, relativi alla c.d. carta elettronica del docente.
Ha quindi richiamato le disposizioni normative che disciplinano la fruizione della carta elettronica del docente, ed in particolare l'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015, il D.P.C.M. del
23.9.2015, con il quale è stata data prima attuazione alla predetta legge, ed il successivo D.P.C.M
del 28.11.2016, sostitutivo del precedente D.P.C.M. del 23.9.2015, ed ha quindi osservato come il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 2022, avesse dichiarato l'illegittimità del
D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella CP_6
parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost., avendo fornito una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1 commi 121-124 della L. 107/2015.
Ha quindi concluso nel senso che, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di merito in diverse pronunce, alla luce della pronuncia della CGUE richiamata, il Tribunale adito era tenuto a disapplicare l'art. 1 della L. 107/2015, ovvero a fornire un'interpretazione adeguatrice della norma, nella parte in cui non riconosce il diritto di usufruire della carta elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
2. Il convenuto si è costituito in giudizio ed ha resistito al ricorso. CP_1
Per quanto concerne la R.P.D., ha osservato come, in base alle stesse disposizioni della contrattazione collettiva citate da controparte, tale voce retributiva non debba essere corrisposta ai docenti destinatari di incarichi di supplenze brevi e temporanee, stante l'asserita indispensabile pagina 4 di 15 taratura della R.P.D. come misura annua, ascrivibile ad una connessione temporale tra la tipologia del rapporto contrattuale e la didattica.
Per quanto concerne l'indennità per ferie e festività soppresse, la difesa dell'Amministrazione scolastica ha innanzitutto richiamato le disposizioni di cui al D.L. n. 95/2012, convertito dalla L.
n. 135/2012, che hanno introdotto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute.
Successivamente la L. n. 228/2012 ha previsto che il divieto di monetizzazione delle ferie non si applichi al personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
Con le note prot. 73425 del 6.9.2013 e prot. n. 72696 del 4.9.2013 il
[...]
aveva fornito chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti Controparte_7
economici sostitutivi delle ferie non fruite dal personale docente in applicazione degli artt. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2013, ed aveva precisato che la richiamata normativa pone l'obbligo di fruire delle ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione.
Inoltre, Legge di Stabilità 2013 all'art. 1 comma 54, ha disposto che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.
La aveva rimarcato che la Legge di Stabilità 2013, all'art. 1, Controparte_7
comma 55, fa riferimento ai giorni in cui è consentito al personale fruire delle ferie, e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite. A nulla rileva dunque, ai fini della monetizzazione se il docente abbia o meno richiesto le ferie, dovendosi tenere unicamente conto della mera astratta pagina 5 di 15 facoltà di fruirle, fermo restando l'obbligo di fruire le ferie nella misura in cui il dipendente ne ha diritto.
La stessa aveva precisato, inoltre, che i giorni di sospensione delle lezioni CP_7
comprendono, oltre a luglio ed agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizia e pasquale, l'eventuale sospensione per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi, ecc..
Nel caso concreto:
- relativamente all'a.s. 2021/2022, come risultava dalla nota dell'Istituto scolastico “Michele
Giua” di Cagliari, alla data di cessazione del contratto, ovvero 7.7.2022, non risultavano giorni di ferie e/o festività soppresse non godute;
- relativamente all'a.s. 2022/2023, la docente, come risultava dalla nota dell'Istituto scolastico
Liceo artistico Statale “Foiso Fois” di Cagliari, aveva preso servizio il 1.10.2022 e terminato il servizio il giorno 30.6.2023, ed aveva richiesto un giorno di ferie.
Inoltre, l'Istituto Scolastico aveva applicato quanto previsto successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 55, a decorrere dal 1° gennaio 2013 che prevede come sia consentita la “monetizzazione” delle ferie, in favore del personale docente a tempo determinato, nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti (automaticamente) quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.
Alla luce di quanto sopra, la domanda di parte ricorrente era infondata.
Per quanto concerneva la carta elettronica del docente, la difesa dell'Amministrazione scolastica ha, in particolare, evidenziato come, non avendo la ricorrente, negli anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024, prestato servizio per un tempo inferiore alle 18 ore settimanali di insegnamento frontale di cui all'art. 28 del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 29.11.2007 la sua posizione non fosse equiparabile a quella dei docenti di ruolo.
pagina 6 di 15 3. La causa, istruita con le sole produzioni documentali di cui al ricorso, è stata quindi tenuta in decisione.
******
4. Il ricorso è fondato, per i motivi di seguito esposti.
4.1. La R.P.D..
Come già osservato da questo Tribunale in varie controversie analoghe (v. da ultimo la sentenza resa in data 25.1.2024 nella causa R.G. n. 3908/2023), occorre premettere come la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare, di per sé sola, motivo per escludere i docenti assunti con contratto di lavoro temporaneo, al fine di prestare supplenze di qualunque durata, dal godimento della R.P.D.
In particolare, la R.P.D. costituisce un elemento della retribuzione non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente, di natura fissa e continuativa, istituito dal C.C.N.L. per il personale del Comparto Scuola del 15 marzo 2001.
A tale proposito l'art. 7, comma 1°, del citato C.C.N.L. aveva stabilito l'attribuzione al personale docente ed educativo di “compensi accessori articolati in tre fasce retributive”, e, al comma 3°, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”, con l'espressa finalità della valorizzazione professionale della funzione e al miglioramento del servizio scolastico, riconosciuta in favore di tutto il personale docente, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza.
Giova richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte che, in materia di R.P.D., ha stabilito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4
pagina 7 di 15 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.l. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. civ., Sezione Lavoro, ordinanze n. 20015 del 27.7.2018 e n. 6293 del
5.3.2020).
Tale orientamento è seguito dalla costante giurisprudenza di merito, anche di questo
Tribunale.
La Suprema Corte ha rilevato che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio
«al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del
, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, CP_1
contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»; in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: «l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non
pagina 8 di 15 discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” (in motivazione, Cass. civ., ord.
n. 20015/2018 sopra richiamata).
Nella vicenda scrutinata, parte ricorrente ha documentalmente provato di aver espletato l'incarico di supplenza durante l'anno scolastico 2020/2021, come peraltro risulta dallo stato matricolare prodotto dalla difesa dell'Amministrazione scolastica, ed ha, pertanto, diritto al riconoscimento della R.P.D.
Per quanto riguarda la quantificazione di tale trattamento retributivo, si ritiene corretto il conteggio eseguito dalla ricorrente, sopra riportato.
Alla ricorrente è quindi dovuta la somma di euro 865,33.
4.2. L'indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse.
La Suprema Corte ha di recente chiarito che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante pagina 9 di 15 un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche (Cass. civ., sezione lavoro, ordinanze n. 16715 del 17.6.2024 e n. 13440 del
15.5.2024).
Gli stessi principi valgono anche in relazione ai giorni di festività soppresse, in ragione della loro sostanziale assimilabilità alle ferie (v. Cass. civ., sezione lavoro, ordinanza n. 8926 del
4.4.2024).
Tenuto conto dei sopra richiamati principi, la domanda proposta dal ricorrente è fondata.
Si ritiene corretto il calcolo da ultimo elaborato dalla difesa della ricorrente nelle note conclusive, secondo il quale ella ha diritto alla somma di euro 514,02.
4.3. La carta elettronica del docente.
La domanda è in parte fondata, per i motivi di seguito esposti.
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del
limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo
nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di
(…)”.
L'art. 3, comma 1 del D.P.C.M del 28.11.2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M., ha poi previsto che: “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514
pagina 10 di 15 del D.lgs. 297/94, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
La carta in discorso è espressamente attribuita, dunque, ai soli docenti assunti a tempo indeterminato.
Alla ricorrente, evidentemente in quanto docente a tempo determinato, non è stato riconosciuto il beneficio dei 500,00 euro annuali destinati alla formazione e accreditati sulla c.d. carta elettronica del docente.
Tale scelta normativa risulta, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come chiarito dalla pronuncia della CGUE del 18.5.2021, secondo cui: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta
a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
pagina 11 di 15 Alla luce di tale pronuncia è quindi evidente come la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare un legittimo motivo per escludere i docenti assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, in effetti sancita dalla legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con la normativa eurounitaria sopra menzionata nel passo della pronuncia citata.
Da ultimo, la Suprema Corte, Sezione Lavoro (sentenza n. 29961 del 27.10.2023), chiamata a pronunciarsi in seguito ad ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha enunciato, tra gli altri, i seguenti principi di diritto, rilevanti in questa sede:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Si rileva, inoltre, che l'art. 15 del D.L. n. 69/2023 - secondo cui “La Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
pagina 12 di 15 grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” – debba essere disapplicato per contrasto con il diritto eurounitario nella parte in cui non ricomprende anche i docenti che abbiano ricevuto incarichi di docenza fino al termine delle attività didattiche, come chiarito dalla recente pronuncia della Suprema Corte.
La ricorrente ha ricevuto degli incarichi di docenza per supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, ed ha quindi maturato il diritto invocato, in relazione agli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
Pertanto, anche alla luce dei principi elaborati dalla Suprema Corte nella pronuncia citata, in relazione ai tre predetti anni scolastici, si ritiene di dover accogliere l'azione di esatto adempimento proposta dalla ricorrente.
In relazione all'anno scolastico 2020/2021, invece, dai contratti e dallo stato matricolare risulta che la ricorrente è stata titolare di un incarico di supplenza breve e saltuaria presso l'I.P.I.A. “A. Meucci” di Cagliari per soli n. 131 giorni, dal 2 febbraio 2021 al 12 giugno 2021.
Non risulta neppure che la ricorrente sia stata impegnata nelle operazioni di scrutinio finale dell'anno scolastico in questione.
Si ritiene che, alla luce del breve lasso di tempo in cui la ricorrente ha prestato la docenza nell'anno scolastico ora in esame, la sua posizione non sia equiparabile a quella del docente di ruolo.
In conclusione, ed in ragione di quanto fin qui osservato, il convenuto dovrà essere CP_1
condannato a riconoscere in favore della ricorrente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, la somma di complessivi euro 1.500,00, in relazione agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
4.4. Gli accessori di legge.
pagina 13 di 15 A tutte le somme dovute alla ricorrente accede il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo.
5. Le spese.
Considerata l'entità della reciproca soccombenza, le spese processuali vengono compensate per un sesto, mentre il convenuto, rimasto maggiormente soccombente, viene CP_1
condannato alla rifusione delle spese residue.
La spese si liquidano nel dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato,
tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (cause di lavoro di valore da euro
1.100,01 sino a euro 5.500,00).
Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente
svolta”.
Le spese per le restanti fasi si liquidano a valori minimi, considerata la limitata attività
processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore di parte ricorrente,
dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione, e, per l'effetto:
1.1.) condanna il al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1
della somma di euro 865,33, a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre al maggior pagina 14 di 15 importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione del credito al saldo;
1.2.) condanna il al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1
della somma di euro 514,02, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione del credito al saldo;
1.3.) condanna il a riconoscere in favore del ricorrente Controparte_1
la somma di euro 1.500,00, maturata in relazione agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, e
2323/2024, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
sulla predetta somma è inoltre dovuto il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
2) rigetta la domanda della ricorrente avete ad oggetto il riconoscimento della carta elettronica del docente in relazione all'anno scolastico 2020/2021;
3) compensa le spese processuali nella misura di un sesto e condanna il
[...]
alla rifusione delle spese processuali residue, che liquida in euro Controparte_1
40,83 per spese di contributo unificato ed in euro 858,33 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Alessio Ariotto.
Cagliari, 5 dicembre 2024.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 3049/2023 R.G.
Promossa da
(c.f. ), nata a [...] l'[...], rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'avvocato Alessio Ariotto, presso il quale è elettivamente domiciliata
Ricorrente
Contro
il , in persona del Ministro in carica, Controparte_1
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dai propri funzionari delegati, dottori e elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio CP_2 CP_3 CP_4
per la gestione del contenzioso del lavoro sito in Cagliari, via Giudice Guglielmo nn. 44 - 46,
presso l' Controparte_5
Convenuto
*****
pagina 1 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 22.10.2023 la docente ha Parte_1
adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per sentirsi accogliere le seguenti distinte domande:
1) per sentirsi accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la retribuzione professionale docenti (di seguito R.P.D.), quale componente dovuta della retribuzione introdotta dall'art. 7 del
C.C.N.L. Comparto Scuola del 15 marzo 2001, nella misura da determinarsi in applicazione dei criteri previsti dalla disciplina della contrattazione collettiva per tempo vigente, e, per l'effetto,
per sentir condannare il convenuto alla corresponsione in suo favore dell'importo di CP_1
euro 865,33 oltre accessori di legge;
2) per sentir dichiarare tenuto e, conseguentemente, condannare il Controparte_1
al pagamento in suo favore della somma di euro 909,69, dovuta a titolo di indennità
[...]
per ferie e festività soppresse e non fruite per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, oltre accessori di legge;
3) per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 (c.d. carta elettronica del docente), e, per l'effetto, condannare il ad attivarla Controparte_1
nelle forme di legge, nonché al riconoscimento in suo favore della somma di euro 500,00 annui,
per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, per un totale di euro 2.000,00, da accreditare su detta carta;
in subordine, per sentir condannare il medesimo alla corresponsione in CP_1
suo favore della somma di euro 2.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
A fondamento del ricorso ha premesso di essere una docente assunta dall'Amministrazione
scolastica in forza di successivi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con mansioni di docente di scuola secondaria dall'anno scolastico 2020/2021, e di prestare servizio,
pagina 2 di 15 nell'anno scolastico in corso alla data di deposito del ricorso, presso il liceo Brotzu di Quartu
Sant'Elena.
Ha allegato che nell'anno scolastico 2020/2021 aveva stipulato dei contratti relativi a supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'art. 4, comma 3, L. n. 194/1999 per complessivi n. 131
giorni, per il completo orario di cattedra settimanale.
Ha quindi allegato di aver sempre svolto le medesime mansioni dei colleghi assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
1.1. Con riguardo alla prima delle domande proposte, ha allegato di non aver ricevuto, per tali periodi di supplenza breve, la R.P.D., emolumento introdotto dall'art. 7 del C.C.N.L. Comparto
Scuola del 15 marzo 2001 e successivamente rideterminato ai sensi delle disposizioni dei contratti successivi del medesimo Comparto.
Tale omissione, invero, costituiva un evidente e oggettivo inadempimento contrattuale del
, in violazione della disciplina pattizia, nonché in contrasto con i principi nazionali e CP_1
comunitari che sanciscono il divieto di discriminazione dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, come accertato in numerose pronunce della giurisprudenza tanto di legittimità quanto di merito.
L'importo lordo dovuto, comprensivo del T.F.R., era pari ad euro 865,33 (euro 6,15 per n. 131
giorni, oltre euro 59,68 per T.F.R.).
1.2. Con riguardo alla seconda domanda, la ricorrente ha allegato che negli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023 aveva stipulato dei contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), senza poter usufruire delle ferie e delle festività
soppresse.
Ha quindi affermato di aver diritto alla corresponsione della somma di euro 909,69, come da conteggio allegato.
pagina 3 di 15 1.3. Con riferimento alla terza domanda, relativa alla c.d. carta elettronica del docente, ha allegato di essere stata destinataria di incarichi di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, e di non aver percepito, in relazione a ciascuno dei suddetti anni scolastici, la somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e del D.P.C.M. 23.9.2015, relativi alla c.d. carta elettronica del docente.
