Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/03/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
NA di Catania
Quarta CIVILE
Il NA, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5264/2021 R.G. promossa da:
c.f. ), con il patrocinio dell'avv. SCAVUZZO ROSSELLA e , Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. SCAVUZZO ROSSELLA
ATTORE
contro
:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SARANITI Parte_2 C.F._1
DAVIDE e elettivamente domiciliato in VIA A. MORO 153 TROINA presso lo studio dell'avv.
SARANITI DAVIDE
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 18 novembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 11
Con atto di citazione ritualmente notificato il in persona del Sindaco p.t., Parte_3 conveniva in giudizio innanzi a questo NA , titolare dell'omonima ditta, Parte_2
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 786/2021 reso dal NA civile di Catania in data 27.02.2021, con il quale veniva ad esso ingiunto il pagamento della somma di € 14.011,97 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, dovuta in virtù di fatture emesse dall'opposto relative a lavori di riparazione condotte idriche affidati giuste ordinanze del . Controparte_1
Sosteneva l'opponente l'inefficacia del decreto ingiuntivo e ne invocava la revoca, sollevando in via preliminare un'eccezione di nullità e/o inefficacia della notificazione ai sensi dell'art.3 bis L.53/94, un'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva del nel merito Parte_3 sosteneva l'infondatezza, per inesistenza e inesigibilità- della pretesa creditoria avanzata da parte opposta, sia in fatto che in diritto, non avendo a suo dire alcun valore probatorio le fatture prodotte a fondamento del credito, ed essendo la documentazione depositata carente e inadeguata, avanzando altresì richiesta di chiamata in causa di un terzo.
Chiedeva quindi al NA adito che:“ - In via preliminare, dichiarare la nullità del Decreto
Ingiuntivo n.786/2021 per violazione delle regole tecniche del PCT.
- Sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del , non Parte_3 essendo il soggetto tenuto al pagamento, e, dunque, emanare all'uopo ogni conseguente opportuna statuizione per le motivazioni esposte in premessa.
- Ancora in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa dell' in Controparte_2
liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante pro-tempore, (P.I. con sede in Palermo, (cap 90143), via Imperatore Federico, 52, P.IVA_2 rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura dello Stato, via Vecchia Ognina 149 Catania, fissando altra udienza ai sensi dell'art.269 c.p.c. allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c.;
- Nel merito, ritenere e dichiarare inammissibile e/o improcedibile il decreto ingiuntivo opposto, per mancanza dei requisiti e condizioni di legge non essendo le somme ingiunte né certe, né liquide né esigibili, e in accoglimento della presente opposizione, annullare o revocare con qualsivoglia statuizione il decreto ingiuntivo n.786/2021 (n.1469/2021 R.G.) del Giudice del NA di Catania emesso il 27.02.2021, e notificato a mezzo pec al il 10.03.2021. Parte_3
- Accogliere la spiegata opposizione, con ogni consequenziale statuizione, dichiarare ed accertare, per le ragioni di cui in premessa, che nessun rapporto contrattuale è intervenuto tra il e Parte_3
la ditta Carameli e pertanto nessuna somma è dovuta dal alla ditta opposta e, per Parte_3
pagina 2 di 11 l'effetto, revocare il D.I. opposto n.786/2021.
- In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'opposizione, si chiede che il venga tenuto indenne, manlevandolo dalle pretese dell'odierno opposto, Parte_3
condannando il terzo chiamato in garanzia in liquidazione coatta amministrativa quale gestore CP_2 della rete idrica, al tempo dell'esecuzione dei lavori, ed unico responsabile della manutenzione della stessa.
- Ritenere e dichiarare non dovuti gli interessi richiesti da controparte per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi difensivi del presente giudizio.”
Si costituiva in giudizio l'opposto, contestando gli assunti attorei, perché infondati in fatto e in diritto e chiedeva al NA di:” respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: anche previa revoca del decreto ingiuntivo n. 1469/2021 emesso dal NA di Catania nei confronti del , Parte_3
a modifica della domanda di adempimento contrattuale introdotta con la procedura monitoria, condannare il ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., al pagamento Parte_3 dell'indennità per arricchimento senza causa, nella somma corrispondete a quella ingiunta di cui alle fatture allegate al fascicolo monitorio o in quella maggiore e/o minore discendete dall'istruttoria della presente causa;
- Con vittoria di spese e competenze di causa. Con riserva di meglio precisare e/o modificare le odierne contestazioni ed eccezioni in concedendi termini, nonché ampia ed illimitata riserva probatoria, anche testimoniale.”
Il G.I., con ordinanza del 11.10.2021, rigettava l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo formulata da parte opponente e assegnava alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 183,6°co cpc.
Con ordinanza del 21.06.2022 il G.I. rigettava le prove richieste da parte opposta, e al fine di determinare il quantum dovuto a parte opposta per i lavori eseguiti disponeva CTU.
All'udienza del 22.5.2023, il G.I., rilevato che il CTU incaricato non aveva provveduto ad espletare il mandato affidato, revocava l'incarico allo stesso e nominava nuovo CTU.
Espletata CTU all'udienza del 15.01.2024 il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.11.2024.
Indi, in tale udienza, precisate le conclusioni come in atti, questo G.I. poneva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Entrando nel merito della controversia, giova innanzitutto ricordare come viene ripartito l'onere probatorio tra le parti.
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta pagina 3 di 11 ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., non verificandosi alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ne consegue che nell'ambito della ripartizione dell'onere probatorio è il creditore opposto a dovere fornire la prova dell'esistenza del rapporto dedotto, della prestazione eseguita e dell'entità del credito azionato, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (ex multis, Cass. Civ. sez. II, 11 giugno 2019, n.
10322; Cass. Civ, sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 712, Cass. Civ., sez. I, 22 novembre 2005, n. 2421).
Orbene nel caso in esame , titolare dell'omonima ditta - odierna opposta- sostiene di Parte_2
aver eseguito dei lavori di riparazione della condotta idrica, su commissione del CP_1
, con le ordinanze n. 8 del 2017, 3-10-26 del 2018, a fronte delle quali sono rimaste insolute le
[...] fatture n° 1/2019 di € 2.170,47, n° 2/2019 di € 1.471,75, n° 3/2019 di € 3.883,26 e n° 4/2019 di €
6.486,49, per una somma complessiva di €14.011,97 oltre ad interessi.
Di contro, l'opponente eccepisce di non dovere procedere ad alcun pagamento deducendo l'inesistenza di alcun rapporto contrattuale con la ditta Carameli, l'inidoneità della documentazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva.
Preliminarmente deve rilevarsi come l'eccezione dell'opponente relativa alla supposta nullità del D.I. opposto per violazione delle regole tecniche del PCT, è da rigettare.
Il eccepisce la nullità della notifica stante, a suo dire, la violazione delle specifiche Parte_3
tecniche del PCT previste dalla L.53/94, rilevando la mancanza dei requisiti oggettivi fondamentali. In particolare, contestava la mancanza della procura alle liti e l'assenza della sottoscrizione con firma digitale della relata di notifica.
Invero, tali contestazioni vanno rigettate, considerando che “Le eventuali irritualità delle notifiche a mezzo PEC rilevano in quanto siano rapportate in concreto alla lesione del diritto di difesa della controparte, e ad una specifica doglianza di questa sulle conseguenze di quelle irritualità; in base al principio di correttezza e leale collaborazione, se non di autoresponsabilità in capo ad entrambe le parti, non hanno rilievo le irritualità in relazione alle quali la parte interessata non abbia dedotto, e se del caso provato, lo specifico pregiudizio subito” (Cass. civ., sez. III, n. 28818/2019), e che
“L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III,
n.16746/2021).
Nel caso a mani, la notifica ha prodotto lo scopo legale previsto e quindi ogni doglianza sul punto è da pagina 4 di 11 rigettare.
Sempre in via preliminare, parte opponente ha eccepito la carenza di legittimazione passiva del
, non essendovi tra le parti alcun rapporto, non avendo mai il conferito Parte_3 Pt_3 incarico alla ditta Carameli per l'esecuzione dei lavori de quo.
Al fine di comprendere meglio la questione, occorre ripercorrere i fatti di causa.
Il , con le ordinanze n. 8 del 2017, 3-10-26 del 2018 (doc. n. 1 del fascicolo Controparte_1 monitorio) ha commissionato in via d'urgenza i lavori di riparazione della condotta idrica in questione alla ditta Carameli. Nelle ordinanze di riferimento si prevede la ripartizione dei costi delle opere da effettuare, tra i due Comuni, risultando che 1/3 degli stessi veniva posto a carico del CP_1
e 2/3 a carico del , ciò in proporzione alla quota di proprietà della rete idrica
[...] Parte_3
ai due rispettivi comuni interessati alla esecuzione dei detti lavori.
Tali ordinanze sono state notificate al e non sono state opposte dall'opponente, il Parte_3 quale ha, quindi, implicitamente prestato il consenso e ha acconsentito l'esecuzione stessa dei lavori anche nella propria rete idrica.
La circostanza poi che il fosse a conoscenza, già da tempo, dell'esecuzione dei Parte_3
lavori eseguiti dalla ditta Carameli è risultato evidente anche a seguito della sentenza depositata dallo stesso opponente, del NA di Catania- dott.Mangano- n. 3272/2020 pubbl. il 14/10/2020 (RG n.
16973/2015).
Se è pur vero quindi che tra le parti in causa non vi è stato alcun contratto scritto di conferimento incarico, che sarebbe stato necessario, trattandosi di P.A., è indubbio che il era Parte_3
perfettamente consapevole dei lavori di manutenzione in parte della propria rete idrica, accettandoli implicitamente ed usufruendone.
A tal proposito, parte opposta, in seno alla comparsa di costituzione e risposta, superando la domanda proposta in via monitoria, ha formulato nei confronti del espressa domanda di Parte_3
arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., ritenendo che, pur mancando un accordo scritto, comunque l'opponente avrebbe conseguito un utilità/arricchimento in esito ai lavori eseguiti dalla ditta Carameli.
Rileva il decidente che la domanda di arricchimento formulata ai sensi del'art.2041 c.c. in seno alla comparsa di risposta, seppur depositata successivamente al termine di venti giorni di cui all'art. 167
c.p.c., sia da ritenere ammissibile e tempestiva.
In particolare, nel caso di specie l'azione di arricchimento proposta trova fondamento nell'eccezione di inesistenza del rapporto contrattuale formulata dal , e pertanto può farsi piena Parte_3
applicazione del principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26128/2010, secondo cui “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - al quale si devono applicare le
pagina 5 di 11 norme del rito ordinario, ai sensi dell'art. 645, secondo comma, e, dunque, anche l'art. 183, quinto comma, cod. proc. civ. - è ammissibile la domanda di arricchimento senza causa avanzata con la comparsa di costituzione e risposta dall'opposto (che riveste la posizione sostanziale di attore) soltanto qualora l'opponente abbia introdotto nel giudizio, con l'atto di citazione, un ulteriore tema di indagine, tale che possa giustificare l'esame di una situazione di arricchimento senza causa”;
In particolare si ritiene che la domanda sia tempestiva , considerando che il rinvio operato dall'art. 645,
2° comma c.p.c., alle norme del rito ordinario debba interpretarsi nel senso che il limite temporale per l'esercizio dello ius variandi da parte dell'opposto, attore in senso sostanziale, vada individuato nella prima udienza di comparizione ovvero nelle memorie ex art. 183, 6° comma, n. 1 c.p.c., e che sul punto vada altresì richiamato l'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 22404/2018, a mente della quale “Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta”, in quanto, diversamente opinando, verrebbe a crearsi una indebita scissione del regime delle preclusioni, cui conseguirebbe una irragionevole disparità di trattamento a danno del creditore che azioni la propria pretesa, preventivamente, in via monitoria.
Ciò premesso giova ricordare che l'art.2041 c.c. stabilisce che chi senza una giusta causa si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
Il concetto di arricchimento risulta piuttosto ampio e può consistere tanto nel conseguimento di un incremento patrimoniale per il maggior valore della cosa quanto nelle diverse forme di lucro o di profitto, con riguardo allo specifico caso che ci occupa può ancora dirsi come l'arricchimento può anche essere costituito dal risparmio di spesa o di mancata perdita economica che si è potuto conseguire , purché si tratti sempre di risparmio ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall'arricchito debba essere da altri sostenuta senza ragione giuridica.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 16305 del 21 giugno 2018).
