Ordinanza cautelare 22 luglio 2021
Sentenza 12 ottobre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, ordinanza cautelare 22/07/2021, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/07/2021
N. 00373/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 373 del 2021, proposto da
Althea Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato prof. Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Riccardo Maoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Liguria - Stazione unica appaltante regionale, non costituita in giudizio;
nei confronti
Re.V.I. s.r.l., in proprio e in qualità di mandataria del R.T.I. con Certosa Servizi s.r.l., Servizi Italia s.p.a. e Tesi Tecnologie & Sicurezza s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Mangione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
H.C. Hospital Consulting s.p.a., Poliedra Ingegneria Clinica s.r.l. e Adiramef s.r.l., non costituite in giudizio;
per l’annullamento
degli atti della procedura indetta da A.Li.Sa. per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali ed attrezzature tecnico-scientifiche delle Aziende sanitarie e degli Ospedali della Regione Liguria e, segnatamente, della determinazione n. 181 dell’8.4.2021, limitatamente all’aggiudicazione del lotto 1 al R.T.I. Re.V.I. s.r.l., nonché della determinazione n. 133 del 2.4.2019, recante indizione della gara, della determinazione di rettifica n. 286 del 1°.8.2019, del bando di gara del 3.4.3019 e dei successivi avvisi di proroga del termine per la presentazione delle offerte, del disciplinare di gara e dei relativi allegati, del capitolato tecnico, della determinazione n. 3 del 7.1.2020, recante l’elenco dei concorrenti ammessi alla gara, della proposta di aggiudicazione e di tutti i verbali di gara, ove lesivi;
nonché per la declaratoria di inefficacia dei contratti medio tempore conclusi e per la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, mediante riedizione della procedura, o, in subordine, per equivalente monetario;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.Li.Sa. e di Re.V.I. s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, proposta dalla parte ricorrente con istanza notificata in data 28 giugno 2021;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2021, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale, ai sensi degli artt. 25, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 e 4, comma 1, del d.l. 30 aprile 2020 n. 28;
Considerato che il ricorso non appare assistito da apprezzabili elementi di fumus , in quanto:
- la suddivisione della gara in tre lotti di elevato valore non sembra suscettibile di arrecare pregiudizio alla ricorrente Althea Italia s.p.a., importante player del settore delle tecnologie biomediche, la quale non ha allegato né provato l’incidenza lesiva che l’avversata misura organizzativa avrebbe determinato nella sua sfera giuridica (in tal senso si vedano, in relazione ad analoghi ricorsi della stessa Althea, Cons. St., sez. III, 10 febbraio 2021, nn. 1246-1247-1248, Cons. St., sez. III, 9 febbraio 2021, nn. 1201-1221-1229-1230, e Cons. St., sez. III, 14 dicembre 2020, n. 7962, le quali hanno evidenziato come sia “ del tutto indimostrato, e anzi paradossale, che la riedizione della gara con apertura ad una platea di operatori più piccoli possa incrementare o comunque rinnovare le chances di aggiudicazione di un soggetto che piccolo non è ”);
- la Commissione può legittimamente esprimere il proprio giudizio in termini numerici qualora, come nel caso in esame, il disciplinare di gara individui con sufficiente dettaglio gli elementi oggetto di valutazione (Cons. St., sez. V, 15 aprile 2021, n. 3117); tanto più che, nella specie, l’organo valutatore non si è limitato ad attribuire i punteggi ai concorrenti, ma ha aggiunto commenti esplicativi che danno conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni dell’apprezzamento;
Ritenuto che non sussistano i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare nemmeno sotto il profilo del periculum , in ragione della intervenuta stipulazione della convenzione, della ravvicinata fissazione dell’udienza di merito e della eventuale possibilità per la ricorrente di ottenere il ristoro per equivalente in relazione ad ordinativi di fornitura medio tempore emessi dagli enti del S.S.R.;
Ritenuto di compensare integralmente tra le parti le spese della presente fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima):
- rigetta l’istanza cautelare in epigrafe;
- conferma, per la trattazione di merito del ricorso, la già fissata udienza pubblica del 6 ottobre 2021.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2021, svoltasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere
Liliana Felleti, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Liliana Felleti | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO