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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/11/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso letti gli atti della controversia iscritta al n. 850/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
12.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che le parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 850/2024, avente ad oggetto: indennità chilometrica.
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in Taverna di Montalto UF (CS) Via G. Gronchi nr. 8, presso lo studio dell'Avv. Carlo
Abbruzzese che lo difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE § 1. Con ricorso del 23.05.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata, ha dedotto: di essere dipendente del , già Controparte_1 Controparte_2
, con la qualifica di operaio a tempo indeterminato di V livello, per come previsto dal CCNL
[...]
(Idraulico Forestale ed Agraria) 2010-2012 (rinnovato per il periodo 2021/2024) e dal Relativo Pt_2
2008 2011 ancora oggi in vigore, dal 09/04/1979 fino al 30/11/2023, data in cui è cessato il rapporto di lavoro con detto;
di aver maturato il diritto all'indennità chilometrica prevista sia CP_1 dall'art. 54 del CCNL 2010/2012 e sia dall'art. 7 del CIRL 2008/2011 settore Idraulico Forestale ed
Agraria; che l'art. 54 del CCNL di settore prevede la corresponsione del rimborso chilometrico nella misura corrispondente ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro Con di raccolta al luogo di lavoro;
che il in vigore, in contrasto con quanto statuito dal precedente Con
e dal CCNL citato, ha, invece, stabilito, all'art. 7, un rimborso forfettario giornaliero secondo fasce di percorrenza;
che tale modalità di rimborso risulta peggiorativa per il lavoratore e, in quanto tale, contrastante con la previsione dell'art. 20 del CIR, che prevede la garanzia del trattamento economico normativo complessivo di miglior favore eventualmente in atto;
di avere diritto alla corresponsione del rimborso chilometrico in base al sistema delineato dal vigente CCNL e dal precedente CIR (un quinto del costo della benzina super per km percorso).
In virtù di quanto innanzi esposto, parte ricorrente ha chiesto la condanna del al pagamento, CP_1 in suo favore, della somma, a titolo di differenze retributive, per il periodo da aprile 2019 a settembre
2023 pari ad €11.847,81, oltre interessi e rivalutazione, ovvero alla maggiore o minore somma accertata;
con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Nonostante la ricezione di regolare notificazione il non si è costituito e non è Controparte_1 comparso, pertanto ne va dichiarata la contumacia.
La causa viene decisa all'esito della trattazione scritta con la presente sentenza e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. La domanda è fondata e va accolta.
L'art. 54, comma 1, del CCNL, prevede: “L'azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a 2 chilometri dal centro di raccolta la cui ubicazione è stabilita dall'azienda, d'intesa con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti […] Qualora l'azienda non provveda a quanto previsto dal 1°comma del presente articolo, al lavoratore che usa mezzi propri spetta un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro”.
Analogamente, il Contratto Integrativo regionale in vigore dal 01.01.2004 al 31.12.2007, stabiliva, all'art. 12, che: “qualora gli Enti siano impossibilitati a fornire adeguati mezzi di trasporto, al lavoratore che utilizza il mezzo proprio compete un'indennità pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro […]”.
Invece, l'art. 7 del CIRL attualmente vigente, in netto contrasto con i precedenti CCNL 2006/2009 e
CIRL 2004/2007, prevede: “Qualora i lavoratori utilizzino il mezzo proprio per il raggiungimento del posto di lavoro, hanno diritto ad un rimborso forfettario giornaliero secondo le sotto elencate fasce di percorrenza”.
Orbene, la questione sottoposta al vaglio del giudicante concerne, quindi, il se la previsione introdotta con l'art. 7 del CIRL 2008-2011 contrasti con la previsione di cui all'art. 20 del CIRL medesimo, il quale stabilisce che: “Fatto salvo quanto previsto dal CCNL e dalla contrattazione integrativa, il presente C.I.R. non modifica le condizioni di lavoro ed il trattamento economico normativo complessivo di miglior favore eventualmente in atto.”
§ 3. Tanto premesso, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, al rimborso CP_1 chilometrico deve essere riconosciuta natura retributiva, per come si evince dall'art. 39 del CIR, che lo annovera tra gli elementi da considerare nel calcolo del TF (Cfr. Corte di Cassazione, Sez. Lav., sent. n. 4603/2015), pertanto, tale voce retributiva rientra senza dubbio nel trattamento economico normativo complessivo del lavoratore.
Da ciò deriva che la previsione dell'art. 7 CIR si pone in contrasto con la clausola di salvaguardia contemplata dal successivo art. 20; di talché, dovendo essere garantito il trattamento di maggior favore in atto, al ricorrente deve essere riconosciuto, a titolo di rimborso chilometrico, quanto ad esso spettante in base al sistema previsto dal CCNL di settore.
Ritiene, infatti, il giudicante, di aderire all'orientamento uniforme del Tribunale di Paola e della Corte di Appello di Catanzaro (Cfr. C.d.A. Catanzaro, Sent. nn. 379/2019; 40/2020; 322/2022), cui si fa espresso rimando, ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Occorre, altresì, rilevare che l'orientamento sopra riferito è stato, di recente, confermato dalla giurisprudenza di legittimità che, ritenendo, tra le altre cose, di dover rimarcare la natura retributiva della citata indennità chilometrica si è, così, espressa: “…. e ciò consente di confermare anche
l'ulteriore argomento sistematico utilizzato dalla Corte di merito… e fondato sulla previsione dell'art. 20 del C.I.R. che fa salvi i trattamenti economici di maggior favore in godimento, rendendoli insensibili alle modifiche peggiorative introdotte dalla contrattazione collettiva di secondo livello.”. (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 3918 del 09.02.2023; in tal senso, anche, Cass. Civ. Sez.
Lav. N. 2996/2023 e Cass. Civ. Sez. Lav. N. 3366/2023).
§ 4. In ordine a quale fonte negoziale – tra quella nazionale e quella regionale – sia applicabile al caso di specie, si osserva che il CCNL si fa carico della definizione della disciplina dei “mezzi di trasporto”
e del “rimborso” delle spese che il lavoratore sostiene al posto dell'azienda. Altro è, invece, ciò che il CCNL affida alla contrattazione decentrata, giacché dopo aver espressamente previso, all'art. 2, che “resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel CCNL”, elenca una serie di materie che rinvia alla competenza del contratto integrativo regionale (“Le materie rinviate alla competenza del sono pertanto Pt_2 esclusivamente le seguenti”): tra di esse contempla, alla lettera f) di quell'elenco, il “trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16)”.
Poiché il CCNL definisce specificamente la disciplina dei mezzi di trasporto degli operai sul luogo di lavoro e del rimborso che a loro spetta quando debbano servirsi di mezzi propri, non è ragionevole ritenere che quella stessa disciplina abbia inteso rinviare alla competenza della contrattazione collettiva locale. Ciò soprattutto ove si consideri il divieto che pone alla contrattazione di secondo livello, la quale, per come si è detto, è esclusa per materie già definite in sede di contrattazione nazionale.
§ 5. In virtù di tutto quanto innanzi esposto, in assenza di specifiche contestazioni sul quantum debeatur il deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma pari CP_1 ad € 11.847,81 per il periodo da aprile 2019 a settembre 2023, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
§ 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di lavoro), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 – 26.000,00), della complessità (bassa), detratta la fase istruttoria non svoltasi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione in favore dell'Avvocato Carlo Abbruzzese, dichiaratosi anticipatario ex art 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) Accoglie il ricorso e condanna il Controparte_1
, già , al pagamento, in favore di parte
[...] Controparte_4 ricorrente, della somma pari ad € 11.847,81 per il periodo da aprile 2019 a settembre 2023, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
3) Condanna il Controparte_5
- al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte ricorrente
[...] delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €2.695,00 per compenso professionale, oltre
15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Carlo Abbruzzese dichiaratosi anticipatario ex art
93 c.p.c.
Si comunichi
Paola, 13.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso
12.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che le parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 850/2024, avente ad oggetto: indennità chilometrica.
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in Taverna di Montalto UF (CS) Via G. Gronchi nr. 8, presso lo studio dell'Avv. Carlo
Abbruzzese che lo difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE § 1. Con ricorso del 23.05.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata, ha dedotto: di essere dipendente del , già Controparte_1 Controparte_2
, con la qualifica di operaio a tempo indeterminato di V livello, per come previsto dal CCNL
[...]
(Idraulico Forestale ed Agraria) 2010-2012 (rinnovato per il periodo 2021/2024) e dal Relativo Pt_2
2008 2011 ancora oggi in vigore, dal 09/04/1979 fino al 30/11/2023, data in cui è cessato il rapporto di lavoro con detto;
di aver maturato il diritto all'indennità chilometrica prevista sia CP_1 dall'art. 54 del CCNL 2010/2012 e sia dall'art. 7 del CIRL 2008/2011 settore Idraulico Forestale ed
Agraria; che l'art. 54 del CCNL di settore prevede la corresponsione del rimborso chilometrico nella misura corrispondente ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro Con di raccolta al luogo di lavoro;
che il in vigore, in contrasto con quanto statuito dal precedente Con
e dal CCNL citato, ha, invece, stabilito, all'art. 7, un rimborso forfettario giornaliero secondo fasce di percorrenza;
che tale modalità di rimborso risulta peggiorativa per il lavoratore e, in quanto tale, contrastante con la previsione dell'art. 20 del CIR, che prevede la garanzia del trattamento economico normativo complessivo di miglior favore eventualmente in atto;
di avere diritto alla corresponsione del rimborso chilometrico in base al sistema delineato dal vigente CCNL e dal precedente CIR (un quinto del costo della benzina super per km percorso).
In virtù di quanto innanzi esposto, parte ricorrente ha chiesto la condanna del al pagamento, CP_1 in suo favore, della somma, a titolo di differenze retributive, per il periodo da aprile 2019 a settembre
2023 pari ad €11.847,81, oltre interessi e rivalutazione, ovvero alla maggiore o minore somma accertata;
con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Nonostante la ricezione di regolare notificazione il non si è costituito e non è Controparte_1 comparso, pertanto ne va dichiarata la contumacia.
La causa viene decisa all'esito della trattazione scritta con la presente sentenza e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. La domanda è fondata e va accolta.
L'art. 54, comma 1, del CCNL, prevede: “L'azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a 2 chilometri dal centro di raccolta la cui ubicazione è stabilita dall'azienda, d'intesa con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti […] Qualora l'azienda non provveda a quanto previsto dal 1°comma del presente articolo, al lavoratore che usa mezzi propri spetta un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro”.
Analogamente, il Contratto Integrativo regionale in vigore dal 01.01.2004 al 31.12.2007, stabiliva, all'art. 12, che: “qualora gli Enti siano impossibilitati a fornire adeguati mezzi di trasporto, al lavoratore che utilizza il mezzo proprio compete un'indennità pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro […]”.
Invece, l'art. 7 del CIRL attualmente vigente, in netto contrasto con i precedenti CCNL 2006/2009 e
CIRL 2004/2007, prevede: “Qualora i lavoratori utilizzino il mezzo proprio per il raggiungimento del posto di lavoro, hanno diritto ad un rimborso forfettario giornaliero secondo le sotto elencate fasce di percorrenza”.
Orbene, la questione sottoposta al vaglio del giudicante concerne, quindi, il se la previsione introdotta con l'art. 7 del CIRL 2008-2011 contrasti con la previsione di cui all'art. 20 del CIRL medesimo, il quale stabilisce che: “Fatto salvo quanto previsto dal CCNL e dalla contrattazione integrativa, il presente C.I.R. non modifica le condizioni di lavoro ed il trattamento economico normativo complessivo di miglior favore eventualmente in atto.”
§ 3. Tanto premesso, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, al rimborso CP_1 chilometrico deve essere riconosciuta natura retributiva, per come si evince dall'art. 39 del CIR, che lo annovera tra gli elementi da considerare nel calcolo del TF (Cfr. Corte di Cassazione, Sez. Lav., sent. n. 4603/2015), pertanto, tale voce retributiva rientra senza dubbio nel trattamento economico normativo complessivo del lavoratore.
Da ciò deriva che la previsione dell'art. 7 CIR si pone in contrasto con la clausola di salvaguardia contemplata dal successivo art. 20; di talché, dovendo essere garantito il trattamento di maggior favore in atto, al ricorrente deve essere riconosciuto, a titolo di rimborso chilometrico, quanto ad esso spettante in base al sistema previsto dal CCNL di settore.
Ritiene, infatti, il giudicante, di aderire all'orientamento uniforme del Tribunale di Paola e della Corte di Appello di Catanzaro (Cfr. C.d.A. Catanzaro, Sent. nn. 379/2019; 40/2020; 322/2022), cui si fa espresso rimando, ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Occorre, altresì, rilevare che l'orientamento sopra riferito è stato, di recente, confermato dalla giurisprudenza di legittimità che, ritenendo, tra le altre cose, di dover rimarcare la natura retributiva della citata indennità chilometrica si è, così, espressa: “…. e ciò consente di confermare anche
l'ulteriore argomento sistematico utilizzato dalla Corte di merito… e fondato sulla previsione dell'art. 20 del C.I.R. che fa salvi i trattamenti economici di maggior favore in godimento, rendendoli insensibili alle modifiche peggiorative introdotte dalla contrattazione collettiva di secondo livello.”. (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 3918 del 09.02.2023; in tal senso, anche, Cass. Civ. Sez.
Lav. N. 2996/2023 e Cass. Civ. Sez. Lav. N. 3366/2023).
§ 4. In ordine a quale fonte negoziale – tra quella nazionale e quella regionale – sia applicabile al caso di specie, si osserva che il CCNL si fa carico della definizione della disciplina dei “mezzi di trasporto”
e del “rimborso” delle spese che il lavoratore sostiene al posto dell'azienda. Altro è, invece, ciò che il CCNL affida alla contrattazione decentrata, giacché dopo aver espressamente previso, all'art. 2, che “resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel CCNL”, elenca una serie di materie che rinvia alla competenza del contratto integrativo regionale (“Le materie rinviate alla competenza del sono pertanto Pt_2 esclusivamente le seguenti”): tra di esse contempla, alla lettera f) di quell'elenco, il “trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16)”.
Poiché il CCNL definisce specificamente la disciplina dei mezzi di trasporto degli operai sul luogo di lavoro e del rimborso che a loro spetta quando debbano servirsi di mezzi propri, non è ragionevole ritenere che quella stessa disciplina abbia inteso rinviare alla competenza della contrattazione collettiva locale. Ciò soprattutto ove si consideri il divieto che pone alla contrattazione di secondo livello, la quale, per come si è detto, è esclusa per materie già definite in sede di contrattazione nazionale.
§ 5. In virtù di tutto quanto innanzi esposto, in assenza di specifiche contestazioni sul quantum debeatur il deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma pari CP_1 ad € 11.847,81 per il periodo da aprile 2019 a settembre 2023, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
§ 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di lavoro), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 – 26.000,00), della complessità (bassa), detratta la fase istruttoria non svoltasi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione in favore dell'Avvocato Carlo Abbruzzese, dichiaratosi anticipatario ex art 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) Accoglie il ricorso e condanna il Controparte_1
, già , al pagamento, in favore di parte
[...] Controparte_4 ricorrente, della somma pari ad € 11.847,81 per il periodo da aprile 2019 a settembre 2023, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
3) Condanna il Controparte_5
- al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte ricorrente
[...] delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €2.695,00 per compenso professionale, oltre
15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Carlo Abbruzzese dichiaratosi anticipatario ex art
93 c.p.c.
Si comunichi
Paola, 13.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso