Improcedibile
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/02/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01518/2025REG.PROV.COLL.
N. 08191/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8191 del 2022, proposto da
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Azienda agricola BA AR, rappresentata e difesa dall'avvocato Catia Salvalaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 1318/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’azienda agricola BA AR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Giovanni Pascuzzi e udito per la parte appellante l’avvocato dello Stato Raffaella Ferrando;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso del 2021 l’azienda agricola BA AR ha chiesto al Tar per il Veneto l’annullamento:
- della cartella di pagamento di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. 30020180000011633/000, ruolo n. 2018/000004, ricevuta da azienda agricola BA-AR s.s. in data 14/12/2018 e inerente il pagamento del c.d. “prelievo latte” per gli anni 1998, 2001, 1999, 2000, per una somma intimata complessiva pari ad € 200.805,65;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente atto, ed in particolare avverso l’atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nella cartella sopra descritta, anche se non conosciuto, nella parte in cui in detti atti risulta l’iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dello stesso.
2. A sostegno dell’impugnativa venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:
(i) Violazione di legge per violazione dell’art. 36, comma 4- ter , d.l. n. 249/07, convertito con modificazioni in l. n. 31/2008.
(ii) Eccesso di potere e difetto di motivazione della cartella e del ruolo circa i recuperi PAC effettuati nel corso degli anni da AGEA anche tramite gli organismi pagatori territorialmente competenti; per mancata corrispondenza tra gli importi indicati nelle cartelle e gli importi indicati nel registro Sian e nei registri degli organismi pagatori territorialmente competenti; nonché per errata iscrizione a ruolo degli importi a titolo di prelievo supplementare ed interessi – contestazione in ordine al quantum della pretesa e quindi in ordine al diritto a procedere ad esecuzione forzata per gli importi portati dal ruolo e dalla cartella impugnata – mancanza di esigibilità, certezza e liquidità delle somme indicate per omessa considerazione degli importi trattenuti a titolo di contributi PAC.
(iii) Difetto di motivazione in ordine alla quantificazione degli interessi – Violazioni di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 212/2000, dell’art. 3 della l. n. 241/90 e degli artt. 8- ter e quinquies della l. n. 33/09, nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 25 e 97 Cost.
(iv) Violazione di legge per violazione dell’art. 26, del d.p.r. n. 602/73.
(v) Violazione di legge per violazione degli artt. 136 e ss. c.p.c.; in particolare dall’art. 148 nonché dagli artt. 3 e 14 della l. n. 890/82 e dell’art. 60 del d.p.r. n. 600/73.
(vi) Violazione di legge per violazione dell’art. 12, comma 4, del d.p.r. n. 602/1973 e dell’art. 1, comma 5- ter , lett. S) del d.l. 17/6/2005, n. 106, convertito con modificazioni in legge 31/7/2005 n. 156.
(vii) Violazione di legge per violazione del d.m. n. 321 del 03.09.1999, e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 12 e segg. del d.p.r. n. 602/73, nonché degli art. 1 e 7 della l. n. 212/2000, e degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/90; nonché carenza di motivazione.
(viii) Carenza di motivazione per mancanza degli elementi essenziali – Mancata indicazione degli atti di accertamento presupposti e della data di notifica dei medesimi. Violazione di legge per violazione di d.m. n. 321 del 03.09.1999 (art. 1, 2 e 6), e successive modifiche ed integrazioni, agli artt. 12 e segg. del d.p.r. n. 602/73, delle garanzie imposte dagli artt. 1 e 7 della l. n. 212/2000, dagli artt. 1 e 3 della l. n. 241/90, nonché dagli artt. 2, 3, 24, 25 e 97 della Costituzione.
(ix) Violazione di legge per violazione degli artt. 8- ter e 8- quater l. n. 33/09 – Illegittima duplicazione del ruolo.
(x) Difetto di motivazione circa l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per procedere all’iscrizione a ruolo e per agire in esecuzione.
(xi) Eccesso di potere per intervenuta prescrizione delle pretese di AGEA.
(xii) Eccesso di potere per illegittimo avvio delle procedure di recupero per errata procedura di rateizzazione ex art. 8- quater e quinquies l. n. 33/09 posta in essere da AGEA – Mancanza di esigibilità del debito.
3. Nel giudizio di primo grado si è costituita AGEA chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
4. Con sentenza n. 1318/2022 il Tar per il Veneto ha accolto il ricorso.
4.1 Il Tar:
- ha considerato assorbente l’intervenuta pronuncia n. 1557/2022 con il quale il Consiglio di Stato ha annullato le comunicazioni inviate dall’IM (ora AGEA) e aventi ad oggetto il calcolo derivante dalla compensazione nazionale delle quote latte per la annata 2000/2001 e le conseguenti intimazioni al pagamento da parte dei produttori ricorrenti (tra cui figurava anche l’azienda ricorrente) del prelievo supplementare per lo splafonamento delle quote latte assegnate perdette annate;
- ha ritenuto che l’annullamento delle intimazioni di pagamento ricevute dalla azienda ricorrente e aventi ad oggetto il prelievo supplementare per l’annata 2000, contemplata –unitamene alle annate 1998, 1999 e 2001- dalla cartella di pagamento in questa sede contestata, aveva determinato il venir meno, con riferimento alla annata citata, del titolo esecutivo per cui AGEA aveva avviato la riscossione, essendo l’intimazione atto presupposto della cartella emessa.
4.2 Il Tar ha quindi ritenuto che:
- in conseguenza dell’annullamento del titolo presupposto (per quanto parziale rispetto alla cartella impugnata), è necessario effettuare - eventualmente e sussistendone i relativi presupposti - una nuova iscrizione a ruolo, atteso che non è ammissibile “correggere” l’importo iscritto a ruolo con un provvedimento di sgravio che adatti le somme eventualmente rideterminate a seguito dell’annullamento dell’atto presupposto, poiché la precedente iscrizione a ruolo non ha più alcun titolo giuridicamente valido su cui fondarsi ed è, pertanto, illegittima;
- con l’ulteriore conseguenza che l’intera cartella di pagamento impugnata deve considerarsi illegittima.
5. Avverso la sentenza n. 1318/2022 del Tar per il Veneto ha proposto appello AGEA per i motivi che saranno più avanti esaminati.
6. Si è costituita l’azienda agricola BA AR chiedendo il rigetto dell’appello.
7. All’udienza del 6 febbraio 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione, la difesa erariale dichiarando che, nella misura in cui sono venuti meno gli atti di prelievo di tutte le annualità, non ha più interesse alla decisione.
DIRITTO
1. L’unico motivo di appello è rubricato: « Illegittimità della sentenza per annullamento integrale e non solo parziale della cartella di pagamento ».
L’appellante sostiene che:
- non vi era alcun effettivo motivo tale da giustificare l’annullamento integrale della cartella di pagamento di che trattasi: il Tar doveva limitarsi ad annullare la sola parte relativa alle annualità già oggetto di sentenza definitiva del Consiglio di Stato favorevole al contribuente e far salva, per il resto, la cartella;
- è errata l’affermazione del Tar secondo cui “la precedente iscrizione a ruolo non ha più alcun titolo giuridicamente valido su cui fondarsi ed è, pertanto, illegittima”;
- il ruolo, ai sensi dell’art. 10, co. 1, lett. b), d.p.r. 602/1973, altro non è che un mero documento contabile formato di svariate voci, in cui l’Amministrazione iscrive tutti i suoi crediti;
- il venir meno di alcuni dei singoli crediti ivi iscritti non può avere come effetto quello di determinare l’illegittimità o l’incorrettezza dell’intero ruolo, quando si tratti di poste creditorie del tutto differenti;
- il solo fatto che la pretesa sia stata iscritta in un “unico ruolo” non muta la natura sostanziale dei differenti crediti azionati dall’Amministrazione a mezzo della cartella di pagamento, che rimangono in tutto e per tutto autonomi e separati tra loro;
- ove siano fatti valere crediti tra loro autonomi, seppure azionati con un atto unico, l’intervenuto annullamento di uno di questi non può riverberarsi sull’altro;
- tale impostazione è già seguita dalla magistratura ordinaria, in ambito tributario; il settore dove tipicamente viene in considerazione è la riscossione a mezzo ruolo;
- la Corte di Cassazione ha addirittura ammesso la possibilità del giudice di rimodulare la pretesa esercitata nella cartella di pagamento, invece, che annullarla in toto, in caso di intervenuta modifica dell’atto presupposto (l’avviso di accertamento) portante l’unico credito oggetto di riscossione;
- trattandosi, nel caso di specie, di giurisdizione esclusiva, il Consiglio di Stato può esercitare poteri non inferiori rispetto a quelli della Suprema Corte;
- nel caso di specie, peraltro, non si tratta nemmeno di esercitare un’autonoma rimodulazione della pretesa in sede giudiziaria perché la cartella di pagamento reca differenti ed autonome pretese, ben differenziate tra loro;
- i relativi atti presupposti sono stati annullati solo per una annualità (annata 2000), mentre per le restanti, come dato atto dalla stessa sentenza, pende ancora giudizio e sono, pertanto, sino alla decisione, ancora validi ed efficaci;
- non si tratta, quindi, nemmeno di dover operare una rimodulazione della pretesa, ma semplicemente di dover scomputare gli autonomi crediti ormai venuti meno: non vi sarebbe stata, pertanto, difficoltà alcuna a separare tra loro i singoli crediti, risultando unicamente necessario sottrarre al totale la quota parte relativa alle annualità oggetto di annullamento;
- il Tar non può estendere l’annullamento, intervenuto per una annualità, agli ulteriori prelievi relativi alle altre annualità - che, viceversa, risultano ancora validi e legittimi, non essendo stati annullati - portati a riscossione a mezzo della medesima cartella, invalidando in toto la cartella, ma è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola limitatamente alla parte non avente più titolo.
2. Nel costituirsi in giudizio l’azienda agricola BA AR contesta il fondamento in fatto e in diritto delle considerazioni svolte da parte appellante.
2.1. In punto di fatto parte appellata sostiene che:
- il Tar ha preso in considerazione solamente la sentenza n. 1557/2022 del Consiglio di Stato, relativa all’annata 00/01, ma l’azienda agricola aveva già allegato all’atto di riassunzione la sentenza n. 1300/2021 che aveva già annullato le intimazioni relative alle annate 97/98 e 98/99;
- rimaneva pendente il ricorso relativo all’annata 99/00, circostanza di cui era stato dato specificamente atto con memoria ex art. 73 c.p.a.;
- tuttavia, nelle more, è intervenuta anche la sentenza n. 6556/2022 del Consiglio di Stato, che ha annullato anche l’intimazione ricevuta dall’azienda agricola relativa all’annata 99/00;
- tutte le intimazioni relative alle annate considerate nella cartella impugnata sono quindi state definitivamente annullate (già prima della notifica dell’appello).
2.2 In punto di diritto parte appellata sostiene che:
- è stato recentemente affermato, seppure in materia tributaria, che “in caso di annullamento totale o parziale, l'atto impositivo (pur se in via non definitiva in attesa dell'eventuale giudizio di impugnazione), rispettivamente in toto o nei limiti della parte annullata, non può che perdere efficacia quale titolo idoneo a legittimare, in radice, l'inizio o la prosecuzione di un'azione di riscossione provvisoria, anche avente natura cautelare” (Cassazione civile, sez. trib., 06/05/2022, n. 14384);
- correttamente ha dunque disposto il Tar, laddove ha evidenziato che “in conseguenza del titolo presupposto (per quanto parziale rispetto alla cartella impugnata) è necessario effettuare – eventualmente e sussistendone i presupposti – una nuova iscrizione a ruolo, atteso che non è ammissibile “correggere” l’importo iscritto a ruolo […] poiché la precedente iscrizione a ruolo non ha più alcun titolo giuridicamente valido su cui fondarsi ed è pertanto illegittima”;
- come nota correttamente il Tribunale, infatti, non si tratterebbe tanto di correggere la cartella, né tanto meno l’atto di pignoramento, ovverosia l’atto impugnato, in quanto tale senz’altro suscettibile di annullamento parziale, quanto piuttosto la stessa iscrizione a ruolo: le somme per cui AGEA procede, seppur relative ad annate diverse, sono iscritte tutte al medesimo ruolo;
- ne consegue la correttezza giuridica – e il buon senso – della decisione del Tribunale e l’infondatezza, anche nel merito, dell’appello avversario.
2.3 Parte appellata ripropone, quindi, tutti i motivi ritenuti assorbiti dal Tar (richiamati in narrativa).
3. L’appello proposto da AGEA è in linea teorica fondato, salvo quanto si dirà in seguito.
Come la Sezione ha già avuto modo di affermare (vedi, ex multis , la sentenza n. 2505/2024):
« La riconosciuta illegittimità solo parziale dell’intimazione impugnata deve ritenersi non legittimi l’annullamento integrale del provvedimento che, per la parte non incisa, mantiene la sua efficacia nella misura in cui, come nel caso di specie, la pretesa dell’Amministrazione sia compendiata in diverse ed autonome partite di ruolo. Come, infatti, già affermato dalla giurisprudenza tributaria, enunciando un principio applicabile alla presente fattispecie (dovendosi riconoscere al giudice ammnistrativo, nella presente materia, la possibilità di annullamento parziale dell’atto impugnato), “il giudice, adito in una causa di impugnazione di cartella di pagamento, ove sia accertata l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta nell'avviso di accertamento presupposto, con conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie pretese, del suo presupposto legittimante, non può invalidare "in toto" la cartella, ma è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella parte non avente più titolo nell'accertamento originario (Fattispecie avente ad oggetto anche riprese per tributi armonizzati)” (Cass. civ., Sez. trib., 29 settembre 2021, n. 39660). Ne consegue che, per la parte fatta salva dagli invocati annullamenti giurisdizionali, l’importo dovuto è esigibile trovando titolo negli originari atti presupposti non incisi. Ha quindi errato il primo giudice, che non ha considerato che le annate cui si riferisce la cartella di pagamento sono compendiate ciascuna in una partita di ruolo diversa; pertanto, alcune partite di ruolo non sono state minimamente intaccate dall’annullamento giudiziale ».
Non ha pregio sostenere che siffatto potere di annullamento parziale della cartella sia esercitabile solo da parte del giudice tributario e non dal giudice amministrativo. Per costante insegnamento interpretativo la possibilità per il giudice amministrativo di annullare parzialmente gli atti sottoposti al suo scrutinio è ammessa, alla luce della nuova natura del giudizio amministrativo come giudizio anche sul rapporto, e non più solamente sull’atto, con la conseguenza che il g.a. può modulare gli effetti dell'annullamento giurisdizionale del provvedimento amministrativo, qualora ciò si renda necessario per una migliore tutela degli interessi fatti valere nel giudizio in confronto con quelli pubblici e privati coinvolti. Quindi, alla luce di tale costante orientamento interpretativo l’annullamento della cartella o intimazione deve essere parziale e limitata alla ripresa di credito dell’annata 2000/2001.
4. Preminenti sono tuttavia le considerazioni esposte da parte appellata circa il venir meno di tutti gli atti presupposti alla base della cartella di pagamento qui in contestazione.
In particolare:
(i) il Tar ha preso in considerazione la sentenza n. 1557/2022 del Consiglio di Stato, relativa all’annata 00/01;
(ii) con sentenza n. 1300/2021 (già allegata all’atto di riassunzione) il Consiglio di Stato ha annullato le comunicazioni sul prelievo supplementare relative alle annate 97/98 e 98/99;
(iii) nelle more del giudizio è intervenuta anche la sentenza n. 6556/2022 del Consiglio di Stato che ha annullato anche la comunicazione sul prelievo supplementare ricevuta dall’azienda agricola relativa all’annata 99/00.
In corso di causa è emerso, quindi, che gli atti presupposti relativi alle annate considerate nella cartella impugnata sono stati definitivamente annullati.
Pertanto sono venuti meno tutti gli atti presupposti su cui si fondava la cartella impugnata.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, la cartella di pagamento deve comunque ritenersi venuta meno nella sua interezza, per effetto del progressivo annullamento di tutti gli atti che ne costituivano il presupposto logico e giuridico, il che comporta l’improcedibilità dell’appello di Agea, per sopravvenuta carenza di interesse, come dichiarato a verbale anche dalla stessa difesa erariale, e la conferma della sentenza di prime cure seppure con diversa motivazione.
Restano assorbiti i motivi non esaminati in primo grado riproposti in questa sede da parte appellata solo subordinatamente all’accoglimento dell’appello.
6. Sussistono giusti motivi, stante l’integrazione della motivazione di prime cure, per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, e per l’effetto conferma l’appellata sentenza sebbene con diversa motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Giovanni Pascuzzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pascuzzi | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO