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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 56036/2021 promossa da
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), (C.F. CodiceFiscale_3 Parte_4
, , (C.F. ) C.F._4 Parte_5 CodiceFiscale_5
rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Puglisi ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Cola Di Rienzo n 212;
ATTORI
CONTRO
, (C.F. ), in persona del suo procuratore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv. Erika Villanova e Yasmine Laachir ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Erica Bernardini in Roma, Via Salaria 290.
CONVENUTA
E
, (C.F. ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_2
procuratore, rappresentata e difesa dagli avv. Erika Villanova e Yasmine Laachir ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Erica Bernardini in Roma, Via
Salaria 290. INTERVENUTA
E
nato a [...] il [...] CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1. Dei fatti storici posti a fondamento del presente procedimento
Con citazione notificata il 26.08.21 gli attori hanno convenuto in giudizio CP_3
proprietario del motociclo Yamaha tg. EK44838 nonché la
[...] Controparte_4
rappresentando:
[...]
1. Che: 1)” Nel tardo pomeriggio del 21.12.2018, il GN Parte_6
si trovava in Roma, via Portuense, nei pressi di Piazzale di Porta Portese, località storicamente caratterizzata dalla presenza di diversi esercizi commerciali dediti alla vendita di articoli per motocicli, ricambi auto, biciclette, etc., alla ricerca, per l'appunto, di una bicicletta da acquistare come dono natalizio per il nipotino all'epoca di Parte_3
anni 5. 2) Alle ore 19,00 circa, all'altezza del civico 23, il GN Parte_6
era intento ad attraversare la strada quando, quasi completato
[...]
l'attraversamento, veniva investito dal motociclo Yamaha, targato EK44838, di colore blu, assicurato con giusta Controparte_5
polizza n. PRP955482211, condotto dal proprietario GN CP_3
nato a [...] il [...], residente in [...], via Colombia,
[...]
37. 3) L'impatto avveniva con una violenza tale che il GN Parte_6
soggetto di corporatura robusta e di altezza circa un metro e
[...]
ottanta, veniva sbalzato in aria cadendo poi per terra e sbattendo violentemente il capo sull'asfalto. 4) Trasportato d'urgenza presso il
Nosocomio San Camillo in codice rosso, risultavano vani i tentativi dei Sanitari di salvarlo, tanto che, dopo due giorni di agonia, esattamente il
23.12.2018, alle ore 12,30, cessava di vivere presso il medesimo Ospedale”;
2. La responsabilità esclusiva del motociclista tenuto conto della CP_3
relazione di incidente stradale, nonché delle dichiarazioni rese da
[...]
unica testimone oculare nell'immediatezza del sinistro:” Si può Tes_1
certamente affermare come detto, in considerazione delle dimensioni della carreggiata viabile, che il transito per file parallele in quel tratto di strada non è consentito. Pertanto, il motociclista resosi conto dell'ulteriore rallentamento operato dall'autovettura capofila, rimasta ignota, ma la cui presenza è riferita dal teste, superava sulla destra il secondo e il primo veicolo accodato per poi venire a certa collisione con il pedone che nel frattempo aveva continuato l'attraversamento per completarlo, situazione favorita dall'ulteriore rallentamento del primo veicolo che si è trovato sul suo lato destro. Il punto fondamentale, sul quale occorre prestare attenzione,
è il mancato avvistamento del pedone da parte del motociclista, nonostante i veicoli che lo precedessero viaggiassero a velocità particolarmente moderata e per questo sono stati in grado di evitare la collisione o creare uno stato di pericolo. Il motociclista per contro, superava sulla destra questi veicoli pregiudicando in tal modo la possibilità di percepire il pericolo
(avvistamento del pedone) perché se fosse rimasto in fila, ovvero aver mantenuto la sua originaria traiettoria, non avrebbe investito il malcapitato che, tra l'altro, aveva quasi ultimato l'attraversamento. Verosimilmente, se avesse superato i veicoli sulla sua sinistra, avrebbe evitato l'investimento”; tenuto inoltre conto del verbale redatto dagli agenti di Polizia di Roma
Capitale e di quanto dichiarato agli stessi nell'immediatezza del sinistro da unica testimone oculare del fatto: Testimone_1
3. L'irrilevanza ai fini dell'attribuzione della responsabilità del sinistro del mancato attraversamento del pedone sulle strisce pedonali: “Appare ininfluente la questione relativa all'attraversamento sulle strisce pedonali su cui, come riferito dagli accertatori, era posizionata la palina verticale di indicazione, perché nonostante queste fossero presenti a circa m. 60 dal punto di investimento, comunque presunto e non accertato, il pedone non avrebbe potuto scorgerle a causa delle caratteristiche della segnaletica verticale priva di rifrangenza in presenza di orario semi/notturno quindi buio, nonché dall'occultamento dello stesso a causa delle fronde degli alberi di grosso fusto presenti sul marciapiede di destra (lato civici pari).
Comunque, il pedone ha effettuato l'attraversamento in un tratto rettilineo con visuale, comportamento certamente meno gravoso che averlo fatto in una curva, dosso o altra situazione di pericolo”;
4. Quanto agli acconti corrisposti da parte convenuta: “Avanzata richiesta di risarcimento danni alla convenuta garante per la RCA, questa, sull'assunto di un presunto quanto inesistente concorso di colpa, liquidava, con due separati bonifici, l'importo di euro 90.000,00 in favore del figlio Pt_1
e di euro 90.000,00 in favore della GNa
[...] Parte_5
somme che essendo non sufficienti al ristoro del danno subito, venivano trattenute esclusivamente quale acconto sul maggior danno dovuto.
Viceversa, sia per la RA , legata da anni, come verrà Parte_2
dimostrato in corso di causa, da un sensibile vincolo affettivo ed assidua frequentazione con il de cuius, che per i nipotini e Parte_3
, nato a [...] il [...], la controparte non ha Parte_4
inteso offrire alcun risarcimento”;
5. Di aver diritto -oltre al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale- al risarcimento del cd. danno catastrofale o da lucida agonia e del danno biologico terminale: “La vittima, GN è Parte_6
deceduta dopo due giorni dal sinistro, Infatti, il sinistro è avvenuto il giorno
21 dicembre 2021 mentre l'evento morte è avvenuto dopo il ricovero ed un intervento chirurgico il 23 dicembre 2021 presso l'Ospedale San Camillo, in
Roma, ragion per cui si richiede a codesto Onorevole Tribunale la condanna dei convenuti, in solido tra di loro, anche per il cd. “danno catastrofale o da lucida agonia. Laddove, come nel caso di specie, vi sia un intervallo tra
l'evento lesivo e l'evento morte e la vittima possa rendersi conto della situazione ormai irrimediabilmente compromessa, è ipotizzabile un risarcimento per la perdita del bene vita iure hereditatis in favore dei successori della vittima, nella forma del danno biologico terminale e del danno morale terminale”.
La citazione così conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della domanda di parte attrice, disattesa e respinta ogni diversa contraria domanda, eccezione e deduzione, nel merito, in via principale: accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro stradale per cui è causa, avvenuto il giorno 21 dicembre
2018 in Roma, nei pressi di Piazzale di Porta Portese, e precisamente in via Portuense, altezza civico 23, in cui ha perso la vita il GN è imputabile ad Parte_6
esclusivo fatto e colpa del Sig. proprietario e conducente del motociclo CP_3
Yamaha targato EK44838, stante la sussistenza in capo allo stesso, di autonome e plurime condotte colpose per imprudenza, imperizia ed inosservanza di molteplici norme del Codice della Strada. E, per l'effetto, condannare, in solido tra di loro, i convenuti quale conducente e proprietario del predetto motociclo, e CP_3
la a Socio Unico, Controparte_6 [...]
in persona del Legale Controparte_7
Rappresentante pro tempore, sedente e corrente in 20132 Milano, via Sangro, 15, codice fiscale e P. Iva , indirizzo PEC: quale P.IVA_1 Email_1
impresa designata da per la gestione del sinistro, Controparte_2
all'integrale risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dagli attori, nessuno escluso,
(danno parentale, biologico, morale, esistenziale, patrimoniale, psichico, catastrofale da lucida agonia, nonché del danno biologico terminale subito direttamente dalla vittima GN e trasmissibile iure hereditatis). Il tutto nella misura Parte_6
che sarà ritenuta di giustizia da codesto Ill.mo Tribunale, decurtando l'acconto di euro
90.000,00 già liquidato in favore del figlio del de cuius, GN e di Parte_1 euro 90.000,00 già liquidato alla compagna more uxorio del de cuius, GNa
Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria Parte_5
dall'evento al dì del soddisfo ovvero per le poste di danno non patrimoniale gli interessi legali saranno da computarsi sugli importi devalutati al momento della commissione del fatto illecito (21/23.12.2018) e rivalutati di anno in anno sino all'effettivo soddisfo;
mentre per le poste liquidate a titolo di danno patrimoniale oltre interessi legali sulle somme originarie rivalutate di anno in anno dal 23‐12‐2018 sino alla data dell'effettivo pagamento. Con ogni altra conseguenza di legge, anche in ordine alla refusione delle spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario, nonché condannare i convenuti, in solido tra di loro, in favore di parte attrice, alla restituzione di quanto esborsato a titolo di contributo unificato e per i costi tutti sostenuti e sostenendi”.
