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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/04/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 765/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 3 aprile 2025.
E' presente l'avv. Mario Del Bianco in sostituzione dell'avv. Francesco Torre, il quale insiste affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. riconducendosi integralmente ai propri atti depositati. Nessuno è comparso per i convenuti contumaci.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato la società “ , (P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, conveniva dinanzi a questo Tribunale la società “ (P. IVA ), l'ente “ Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
“ (P. IVA ) e la società “ (C.F.
[...] P.IVA_3 Controparte_3
, per sentir disporre la revoca dell'ordinanza di sospensione impugnata e disporre la P.IVA_4 conseguente prosecuzione della stessa procedura esecutiva fissando un termine per la riassunzione della medesima.
L'atto di citazione rappresenta, secondo parte attrice, la prosecuzione in sede di merito di un procedimento di opposizione all'esecuzione di cui a RGE n. 87/2023 nel quale il G.E., con proprio provvedimento depositato il 2/11/2023 sospendeva l'esecuzione de qua, avverso il quale ultimo provvedimento l'odierna attrice depositava ricorso ex art. 617 c.p.c., il quale a sua volta era deciso con rigetto da parte del G.E., concedendo termine per l'introduzione della presente fase di merito.
Si avverte sin d'ora che non risultano depositati né il ricorso ex art. 617 c.p.c. di cui sopra né il Per_ provvedimento di rigetto della Dott.ssa né, tantomeno, gli altri atti del procedimento esecutivo, ad eccezione del citato provvedimento del 2/11/2023. Risultano soltanto depositati: la procura alle liti, la PEC della cancelleria con allegato il provvedimento del G.E. del 2/11/2023, una copia del provvedimento di sequestro del Tribunale di Roma e una copia del provvedimento di rigetto del Tribunale di Velletri sovra istanza di dissequestro.
Tale complessiva circostanza preclude a questo Giudice di formare pienamente il proprio convincimento a favore di parte attrice, che aveva l'onere di produrre il ricorso ex art. 617 c.p.c. e il conseguente provvedimento di rigetto dell'opposizione di cui ora si discute, avendo la stessa prodotto soltanto il provvedimento di sospensione dell'esecuzione.
1 Ad ogni modo la cognizione del Giudice deve comunque essere spesa per valutare allo stato degli atti la fondatezza della citazione.
A riguardo si osserva che, sostanzialmente, l'opposizione è posta avverso il provvedimento di sospensione citato, nel quale il G.E. aveva rilevato che sui pegni pignorati esistevano sequestri penali e che si trattava, in particolare, di sequestri preventivi disposti con riferimento a reati tributari ex D. Lgs. 74/2000. Il G.E. rilevava quindi l'applicabilità alla fattispecie ora in esame dell'art. 55 del codice antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011, che stabilisce il divieto di azioni esecutive o il loro proseguimento ove sussista un sequestro, prescindendo, quindi, dall'an e dal quando della trascrizione del provvedimento cautelare rispetto alla trascrizione del pignoramento o all'iscrizione di ipoteca. Proseguiva poi il G.E. rilevando come l'art. 12/ter del D. Lgs. 74/2000 estendesse espressamente l'applicazione dell'art. 240/bis c.p. ai reati tributati e come tali reati rientrino ora nell'ambito di applicazione dell'art. 104 Disp. Att. c.p.p. con conseguente improseguibilità dell'azione esecutiva ove sul bene o sui beni vi sia un sequestro, prescindendo dal criterio delle trascrizioni e iscrizioni.
Rilevava tuttavia il G.E. come la suddetta disciplina sia stata modificata dal D.L. 124/2019, convertito nella legge n. 157/2019, disponendo quest'ultima, con il suo articolo 39 comma 1-bis che le disposizioni di cui al citato articolo 12/ter trovassero applicazione soltanto alle condotte poste in essere dopo il 25/12/2019. Rilevava quindi come le condotte di riferimento risultassero tutte antecedenti alla data di entrata in vigore della suddetta legge, con conseguente, e apparente, inoperatività della normativa citata alla presente fattispecie. Rilevava, ancora, come, sentito il creditore procedente, risultasse che la fattispecie di reato per cui era stato disposto il sequestro era quella prevista e punita dall'art. 10/ter del D.Lgs. 74/2000, non espressamente richiamata dall'art. 12/ter e pertanto non interessata dalla particolare disciplina dell'art. 240/bis c.p. Rilevava, infine, come il G.E. di Pistoia avesse rigettato la richiesta di sospensione proposta dall'Amministratore Giudiziario nella procedura esecutiva pendente davanti al Tribunale di Pistoia e di cui a RGE n. 160/2020, laddove il Tribunale di Velletri aveva affermato la proseguibilità dell'esecuzione individuale, non essendo la stessa preclusa dall'esistenza del sequestro.
Di fronte ad un richiamato apparente contrasto di giurisprudenza della S.C., distinta tra Cassazione Civile, per la quale è necessario seguire, invece, il criterio della precedenza delle trascrizioni ed iscrizioni e la Cassazione Penale che, al contrario, non rileva tale criterio come necessario, in sintesi, la ragione della necessità, rilevata dal G.E., di sospendere la presente esecuzione, risiede nella preferenza accordata dallo stesso Giudice all'orientamento della Cassazione Penale, in particolare Cass. Pen. 39201/2021, che sostiene l'applicabilità in via generale dell'art. 104 c.p.p. e quindi l'estensione della disciplina del codice antimafia a tutte le confische e sequestri, anche extracodicistici.
Passando alla fattispecie ora in esame, si rileva che l'ampia dissertazione e ricostruzione storico- giuridica effettuata dal G.E. tende ad affermare il principio della prevalenza del procedimento della misura penale rispetto alle procedure che si svolgono dinanzi al Giudice civile, avendo eadem ratio di valenza riguardo sia al procedimento di liquidazione giudiziale sia alle procedure esecutive individuali.
Gli argomenti spesi da parte opponente, per contro, e in particolare la pretesa inapplicabilità dell'art. 104/bis c.p.p. alla fattispecie di reato di cui all'art. 10/ter del D.L. 74/2000 per non essere la stessa fattispecie di reato espressamente richiamata dall'art. 12/ter del medesimo Decreto, sono stati confutati dal G.E., che ha ritenuto come tale esclusione non sussista, limitandosi l'art. 2 12/ter a dettare per le sole fattispecie ivi indicate presupposti e soglie di rilevanza ai fini dell'applicabilità della confisca. Il G.E. ha inoltre rilevato come l'art. 12/ter non trovi applicazione alla fattispecie ora in esame in ragione della antecedenza della condotta penalmente rilevante rispetto all'entrata in vigore della disposizione.
La mancata produzione dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. e del provvedimento di rigetto e rimessione al presente Giudice da parte del G.E. osta, infine, ad ulteriori indagini conoscitive. Essendo la motivazione del G.E. sul provvedimento ora in esame ben strutturata e condivisibile, si rigetta pertanto l'opposizione, a spese interamente compensate giusta la contumacia dei convenuti opposti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 3 aprile 2025.
E' presente l'avv. Mario Del Bianco in sostituzione dell'avv. Francesco Torre, il quale insiste affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. riconducendosi integralmente ai propri atti depositati. Nessuno è comparso per i convenuti contumaci.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato la società “ , (P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, conveniva dinanzi a questo Tribunale la società “ (P. IVA ), l'ente “ Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
“ (P. IVA ) e la società “ (C.F.
[...] P.IVA_3 Controparte_3
, per sentir disporre la revoca dell'ordinanza di sospensione impugnata e disporre la P.IVA_4 conseguente prosecuzione della stessa procedura esecutiva fissando un termine per la riassunzione della medesima.
L'atto di citazione rappresenta, secondo parte attrice, la prosecuzione in sede di merito di un procedimento di opposizione all'esecuzione di cui a RGE n. 87/2023 nel quale il G.E., con proprio provvedimento depositato il 2/11/2023 sospendeva l'esecuzione de qua, avverso il quale ultimo provvedimento l'odierna attrice depositava ricorso ex art. 617 c.p.c., il quale a sua volta era deciso con rigetto da parte del G.E., concedendo termine per l'introduzione della presente fase di merito.
Si avverte sin d'ora che non risultano depositati né il ricorso ex art. 617 c.p.c. di cui sopra né il Per_ provvedimento di rigetto della Dott.ssa né, tantomeno, gli altri atti del procedimento esecutivo, ad eccezione del citato provvedimento del 2/11/2023. Risultano soltanto depositati: la procura alle liti, la PEC della cancelleria con allegato il provvedimento del G.E. del 2/11/2023, una copia del provvedimento di sequestro del Tribunale di Roma e una copia del provvedimento di rigetto del Tribunale di Velletri sovra istanza di dissequestro.
Tale complessiva circostanza preclude a questo Giudice di formare pienamente il proprio convincimento a favore di parte attrice, che aveva l'onere di produrre il ricorso ex art. 617 c.p.c. e il conseguente provvedimento di rigetto dell'opposizione di cui ora si discute, avendo la stessa prodotto soltanto il provvedimento di sospensione dell'esecuzione.
1 Ad ogni modo la cognizione del Giudice deve comunque essere spesa per valutare allo stato degli atti la fondatezza della citazione.
A riguardo si osserva che, sostanzialmente, l'opposizione è posta avverso il provvedimento di sospensione citato, nel quale il G.E. aveva rilevato che sui pegni pignorati esistevano sequestri penali e che si trattava, in particolare, di sequestri preventivi disposti con riferimento a reati tributari ex D. Lgs. 74/2000. Il G.E. rilevava quindi l'applicabilità alla fattispecie ora in esame dell'art. 55 del codice antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011, che stabilisce il divieto di azioni esecutive o il loro proseguimento ove sussista un sequestro, prescindendo, quindi, dall'an e dal quando della trascrizione del provvedimento cautelare rispetto alla trascrizione del pignoramento o all'iscrizione di ipoteca. Proseguiva poi il G.E. rilevando come l'art. 12/ter del D. Lgs. 74/2000 estendesse espressamente l'applicazione dell'art. 240/bis c.p. ai reati tributati e come tali reati rientrino ora nell'ambito di applicazione dell'art. 104 Disp. Att. c.p.p. con conseguente improseguibilità dell'azione esecutiva ove sul bene o sui beni vi sia un sequestro, prescindendo dal criterio delle trascrizioni e iscrizioni.
Rilevava tuttavia il G.E. come la suddetta disciplina sia stata modificata dal D.L. 124/2019, convertito nella legge n. 157/2019, disponendo quest'ultima, con il suo articolo 39 comma 1-bis che le disposizioni di cui al citato articolo 12/ter trovassero applicazione soltanto alle condotte poste in essere dopo il 25/12/2019. Rilevava quindi come le condotte di riferimento risultassero tutte antecedenti alla data di entrata in vigore della suddetta legge, con conseguente, e apparente, inoperatività della normativa citata alla presente fattispecie. Rilevava, ancora, come, sentito il creditore procedente, risultasse che la fattispecie di reato per cui era stato disposto il sequestro era quella prevista e punita dall'art. 10/ter del D.Lgs. 74/2000, non espressamente richiamata dall'art. 12/ter e pertanto non interessata dalla particolare disciplina dell'art. 240/bis c.p. Rilevava, infine, come il G.E. di Pistoia avesse rigettato la richiesta di sospensione proposta dall'Amministratore Giudiziario nella procedura esecutiva pendente davanti al Tribunale di Pistoia e di cui a RGE n. 160/2020, laddove il Tribunale di Velletri aveva affermato la proseguibilità dell'esecuzione individuale, non essendo la stessa preclusa dall'esistenza del sequestro.
Di fronte ad un richiamato apparente contrasto di giurisprudenza della S.C., distinta tra Cassazione Civile, per la quale è necessario seguire, invece, il criterio della precedenza delle trascrizioni ed iscrizioni e la Cassazione Penale che, al contrario, non rileva tale criterio come necessario, in sintesi, la ragione della necessità, rilevata dal G.E., di sospendere la presente esecuzione, risiede nella preferenza accordata dallo stesso Giudice all'orientamento della Cassazione Penale, in particolare Cass. Pen. 39201/2021, che sostiene l'applicabilità in via generale dell'art. 104 c.p.p. e quindi l'estensione della disciplina del codice antimafia a tutte le confische e sequestri, anche extracodicistici.
Passando alla fattispecie ora in esame, si rileva che l'ampia dissertazione e ricostruzione storico- giuridica effettuata dal G.E. tende ad affermare il principio della prevalenza del procedimento della misura penale rispetto alle procedure che si svolgono dinanzi al Giudice civile, avendo eadem ratio di valenza riguardo sia al procedimento di liquidazione giudiziale sia alle procedure esecutive individuali.
Gli argomenti spesi da parte opponente, per contro, e in particolare la pretesa inapplicabilità dell'art. 104/bis c.p.p. alla fattispecie di reato di cui all'art. 10/ter del D.L. 74/2000 per non essere la stessa fattispecie di reato espressamente richiamata dall'art. 12/ter del medesimo Decreto, sono stati confutati dal G.E., che ha ritenuto come tale esclusione non sussista, limitandosi l'art. 2 12/ter a dettare per le sole fattispecie ivi indicate presupposti e soglie di rilevanza ai fini dell'applicabilità della confisca. Il G.E. ha inoltre rilevato come l'art. 12/ter non trovi applicazione alla fattispecie ora in esame in ragione della antecedenza della condotta penalmente rilevante rispetto all'entrata in vigore della disposizione.
La mancata produzione dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. e del provvedimento di rigetto e rimessione al presente Giudice da parte del G.E. osta, infine, ad ulteriori indagini conoscitive. Essendo la motivazione del G.E. sul provvedimento ora in esame ben strutturata e condivisibile, si rigetta pertanto l'opposizione, a spese interamente compensate giusta la contumacia dei convenuti opposti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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