Ha quindi richiamato le disposizioni normative che disciplinano la fruizione della carta elettronica del docente, ed in particolare l'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015, il D.P.C.M. del
23.9.2015, con il quale è stata data prima attuazione alla predetta legge, ed il successivo D.P.C.M
del 28.11.2016, sostitutivo del precedente D.P.C.M. del 23.9.2015, ed ha quindi osservato come il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 2022, avesse dichiarato l'illegittimità del
D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella CP_6
parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost., avendo fornito una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1 commi 121-124 della L. 107/2015.
Ha quindi concluso nel senso che, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di merito in diverse pronunce, alla luce della pronuncia della CGUE richiamata, il Tribunale adito era tenuto a disapplicare l'art. 1 della L. 107/2015, ovvero a fornire un'interpretazione adeguatrice della norma, nella parte in cui non riconosce il diritto di usufruire della carta elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
2. Il convenuto si è costituito in giudizio ed ha resistito al ricorso. CP_1
Per quanto concerne la R.P.D., ha osservato come, in base alle stesse disposizioni della contrattazione collettiva citate da controparte, tale voce retributiva non debba essere corrisposta ai docenti destinatari di incarichi di supplenze brevi e temporanee, stante l'asserita indispensabile pagina 4 di 15 taratura della R.P.D. come misura annua, ascrivibile ad una connessione temporale tra la tipologia del rapporto contrattuale e la didattica.
Per quanto concerne l'indennità per ferie e festività soppresse, la difesa dell'Amministrazione scolastica ha innanzitutto richiamato le disposizioni di cui al D.L. n. 95/2012, convertito dalla L.
n. 135/2012, che hanno introdotto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute.
Successivamente la L. n. 228/2012 ha previsto che il divieto di monetizzazione delle ferie non si applichi al personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
Con le note prot. 73425 del 6.9.2013 e prot. n. 72696 del 4.9.2013 il
[...]
aveva fornito chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti Controparte_7
economici sostitutivi delle ferie non fruite dal personale docente in applicazione degli artt. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2013, ed aveva precisato che la richiamata normativa pone l'obbligo di fruire delle ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione.
Inoltre, Legge di Stabilità 2013 all'art. 1 comma 54, ha disposto che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.
La aveva rimarcato che la Legge di Stabilità 2013, all'art. 1, Controparte_7
comma 55, fa riferimento ai giorni in cui è consentito al personale fruire delle ferie, e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite. A nulla rileva dunque, ai fini della monetizzazione se il docente abbia o meno richiesto le ferie, dovendosi tenere unicamente conto della mera astratta pagina 5 di 15 facoltà di fruirle, fermo restando l'obbligo di fruire le ferie nella misura in cui il dipendente ne ha diritto.
La stessa aveva precisato, inoltre, che i giorni di sospensione delle lezioni CP_7
comprendono, oltre a luglio ed agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizia e pasquale, l'eventuale sospensione per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi, ecc..
Nel caso concreto:
- relativamente all'a.s. 2021/2022, come risultava dalla nota dell'Istituto scolastico “Michele
Giua” di Cagliari, alla data di cessazione del contratto, ovvero 7.7.2022, non risultavano giorni di ferie e/o festività soppresse non godute;
- relativamente all'a.s. 2022/2023, la docente, come risultava dalla nota dell'Istituto scolastico
Liceo artistico Statale “Foiso Fois” di Cagliari, aveva preso servizio il 1.10.2022 e terminato il servizio il giorno 30.6.2023, ed aveva richiesto un giorno di ferie.
Inoltre, l'Istituto Scolastico aveva applicato quanto previsto successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 55, a decorrere dal 1° gennaio 2013 che prevede come sia consentita la “monetizzazione” delle ferie, in favore del personale docente a tempo determinato, nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti (automaticamente) quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.
Alla luce di quanto sopra, la domanda di parte ricorrente era infondata.
Per quanto concerneva la carta elettronica del docente, la difesa dell'Amministrazione scolastica ha, in particolare, evidenziato come, non avendo la ricorrente, negli anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024, prestato servizio per un tempo inferiore alle 18 ore settimanali di insegnamento frontale di cui all'art. 28 del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 29.11.2007 la sua posizione non fosse equiparabile a quella dei docenti di ruolo.
pagina 6 di 15 3. La causa, istruita con le sole produzioni documentali di cui al ricorso, è stata quindi tenuta in decisione.
******
4. Il ricorso è fondato, per i motivi di seguito esposti.
4.1. La R.P.D..
Come già osservato da questo Tribunale in varie controversie analoghe (v. da ultimo la sentenza resa in data 25.1.2024 nella causa R.G. n. 3908/2023), occorre premettere come la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare, di per sé sola, motivo per escludere i docenti assunti con contratto di lavoro temporaneo, al fine di prestare supplenze di qualunque durata, dal godimento della R.P.D.
In particolare, la R.P.D. costituisce un elemento della retribuzione non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente, di natura fissa e continuativa, istituito dal C.C.N.L. per il personale del Comparto Scuola del 15 marzo 2001.
A tale proposito l'art. 7, comma 1°, del citato C.C.N.L. aveva stabilito l'attribuzione al personale docente ed educativo di “compensi accessori articolati in tre fasce retributive”, e, al comma 3°, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”, con l'espressa finalità della valorizzazione professionale della funzione e al miglioramento del servizio scolastico, riconosciuta in favore di tutto il personale docente, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza.
Giova richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte che, in materia di R.P.D., ha stabilito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4
pagina 7 di 15 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.l. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. civ., Sezione Lavoro, ordinanze n. 20015 del 27.7.2018 e n. 6293 del
5.3.2020).
Tale orientamento è seguito dalla costante giurisprudenza di merito, anche di questo
Tribunale.
La Suprema Corte ha rilevato che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio
«al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del
, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, CP_1
contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»; in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: «l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non
pagina 8 di 15 discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” (in motivazione, Cass. civ., ord.
n. 20015/2018 sopra richiamata).
Nella vicenda scrutinata, parte ricorrente ha documentalmente provato di aver espletato l'incarico di supplenza durante l'anno scolastico 2020/2021, come peraltro risulta dallo stato matricolare prodotto dalla difesa dell'Amministrazione scolastica, ed ha, pertanto, diritto al riconoscimento della R.P.D.
Per quanto riguarda la quantificazione di tale trattamento retributivo, si ritiene corretto il conteggio eseguito dalla ricorrente, sopra riportato.
Alla ricorrente è quindi dovuta la somma di euro 865,33.
4.2. L'indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse.
La Suprema Corte ha di recente chiarito che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante pagina 9 di 15 un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche (Cass. civ., sezione lavoro, ordinanze n. 16715 del 17.6.2024 e n. 13440 del
15.5.2024).
Gli stessi principi valgono anche in relazione ai giorni di festività soppresse, in ragione della loro sostanziale assimilabilità alle ferie (v. Cass. civ., sezione lavoro, ordinanza n. 8926 del
4.4.2024).
Tenuto conto dei sopra richiamati principi, la domanda proposta dal ricorrente è fondata.
Si ritiene corretto il calcolo da ultimo elaborato dalla difesa della ricorrente nelle note conclusive, secondo il quale ella ha diritto alla somma di euro 514,02.
4.3. La carta elettronica del docente.
La domanda è in parte fondata, per i motivi di seguito esposti.
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del
limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo
nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di
(…)”.
L'art. 3, comma 1 del D.P.C.M del 28.11.2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M., ha poi previsto che: “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514
pagina 10 di 15 del D.lgs. 297/94, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
La carta in discorso è espressamente attribuita, dunque, ai soli docenti assunti a tempo indeterminato.
Alla ricorrente, evidentemente in quanto docente a tempo determinato, non è stato riconosciuto il beneficio dei 500,00 euro annuali destinati alla formazione e accreditati sulla c.d. carta elettronica del docente.
Tale scelta normativa risulta, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come chiarito dalla pronuncia della CGUE del 18.5.2021, secondo cui: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta
a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
pagina 11 di 15 Alla luce di tale pronuncia è quindi evidente come la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare un legittimo motivo per escludere i docenti assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, in effetti sancita dalla legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con la normativa eurounitaria sopra menzionata nel passo della pronuncia citata.
Da ultimo, la Suprema Corte, Sezione Lavoro (sentenza n. 29961 del 27.10.2023), chiamata a pronunciarsi in seguito ad ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha enunciato, tra gli altri, i seguenti principi di diritto, rilevanti in questa sede:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Si rileva, inoltre, che l'art. 15 del D.L. n. 69/2023 - secondo cui “La Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
pagina 12 di 15 grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” – debba essere disapplicato per contrasto con il diritto eurounitario nella parte in cui non ricomprende anche i docenti che abbiano ricevuto incarichi di docenza fino al termine delle attività didattiche, come chiarito dalla recente pronuncia della Suprema Corte.
La ricorrente ha ricevuto degli incarichi di docenza per supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, ed ha quindi maturato il diritto invocato, in relazione agli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
Pertanto, anche alla luce dei principi elaborati dalla Suprema Corte nella pronuncia citata, in relazione ai tre predetti anni scolastici, si ritiene di dover accogliere l'azione di esatto adempimento proposta dalla ricorrente.
In relazione all'anno scolastico 2020/2021, invece, dai contratti e dallo stato matricolare risulta che la ricorrente è stata titolare di un incarico di supplenza breve e saltuaria presso l'I.P.I.A. “A. Meucci” di Cagliari per soli n. 131 giorni, dal 2 febbraio 2021 al 12 giugno 2021.
Non risulta neppure che la ricorrente sia stata impegnata nelle operazioni di scrutinio finale dell'anno scolastico in questione.
Si ritiene che, alla luce del breve lasso di tempo in cui la ricorrente ha prestato la docenza nell'anno scolastico ora in esame, la sua posizione non sia equiparabile a quella del docente di ruolo.
In conclusione, ed in ragione di quanto fin qui osservato, il convenuto dovrà essere CP_1
condannato a riconoscere in favore della ricorrente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, la somma di complessivi euro 1.500,00, in relazione agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
4.4. Gli accessori di legge.
pagina 13 di 15 A tutte le somme dovute alla ricorrente accede il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo.
5. Le spese.
Considerata l'entità della reciproca soccombenza, le spese processuali vengono compensate per un sesto, mentre il convenuto, rimasto maggiormente soccombente, viene CP_1
condannato alla rifusione delle spese residue.
La spese si liquidano nel dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato,
tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (cause di lavoro di valore da euro
1.100,01 sino a euro 5.500,00).
Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente
svolta”.
Le spese per le restanti fasi si liquidano a valori minimi, considerata la limitata attività
processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore di parte ricorrente,
dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione, e, per l'effetto:
1.1.) condanna il al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1
della somma di euro 865,33, a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre al maggior pagina 14 di 15 importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione del credito al saldo;
1.2.) condanna il al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1
della somma di euro 514,02, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione del credito al saldo;
1.3.) condanna il a riconoscere in favore del ricorrente Controparte_1
la somma di euro 1.500,00, maturata in relazione agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, e
2323/2024, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
sulla predetta somma è inoltre dovuto il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
2) rigetta la domanda della ricorrente avete ad oggetto il riconoscimento della carta elettronica del docente in relazione all'anno scolastico 2020/2021;
3) compensa le spese processuali nella misura di un sesto e condanna il
[...]
alla rifusione delle spese processuali residue, che liquida in euro Controparte_1
40,83 per spese di contributo unificato ed in euro 858,33 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Alessio Ariotto.
Cagliari, 5 dicembre 2024.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
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