Si è costituita in giudizio la deducendo in estrema sintesi e per Controparte_1
quanto di rilievo ai fini della decisione:
1) La propria carenza di legittimazione passiva essendo stata delegata dalla
[...]
, compagnia assicurativa del veicolo, esclusivamente alla Controparte_2
gestione e alla trattazione del sinistro in sede stragiudiziale: “Nel proprio atto di citazione, gli attori, del tutto erroneamente, citano la società di servizi
[...]
Tuttavia, non c'è chi non veda come non sia Controparte_8 Controparte_8
una compagnia assicurativa e non sia neppure legittimata a stare in giudizio.
Effettivamente, la compagnia assicuratrice del veicolo è solo CP_2
e solo
contro
Se l'attore ha azione diretta come
[...] CP_2
prevista dal Codice delle Assicurazioni, e non di certo nei confronti della mera gestionaria dei sinistri stragiudiziali. Difatti, è una Controparte_6
società di servizi, con sede in Via Sangro n. 15 a Milano, che si occupa della gestione e trattazione di sinistri, come facilmente verificabile dal suo sito internet www.multiserass.com (all.B - visura), ma certamente non è una compagnia di assicurazioni. Si tratta, in particolare, di una società di outsourcing alla quale ha affidato la gestione stragiudiziale di CP_2 alcuni sinistri, tra cui il sinistro de quo, peraltro, come da visura CP_2
che si acclude sub. all C opera in Italia con regime di stabilimento e con una propria sede, in Milano, via Caldera n 21”.
2) La mancanza di prova circa la legittimazione attiva degli attori che non avrebbero fornito prova alcuna del rapporto di parentela con il de cuius;
3) La responsabilità esclusiva o eventualmente maggioritaria di Parte_6
nella causazione del sinistro: “nonostante l'investimento sia pacifico, non lo è altrettanto la dinamica che vede colpe maggiori in capo proprio alla vittima, sig. per aver egli intrapreso repentinamente l'attraversamento della Pt_6
corsia percorsa, in quel mentre, dal veicolo convenuto, lontano dalle strisce pedonali e senza verificare se sopraggiungessero veicoli o altri utenti della strada, di notte con illuminazione artificiale scarsa, in presenza di traffico intenso”; in linea con quanto dichiarato da conducente del CP_3
motociclo agli agenti della Polizia di Roma Capitale: “Alle ore 19,00 circa transitavo a bordo del mio scooter su via Portuense proveniente da Porta
Portese e diretto verso Largo Toja. Procedevo regolarmente quando giunto all'altezza del fronte civico 23 una persona dalla mia sinistra che stava attraversando la carreggiata diretto verso il marciapiede improvvisamente si trovava sulla mia direzione di marcia e nonostante il mio tentativo di frenare ed in qualche modo evitarlo, non riuscivo nell'intento. Preciso che procedevo a velocità moderata e che in quel momento il traffico era intenso”;
4) Quanto alla prospettazione di parte attrice relativa al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale: A) L'illegittima pretesa risarcitoria di
[...]
convivente con il defunto in considerazione dell' Parte_5 Parte_6
avvenuta risoluzione bonaria della controversia prima dell'inizio del giudizio;
B) Di aver corrisposto a figlio di un acconto Parte_1 Parte_6
pari ad euro 95.000,00; C) L'insussistenza del danno in difetto di prova per i nipoti e la mancanza di legittimazione attiva per la RA . Parte_2 La comparsa così conclude chiedendo: “l'On.le Tribunale di Roma adito Voglia accogliere le seguenti Conclusioni: “In via preliminare , o accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di mera delegata alla gestione del Controparte_8
sinistro, e non un compagnia assicurativa, per tutti i motivi di cui alla presente causa, con conseguente estromissione per evitare inutili aggravi di spese di causa;
o accertare e dichiarare quale unica legittimata passiva e corretta litisconsorte necessaria la compagnia assicurativa accertare la corretta CP_2
costituzione odierna di assicura il veicolo convenuto e, per l'effetto, Controparte_9
onerare parte attrice di rinotificare l'atto di citazione alla corretta legittimata,
[...]
nel rispetto dei termini della vocatio in ius, con ogni conseguente declaratoria CP_2
del caso;
o in subordine, accertata la legittimazione passiva di CP_2
accertare e dichiarare tempestiva la costituzione odierna di quale CP_2
litisconsorte necessario per essere la compagnia assicurativa del veicolo convenuto, con ogni conseguente declaratoria anche di rimessione in termini. 1) In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice
, (RA) per tutti i motivi ampiamente argomentati nella presente Parte_2
comparsa, con conseguente rigetto di ogni pretesa attorea priva del presupposto necessario di un vincolo giuridicamente rilevante con la vittima. Nel merito 2) In via principale, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva, o quantomeno maggioritaria, del de cuius sig. nella causazione del sinistro e, per l'effetto, Pt_6
rigettare ogni domanda promossa dagli eredi odierni attori per tutti i motivi di cui alla presente comparsa. 3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità parziale del sig. nella causazione del sinistro di cui è causa, CP_3
contenere il risarcimento dovuto, in base alle responsabilità accertate nella rigorosa espletanda istruttoria, contenendo l'esborso nelle somme accertate ed adeguatamente provate dagli attori, su grava ogni onere, e decurtando le somme liquidate in fase stragiudiziale come precisate nella presente comparsa, il tutto nei limiti applicativi delle Tabelle del Tribunale di Milano;
In ogni caso, con condanna a carico di controparte di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, incluse”.
È intervenuta volontariamente nel corso del giudizio la Controparte_2
compagnia assicurativa del motociclo investitore, con una comparsa autonoma
[...]
depositata l'11.03.2022, ma sostanzialmente analoga nel contenuto e nelle conclusioni a quella della Controparte_4
Con la memoria ex art.183 co.6 n.1 cpc parte attrice ha: i. chiesto condannarsi in solido oltre che gli originari convenuti anche l'interveniente volontaria;
dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla posizione di
Parte_5
All'udienza del 21.09.2022 è stata dichiarata la contumacia del convenuto
(cfr. verbale di udienza del 21.09.2022). CP_3
Successivamente, in sede di interrogatorio formale ha dichiarato: CP_3
“erano all'incirca le ore 19, ricordo che improvvisamente un uomo è sbucato alla mia sinistra, si è fermato e girato indietro e a quel punto pur frenando l'ho urtato dalla parte del petto. L'impatto è avvenuto all'incirca al centro della mia corsia di marcia.
Mi sono della sua presenza un istante prima della collisione. Non ricordo se l'altra corsia di marcia fosse o meno sgombra, comunque c'era parecchio traffico. ADR: prima dell'impatto col pedone non avevo veicoli davanti a me. ADR: non è vero che abbia superato qualche macchina sulla destra in quanto mi trovavo nella mia corsia nella zona centrale di detta corsia. ADR: ho frenato ma avendo visto il pedone all'ultimo momento non ho potuto evitare l'impatto ADR: in quel momento procedevo
a 20-30 chilometri orari perché la strada era molto trafficata” (cfr. verbale di udienza del 5.07.2023).
Alla medesima udienza è stata escussa la testimone di parte attrice , che Testimone_1
ha riferito: “Mi trovavo alla guida della mia macchina e mi stavo recando in zona
Circonvallazione Gianicolense per fare un trattamento estetico. Non ho assistito direttamente all'investimento perché avevo una macchina davanti che poi se ne è andata. Sono rimasta per un po' dopo l'evento e poi sono andata via dando il mio numero di telefono ad una persona lì presente. Non ricordo se al momento in cui sono andata via fosse già arrivata l'ambulanza o i vigili urbani. ADR: ricordo che si andava molto piano, forse perché vi erano veicoli che marciavano lentamente e forse rammento il rumore di un motociclo. Sono stata certamente più precisa quando sono stata sentita dai vigili, visto che era trascorso poco tempo dai fatti. ADR: non ricordo le condizioni di illuminazione della strada, né il periodo dell'anno in cui la cosa è successa” (cfr. verbale di udienza del 5.07.2023).
2) In ordine all'instaurazione del contraddittorio
In via preliminare, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della essendovi evidenza documentale in atti del fatto che assicuratore del Controparte_8
veicolo investitore è reinsurance (UK) limited (cfr. relazione di sinistro CP_2
stradale) ed essendosi comunque quest'ultima costituita volontariamente assumendo la propria qualità di legittimata passiva nel giudizio ex art.144 cod. ass. (in uno al responsabile civile) in quanto impresa assicuratrice del veicolo del danneggiante.
Di contro, non vi sono elementi per stimare sussistente l'esistenza di un titolo per la partecipazione al giudizio dell'originaria convenuta, tenuto conto dell'assenza di rapporto derivante dalla legge fra la mandataria dell'assicuratore per la gestione del sinistro e il danneggiante, a differenza della posizione dell'assicuratore.
Non ostano alla conclusione che precede le considerazioni espresse dalla corte di legittimità e richiamate da parte attrice nelle proprie memorie ex art.183 co.6 n.1 cpc secondo cui: “mandatario per la liquidazione del sinistri" di cui all'art. 152 cod. ass.
è un mandatario con rappresentanza ex lege dell'assicuratore del responsabile. Egli, di conseguenza, può agire ed essere convenuto in giudizio in nome e per conto del mandante, nel rispetto delle regole sulla giurisdizione e sulla competenza, per ottenere una sentenza eseguibile nei confronti del mandante” (Cassazione civile sez. III,
18/05/2015, n.10124), trattandosi di pronuncia resa in fattispecie di sinistro verificatosi all'estero e -quindi- di ipotesi di mandato ex lege e non contrattuale, come invece nella specie. Posto che legittimata passiva nei giudizi per responsabilità civile nelle azioni per responsabilità da circolazione auto è l'assicuratore, non essendo stati prospettati altri titoli che possano in astratto essere posti a fondamento della domanda nei confronti della convenuta, la domanda nei confronti di questa va rigettata.
Su altro versante, deve poi rilevarsi che -costituendosi- l'intervenuta ha chiesto di essere rimessa in termini per consentire il proprio diritto di difesa.
Con ordinanza del 23.03.2022 è stato disposto il differimento della prima udienza al fine di consentire l'eventuale proposizione di nuove difese nel rispetto dei termini di legge. Il 03.05.2022 l'interveniente ha depositato note prendendo nuovamente posizione in ordine ai fatti della controversia, senza modificare le proprie conclusioni.
La nuova prima udienza si è tenuta il 21.09.2022.
La scansione processuale illustrata consente di affermare che il difetto di litisconsorzio necessario è stato sanato per via dell'intervento volontario del litisconsorte che ha potuto beneficiare dei termini a difesa con conseguente affermazione di corretta instaurazione del contraddittorio e pieno dispiegarsi del diritto di difesa di ciascuna delle parti.
3) In ordine alla responsabilità del sinistro
In punto di diritto occorre rammentare che l'art. 2054 c.c. prevede che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Gli articoli 190 e 191 del C.d.S. completando poi il quadro normativo ponendo poi specifici doveri di condotta in capo sia al pedone, che al conducente, doveri che fungono da parametri cui ancorare la valutazione del loro comportamento. Da tali elementi normativi discende che la presunzione di responsabilità posta a carico del danneggiante non esclude anche l'indagine circa l'eventuale concorso di colpa del danneggiato, tanto da giungere in alcuni casi ad una graduazione della colpa del pedone ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. e all'esclusione della colpa del conducente ove la condotta dell'investito sia l'unico fattore causativo del sinistro. Tale impostazione è quella propria anche della giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di chiarire come: “in materia di responsabilità civile derivante da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054
c.c., comma 1, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente" (cfr. la più recente:
Cassazione civile sez. VI, 28/01/2019, n.2241, ma in termini anche: Cassazione civile sez. III, 05/03/2013, n.5399; Cassazione civile sez. III, 18/11/2014, n.24472). Quanto al riparto dell'onere probatorio, consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso che: “in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza (Cass., sez. 6 - 3,
22/02/2017, n. 4551). Al riguardo, deve sottolinearsi come l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non sia sufficiente per
l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che
l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1,
c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (Cass., sez. 3,
04/04/2017, n. 8663; Cass., sez. 3, 28/03/2022, n. 9856)” (Cassazione civile sez. III,
13/07/2023, n.20140).
Nel caso di specie, è incontestato -oltre che documentale (cfr. relazione dei vigili urbani intervenuti nell'immediatezza del sinistro, fasc. parte attrice)- il fatto storico dell'investimento di da parte del convenuto Parte_6 CP_3
Quanto invece alla prospettata sussistenza di un concorso colposo del danneggiato, appaiono di interesse:
A) i seguenti elementi che si evincono dalla relazione di incidente stradale stilata dagli agenti della polizia di Roma capitale intervenuti nell'immediatezza del sinistro:
a. la strada in cui si è verificato il sinistro era caratterizzata da una carreggiata a doppio senso, con segnaletica orizzontale e verticale, con fondo asciutto e andamento rettilineo;
b. “l'illuminazione pubblica è disposta al civico 23 di via portuense da ritenersi sufficiente in relazione alla visibilità di un autoveicolo alla distanza di metri
50”;
c. “a circa 58 m dal luogo dell'investimento in direzione largo Toja considerando la direzione di marcia del veicolo a, è presente attraversamento pedonale segnalato anche da palina verticale. Ai margini della carreggiata è presente marciapiede”;
d. La dinamica del sinistro è così descritta: “il motociclo percorreva via portuense con provenienza piazza portuense direzione largo toja appunto all'altezza del fronte civico 23, nella propria corsia di marcia, investiva il pedone che stava attraversando la carreggiata di via portuense dal lato civico dispari e lato civico pari. L'attraversamento avveniva una distanza, acquisita in fase di rilievi di circa 58 m dalla segnaletica orizzontale verticale di attraversamento pedonale
B) Le dichiarazioni rese a sommarie informazioni da : “ricordo Testimone_1
chiaramente che davanti a me c'era un altro autoveicolo, lo ricordo perché andava molto lentamente, la visibilità era sensibilmente compromessa dal fatto che fosse buio, la strada infatti assai poco illuminata, ad un certo punto l'altezza dei negozi di ho sentito il rumore di una moto che stava sopraggiungendo, le stessa provenienza direzione virgola non saprei dire se mi superava dal lato destro o sinistro perché a causa del buio non la scorgevo, nel frattempo l'autoveicolo che mi precedeva rallentavo ulteriormente, immagino ora per far passare il pedone virgola che in quella circostanza non ho notato. Sentivo un forte rumore di urto ricorda la tua vettura davanti a me proseguiva la marcia allontanandosi e quindi,
a quel punto, potevo vedere una moto a terra la persona che la guidava anch'essa in terra un'altra persona a terra riversa sul manto stradale sul lato destro della corsia" (cfr. relazione conclusiva di incidente stradale, fasc. parte attrice).
Si può inferire dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dalla testimone la stessa ha fatto riferimento nel corso dell'escussione nel corso Testimone_2
del presente procedimento- che il pedone abbia intrapreso l'attraversamento la carreggiata fuori dalle strisce prefiggendosi di sfruttare il lento andamento degli autoveicoli incolonnati del traffico.
Una siffatta condotta si connota di intrinseca pericolosità in quanto attuata in situazione di alterazione del regolare flusso veicolare e in un contesto in cui il conducente del veicolo a motore si trova impegnato -più che di solito- nella regolazione costante dell'andatura in relazione al movimento del mezzo che lo precede. Operazione, quest'ultima, che richiede un costante monitoraggio di quanto accade davanti, con conseguente inevitabile diminuzione dell'attenzione rispetto a ciò che si trova nella parte laterale del campo visivo.
In un siffatto contesto, si stima di dover individuare un concorso di colpa in capo al pedone il quale -in una situazione di traffico intenso e in condizioni di non ottimale visibilità- ha impegnato l'attraversamento di una strada a doppio senso di marcia fuori dalle strisce pur presenti a breve distanza, non solo violando il disposto dell'art.190 co.2 c.d.s, ma soprattutto creando una situazione di pericolo per il traffico veicolare incolonnato.
I superiori elementi consentono di stimare sussistente una percentuale di concorso di colpa del 20% di nella causazione del sinistro per cui è Parte_6
causa.
4. In ordine alla sussistenza del danno da perdita del rapporto parentale e del danno
“catastrofale o da lucida agonia”
Il danno cd da perdita del rapporto parentale viene individuato nel turbamento psichico soggettivo legato allo sconvolgimento dell'esistenza dato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita derivati dalla perdita del congiunto (cfr. in tema:
Cassazione civile, sez. III, 20 agosto 2015 n. 16992).
Ai fini della risarcibilità di tale danno si deve tenere in considerazione la tipologia del rapporto parentale, tenuto conto del fatto che al rapporto parentale stretto è possibile attribuire presuntivamente una sofferenza di carattere morale per la perdita del congiunto sulla base del fatto notorio, corrispondendo -ad una progressiva attenuazione del rapporto parentale- un incremento del corrispondente onere probatorio a carico del danneggiato in ordine all'esistenza in concreto di rapporti costanti con il familiare defunto, la cui perdita abbia determinato il turbamento che il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale deve compensare (cfr. in argomento: Cassazione civile, sez.III, 16 marzo 2012, n.4253 che ha chiarito come: “Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la RA) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost.”, così in massima ufficiale). In considerazione delle caratteristiche del rapporto fra nonno e nipoti che usualmente non assume la medesima intensità dei rapporti fra familiari del nucleo stretto, grava quindi su parte attrice la prova della qualità ed intensità del rapporto affettivo e, quindi, della perdita che la lesione o il decesso hanno comportato in termini di sostegno morale.
Parte attrice ai fini della prova del danno da perdita del rapporto parentale e dell'intensità del rapporto affettivo sussistente, ha allegato -oltre che i certificati anagrafici comprovanti il rapporto di parentela dedotto- una serie di fotografie che ritraggono il de cuius e i nipoti e Parte_6 Parte_3 Parte_4
(cfr. fotografie allegate alla memoria ex art.183 co.6 n.2 cpc).
[...]
In mancanza di ulteriori elementi di prova atti a dimostrare che il corredo fotografico sia testimonianza di rapporti usuali e non, invece, di eventi occasionali, tale documentazione non appare sufficiente a dimostrare la sussistenza di uno stretto e intenso legame tra e i nipoti, tenuto anche conto tanto della mancata Parte_6
convivenza fra i detti soggetti, quanto dell'età dei minori al momento della perdita del congiunto (0 e 5 anni).
Per analoghe considerazioni circa l'assenza di prova dell'esistenza di un legame di intensità tale da consentire di inferire l'effettiva esistenza di un danno, va rigettata la domanda della RA , che ha fornita prova del rapporto col de Parte_2
cuius tramite i certificati anagrafici allegati alla citazione.
Quanto alla posizione di deve rilevarsi che -a fronte della Parte_5
puntuale contestazione circa il difetto di legittimazione attiva, non sia stata offerta alcuna prova circa la situazione di convivenza more uxorio di questa con Parte_6
con conseguente impossibilità di accogliere la domanda.
[...]
Sempre alla luce della giurisprudenza di legittimità innanzi riportata, in difetto di prospettazione o prova circa un'interruzione del rapporto affettivo fra padre e figlio
-il cui rapporto è provato dai certificati anagrafici in atti- può invece accogliersi senza ulteriori considerazioni la richiesta di risarcimento del danno prospettata in citazione dall'odierno attore in virtù dell'intensità del legame che naturalmente Parte_1
esiste tra padre e figlio.
Parte attrice ha richiesto poi il risarcimento del danno biologico terminale e del danno morale terminale ossia il c.d danno catastrofale o da lucida.
Quanto al danno morale terminale, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che la condizione per la risarcibilità di tale voce di danno è che la vittima rimanga cosciente dopo il sinistro e che comprenda la gravità della propria condizione percependo l'imminente concretizzarsi della propria morte a prescindere dall'intervallo di tempo decorso tra le lesioni e il decesso.
Nella specie, non è stato offerto alcun elemento di prova in relazione a cui effettuare una valutazione circa l'effettivo insorgere di consapevolezza del de cuius di un prossimo decesso fra il momento del sinistro e il decesso stesso, non essendo stata prodotta alcuna ulteriore documentazione medica presente agli atti del procedimento penale prodotti dall'interveniente, da cui si evince solo che è stato Parte_6
ricoverato d'urgenza presso l'ospedale San Camillo Forlanini di Roma con prognosi riservata e diagnosi di: “coma, trauma cranico, frattura temporoparietale sn e occipitale, ematoma extraparenchimale temporo-frontoparietale sin, ematoma extracelebrale temporale dx, esa edema diffuso, shift sin dx, insufficienza respiratoria post-traumatica, frattura scapola, frattura gamba dx”, decedendo due giorni dopo il ricovero (cfr. doc.
8. fascicolo ). Controparte_2
Va quindi rigettata la voce di danno in commento.
5) In ordine alla liquidazione del danno da perdita di rapporto parentale
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (così in massima ufficiale:
Cassazione civile, sezione III, 29 settembre 2021 n. 26300; cfr. più di recente, nello stesso senso: Cassazione civile, sezione III, 28 febbraio 2023, n. 5948 e anche
Cassazione civile, sezione III, 21 aprile 2021 n.10579; Cassazione civile, sez. III,
17/05/2023 n. 13540, nonché: Cassazione civile sez. III, 16/12/2022, n.37009 in ordine alla necessità di applicare le tabelle più aggiornate). Sin dal 2007 le tabelle per la liquidazione del danno da cd. perdita del rapporto parentale in uso presso il tribunale di Roma contemplano la valutazione degli indicati elementi.
Anche nella relazione al sistema tabellare alle stesse nella loro versione aggiornata a ottobre 2023 si può riscontrare come siano presi inconsiderazione cinque fattori di influenza del risarcimento e segnatamente: quanto al rapporto di parentela deve presumersi che il danno sia maggiore quanto più stretto è il rapporto;
quanto all'età del congiunto deve presumersi che il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite;
quanto all'età della vittima deve stimarsi ragionevole ritenere che il danno sia tanto maggiore quanto minore è l'età della vittima;
quanto all'eventuale rapporto di convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite deve correlarsi la convivenza ad una costante frequentazione tra vittima e congiunto che rende il danno maggiormente rilevante;
quanto alla presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi deve ritenersi il danno da perdita di congiunto maggiore ove il superstite rimanga solo, mentre è presumibilmente più facilmente sopportabile in presenza di altri familiari, anche se non conviventi.
I parametri contenuti nelle tabelle uniformemente utilizzate dal Tribunale di Roma appaiono idonei a garantire adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”, prendendo in considerazione molteplici circostanze idonee ad incidere in concreto sul rapporto parentale e sulle ricadute della relativa lesione o perdita.
In concreto, per la quantificazione la indicate tabelle dell'ufficio fanno ricorso ad un sistema di calcolo fondato su un modello “a punto”, essendo il risarcimento totale pari al punteggio risultante dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto, moltiplicato per una somma di denaro che costituisce il:
“valore ideale di ogni punto di danno non patrimoniale”. Tale importo è fissato al
2023, in via equitativa, nella somma di € 11.356,15 mediante un aggiornamento – tenuto conto del tasso di inflazione rilevato dall'ISTAT - dell'importo utilizzato a base per il calcolo.
Di conseguenza, appare equa la liquidazione del danno subito da Parte_1
(figlio della vittima), per la morte di l'importo di euro 266.869,52 Parte_6
pari a punti 23.5 (di cui 18 punti per la relazione di parentela, 2 punti in base all'età della vittima, 3.5 punti in base all'età del superstite).
Considerata la mancata convivenza dell'odierno ricorrente con il defunto padre, in applicazione delle Tabelle di Roma l'importo va ridotto equitativamente in misura prossima a 1/4 per un totale di euro 200.000,00.
Tenuto inoltre conto della responsabilità del 20% ascritta a nella Parte_6
causazione del sinistro, va liquidato a l'importo di euro 160.000,00. Parte_1
Infine, parte attrice ha chiesto la liquidazione del danno cagionato dal ritardato adempimento, ossia quello per il lucro cessante: “consistito nel mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario”.
Importo che va determinato equitativamente ex art. 2056 co.1 c.c., secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col metodo seguente: - a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è sorto il credito (in base all'indice FOI elaborato dall'Istat), e l'ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
- su tale importo si dovrà applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in base alla considerazione che l'attore, se fosse tempestivamente entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata (arg. ex art. 2727 c.c.) nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT, obbligazioni) (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712). Tale scelta, tuttavia, non
è arbitrariamente rimessa alla determinazione del giudice posto che -trattandosi di autonoma domanda- dovranno essere provati i fatti costituitivi della stessa quali:
“superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario;
contrazione dei guadagni conseguenza del mancato percepimento del credito)” (Cassazione civile sez. I, 10/05/2022, n.14837).
In difetto di prova di maggior danno, il danno da lucro cessante va parametrato al tasso degli interessi legali tempo per tempo vigenti per il periodo di indisponibilità della somma ex art.1224 cc.
Quanto al termine di decorso dell'indicata rivalutazione, in presenza di illecito extracontrattuale -come nella specie- l'epoca in cui è sorto il credito va identificata nel giorno della commissione dello stesso e, quindi, nella data del sinistro.
Nella determinazione dell'importo dovuto occorre infine tenere conto dell'intervenuta corresponsione dell'acconto di euro 95.000,00 a (cfr. Parte_1
doc.7 fascicolo ). Controparte_2
Deve quindi procedersi al conteggio secondo il criterio che segue: “a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo
l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: c1) per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
c2) per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente”
(Cassazione civile sez. III, 07/08/2023, n.23927). Infine, sulla somma come complessivamente determinata tenuto conto di tutti gli elementi innanzi indicati, poiché l'entità risarcitoria, una volta liquidata, assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali ex art.1284 co.4 cc sulla somma complessiva come sopra liquidata.
In considerazione dell'identità di difesa di parte convenuta e parte interveniente, sussistono giusti motivi per la compensazione nella misura di un quarto delle spese di lite.
Per il resto, queste seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della misura entro cui è accolta la domanda, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario in citazione.
Non risultando in atti prova del pagamento del contributo unificato, le spese vive saranno rifuse previa documentazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, pronunciando definitivamente sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIGETTA la domanda dei confronti della convenuta;
DICHIARA cessata la materia del contendere fra , da un lato, Parte_5
e il convenuto contumace e l'interveniente, dall'altro;
ACCERTA che la responsabilità del sinistro occorso il 21.12.2018 è ascrivibile per l'80% a e per il 20% a CP_3 Parte_6
CONDANNA il convenuto contumace e l'interveniente in solido al risarcimento del danno in favore di che liquida in euro 160.000,00, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione come in motivazione, nonché gli interessi dal deposito della sentenza al saldo come in motivazione, da detrarsi l'acconto ricevuto come indicato in motivazione;
COMPENSA nella misura di un quarto le spese di lite;
CONDANNA il convenuto contumace e l'interveniente in solido alla refusione delle spese di lite in favore della parte attrice da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario, che liquida in euro 9.000,00 per compensi di difesa, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso forfettario 15% e spese vive documentate.
Roma, 10.01.2024
Il giudice
(Lucia De Bernardin)