Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 07/02/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
RG VG N 1200/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Presidente rel/est Dott. Alessandro Scialabba
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice
Giudice Dott. Alberto Balzani
ha pronunciato la seguente
Oggetto: "Cessazione SENTENZA degli effetti civili del nella causa civile iscritta al n. 1200/2024 R.G. V.G. matrimonio".
promossa congiuntamente dai coniugi:
Parte 1 nato a [...] il [...] (cod. fisc.: Codice Fiscale 1
E
,nata a [...] il [...] (cod. fisc.: Codice Fiscale_2 ), Parte 2
Parti rappresentate e difese dall'Avv. Giuseppe Goffo, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in forza di procura in atti;
-PARTI RICORRENTI-
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
con tutti 1. La casa ex coniugale, sita in Leinì, continua ad essere assegnata alla signora Pt_2 gli arredi ivi contenuti;
2. La figlia Persona 1 maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente attualmente risiede presso la madre;
ciascuno dei genitori (finché la figlia non diverrà autonoma economicamente) si impegna a far fronte alle spese ordinarie della figlia quando la stessa sarà con lui/lei; ciascuna delle parti farà fronte al 50% delle spese straordinarie, inerenti la figlia, concordate o comunque documentate, così come indicate dal Protocollo del Tribunale COA di Ivrea del
-
24.06.2016;
3. La detraibilità delle spese straordinarie verrà fruita dai genitori nella stessa percentuale di contribuzione alle spese;
Per il P.M.: accoglimento del ricorso.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte 2Parte 1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Leinì in data 17.04.1993 e tale matrimonio è stato trascritto nei registri di Stato Civile di detto Comune (atto n.6, Parte
II, serie A).
Dalla unione è nata prole: Per_2 (nata il [...]), Per 3 (nata il [...]), Per 1 (nata il [...]).
I coniugi si sono separati in virtù di verbale di comparizione coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Ivrea in data11.03.2021, omologato con decreto in data 02.04.2021.
Con ricorso iscritto in data 20.05.2024 i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo congiuntamente pronunciare la cessazione del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987 n. 74 e da ultimo dalla Legge 6/5/2015 n. 55.
I coniugi hanno insistito, con note scritte, nelle conclusioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda.
Il ricorso appare accoglibile ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898,
come da ultimo modificata con Legge 6 maggio 2015, n. 55 entrata in vigore dal 26 maggio 2015.
La separazione dura ininterrottamente dal tempo della comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale per concorde affermazione delle parti. La domanda di cessazione del matrimonio è stata proposta dalle parti dopo che la separazione dura ininterrotta da oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla prole ed alla regolamentazione dei reciproci rapporti economici.
Ritiene il Collegio che detto accordo possa essere integralmente recepito, in quanto non contrario a disposizioni imperative o norme di ordine pubblico e rispondente all'interesse delle parti e della prole.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in conformità all'accordo delle parti e delle conclusioni del P.M., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte 1 Pt 2
[...] in Leinì in data 17.04.1993, i cui estremi sono precisati in narrativa;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Leinì di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- omologa le condizioni come sopra riportate e provvede in conformità.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 29.01.2025.
IL PRESIDENTE rel/est
Alessandro Scialabba