Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 21/04/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 114/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 114/2017 R.G., passata in decisione all'udienza del 21.10.2024.
Oggetto: - Risarcimento danni -
TRA
(anche quale erede di ) (c.f.: ) Parte_1 Persona_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. A. Bruno
ATTRICE
E
- già - (p.i.: ) CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. C. Gianfreda
AG ON, VI GI CONTUMACI
CONVENUTI
All'udienza del 24.10.2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
___________________
Arturo Martini, nel centro urbano di Brindisi, era stata tamponata dall'autovettura Fiat Regata, tg. RE 49436, condotta da LI ON e di proprietà di SA GI. b) Il sinistro si era verificato per esclusiva e grave responsabilità del LI, il quale, percorrendo la via Arturo Martini nella stessa direzione di marcia dell'automezzo condotto dalla , aveva omesso di osservare la distanza di sicurezza Pt_1 prescritta dal C.d.S. e lo aveva investito nella parte posteriore. c) In conseguenza di tale evento, l'autovettura investita aveva subito danni di rilevante entità alla carrozzeria ed alle parti meccaniche, per la cui riparazione sarebbe stata necessaria una spesa di € 2.982,00. d) Inoltre, la OR , a causa del violento impatto, aveva riportato lesioni che Pt_1 avevano reso necessario il ricovero presso il Reparto di Pronto Soccorso dell'Ospedale “A. Di Summa” di Brindisi dove le erano state riscontrate cervicalgia e lombalgia da contraccolpo. e) Successivamente la stessa, a causa del persistere del malessere al tratto cervicale, si era sottoposta ad ulteriori visite specialistiche nel corso delle quali era stata confermata la diagnosi di “cervico - dorsalgia da pregresso trauma da contraccolpo” e le era stato prescritto un lungo periodo di riposo. f) All'esito della malattia, la OR poteva ritenersi clinicamente guarita Pt_1 con postumi invalidanti permanenti in misura non inferiore al 3%. Rimasta priva di riscontro la raccomandata a.r. in data 23.9.2002, Persona_1
e , hanno adito il Giudice di Pace di Brindisi per sentire: "1) dichiarare Parte_1
e riconoscere LI ON responsabile esclusivo del sinistro occorso in data 30.6.2002, tra le autovetture Ford Focus e Fiat Regata come meglio esposto in premessa;
2) condannare, conseguentemente, LI ON, SA GI e il questi ultimi rispettivamente nella qualità di proprietaria e Controparte_2 istituto assicuratore dell'autoveicolo investitore e responsabile civile, al risarcimento in solido dei danni patrimoniali, non patrimoniali e biologico patiti da , Parte_1
e dei danni patrimoniali subiti da : danni da liquidarsi nella misura Persona_1 complessiva di € 6.000,00 per la prima ed in € 3.000,00 per il secondo, od in quella maggiore o minore somma che il giudice adito riterrà di giustizia, giudicando in via equitativa nei limiti della propria competenza per valore, sulla base della documentazione prodotta e/o a seguito di consulenza tecnica d'ufficio della quale, sin da ora, si chiede l'ammissione; 3) condannare, in solido, i convenuti a tenere indenne gli attori dal maggior danno rinveniente a loro carico dalla perdita del potere di acquisto della moneta, nonché al pagamento degli interessi legali maturati sulle somme rivalutate dal dì dell'evento dannoso e maturandi sino all'effettivo soddisfo: il tutto sempre entro i limiti della competenza per valore del Giudice di Pace;
4) condannare in solido LI ON, SA VA e il alla rifusione Controparte_2 delle spese e competenze di lite”. Con comparsa in data 10.1.2003 si costituiva fornendo Controparte_2 una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro, deducendo che ogni responsabilità fosse da imputare alla OR , in particolare sostenendo che Pt_1 quest'ultima, nel percorrere la via Arturo Martini, aveva arrestato improvvisamente la propria marcia, rendendo così inevitabile la collisione all'autovettura condotta dal LI. Gradatamente contestavano anche nel quantum le pretese risarcitorie degli attori. Concludevano per il rigetto delle domande di parte attrice e chiedendone la condanna alla rifusione delle spese e competenze del giudizio. Dichiarata la contumacia di SA GI e di LI ON, esperiti l'interrogatorio formale, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio (sia per la quantificazione dei danni riportati dall'autovettura Ford Focus e sia medico-legale) la causa veniva introitata per la decisione. Con sentenza del 6.6-20.8.2004 il Giudice di Pace di Brindisi, avendo ritenuto applicabile alla fattispecie in esame la disposizione dettata dall'art. 2054 c.c., aveva accolto solo parzialmente le richieste di risarcimento dei danni proposte dagli attori e pertanto aveva condannato i convenuti al risarcimento solo del 50% dei danni subiti da e in conseguenza del sinistro;
infine aveva disposto la Persona_1 Parte_1 compensazione delle spese e competenze del giudizio, ponendo a carico di entrambe le parti, in eguale misura, quelle delle consulenze tecniche d'ufficio. Avverso la sentenza del G.d.P. proponevano appello ed Persona_1 Parte_1 con atto del 21.1.2005, convenendo in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi
[...]
LI ON, SA GI e la e rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “1) dichiarare e riconoscere LI ON responsabile esclusivo del sinistro occorso in data 30.6.2002 tra le autovetture Ford Focus e Fiat Regata, come meglio esposto in premessa;
2) condannare, conseguentemente, LI ON, SA GI e la , questi ultimi rispettivamente nella qualità di Controparte_2 proprietaria e istituto assicuratore dell'autoveicolo investitore e responsabile civile, al risarcimento in solido dei danni patrimoniali, non patrimoniali e biologico patiti da
, e dei danni patrimoniali subiti da : danni da liquidarsi Parte_1 Persona_1 nella misura complessiva di € 6.000,00 per la prima ed in € 3.000,00 per il secondo, od in quella maggiore o minore somma che Tribunale adito riterrà di giustizia, Pt_2 giudicando in via equitativa, sulla base della documentazione prodotta e/o a seguito di una nuova consulenza tecnica d'ufficio della quale si chiede l'ammissione; 3) condannare, in solido, gli appellati a tenere indenni gli appellanti dal maggior danno rinveniente a loro carico dalla perdita del potere di acquisto della moneta, nonché al pagamento degli interessi legali maturati sulle somme rivalutate dal dì dell'evento dannoso e maturandi sino all'effettivo soddisfo;
4) condannare in solido LI ON, SA VA e la alla rifusione delle spese e Controparte_2 competenze del doppio grado del giudizio;
5) gradatamente, in via istruttoria, disporre la rinnovazione delle consulenze tecniche d'ufficio espletate nel corso del giudizio di primo grado”. Con comparsa in data 14.3.2005 si costituiva la Controparte_2 formulando le seguenti conclusioni “a) in via preliminare, accolga l'appello incidentale, così come proposto e, per lo effetto, dichiari improponibile la domanda attorea, con vittoria di spese dei due gradi di giudizio;
b) in via subordinata, rigetti integralmente l'appello principale, con vittoria di spese del presente grado di giudizio”. Con sentenza in data 17.10-14.12.2012 il Tribunale di Brindisi, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla compagnia assicuratrice, annullava la sentenza n. 481/04 del Giudice di Brindisi con la seguente motivazione: “perché la domanda proposta dagli attori è improcedibile per violazione degli artt. 22 legge 990/1969 e 5 legge 57/2001”. Avverso la sentenza del Tribunale, proponeva ricorso per cassazione Parte_1
in proprio e nella qualità di unica erede di (nel frattempo
[...] Persona_1 deceduto), deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 22 L. n. 990 del 1969 e dell'art. 3 L. n. 39/1977, come modificato dall'art. 5 della L. n. 57/2001, nonché degli artt. 103, 115 e 116 c.p.c.. Con sentenza in data 13.7-11.10.2016 la Corte Suprema di Cassazione affermava che la disciplina normativa applicabile al caso di specie coincidente con le prescrizioni del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 3, (nel testo modificato dalla L. n. 57 del 2001) pur imponendo l'integrazione della richiesta stragiudiziale del danneggiato con l'indicazione dei parametri indispensabili per la possibile quantificazione del danno e per la conseguente formulazione di un'offerta risarcitoria, non ha sancito in modo espresso alcuna sanzione processuale di improponibilità della domanda giudiziale di risarcimento nel caso di mancato adeguamento, della missiva contenente la richiesta stragiudiziale, a tali specifiche indicazioni di contenuto”. Pertanto, accoglieva il primo motivo del ricorso (assorbendo i restanti due), rinviando al Tribunale di Brindisi, in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di Cassazione. Con atto di citazione in riassunzione in data 2.1.2017 conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi a questo Tribunale LI ON, SA GI e la
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: “1) dichiarare e riconoscere Controparte_2
LI ON responsabile esclusivo del sinistro occorso in data 30.6.2002 tra le autovetture Ford Focus e Fiat Regata, come meglio esposto in premessa;
2) condannare, conseguentemente, LI ON, SA GI e la Controparte_2
questi ultimi rispettivamente nella qualità di proprietaria e istituto assicuratore
[...] dell'autoveicolo investitore e responsabile civile, al risarcimento in solido dei danni patrimoniali, non patrimoniali e biologico patiti da e dei danni Parte_1 patrimoniali subiti da : danni da liquidarsi nella misura complessiva di € Persona_1
6.000,00 per la prima ed € 3.000,00 per il secondo, od in quella maggiore o minore somma che on.le Tribunale adito riterrà di giustizia, giudicando in via equitativa, sulla base della documentazione prodotta e/o a seguito di una nuova consulenza tecnica d'ufficio della quale si chiede l'ammissione; 3) condannare, in solido, gli appellati a tenere indenni gli appellanti dal maggior danno rinveniente a loro carico della perdita del potere di acquisto della moneta, nonché al pagamento degli interessi legali maturati sulle somme rivalutate dal dì dell'evento dannoso e maturandi sino all'effettivo soddisfo;
4) condannare in solido LI ON, SA GI e la
[...] alla rifusione delle spese e competenze dei precedenti gradi del Controparte_2 giudizio, compreso quello di Cassazione, nonché del presente giudizio di rinvio. Con comparsa di risposta del 14.3.2017 si costituiva la compagnia assicuratrice convenuta, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice, con vittoria di spese e competenze del giudizio. Eseguito il rinnovo sia della CTU meccanica che di quella medico legale;
da ultimo la causa era trattenuta per la decisione definitiva con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
Il procedimento prende le mosse dalla riassunzione susseguente alla sentenza della Corte di Cassazione che ha annullato la pronuncia di altro giudice monocratico di questo Tribunale (quale giudice di appello) con la quale era stato dichiarata l'improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta davanti al G.d.P. di Brindisi.
Pertanto, dopo che la Corte di Cassazione ha affermato che l'azione proposta in primo grado era procedibile e ammissibile, nel presente giudizio si deve procedere alla delibazione dei motivi di appello che erano stati proposti avverso la suddetta sentenza del G.d.P. che, applicando al caso in esame l'art. 2054 cc e ritenendo non superata la presunzione di pari responsabilità prevista dalla citata norma per il caso di scontro fra veicoli, aveva accolto solo nella misura del 50% la domanda di risarcimento dei danni sia patrimoniali (al veicolo) e sia biologico (da lesioni ripostate dalla OR ). Pt_1
La sentenza del G.d.P. è stata impugnata sia sotto il profilo della dedotta illegittima ripartizione della responsabilità nella misura del 50% e sia sotto il profilo della quantificazione dei danni al veicolo e alla persona.
E' fondato il motivo di censura relativo alla ripartizione della responsabilità nella misura del 50% fra i due conducenti protagonisti del sinistro.
E' pacifico fra le parti che il giorno 30.6.2002, alle ore 7,30 circa, Parte_1 mentre percorreva, a bordo dell'autovettura Ford Focus tg. BM 339 XA di proprietà di
, la via Arturo Martini, nel centro urbano di Brindisi, era stata tamponata Persona_1 dall'autovettura Fiat Regata, tg. RE 49436, condotta da LI ON e di proprietà di SA GI.
In caso di tamponamento fra due veicoli, la Corte di Cassazione è costante nell'affermare che “ai sensi dell'art. 149, comma 1, del D.Lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza. Ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054,2 comma, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (così, di recente, Cass., sez. 6 – 3, ord. 01.07.2021, n. 18708; conforme, ex multis, Cass., sez. III, ord. 31.05.2017, n. 13703)” (Corte di Cassazione, con la sentenza dell'11 novembre 2024 n. 29009).
L'improvviso rallentamento del veicolo tamponato non può integrare la “prova liberatoria” alla quale fanno riferimento le richiamate pronunce della Cassazione, non potendosi ritenere che nel caso in esame il veicolo tamponato avesse costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale. Infatti, l'improvviso rallentamento (in conseguenza di una frenata) del veicolo che precede, non esime quello che segue dall'obbligo di tenere una distanza di sicurezza tale da consentirgli di evitare il tamponamento in caso di improvvisa frenata del veicolo che precede. L'improvviso rallentamento - in seguito a frenata - del veicolo che precede non integra un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento del traffico.
In tal senso anche Corte di Cassazione, Ord. n. 3398 del 03.02.2023: “a fronte dell'unica certezza (l'urto da tergo) emersa all'esito dell'istruttoria, il giudice di appello, avrebbe dovuto applicare la presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, la quale - operando in deroga a quella di pari responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. - grava il tamponante dell'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui (Omissis) (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 21 aprile 2016, n. 8051, Rv. 639523-01; in senso conforme Cass. Sez. 6- 3, ord. 6 ottobre 2020, n. 21513, Rv. 659160-01; analogamente, tra gli arresti massimati, Cass. Sez.3, sent. 24 settembre 2015, n. 18884, Rv. 6368843. 01; Cass. Sez. 3, sent. 18 marzo 2014 n. 6193, Rv. 630499-01); tuttavia, l'evenienza da ultimo indicata - la non imputabilità della causa del tamponamento, - risulta integrata da "una situazione anomala ed avulsa dalle esigenze del traffico", sicché spetta "al conducente del veicolo tamponante la prova anche di tale anomalia, che rende inoperante la detta presunzione" (Cass. Sez. 3 sent. 27 agosto 2015, n. 17206, Rv. 636652-01), evenienza da escludersi in caso di "normale marcia dei veicoli e non di improvvisi, anomali e imprevedibili ostacoli", dovendo quindi, in linea generale, negarsi l'operatività dell'art. 2054, comma 2, c.c. - in caso di tamponamento da tergo - nelle "ipotesi di scontro tra veicoli in movimento" (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 19 febbraio 2006, n. 27134, Rv. 595320-01)”.
