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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/05/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone celebrata la udienza in forma cartolare visto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 5640/2022
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente, cod. fisc.: Parte_1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti C.F._1
Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Cosenza alla piazza della Vittoria n°16, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalle dott.ri Serena Cianflone
( ) e Serenella Rosaria Zanfini, giusta procura in atti C.F._2
RESISTENTE
, CF con Controparte_2 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale ed Umberto Ferrato,
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 2.12.2022 esponeva: di essere stato assunto Parte_1
a tempo indeterminato dal resistente come docente di scuola media per CP_1
l'insegnamento di musica – classe di concorso A030 in servizio presso l'IC Istituto
Comprensivo di Crosia-Mirto con decorrenza giuridica ed economica dall'01.09.2019. Che prima di detta assunzione a tempo indeterminato, l'istante aveva prestato attività lavorativa, con la qualifica di ATA ed il profilo professionale di assistente tecnico, alle dipendenze dello stesso , in virtù di contratti a tempo determinato. CP_1
Evidenziava che a seguito del passaggio nel ruolo docenti, con decreto 393 del 09.06.2021, quindi, in applicazione dell'istituto della temporizzazione di cui all'art. 4, commi 8, 9 e 10 del DPR 399/1988, emesso dal dirigente dell'Istituto Comprensivo IC di Crosia-Mirto, all'odierno ricorrente è stata attribuita un'anzianità utile ai fini giuridici ed economici pari di anni 6 mesi 2 e giorni 20.
Lamentava che, diversamente, mediante applicazione dell'istituto della ricostruzione di carriera, vantava anni 7 mesi 9 e giorni 28 di anzianità utile ai fini giuridici ed economici.
Pertanto, evidenziava che il decreto di ricostruzione di carriera aveva valorizzato solo parzialmente il servizio pre-ruolo e che tale comportamento dell'Amministrazione convenuta era discriminatorio.
Chiedeva, pertanto, “ordinare al , in persona del Ministro pro- Controparte_1
tempore, di applicare in favore del ricorrente, a modifica e correzione del decreto di ricostruzione di carriera n. 393 del 09.06.2021, l'istituto della ricostruzione di carriera in luogo dell'istituto della temporizzazione, con riconoscimento alla data dell'01.09.2019 di un'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici pari ad anni 6 mesi 9 e giorni 28 nonché di un'anzianità di servizio utile ai soli fini economici pari ad anni 1 mesi 0 e giorni
0;
2) dichiarare altresì il diritto del ricorrente all'applicazione del meccanismo di salvaguardia di cui all'art. 2 del CCNL del 04 agosto 2011, con diritto al differenziale retributivo fra la fascia stipendiale 0-8 e la fascia stipendiale 3-8 fino al compimento del nono anno di servizio;
”.
Il convenuto si costituiva in giudizio contestando con varie argomentazioni la CP_1 domanda del ricorrente, evidenziando la corretta applicazione dell'istituto della temporizzazione, più favorevole al ricorrente.
Si costituiva in giudizio anche l' , che chiedeva la condanna del al pagamento CP_3 CP_1
delle differenze contributive eventualmente maturate, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Senza svolgimento di attività istruttoria, trattandosi di controversia avente carattere documentale, la causa veniva decisa all'odierna udienza.
***
Il ricorso non è fondato, e pertanto non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Va innanzitutto premesso che il ricorso pare confusionario. Non è dato comprendere, infatti, se le richieste avanzate dal ricorrente siano relative al periodo di lavoro svolto come docente prima dell'immissione in ruolo o invece se riguardino il periodo di lavoro svolto come assistente tecnico amministrativo.
In ogni caso, la decisione, per motivazioni diverse, non cambia.
Con riferimento alla ricostruzione di carriera richiesta relativamente al servizio prestato come
ATA (come sembra desumersi dalla diffida inviata ed allegata in atti), il ricorso è infondato per le seguenti ragioni:
Il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, dedica il titolo I della parte III al “personale docente, educativo, direttivo e ispettivo” e il titolo II al
“personale amministrativo, tecnico e ausiliario”.
La normativa invocata da parte ricorrente disciplina i passaggi di ruolo del personale docente e si colloca tutta nel titolo I, capo III (successivo al capo II, che disciplina il reclutamento del medesimo personale): in estrema sintesi si può dire che per il personale docente è stato normativamente previsto il riconoscimento graduale e parziale del servizio pre-ruolo attraverso la ricostruzione della carriera, il nuovo inquadramento economico, i conseguenti passaggi di qualifica funzionale e l'inserimento nel “nuovo reticolo retributivo” sulla base dell'anzianità giuridica ed economica e, in caso di passaggio di qualifica, l'attribuzione dello stipendio tabellare a regime iniziale, più la differenza rispetto allo stipendio in godimento come assegno ad personam.
Anche per il personale ATA esiste apposita disciplina ad hoc, contenuta nel titolo II e, segnatamente, nel capo I (dedicato alle aree funzionali e ai ruoli) e nel capo III, sezione III
(artt. 569 e 570, così come da ultimo interpretati dalla S.C. con la sentenza n. 31150 del
28/11/2019, dedicati al riconoscimento dei servizi pre-ruolo agli effetti della carriera), che demanda alla sede contrattuale la ridefinizione dei profili professionali.
Orbene, in tale contesto, allorché entrambe le normative in esame disciplinano il passaggio da un ruolo inferiore a un ruolo superiore fanno ovviamente riferimento ai passaggi all'interno dell'una o dell'altra categoria di personale e non ai passaggi da una categoria all'altra (nella specie da ATA a docente), che, peraltro, non sono neppure qualificabili quali semplici passaggi, comportando una vera e propria novazione del rapporto di lavoro, che presuppone il superamento di un concorso pubblico.
Con riferimento alla ricostruzione di carriera relativa ai periodi di lavoro prestati come docente a tempo determinato, invece, deve invece darsi atto, come correttamente evidenziato dal resistente, che il Tribunale di Castrovillari si è già pronunciato. CP_1 Con sentenza n. 532/2018, infatti, il resistente è stato condannato proprio al CP_1
riconoscimento in favore del ricorrente del diritto alla ricostruzione di carriera, con riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in relazione a tutti i contratti a termine intercorsi tra le parti.
Anche la domanda relativa alla applicazione della clausola di salvaguardia, pertanto, risulta assorbita dalla precedente statuizione del Tribunale, che ha appunto riconosciuto il diritto del ricorrente alla integrale ricostruzione di carriera con conseguente progressione stipendiale.
Le spese di lite, in ragione della peculiarità della controversia, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Compensa le spese di lite tra tutte le parti costituite.
Castrovillari, 7.5.2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone