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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/01/2024, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice unico, Federica Porcelli, il 22.1.2024., data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9215/2022 R.G.L., avente ad oggetto opposizione avverso ordinanza ingiunzione,
PROMOSSA DA
IN PROPRIO E N.Q. DI TITOLARE DELL'OMONIMA Parte_1
DITTA INDIVIDUALE (C.F.: ), con l'Avv. LEANZA SIMONA C.F._1
MARIA;
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, con l'Avv. Francesco Velardi;
- opposto -
****
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 6.10.2022, l'istante ha promosso opposizione avverso:
- l'ordinanza ingiunzione n. OI-000326248 prot. .2100.29/08/2022.0525728 CP_1
notificata in data 20/9/2022 della somma di € 19.500,00 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2013, relativo all' atto di accertamento n.
.2100.26/09/2017.0403351 del 13/10/2017; CP_1
- l'ordinanza Ingiunzione n. OI-000326061 prot. .2100.29/08/2022.0525668 notificata CP_1
in data 20/9/2022 pari ad € 17.500,00, quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2011, relativo all'atto di accertamento prot. CP_1
2100.26/09/2017.0406150 del 13.10.2017;
1 - l'ordinanza Ingiunzione n. OI-000326249 prot. .2100.29/08/2022.0525730 CP_1
notificato in data 20/9/2022 pari ad € 19.500,00, quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2014, relativo all'atto di accertamento prot.
2100.26/09/2017.0403355 del 13.10.2017. CP_1
A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente ha dedotto la nullità delle ordinanze ingiunzione per omessa o irrituale notificazione degli atti di accertamento della violazione,
l'illegittimità dei verbali di accertamento della violazione, ha eccepito la decadenza per violazione del termine di cui all'art. 14 l. n. 689/1981 e la prescrizione della pretesa, nonché ha dedotto l'illegittimità della pretesa sanzionatoria per difetto dei relativi presupposti e il difetto di motivazione nella determinazione della sanzione.
Quindi, l'istante ha rassegnato le seguenti conclusioni «1) Preliminarmente, sospendere, inaudita altera parte, le ordinanze ingiunzione opposte;
2) Annullare, e/o ritenere e dichiarare illegittime, nulle e/o invalide e/o infondate le ordinanze ingiunzione impugnate per tutte le ragioni sopra esposte, dichiarando non
dovute le somme portate dalle stesse;
3) Annullare, e/o ritenere e dichiarare illegittimi, nulli e/o invalidi e/o infondati tutti gli atti prodromici alle ordinanze ingiunzioni di cui si è o non si è a conoscenza ivi compreso
l'atto di accertamento n. 2100.26/09/2017.0403351, l'atto di accertamento prot. CP_1
2100.26/09/2017.0406150 e n. prot. 2100.26/09/2017.0403355 per quanto CP_1 CP_1
sopra dedotto, dichiarando non dovute le somme portate dagli stessi;
4) Nel merito, nella denegata ipotesi di validità e legittimità degli atti impugnati, ritenere e dichiarare, infondati in fatto e in diritto la pretesa sanzionatoria dell' per i motivi di CP_1
cui in ricorso ovvero, in subordine, ridurre al minimo l'importo delle sanzioni amministrative o rimodulare secondo giustizia.
Con vittoria piena di spese di causa, nonché accessori da distrarre al procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 cpc».
CP_ Con memoria depositata in data 10.10.2023 si è costituito l deducendo che le ordinanze ingiunzioni opposte erano state annullate in autotutela, per essere stati i contributi versati nei termini, e chiedendo, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
Sospesa l'efficacia esecutiva delle ordinanze opposte inaudita altera parte, l'udienza del
23.10.2023 è stata differita al 22.1.2024 e l'udienza è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge.
2 Sono state acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. da parte ricorrente, che ha preso atto dell'avvenuto annullamento in autotutela delle
CP_ ordinanze ingiunzione opposte ed ha insistito per la condanna alle spese di lite dell
La causa è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Sulla base di quanto allegato e documentato dall'Ente previdenziale e di quanto riconosciuto dalla parte ricorrente nelle note sostitutive dell'odierna udienza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo all'opposizione avverso le ordinanze ingiunzione opposte (v. memoria del 10.10.23 e note del 15.1.2024).
In atti vi sono infatti i) la disposizione n° 210000-23-0476 del 09/10/2023, che ha disposto
«l'annullamento del provvedimento in oggetto Ordinanza Ingiunzione n. OI-000326248 protocollo 2100.29/08/2022.0525728»; ii) la disposizione n° 210000-23-0477 del CP_1
09/10/2023, che ha disposto «l'annullamento del provvedimento in oggetto Ordinanza
Ingiunzione n. OI-000326249 .2100.29/08/2022.0525730»; iii) la CP_2
disposizione n° 210000-23-0478 del 09/10/2023, che ha disposto «l'annullamento del provvedimento in oggetto Ordinanza Ingiunzione n. OI-000326061 protocollo
CP_ 2100.29/08/2022.0525668» (v. produzione del 10.10.2023). CP_1
Ritiene pertanto il Tribunale che sulla domanda di annullamento delle predette ordinanze ingiunzione è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite.
Consolidato è sul punto l'orientamento della Corte di cassazione, secondo cui « La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri
presupposti, quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; n.
5390 del 2000). Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale
pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile (Cass. n. 909 del
2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito»
(v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n. 6909/2009).
Nel caso di specie, tali condizioni appaiono certamente esistenti, tenuto conto che il comportamento delle parti è univoco nel senso di manifestare l'assenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
3 Ritenuto, pertanto, che sulla domanda è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e così anche l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite, il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere.
3. La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, certamente secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99), ma fatta altresì salva la facoltà di valutare se sussistono gravi motivi di totale o parziale compensazione (v. Cass. n. 3148/2016; Cass. n.
11494/2004).
Ora, ai fini della superiore statuizione rilevano nel caso di specie, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte opponente in ordine al difetto dei presupposti per l'emissione delle ordinanze ingiunzione opposte, e, dall'altro lato, la condotta processuale dello stesso
, di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio Controparte_3
dall'opponente.
Sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite vanno compensate in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza –virtuale- ex art 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo, sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n.
147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, tenuto conto della natura e del valore della causa, così come determinato sulla base dell'ammontare della sanzione rideterminata alla luce dell'art. 23 d.l. n. 48/23, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente-opponente ed in ragione della CP_1 metà, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi € 884,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario, avv. Simona Maria Leanza;
compensa la restante parte.
Così deciso in Catania, 22/01/2024
Il giudice
Federica Porcelli
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