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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/10/2025, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 557/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI Prima CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Prisca Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 557/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.to ARUTA MATTEO;
RICORRENTE contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2 RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 7 aprile 2025 Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 31.1.22 EL ha chiesto la pronuncia della separazione dal coniuge, con il quale aveva Controparte_1 contratto matrimonio il 19.7.2008 in Segni, precisando che prima del matrimonio era nata la figlia (nata il [...]). Ha chiesto la regolamentazione Per_1 dell'affidamento, delle modalità di visita e delle questioni economiche nei confronti della minore. All'udienza presidenziale del 6.7.22, è comparsa solo la parte ricorrente;
non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati e nulla ha disposto in ordine alla figlia, stante il trasferimento consensuale della stessa in Romania;
ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c. Dinanzi al giudice istruttore, la parte ricorrente ha ribadito le proprie domande, mentre la parte resistente, nonostante la rituale notifica degli atti del processo, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. All'udienza del 7 aprile 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali. La domanda di separazione personale proposta dal ricorrente, alla quale la controparte non si è opposta, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
1 Per quanto attiene alle questioni relative all'affidamento e al mantenimento della figlia minore, il Collegio deve ribadire il difetto di competenza a decidere del Tribunale italiano, considerando che la minore al momento del deposito del ricorso viveva in Romania a seguito di consenso raggiunto dai genitori. Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse e dalla sostanziale non opposizione della resistente, giustificano la dichiarazione di irrepetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Segni (RM) il 19.7.2008;
[...] dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Segni (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto 4, parte I); dichiara la propria incompetenza in relazione alle domande relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore Per_1 dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri in data 1 ottobre 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Prisca Picalarga dott. Riccardo Massera
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI Prima CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Prisca Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 557/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.to ARUTA MATTEO;
RICORRENTE contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2 RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 7 aprile 2025 Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 31.1.22 EL ha chiesto la pronuncia della separazione dal coniuge, con il quale aveva Controparte_1 contratto matrimonio il 19.7.2008 in Segni, precisando che prima del matrimonio era nata la figlia (nata il [...]). Ha chiesto la regolamentazione Per_1 dell'affidamento, delle modalità di visita e delle questioni economiche nei confronti della minore. All'udienza presidenziale del 6.7.22, è comparsa solo la parte ricorrente;
non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati e nulla ha disposto in ordine alla figlia, stante il trasferimento consensuale della stessa in Romania;
ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c. Dinanzi al giudice istruttore, la parte ricorrente ha ribadito le proprie domande, mentre la parte resistente, nonostante la rituale notifica degli atti del processo, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. All'udienza del 7 aprile 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali. La domanda di separazione personale proposta dal ricorrente, alla quale la controparte non si è opposta, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
1 Per quanto attiene alle questioni relative all'affidamento e al mantenimento della figlia minore, il Collegio deve ribadire il difetto di competenza a decidere del Tribunale italiano, considerando che la minore al momento del deposito del ricorso viveva in Romania a seguito di consenso raggiunto dai genitori. Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse e dalla sostanziale non opposizione della resistente, giustificano la dichiarazione di irrepetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Segni (RM) il 19.7.2008;
[...] dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Segni (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto 4, parte I); dichiara la propria incompetenza in relazione alle domande relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore Per_1 dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri in data 1 ottobre 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Prisca Picalarga dott. Riccardo Massera
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