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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 14/07/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1686/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente Relatore
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1686/2025 V.G. promossa da
(C.F.: , rappresentato e difeso, per mandato in calce al Parte_1 C.F._1 ricorso congiunto, dall'Avv. Monica Barbafiera, presso il cui studio in Siena, Banchi di Sopra n.
31, è elettivamente domiciliato e
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato in Controparte_1 C.F._2 calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Serena Cappelli, presso il cui studio in Siena, Piazza
Giacomo Matteotti n. 3, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 9.7.2025, per l'Avv. Monica Barbafiera e per l'Avv. Serena Parte_1 Controparte_1
Cappelli, hanno concluso chiedendo di pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate, di seguito riprodotte: 2 / 5
1. Pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio celebrato il 14.10.2000, atto trascritto nel Registro degli Atti del matrimonio del Comune di Siena dell'anno 2000, Parte II n.
128, mandando la Cancelleria a dare al competente Ufficiale dello Stato civile le prescritte comunicazioni al fine di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge. A conferma di quanto previsto in sede di separazione:
2. I genitori avranno libertà di scegliere il domicilio e/o la residenza che più riterranno opportuna (ma con obbligo altresì di comunicarsi ogni cambiamento di residenza e/o domicilio) fino a quando entrambe le figlie non avranno raggiunto la maggiore età o comunque una loro autonomia economica o patrimoniale.
3. Assegnare il domicilio coniugale, sito in Strada dei Tufi di proprietà della sig.ra CP_1
Per_
alla medesima che vi continuerà ad abitare unitamente alle figlie e che
[...] Per_2 manterranno la propria residenza presso la madre;
4. le figlie entrambe maggiorenni potranno scegliere autonomamente le frequentazioni con il padre presso la di lui residenza
5. Rispetto alle condizioni di contributo al mantenimento, stante la prevalenza del collocamento presso la madre, i diversi tempi di permanenza presso ciascun genitore ed in considerazione delle rispettive condizioni economico-patrimoniali dei genitori, il padre si obbliga a corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la complessiva somma mensile di 550,00 (€ 275,00 per ciascuna delle figlie), che verrà accreditata con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese su conto corrente intestato alla sig.ra Controparte_1 codice Iban [...], oltre rivalutazione Istat decorrente dall'anno successivo all'omologazione del presente accordo di separazione;
6. Le spese di natura straordinaria relative a entrambe le figlie, ovverosia quelle che trascendono le loro prevedibili e normali esigenze di vita quotidiana, indicate come da protocollo adottato dall'ecc.mo Tribunale con le modalità di comunicazione ivi previste, saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno a far data dalla sottoscrizione del presente atto. Pertanto, quanto alla loro regolamentazione e modalità di rimborso i genitori concordano di fare riferimento integralmente al protocollo in materia di spese straordinarie nel diritto di famiglia adottato dal Tribunale di Siena;
7. Per quanto riguarda le vacanze o viaggi questi sono sopportati integralmente dal genitore accompagnatore senza nulla chiedere all'altro a titolo di rimborso, a meno che non riguardino 3 / 5
viaggi scolastici o vacanze studio che rientrano tra le spese straordinarie e come tale andranno concordate e condivise al 50% pro quota tra i genitori, secondo le regole e modalità di cui al protocollo.
8. Le parti si danno reciprocamente atto di aver definito ogni pendenza creditoria tra le stesse talché dichiarano di non aver null'altro da pretendere in tal senso. Per_
9. Le spese per il cane KY formalmente intestato al sig. ma da sempre di , Parte_1 saranno suddivise al 50% tra i genitori, sia con riferimento al vitto che per spese veterinarie, come anche da protocollo del Tribunale.
10. Le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie saranno operate da entrambi nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse e pertanto dovranno essere rigorosamente intestate alle figlie stesse. I conteggi di dare – avere verranno effettuati con cadenza preferibilmente mensile, salvo il termine di prescrizione, come per legge.
