Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2518 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi- zione monocratica, nella persona del Giudice Antonio Ruffi- no, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8443/2020 r.g. proposta da in persona del legale rappresentante p.t., rappre- Pt_1 sentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Fantini, domiciliata- ria, giusta procura in atti
-opponente-
contro titolare della ditta Controparte_1 Parte_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Delu-
[...]
cia e Gaia Delucia, domiciliatari, giusta procura in atti
-opposto-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del
16/01/2025, che qui si intende riportato.
Il Giudice 1 A. Ruffino
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilo-
garsi come segue.
I.1.- Si controverte del credito di €260.510,23, oltre accessori, quale corrispettivo dovuto dalla a Pt_1 [...]
titolare dell'impresa individuale GI di CP_2
Galantucci GI, come risultante da n. 5 fatture rimaste insolute (ft. n. 18 del 20/01/2018 di €24.956,43, ft. 714
del 31/12/2018 di €67.039,87, ft. 715 del 31/12/2018 di
€192.605,36, ft. n. 4579 de 31/12/2019 di €660,20 e ft. n.
4580 del 31.12.2019 di €1.513,18), in forza di n. 3 con-
tratti di appalto 1.
Ottenuto dal creditore il corrispondente decreto in-
Part giuntivo n. 1643/2020, emesso in data 20-28/04/2020, la ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., eccependo
[...]
la incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del Tribunale di Milano e, nel merito, la “inesigibilità”
del credito in quanto riveniente da fatture “già respinte
da parte della stazione appaltante” per varie motivazioni
(prestazioni non contabilizzate e gravate dalla “riserva” 1 Sub specie: contratti a) rep.2016/37 e b)rep.2016/43, di cui alla lettera di affidamento del 06/04/2016, con i quali la ha affidato all'opposto i Pt_1 servizi di “manutenzione centrali idriche, pompe di sollevamento e impianti antincendio situati negli edifici facenti parte del patrimonio di edilizia re- sidenziale pubblica di proprietà del Comune di Milano”, nonché contratto di appalto c)rep.2014/2, avente ad oggetto i medesimi servizi di manutenzione, CP_ sottoscritto tra l'opposto e la Stazione Appaltante , in luogo della quale è subentrata la . Pt_1 Il Giudice 2 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
operata dalla GI al momento dell'approvazione dei SAL;
prestazioni non richieste e/o eseguite;
prestazioni ricom-
prese in altre voci di costo ovvero in ordini di servizio già contabilizzati: cfr. all. 7, 10, 11, 14, 15, 18 atto di citazione).
Con riferimento alla fattura n. 18 del 20/01/2018, la oppo-
nente ha, altresì, eccepito la carenza di una “ragione con-
trattuale che sostenga la richiesta di ingiunzione”, in quanto afferente a un contratto di appalto diverso da quel-
li di cui alla lettera di affidamento del 6/04/2016, posti a fondamento della pretesa monitoria.
L'opponente ha concluso per la dichiarazione di incompeten-
za territoriale del Giudice adito e, nel merito, per la re-
voca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di giudizio (atto di citazione notificato il
22/06/2020).
I.2.- L'opposto costituendosi in Controparte_1
giudizio, ha contestato ogni avversa eccezione, deducendo di aver eseguito puntualmente le prestazioni previste nel contratto, nonché quelle richieste con specifici ordini di servizio/domande di intervento. Ha, inoltre, allegato il contratto rep.2014/2, cui afferisce la fattura n.18 del
20/01/2018, che, in sede monitoria, era stata ricondotta per mero errore ai contratti rep. rep.2016/37 e rep.2016/43, di cui alla lettera di affidamento del
06/04/2016. Pertanto, ha ribadito la fondatezza del proprio credito e ha concluso per il rigetto dell'opposizione e per
Il Giudice 3 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
la conferma del d.i. opposto, con vittoria di spese (com-
parsa di costituzione e risposta depositata il 15/10/2020).
I.3.- Con ord. del 12/11/2020 sono state rigettate sia l'eccezione di incompetenza territoriale, sia l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
I.4.– Infruttuosamente esperito il tentativo di media-
zione disposto con ord. del 12/11/2020, la causa è stata istruita a mezzo C.t.u. dell'Ing. (re- Persona_1
lazione del 12/09/2023 e chiarimenti del 27/11/2023); quin-
di, è stata riservata in decisione sulle conclusioni preci-
sate come in epigrafe, con la concessione dei termini ex
art. 190 c.p.c.
I.5.– In data 19/06/2025, per l'opponente, si è costi-
tuito in giudizio il nuovo Difensore, facendo proprie tutte le deduzioni, eccezioni e domande del precedente Difensore,
nelle more, deceduto.
II.1.- In via preliminare, si deve osservare che la riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni dell'eccezione di incompetenza territoriale da parte dell'opponente è preclusa dall'ordinanza di rigetto già
adottata il 12/11/2020, come tale suscettibile unicamente di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.
II.2.- Nel merito, deve osservarsi che l'oggetto dell'odierno giudizio di opposizione consiste nella verifi-
ca del diritto al corrispettivo vantato da Parte_3
[...
, titolare della ditta individuale in relazione Pt_2
alle prestazioni eseguite, in qualità di appaltatore, in
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favore di in esecuzione dei contratti di appalto Pt_1
aventi ad oggetto servizi di manutenzione dell'edilizia re-
sidenziale pubblica del Comune di Milano.
Chiarito che, in ragione dei noti criteri distributivi dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore-opposto assume le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, è principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato (cfr. ex multis, Cass., 24/11/2005, n. 24815), deve rammentarsi che nella presente sede di plena cognitio le fatture commerciali, seppur sufficienti a determinare l'emissione del decreto ingiuntivo, non possono fondare, di per sé sole, la pretesa creditoria, se non accompagnate da idonea prova (cfr. ex multis, Cass., 11/03/2011, n. 59151).
Facendo applicazione delle suddette coordinate di giudizio,
va osservato che la pretesa di pagamento del creditore op-
posto è sorretta, nei limiti di cui innanzi, dalla dimo-
strazione, processualmente dovuta, dei relativi fatti co-
stitutivi.
Sono pacifici e incontestati sia il rapporto contrattuale tra le parti (nei termini allegati dalla con la com- Pt_2
parsa di costituzione e risposta), sia il corretto adempi-
mento da parte dell'opposto delle obbligazioni oggetto dei n.3 contratti in questione, come avvalorato dalle verifiche di conformità redatte dalla Stazione Appaltante (cfr. all.
nn.
1-2 comparsa di costituzione e risposta).
Invero il nodo della controversia attiene alle contestazio-
Il Giudice 5 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
ni formulate dalla opponente circa la spettanza all'appaltatore dell'ulteriore corrispettivo afferente le prestazioni oggetto di riserva.
Nell'esame di tale profilo controverso, il Giudicante non ha motivo di discostarsi dalla puntuale, esaustiva e argo-
mentata relazione dell'Ing. , basata sulla Persona_1
corretta disamina e valutazione della documentazione in at-
ti.
Il C.t.u. ha analizzato le singole riserve sulla cui base sono state emesse le fatture ingiunte e si è capillarmente soffermato a valutarne la fondatezza nel merito, dopo aver-
ne vagliato la tempestività, per essere state le stesse iscritte in sede di sottoscrizione dei SAL bimestrali,
esplicitate nei successivi 15 gg e confermate sul Conto Fi-
nale nonché sul Certificato di verifica di conformità (come ribadito nei chiarimenti resi dal C.t.u. sulle osservazioni formulate dal Consulente di parte Opponente).
In particolare, quanto alla fattura n.18 del 20/01/2018,
relativa agli ordini di lavoro (OO.DD.LL.) e allo Stato di
Avanzamento dei Lavori (SAL) afferenti al contratto rep.
2014/2, viene in rilievo che:
a) per le riserve trascritte sul SAL 17, con riferimento all'O.D.L. 9580, il C.t.u. ha evidenziato la spettanza in favore dell'opposto della somma di €1.388,44, quale corrispettivo per l'attività di rimozione, reinstalla-
zione e revisione della elettropompa descritta nel rap-
porto in atti, escludendo invece il corrispettivo per il
Il Giudice 6 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
c.d. “diritto fisso di chiamata”, quale voce di costo riconoscibile esclusivamente in caso di verifica o con-
trollo e/o comunque senza esecuzioni o impiego signifi-
cativo di materiali (cfr. Stralcio Elenco prezzi CP_3
e, dunque, non applicabile all'O.D.L. de quo;
b) per le riserve trascritte sul SAL 17, in relazione all'O.D.L. 9728, il Consulente ha riconosciuto alla la somma di €1.274,19, quale corrispettivo per la Pt_2
rimozione e la reinstallazione della elettropompa - non essendo contestata la relativa lavorazione - nonché per la revisione della stessa, per la quale ha ritenuto con-
gruo riconoscere l'importo del 50% della voce di prezza-
rio che contempla l'intero rifacimento dell'impianto; ha escluso, invece, la spettanza del corrispettivo per le lavorazioni complementari (compensate con l'O.D.L. 2598,
Cont come controdedotto dal ), nonché per il c.d. “diritto fisso di chiamata” con le medesime argomentazioni di cui al punto a);
c) per le riserve trascritte sul SAL 18, relativamente agli
OO.DD.LL. 520, 1157, 1335, 1815, 8543, 8544, 8545, 8546,
il C.t.u. ha ritenuto spettante in favore dell'opposto la somma di €118,95, quale corrispettivo per il c.d.
“diritto fisso di chiamata”, attribuito unicamente per gli OO.DD.LL. 1157, 1815, 8544, in quanto di modesta en-
tità, senza riconoscere ulteriori importi, stante l'assenza di chiara esplicitazione - in sede di riserva
- del materiale fornito, delle lavorazioni e delle ore
Il Giudice 7 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
impiegate;
d) per le riserve trascritte sul SAL 20, in relazione all'O.D.L. 8549, tenuto conto delle pertinenti controde-
duzioni del DEC, il C.t.u. ha riconosciuto alla Pt_2
l'importo di €3.840,92, come risultante dalla tabella di calcolo riassuntivo che si richiama (pg. 49 della rela-
zione del C.t.u.).
Passando all'analisi della fattura n.714 del 31/12/2018,
relativa al contratto rep. 2016/37 - lotto A, il C.t.u. ha ritenuto congrue le somme di €1.689,79, €18.283,63,
€8.273,60, e €1.603,02, con riferimento, rispettivamente,
alle riserve trascritte sul SAL 8 (OO.DD.LL. 5055 e 5299),
sul SAL 9 (n.26 OO.DD.LL.2), sul SAL 10 (n.9 OO.DD.LL.3) e sui c.d. “SAL a consumo” (n.14 OO.DD.LL.4): trattasi di im-
porti derivanti dalla considerazione delle voci di computo oggetto di riserva e non specificamente smentite dal
DEC/Stazione Appaltante, con le correzioni inerenti, da un lato, al ribasso contrattuale (da operarsi sull'importo complessivo delle lavorazioni senza esclusione dei costi della manodopera, come evincibile dalla lex specialis di gara) e, dall'altro, al riconoscimento del c.d. “diritto fisso di chiamata”, attribuibile per i soli con- Parte_4
tabilizzati con importi modesti di manutenzione ordinaria
(cfr. prezzari del cui fa riferimen- Controparte_5 2 OO.DD.LL. 175/17, 1038/18, 1285/18, 1540/18, 1737/17, 2231/17, 2520/17, 2569/17, 2736/17, 3180/17, 3187/17, 3504/17, 3899/17, 4216/17, 4320/17, 4373/17, 4716/17, 4857/17, 5569/17, 5598/17, 5643/17, 6179/1720, 6283/17, 8607/18, 8611/18 e 8614/18. 3 OO.DD.LL. 209/18, 1283/18, 1775/18, 2113/18, 2416/18, 2522/18, 3744/18, 3745/18 e 3748/18. 4 OO.DD.LL. 2824/16, 3146/16, 3481/16, 4906/16, 5047/16, 5054/16, 5257/16, 7530/16,
7691/16, 7718/16, 0001/17, 149/17, 647/17, 7852/17. Il Giudice 8 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
to il Capitolato Speciale d'Appalto), come meglio detta-
gliato nelle tabelle riepilogative della relazione del
C.t.u., cui si rimanda (pg. 78, 88 e 97 dell'elaborato tec-
nico).
Quanto alla fattura n. 715 del 31/12/2018, relativa al con-
tratto rep. 2016/43 - lotto B, il Consulente ha ritenuto congrue le somme di €35.489,87, €57.042,63 e €18.253,17,
con riferimento, rispettivamente, alle riserve trascritte sul SAL 10 (n.20 OO.DD.LL.5), sul SAL 11 (n.28 OO.DD.LL.6)
e sui c.d. “SAL a consumo” (n.13 OO.DD.LL.7): trattasi di importi derivanti dall'adozione dei medesimi criteri di re-
visione e calcolo elaborati in relazione alla fattura n.714
del 31/12/2018, come meglio dettagliato nelle tabelle rie-
pilogative della relazione del C.t.u. cui si rimanda (pg.
123, 154 e 168 dell'elaborato tecnico).
Da ultimo, passando alle fatture nn. 4579 e 4580 del
31/12/2019, relative al saldo dello svincolo delle ritenute di legge (0,5%), il C.t.u. ha evidenziato l'erronea appli-
cazione, in sede di fatturazione, dell'IVA al 22% - invece che al 10%, come comunicato dalla alla in da- Pt_1 Pt_2
ta 27/01/2020 – e, in assenza di ulteriori contestazioni in ordine al pagamento delle suddette ritenute – riportate,
peraltro, nel “Certificato di verifica di conformità” del TRIBUNALE DI BARI
10/09/2019, attestante anche la regolarità contributiva della - ha riconosciuto la spettanza in favore Pt_2
dell'opposto della somma complessiva di €1.781,46, come ri-
veniente dalla applicazione della corretta aliquota IVA al-
le due fatture in esame.
Ribadito che le risultanze della C.t.u. devono essere fatte integralmente proprie dal Giudicante in quanto non solo puntuali, esaustive ed esenti da evidenti errori logici o di calcolo, ma neppure superate da differenti e più atten-
dibili ricostruzioni del Consulente di parte opponente
(l'unico ad aver presentato osservazioni), deve concluder-
si, in virtù delle suesposte valutazioni tecniche, che,
conformemente al ricalcolo operato dal Consulente, alla
GI spetta la somma complessiva di €149.039,69 (somma degli importi di €6.622,50 + €29.850,04 + €110.785,67 +
€1.781,46).
II.3.- In definitiva, entro i limiti suddetti
(€149.039,69), deve ritenersi accertata la fondatezza della pretesa creditoria azionata dall'appaltatore. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto, cui va sostituita la statuizione di condanna della opponente al pagamento della somma di €149.039,69, oltre agli interessi nella mi-
sura di cui al d. lgs. n. 231/2002 dalla domanda di ingiun-
zione al soddisfo.
III.- La consistente riduzione della pretesa origina-
ria del creditore giustifica la compensazione per 1/2 delle spese processuali - ad eccezione degli oneri della C.t.u.,
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in quanto attività istruttoria compiuta nell'interesse co-
mune di entrambe le parti, che ben può essere ripartita se-
condo il criterio fissato in dispositivo, anche in confor-
mità all'insegnamento di legittimità (cfr. tra le altre,
Cass., 08/09/2005, Sez. 1, n. 17953) - che, per la restante parte (1/2), vanno poste a carico della opponente, preva-
lentemente soccombente.
Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (tab. 2 allega-
ta), la cui disciplina transitoria (art.6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professiona-
li esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(nella specie avvenuta il 23/10/2022); sicché, avuto ri-
guardo alla circostanza che il compenso per la fase deci-
sionale deve comprendere, tra l'altro, attività successive al deposito della sentenza (quali l'esame e la registrazio-
ne del provvedimento conclusivo del giudizio, il ritiro del fascicolo: art. 4, co. 5, lett. d, d.m. n. 55/2014), il nuovo regolamento ministeriale (d.m. n. 147/2022) trova ap-
plicazione anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abro-
gate tariffe professionali o del d.m. n.55/2014, immediata-
mente antecedente quello da ultimo emanato (in senso analo-
go, cfr. Cass., SS.UU. 12/10/2018, n. 17405 e Cass.,
SS.UU., 14/11/2022, n. 33482).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto del
Il Giudice 11 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
valore e della natura della causa, nonché della difficoltà
delle questioni trattate:
Scaglione: da € 52.000,01 a € 260.000,00
Parte_5
2.552,00 // 2.552,00
[...]
Introduttiva 1.628,00 // 1.628,00
Istruttoria 5.670,00 // 5.670,00
Decisoria 4.253,00 // 4.253,00
TOTALE 14.103,00
1/2 7.051,50
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica, definitivamente pronunciando sulla do-
manda proposta, con atto di citazione notificato in data
22/06/2020, da nei confronti di Pt_1 Controparte_1
titolare della ditta GI di GI Galantucci, così prov- vede:
a) ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto:
a.1.) REVOCA il decreto ingiuntivo n.1643/2020, emesso dal Tribunale di Bari in data 20-28/04/2020;
a.2) CONDANNA la opponente al pagamento, in favo- Pt_1
re dell'opposto nella qualità in atti, Controparte_1
della somma di €149.039,69, oltre agli interessi nella misura di cui al d. lgs. n. 231/2002 dalla domanda di ingiunzione al soddisfo, a titolo di corrispettivo delle prestazioni eseguite in forza dei contratti per cui è
Il Giudice 12 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
causa;
b) CONDANNA la opponente alla rifusione, in favore Pt_1
di di 1/2 delle spese processuali Controparte_1
(esclusi gli oneri di C.t.u.), parte che liquida in
€7.051,50, a titolo di compensi difensivi, oltre a rim-
borso forf. spese generali (15% compensi), Iva e Cap co-
me per legge;
DICHIARA, per il resto, compensate le spe-
se processuali;
c) PONE il pagamento delle spese di C.t.u., come liquidate con decreto del 04/12/2023, definitivamente a carico di entrambe le parti in pari quota, condannando la parte che abbia eventualmente anticipato un importo inferiore a quello dovuto secondo il criterio innanzi fissato, al rimborso in favore dell'altra parte della maggior somma da quest'ultima versata.
Bari, 01/07/2025
Il Giudice – Antonio Ruffino
Il presente provvedimento è redatto con la collaborazione del MOT, dott.ssa Marialessandra Nacucchi
Il Giudice 13 A. Ruffino
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 9050/18, 8869/18, 5887/17, 5346/17, 5089/17, 4707/17, 4444/17, 4286/17, Parte_4 3022/17, 2635/17, 2526/17, 2378/17, 1823/18, 1637/17, 176/17-1633/17, 708/17, 381/17, 156/17, 154/17 e 067/17. 6 OO.DD.LL. 1243/18, 5243/18, 5242/18, 5241/18, 5202/18, 5199/18, 7786/16, 7784/16, 5373/16, 5103/16, 5101/16, 5098/16, 4876/16, 4865/16, 4690/16, 4610/17, 4539/16, 3652/16, 3637/16, 3810/18, 2812/18, 2625/18, 2452/18, 2959/18, 1852/18, 1425/18, 1313/18 e 1312/18. 7 OO.DD.LL. 3300/16, 3303/16, 3306/16, 3307/16, 3449/16, 3450/16, 3448/16, 3645/16, 3718/16, 3953/16,4273/16, 4299/16, 4517/16. Il Giudice 9 A. Ruffino