CASS
Sentenza 9 agosto 2024
Sentenza 9 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/08/2024, n. 22570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22570 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5371/2020 R.G. proposto da IA - Società di gestione del risparmio - spa in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. PE Corasaniti, con domicilio digitale giuseppe.corasaniti@milano.pecavvocati.it; – ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente – Oggetto: IVA - avviso di accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 22570 Anno 2024 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: MANZON ENRICO Data pubblicazione: 09/08/2024 2 di 3 avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano n. 89/1/2019, depositata il 5 novembre 2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 luglio 2024 dal Consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mauro Vitiello, che ha concluso chiedendo dichiararsi estinto il giudizio per rinunzia della ricorrente. uditi l'avv. Salvatore Faraci. FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano rigettava l’appello proposto da IA - Società di gestione del risparmio - spa in liquidazione (di seguito, IA) avverso la sentenza n. 208/2/2018 della Commissione tributaria provinciale di Bolzano che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento IVA 2014. La CT d'appello osservava in particolare che la società appellante doveva considerarsi soggetto passivo dell'imposta recuperanda, mentre non lo era il fondo immobiliare rappresentato. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione IA deducendo un motivo unico, con subordinate istanze di rimessione alla Corte costituzionale ovvero di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Nelle more del giudizio la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso che è stata espressamente accettata dalla controricorrente. RAGIONI DELLA DECISIONE Atteso che la rinuncia al ricorso e la correlata accettazione sono rituali, va dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio;
spese compensate. 3 di 3 Cosi deciso in Roma 3 luglio 2024 Il presidente Il consigliere est.
– controricorrente – Oggetto: IVA - avviso di accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 22570 Anno 2024 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: MANZON ENRICO Data pubblicazione: 09/08/2024 2 di 3 avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano n. 89/1/2019, depositata il 5 novembre 2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 luglio 2024 dal Consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mauro Vitiello, che ha concluso chiedendo dichiararsi estinto il giudizio per rinunzia della ricorrente. uditi l'avv. Salvatore Faraci. FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano rigettava l’appello proposto da IA - Società di gestione del risparmio - spa in liquidazione (di seguito, IA) avverso la sentenza n. 208/2/2018 della Commissione tributaria provinciale di Bolzano che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento IVA 2014. La CT d'appello osservava in particolare che la società appellante doveva considerarsi soggetto passivo dell'imposta recuperanda, mentre non lo era il fondo immobiliare rappresentato. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione IA deducendo un motivo unico, con subordinate istanze di rimessione alla Corte costituzionale ovvero di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Nelle more del giudizio la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso che è stata espressamente accettata dalla controricorrente. RAGIONI DELLA DECISIONE Atteso che la rinuncia al ricorso e la correlata accettazione sono rituali, va dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio;
spese compensate. 3 di 3 Cosi deciso in Roma 3 luglio 2024 Il presidente Il consigliere est.