11 - L'assegno unico per entrambe le figlie sarà riscosso al 100% dalla madre fintanto che verrà corrisposto ovvero direttamente dalle stesse ove lo preveda la legge
12. Stante l'autosufficienza economica, i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento e/o alimenti e dichiarano altresì di non aver reciprocamente null'altro a pretendere a tal titolo.
13. - Le presenti condizioni hanno immediata efficacia tra le parti e sono immediatamente operative dalla loro sottoscrizione e le parti si impegnano a confermare le stesse in sede di udienza di comparizione innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale o mediante dichiarazione in caso di udienza tenuta a trattazione scritta.
14. - Le spese del procedimento sono interamente compensate fra le parti
Pubblico Ministero: visto in data 16.5.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.5.2025, e esponevano Parte_1 Controparte_1 che avevano contratto matrimonio in data 14.10.2000 in SIENA, trascritto al registro degli atti dello Stato Civile nel Comune di Siena, atto n. 128, parte II, serie A, anno 2000, che dalla loro unione erano nate a Siena le figlie in data 17.4.2004 e in data 22.2.2006, entrambe Per_2 Per_1 maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, che il rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che avevano richiesto la separazione e il Tribunale di Siena, con sentenza n. 867/2023 dell'11.10.2023, aveva omologato la separazione consensuale;
essendo trascorso il termine di 4 / 5
legge senza che si fosse verificata alcuna riconciliazione, concludevano chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate indicate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 9.7.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia del Divorzio congiunto - Pt_1 CP_1
Cessazione effetti civili .
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dalla sentenza n.867/2023 del 11.10.2023 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive delle figlie maggiorenni.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara lo scioglimento del matrimonio tra (C.F.: e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), celebrato in Siena in data 14.10.2000 e Controparte_1 C.F._2 trascritto al Registro degli atti di matrimonio del Comune di Siena, per l'anno 2000, parte II, serie
A, atto n. 128, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio dell'11 luglio 2025 5 / 5
Il Giudice relatore Dott. Michele Moggi
Il Presidente Dott. Paolo Bernardini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente Relatore
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1686/2025 V.G. promossa da
(C.F.: , rappresentato e difeso, per mandato in calce al Parte_1 C.F._1 ricorso congiunto, dall'Avv. Monica Barbafiera, presso il cui studio in Siena, Banchi di Sopra n.
31, è elettivamente domiciliato e
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato in Controparte_1 C.F._2 calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Serena Cappelli, presso il cui studio in Siena, Piazza
Giacomo Matteotti n. 3, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 9.7.2025, per l'Avv. Monica Barbafiera e per l'Avv. Serena Parte_1 Controparte_1
Cappelli, hanno concluso chiedendo di pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate, di seguito riprodotte: 2 / 5
1. Pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio celebrato il 14.10.2000, atto trascritto nel Registro degli Atti del matrimonio del Comune di Siena dell'anno 2000, Parte II n.
128, mandando la Cancelleria a dare al competente Ufficiale dello Stato civile le prescritte comunicazioni al fine di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge. A conferma di quanto previsto in sede di separazione:
2. I genitori avranno libertà di scegliere il domicilio e/o la residenza che più riterranno opportuna (ma con obbligo altresì di comunicarsi ogni cambiamento di residenza e/o domicilio) fino a quando entrambe le figlie non avranno raggiunto la maggiore età o comunque una loro autonomia economica o patrimoniale.
3. Assegnare il domicilio coniugale, sito in Strada dei Tufi di proprietà della sig.ra CP_1
Per_
alla medesima che vi continuerà ad abitare unitamente alle figlie e che
[...] Per_2 manterranno la propria residenza presso la madre;
4. le figlie entrambe maggiorenni potranno scegliere autonomamente le frequentazioni con il padre presso la di lui residenza
5. Rispetto alle condizioni di contributo al mantenimento, stante la prevalenza del collocamento presso la madre, i diversi tempi di permanenza presso ciascun genitore ed in considerazione delle rispettive condizioni economico-patrimoniali dei genitori, il padre si obbliga a corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la complessiva somma mensile di 550,00 (€ 275,00 per ciascuna delle figlie), che verrà accreditata con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese su conto corrente intestato alla sig.ra Controparte_1 codice Iban [...], oltre rivalutazione Istat decorrente dall'anno successivo all'omologazione del presente accordo di separazione;
6. Le spese di natura straordinaria relative a entrambe le figlie, ovverosia quelle che trascendono le loro prevedibili e normali esigenze di vita quotidiana, indicate come da protocollo adottato dall'ecc.mo Tribunale con le modalità di comunicazione ivi previste, saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno a far data dalla sottoscrizione del presente atto. Pertanto, quanto alla loro regolamentazione e modalità di rimborso i genitori concordano di fare riferimento integralmente al protocollo in materia di spese straordinarie nel diritto di famiglia adottato dal Tribunale di Siena;
7. Per quanto riguarda le vacanze o viaggi questi sono sopportati integralmente dal genitore accompagnatore senza nulla chiedere all'altro a titolo di rimborso, a meno che non riguardino 3 / 5
viaggi scolastici o vacanze studio che rientrano tra le spese straordinarie e come tale andranno concordate e condivise al 50% pro quota tra i genitori, secondo le regole e modalità di cui al protocollo.
8. Le parti si danno reciprocamente atto di aver definito ogni pendenza creditoria tra le stesse talché dichiarano di non aver null'altro da pretendere in tal senso. Per_
9. Le spese per il cane KY formalmente intestato al sig. ma da sempre di , Parte_1 saranno suddivise al 50% tra i genitori, sia con riferimento al vitto che per spese veterinarie, come anche da protocollo del Tribunale.
10. Le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie saranno operate da entrambi nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse e pertanto dovranno essere rigorosamente intestate alle figlie stesse. I conteggi di dare – avere verranno effettuati con cadenza preferibilmente mensile, salvo il termine di prescrizione, come per legge.
11 - L'assegno unico per entrambe le figlie sarà riscosso al 100% dalla madre fintanto che verrà corrisposto ovvero direttamente dalle stesse ove lo preveda la legge
12. Stante l'autosufficienza economica, i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento e/o alimenti e dichiarano altresì di non aver reciprocamente null'altro a pretendere a tal titolo.
13. - Le presenti condizioni hanno immediata efficacia tra le parti e sono immediatamente operative dalla loro sottoscrizione e le parti si impegnano a confermare le stesse in sede di udienza di comparizione innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale o mediante dichiarazione in caso di udienza tenuta a trattazione scritta.
14. - Le spese del procedimento sono interamente compensate fra le parti
Pubblico Ministero: visto in data 16.5.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.5.2025, e esponevano Parte_1 Controparte_1 che avevano contratto matrimonio in data 14.10.2000 in SIENA, trascritto al registro degli atti dello Stato Civile nel Comune di Siena, atto n. 128, parte II, serie A, anno 2000, che dalla loro unione erano nate a Siena le figlie in data 17.4.2004 e in data 22.2.2006, entrambe Per_2 Per_1 maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, che il rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che avevano richiesto la separazione e il Tribunale di Siena, con sentenza n. 867/2023 dell'11.10.2023, aveva omologato la separazione consensuale;
essendo trascorso il termine di 4 / 5
legge senza che si fosse verificata alcuna riconciliazione, concludevano chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate indicate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 9.7.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia del Divorzio congiunto - Pt_1 CP_1
Cessazione effetti civili .
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dalla sentenza n.867/2023 del 11.10.2023 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive delle figlie maggiorenni.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara lo scioglimento del matrimonio tra (C.F.: e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), celebrato in Siena in data 14.10.2000 e Controparte_1 C.F._2 trascritto al Registro degli atti di matrimonio del Comune di Siena, per l'anno 2000, parte II, serie
A, atto n. 128, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio dell'11 luglio 2025 5 / 5
Il Giudice relatore Dott. Michele Moggi
Il Presidente Dott. Paolo Bernardini