L'azione di arricchimento ha carattere sussidiario, ai sensi dell'art. 2042 c.c, cioè è esperibile solo quando non vi siano altre azioni esercitabili da chi si è impoverito a vantaggio di un altro.
L'azione in parola, inoltre, è personale e può, dunque, essere esperita solo tra soggetti che sono parte del rapporto che ha causato lo spostamento patrimoniale.
Con specifico riferimento all'indennizzo dovuto al soggetto impoverito, questo è pari alla minor pagina 6 di 11 somma tra l'impoverimento e l'arricchimento e si calcola al momento della sentenza (si deve avere riguardo non alla somma di cui ci si è arricchiti al momento in cui è avvenuto il fatto, ma quando è proposta la domanda).
La misura concreta dell'indennizzo va quindi rapportata all'arricchimento di un soggetto in relazione alla diminuzione patrimoniale sofferta da un altro senza considerare il lucro cessante.
Orbene, con riferimento alla PA, sussistendo i requisiti ordinari richiesti dalla norma, il soggetto pubblico non sarà tenuto ad indennizzare il privato solo nell'ipotesi in cui dimostri che l'arricchimento non sia ad esso imputabile, circostanza questa che si verifica solo nelle ipotesi del cosìdetto
“arricchimento imposto" che ricorre qualora l'arricchimento sia stato imposto dal privato, senza che la
PA potesse opporsi, o contro il suo stesso volere o, da ultimo, senza che ne potesse essere a conoscenza
(ex multis Cass. Civ. Ordinanza n. 17079/2018; sentenza n. 15937/2017).
Il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo
l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto". (Cassazione civile,
Sez. Unite, sentenza n. 10798 del 26 maggio 2015).
Nel caso in esame risulta chiaro, invece, che sussistono i presupposti per il riconoscimento del detto indennizzo e che non risulta esserci alcuna delle esclusioni previste in capo agli enti pubblici.
Orbene, come detto nel giudizio in oggetto è stata disposta CTU estimativa al fine di determinare il quantum dovuto alla ditta convenuta per i lavori eseguiti.
Le risultanze a cui è pervenuto il CTU, essendo scevre da vizi logici e tecnici, risultano del tutto condivisibili.
Orbene, il mandato del CTU aveva ad oggetto l'obiettivo di determinare: “il quantum dovuto alla parte opposta per i lavori da questa eseguiti, ammontare da determinare sulla base dell'indennizzo ex art.
2041 c.c. e che dovrà essere parametrato al depauperamento nei limiti dell'arricchimento in favore di parte opponente”.”
Preliminarmente il CTU ha esaminato i rapporti tra le parti, procedendo alla verifica della documentazione depositata dalle parti in giudizio e alla ricostruzione della controversia.
Ha esaminato la natura dei lavori oggetto della richiesta di pagamento, e ha chiarito come non fosse possibile né conducente effettuare alcun riscontro diretto trattandosi di lavori per riparazioni prevalentemente eseguite su condotte interrate evidentemente non ispezionabili.
Il CTU ha verificato poi le modalità di affidamento e la tipologia delle opere per cui è stato richiesto il pagina 7 di 11 corrispettivo dal Carameli, premettendo come, effettivamente, non si abbiano indicazioni specifiche circa i lavori in oggetto, se non quanto desumibile dalla documentazione contabile amministrativa e dalla documentazione fotografica versata in atti, cui dovrà necessariamente farsi riferimento per cercare di identificate gli elementi utili a valutare quanto necessario al fine di individuare un eventuale indennizzo.
Il CTU ha chiarito come parte opposta ha eseguito una serie di interventi sostanzialmente finalizzati alla riparazione di una condotta idrica che, per come indicato in atti, si diparte dal CP_1
ed attraversa il per raggiungere la centrale idrica di Maniace.
[...] Parte_3
L'affidamento dei lavori non è stato effettivamente effettuato dal ma dal limitrofo Parte_3 Pt_3
, con specifiche ordinanze di conferimento e precisamente le ordinanze n° Parte_3 CP_1
8/2017, pur trattandosi di documenti a formazione unilaterale, come sia nelle dette ordinanze che negli allegati computi metrici, sono contenute delle specifiche notazioni secondo cui la ripartizione dei costi per le opere affidate alla ditta sarebbero stati posti per 1/3 a carico dello stesso Controparte_1
e per 2/3 a carico del . Parte_3
Ad avvenuta esecuzione dei lavori la ditta ha emesso nei confronti del di Parte_2 Pt_3
le fatture corrispondenti a quattro distinti interventi, per un ammontare complessivo pari ad € Pt_3
14.011,97.
Il CTU ha evidenziato che dall'esame delle ordinanze di affidamento potevano trarsi alcuni elementi utili ai fini delle successive considerazioni ed in particolare relativamente alla tipologia di intervento richiesto alla ditta. Ad esempio nell' Ordinanza n° 8/2017 del 21 aprile 2017 viene indicato come la avesse segnalato la presenza di tre perdite nella “condotta di Maniace” e che contestualmente CP_2 veniva evidenziata l'impossibilità dell'ente di gestione di effettuare le necessarie riparazioni e quindi, evidenziando come sussistessero motivi di somma urgenza a salvaguardia della fornitura idrica, venivano adottati i provvedimenti amministrativi per l'esecuzione dei lavori e conferito l'incarico alla ditta Carameli. Nel medesimo dispositivo viene disposta la notifica del provvedimento al Parte_3
e riportata la ripartizione dei costi (1/3 a carico dello stesso e 2/3 a
[...] Controparte_1
carico del ) che verosimilmente scaturisce da accordi tra le due amministrazioni di Parte_3
cui tuttavia non si ha contezza.
La stessa cosa si evidenzia nelle altre Ordinanze di affidamento lavori.
Riguardo la verifica della documentazione tecnico contabile dei lavori, trattandosi di interventi di riparazione prevalentemente effettuati su condotte interrate, il CTU ha chiarito come non risulta possibile verificarne direttamente le modalità di esecuzione, sia per le modalità di posa delle condotte che per l'impossibilità di individuare e distinguere ciascun intervento, in tal prospettiva al fine di avere
pagina 8 di 11 contezza delle modalità di esecuzione e della tipologia di attività resesi necessarie si è proceduto a verificare la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori eseguiti dalla ditta Parte_2
che risulta costituita dai computi metrici estimativi redatti dal geom. per ciascuno Controparte_3
degli interventi.
In merito alla documentazione fotografica prodotta in atti, il CTU ha osservato come da questa possono desumersi alcuni elementi circa la tipologia delle lavorazioni eseguite, va invero precisato come tale documentazione non risulti particolarmente leggibile essendo riprodotta in bianco e nero e con una scadente risoluzione, ma comunque si ha riscontro del fatto che trattasi prevalentemente di lavori di scavo e di riparazioni di tubazioni eseguite tramite collari o con riporto di saldatura ad arco, ed inoltre tale documentazione fotografica risulta priva di elementi di localizzazione e di riscontri temporali che possano univocamente attribuirla a ciascuna delle riparazioni oggetto delle diverse delibere e delle relative fatture.
Il CTU infine ha concluso che : “In ultimo si osserva come dalla documentazione in atti nessuna indicazione possa trarsi circa l'esecuzione a regola d'arte delle riparazioni e, di contro, non si rinvengono nemmeno elementi per poter ritenere il contrario, comunque dovendosi considerare che di riparazioni si sia trattato.
In ultima analisi può quindi dirsi come le opere eseguite dalla ditta del signor per Parte_2 la riparazione della condotta idrica comunale hanno comportato un costo complessivo pari ad €
21.017,95 che, secondo il criterio di ripartizione indicato nelle ordinanze e nella contabilità del
comporta una quota parte a carico del pari ad € Controparte_1 Parte_3
14.011,97 oltre ad i.v.a..
Per la determinazione dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., il CTU ha concluso dicendo che “trattandosi di semplici interventi di riparazione le opere eseguite non hanno comportato alcun miglioramento, né alcun aumento di valore, delle condotte o degli impianti idrici e ne hanno unicamente consentito la continuità del servizio. Sulla scorta di quanto precedentemente considerato, può quindi dirsi che
l'arricchimento conseguito dal è coincidente con il risparmio di spesa che avrebbe Parte_3
comunque dovuto sostenere per il mantenimento di efficienza della rete acquedottistica e quindi, avendo riguardo del criterio di ripartizione tra i due Comuni, risulta corrispondente alla somma di €
14.011,97 oltre ad i.v.a. che avrebbe dovuto sostenere se avesse eseguito i lavori in proprio o tramite affidamento contrattualizzato a ditta di propria fiducia. Per quanto riguarda invece il depauperamento subito dall'impresa, va premesso che il costo di un intervento viene definito dall'individuazione degli elementi che concorrono alla formazione del prezzo, le componenti elementari che determinano il costo d'opera sono generalmente costituite dalle seguenti voci: manodopera, materiali, utilizzo e/o
pagina 9 di 11 noleggio di mezzi d'opera, spese generali, utile d'impresa. Le prime tre voci sono evidentemente dei costi direttamente correlati all'esecuzione dei lavori che comportano per l'appaltatore un esborso di denaro in termini di corrispettivi, acquisti e ammortamenti.
In quanto alle spese generali trattasi comunque di costi ma sostenuti in maniera indiretta, non unicamente ed univocamente riconducibili allo specifico intervento ed al singolo cantiere o punto di intervento, ma piuttosto imputabili all'organizzazione generale dell'impresa. Generalmente sono quantificabili in percentuale rispetto all'importo dei lavori con una incidenza che usualmente varia tra il 15 ed il 17 % a seconda delle potenzialità dell'impresa e della tipologia dell'opera. Nel caso a mano, trattandosi di interventi puntuali di riparazione e di ditta individuale, si può senz'altro ritenere che le spese generali vadano ragguagliate ad una percentuale non superiore al 10%.
Per quanto riguarda invece l'utile d'impresa può dirsi come questo sia sempre ricompreso nel corrispettivo dell'opera ma non rappresenti evidentemente un costo per l'imprenditore ma piuttosto il guadagno che l'impresa deve conseguire per rendere redditizia l'esecuzione di un determinato lavoro;
l'utile di impresa viene anch'esso individuato con una percentuale pari al 10 %, come anche indicato nei vari prezzari regionali per le opere pubbliche.
Su tali basi può quindi definirsi il depauperamento subito dall'impresa che è costituito dai costi direttamente sostenuti per l'esecuzione degli interventi;
tale controvalore può essere individuato sottraendo dal costo dell'opera o delle opere eseguite, quali “costi diretti”, la quota parte riferibile all'utile di impresa e alla minor percentuale delle spese generali.
In tale ottica e, come detto, avendo fatto riferimento alla sola quota parte dell'importo lavori riferibile al Comune di , il depauperamento dell'impresa viene a determinarsi nella seguente misura: € Pt_3
14.011,97 – 10 % – 5 % = € 11.910,17.
A questo punto, quale minore importo tra il depauperamento e l'arricchimento, è possibile definire
l'indennizzo spettante all'impresa ex art. 2041 c.c. nella misura di € 11.910,17 oltre ad i.v.a.
Non essendo pervenute al CTU osservazioni dalle parti, nei termini previsti, questi confermava le proprie conclusioni.
Alla luce di siffatti esiti istruttori, ritenuta ammissibile, tempestiva e provata la domanda di
[... arricchimento senza causa avanzata dalla ditta Carameli, l'indennizzo ex art.2041 c.c. che il Pt_3
dovrà corrispondere all'opposta è pari ad € 11.910,17, oltre interessi legali dalla domanda al Pt_3
soddisfo.
Ne consegue anche che, essendo stata introdotta la domanda di arricchimento senza causa ex art.2041
c.c, il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri pagina 10 di 11 di cui al dm n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
Vanno infine poste definitivamente a carico dell'opponente le spese di CTU già liquidate.
PQM
Il NA di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa Vera Marletta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5264/2021 R.G., così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n° 786/2021 emesso dall'intestato NA di Catania in data
27.02.2021;
2. Condanna il , in persona del leale rappresentante p.t, al pagamento in favore Parte_3 di , della somma di € 11.910,17, oltre interessi legali dalla domanda al Parte_2
soddisfo, a titolo di indennizzo ex art.2041 c.c.
3. Condanna il , in persona del leale rappresentante p.t ,al pagamento in favore Parte_3 di , delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, Parte_2
oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania, il 6 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott. Vera Marletta
pagina 11 di 11