TRIB
Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/11/2024, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
N. 4571/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Cesare de Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
, nato a [...] il [...] e , nata a CP_1 Controparte_2
BERGAMO (BG) il 22/06/1967, entrambi assistiti dall'Avv. Giuseppina NISOLI, come da procura in atti
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 14/10/2019 a CISERANO (BG) e che dalla loro unione non sono nati figli.
I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla loro comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, con udienza di prima comparizione del 07/02/2023. Entrambi credibilmente dichiarano che la separazione non ha subito alcuna interruzione e l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio. Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 1 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che possano venire sostanzialmente recepite le condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, in quanto non contrarie a legge.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in CISERANO il 14/10/2019 tra
, nato a [...] il [...] e nata CP_1 Controparte_2
a BERGAMO (BG) il 22/06/1967;
prende atto delle conclusioni congiunte delle parti di cui al ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 (ordinamento dello stato civile) all'ufficiale dello stato civile del comune di CISERANO (Atto n. 8 Parte I Anno 2019);
spese legali a carico del sig. , come concordemente richiesto dalle parti. CP_1
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 21/11/2024.
IL PRESIDENTE dott. Cesare de Sapia
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Raffaella Cimminiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Cesare de Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
, nato a [...] il [...] e , nata a CP_1 Controparte_2
BERGAMO (BG) il 22/06/1967, entrambi assistiti dall'Avv. Giuseppina NISOLI, come da procura in atti
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 14/10/2019 a CISERANO (BG) e che dalla loro unione non sono nati figli.
I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla loro comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, con udienza di prima comparizione del 07/02/2023. Entrambi credibilmente dichiarano che la separazione non ha subito alcuna interruzione e l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio. Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 1 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che possano venire sostanzialmente recepite le condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, in quanto non contrarie a legge.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in CISERANO il 14/10/2019 tra
, nato a [...] il [...] e nata CP_1 Controparte_2
a BERGAMO (BG) il 22/06/1967;
prende atto delle conclusioni congiunte delle parti di cui al ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 (ordinamento dello stato civile) all'ufficiale dello stato civile del comune di CISERANO (Atto n. 8 Parte I Anno 2019);
spese legali a carico del sig. , come concordemente richiesto dalle parti. CP_1
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 21/11/2024.
IL PRESIDENTE dott. Cesare de Sapia
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Raffaella Cimminiello