Alla luce dei principi innanzi richiamati, si deve ritenere l'esclusiva e integrale responsabilità dei convenuti rispetto al sinistro oggetto di causa. Pertanto, il risarcimento invocato dalla parte attrice deve essere integrale.
Con riferimento al danno biologico, il danno deve essere liquidato in base alla CTU del dott. esperita nel presente giudizio di appello, che ha Persona_2 accertato le lesioni per “Cervicoalgia e lombalgia da contraccolpo” patite dalla OR
e corrispondenti ad una invalidità permanente dell'1% e a un danno da ITP Pt_1 pari del 75% per 7 giorni, del 50% pari per 30 giorni e del 25% per 83.
In base alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, detta invalidità deve essere liquidata come segue:
Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 52 anni Percentuale di invalidità permanente 1% Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 83 Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 748,37
Invalidità temporanea parziale al 75% € 290,01 Invalidità temporanea parziale al 50% € 828,60 Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.146,23 Totale danno biologico temporaneo € 2.264,84 Danno morale (33,33%) € 1.004,30
TOTALE GENERALE: € 4.017,51
Detto importo deve considerarsi già attualizzato ad oggi. Pertanto, allo stesso si aggiungono la rivalutazione monetaria e gli interessi legali di mora dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo. Per quanto concerne il danno alla vettura, la CTU esperita in appello ha consentito di verificare che il danno complessivo ammonta ad euro 1.101,32 che con l'aggiunta dell'IVA corrisponde ad euro 1.343,61 (importo assai prossimo a quello accertato con la CTU espletata in primo grado. A detto importo si aggiungono la rivalutazione e gli interessi legali di mora dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
In conclusione, il totale dei danni da risarcire ammonta ad euro 5.361,12, oltre la rivalutazione e gli interessi legali di mora dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Alla soccombenza segue la condanna dei convenuti in solido al pagamento di tutte le spese di CCTTUU di primo grado, nonché di quella medico legale di secondo grado, nonché la condanna alla rifusione delle spese processuali per tutti i gradi di giudizio, così liquidati: a) Primo grado: complessivi euro 2.270,00, di cui euro 180,00 per spese ed euro
2.090,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa;
b) Appello: euro 5.277,00, di cui euro 200,00 per spese ed euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa;
c) Giudizio in Cassazione: complessivi euro 5.582,00 di cui euro 500,00 per spese ed euro 3.082,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa;
d) Secondo giudizio di appello: complessivi euro 5.357,00 di cui euro 280,00 spese ed euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Le spese per la CTU meccanica esperita in appello deve essere posta a carico dell'appellante, essendo risultato superfluo il rinnovo di detta CTU, rispetto a quanto era stato già accertato dal CTU incaricato in primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, in accoglimento dell'appello proposto da (anche quale Parte_1 erede di ) e in totale riforma della sentenza n. 481/20024 del G.D.P. di Persona_1
Brindisi, dichiara che AG ON, VI GI e (già CP_1
sono pienamente e solidalmente responsabili del sinistro Controparte_2 stradale oggetto di causa;
, per l'effetto, li condanna in solido al risarcimento dei danni in favore dell'attrice , nella misura complessiva (per le causali di cui in Parte_1 motivazione) di euro 5.361,12, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali di mora dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
inoltre, li condanna in solido al pagamento delle spese di CTU di primo grado e delle spese della CTU medico-legale espletata in appello, nonché alla rifusione delle spese processuali così liquidate in favore dell'attrice: a) Per il primo grado: complessivi euro 2.270,00, di cui euro 180,00 per spese ed euro 2.090,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa;
b) Per il primo giudizio di appello: euro 5.277,00, di cui euro 200,00 per spese ed euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa;
c) Per il giudizio in Cassazione: complessivi euro 5.582,00 di cui euro 500,00 per spese ed euro 3.082,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%,
IVA e Cassa;
d) Per il secondo giudizio di appello: complessivi euro 5.357,00 di cui euro 280,00 spese ed euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa;
Pone a carico dell'attrice le spese di CTU meccanica esperita in secondo grado. Si comunichi al nuovo CTU, Ing. Persona_3
Brindisi 21.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo