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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 2530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2530 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°2391 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
nato l'[...], negli STATI UNITI Parte_1
D'AMERICA; , nato il [...], negli Parte_1
STATI UNITI D'AMERICA; rappresentati e difesi dall'avv. COVARELLI
CHIARA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in VIA CAMPO DI
MARTE, 14/I, PERUGIA, giusta procura in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/02/2024, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di nato in Persona_1
data 23.03.1909, in Collesano (PA) (all.1 produzione di parte ricorrente).
In data 16.05.1931, conosciuto anche come Persona_1 [...]
contraeva matrimonio con (all. 2); Persona_2 Persona_3
non si è mai naturalizzato cittadino statunitense (all. 3). Persona_1
Dal matrimonio di e , in data 8.12.1936, Parte_1 Persona_3
nasceva a New York (all.4). Parte_1
In data 30.09.1967, contraeva matrimonio con la Parte_1
Sig.ra all.5). Parte_2
dalla loro unione, in data 17.01.1970, nasceva Parte_1
(all.6).
Il , evocato in giudizio, non si è costituito, rimanendo Controparte_1
contumace. Indi, in data 15.05.2025, lette le note scritte depositate dalla parte ricorrente entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies,
ultimo comma c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era mai stato Persona_1
naturalizzato cittadino statunitense e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti.
Nel caso di specie, la detta linea di discendenza ha derivazione paterna, così come sancito dalla legislazione all'epoca vigente (codice civile del 1865
e legge n. 555/1912) e, pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti,
deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, considerato che l'elevato numero delle richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 9.06.2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°2391 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
nato l'[...], negli STATI UNITI Parte_1
D'AMERICA; , nato il [...], negli Parte_1
STATI UNITI D'AMERICA; rappresentati e difesi dall'avv. COVARELLI
CHIARA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in VIA CAMPO DI
MARTE, 14/I, PERUGIA, giusta procura in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/02/2024, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di nato in Persona_1
data 23.03.1909, in Collesano (PA) (all.1 produzione di parte ricorrente).
In data 16.05.1931, conosciuto anche come Persona_1 [...]
contraeva matrimonio con (all. 2); Persona_2 Persona_3
non si è mai naturalizzato cittadino statunitense (all. 3). Persona_1
Dal matrimonio di e , in data 8.12.1936, Parte_1 Persona_3
nasceva a New York (all.4). Parte_1
In data 30.09.1967, contraeva matrimonio con la Parte_1
Sig.ra all.5). Parte_2
dalla loro unione, in data 17.01.1970, nasceva Parte_1
(all.6).
Il , evocato in giudizio, non si è costituito, rimanendo Controparte_1
contumace. Indi, in data 15.05.2025, lette le note scritte depositate dalla parte ricorrente entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies,
ultimo comma c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era mai stato Persona_1
naturalizzato cittadino statunitense e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti.
Nel caso di specie, la detta linea di discendenza ha derivazione paterna, così come sancito dalla legislazione all'epoca vigente (codice civile del 1865
e legge n. 555/1912) e, pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti,
deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, considerato che l'elevato numero delle richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 9.06.2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.