CA
Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/04/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 115/2024
Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 115 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, C.F. Parte_1 C.F._1
e
, CF Parte_2 C.F._2
APPELLANTI rappresentate e difese dall'avv. LORENZO ZAPPATERRA contro
, C.F. CP_1 C.F._3
e
, C.F. Controparte_2 C.F._4
APPELLATE rappresentate e difese dagli avv.ti MARCHIORI LUCA e LUBIAN ROBERTO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 469/2023 emessa in data 31/5/2023 dal
Tribunale di Rovigo ex art. 281 sexies c.p.c.
Conclusioni di parte appellante (come da atto di citazione in appello):
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 469/2023 emessa dal
Tribunale di Rovigo, Sezione Civile, Giudice Dott. Marco Pesoli, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1490/2019, depositata in cancelleria in data 31.05.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si intendono ritrascritte e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle appellate dinanzi il Tribunale di Rovigo per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni di parte appellata (come da comparsa di costituzione in appello):
- in via pregiudiziale, dichiarare con sentenza l'improcedibilità dell'appello per tardiva costituzione dell'appellato ex art. 348, 1° co., c.p.c., per le causali di cui in narrativa;
- sempre in via pregiudiziale, previa fissazione dell'udienza di discussione orale ex art.
350-bis c.p.c., dichiarare l'inammissibilità dell'appello per decadenza dai termini ex art. 327 c.p.c., per le causali di cui in narrativa;
- ancora in via pregiudiziale e previa fissazione dell'udienza di discussione orale ex art.
350-bis c.p.c., dichiarare l'inammissibilità dell'appello per decadenza dai termini ex art. 326 c.p.c., per le causali di cui in narrativa;
- ancora in via pregiudiziale e previa fissazione dell'udienza di discussione orale ex art.
350-bis c.p.c., dichiarare l'inammissibilità dell'appello per assenza dei requisiti dell'art. 342 c.p.c. nell'atto di citazione in appello, come esposto in narrativa;
- nel merito, rigettarsi l'appello perché infondato per le cause esposte in narrativa.
- In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di
Rovigo in data 31.5.2023 e pubblicata in pari data con cui, in accoglimento dell'opposizione di terzo alla procedura esecutiva, veniva dichiarata l'assenza del diritto di e di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Parte_1 Parte_2
e in forza del sequestro conservativo autorizzato dal Presidente CP_1 Controparte_2
del Tribunale di Rovigo il 12 agosto 1987 ai nn. 6189/4396, presso la Conservatoria dei pag. 2/4 RR.II. di Rovigo, con riguardo ai beni oggetto della compravendita 17.12.1997 per atto notaio Rep. n. 142865 f. 10754, ogni ulteriore statuizione consequenziale Per_1 spettando al Giudice dell'esecuzione con condanna delle predette alla rifusione delle spese di giudizio.
Si costituivano e producendo la notifica Controparte_2 CP_3 dell'atto di appello a mezzo pec ricevuta in data 2.1.2024 (doc.1) ed eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c. per tardiva costituzione dell'appellato, avvenuta solo in data 23.1.24 (doc.2).
In ogni caso, eccepivano la tardività dell'appello sia ai sensi dell'art. 327 c.p.c., a fronte della pubblicazione della sentenza in data 31.05.2023 rispetto ad un giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. per cui non opera la sospensione feriale dei termini, sia ai sensi dell'art. 326 c.p.c., a fronte della notifica della sentenza di primo grado in data 6.6.2023 (doc.3).
Nel merito chiedevano, in ogni, il rigetto dell'appello.
Va detto che, dopo l'ordinanza del 30.5.2024 - pronunciata a seguito di trattazione orale all'udienza del 28.5.2024 per la discussione sull'istanza ex art. 283 c.p.c. - con la quale veniva rilevata la tardività dell'appello, l'appellante non ha più svolto difese, non precisando le conclusioni, non presentando memorie e nemmeno note scritte per l'udienza del 18.3.2025.
Le appellate hanno, invece, depositato note scritte insistendo per l'improcedibilità o comunque per l'inammissibilità dell'appello con condanna alle spese.
2. L'appello presenta plurimi profili di inammissibilità ed è pacificamente tardivo.
L'iscrizione a ruolo è avvenuta solo in data 23.1.24 a fronte della notifica dell'atto di citazione in data 2.1.24 e, comunque, l'appello è stato proposto solo in data 2.1.2024 a fronte di una sentenza pubblicata in data 31.5.2023 e, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, notificata in data 6.6.2023 come documentato dalle appellate;
a termini, dunque, ampiamente decorsi (termine breve il 30.6.23, termine lungo il 30.11.2023).
E' pacifico, del resto, che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 del R.D.
12/1941 e dell'art. 3, L. 742/1969, la sospensione dei termini feriali non opera per le cause ex art. 619 c.p.c. (da ultimo Cassazione civile sez.3, 26/02/2025, n.5058).
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate pag. 3/4 come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati al
D.M. n. 147 del 13/08/2022 e delle fasi svolte.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) condanna e a rifondere a Parte_1 Parte_2
e le spese del presente grado di giudizio, che si CP_1 Controparte_2 liquidano in € 6.734,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge;
3) le appellanti e sono Parte_1 Parte_2
obbligate a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002
(T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 19.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 115/2024
Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 115 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, C.F. Parte_1 C.F._1
e
, CF Parte_2 C.F._2
APPELLANTI rappresentate e difese dall'avv. LORENZO ZAPPATERRA contro
, C.F. CP_1 C.F._3
e
, C.F. Controparte_2 C.F._4
APPELLATE rappresentate e difese dagli avv.ti MARCHIORI LUCA e LUBIAN ROBERTO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 469/2023 emessa in data 31/5/2023 dal
Tribunale di Rovigo ex art. 281 sexies c.p.c.
Conclusioni di parte appellante (come da atto di citazione in appello):
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 469/2023 emessa dal
Tribunale di Rovigo, Sezione Civile, Giudice Dott. Marco Pesoli, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1490/2019, depositata in cancelleria in data 31.05.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si intendono ritrascritte e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle appellate dinanzi il Tribunale di Rovigo per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni di parte appellata (come da comparsa di costituzione in appello):
- in via pregiudiziale, dichiarare con sentenza l'improcedibilità dell'appello per tardiva costituzione dell'appellato ex art. 348, 1° co., c.p.c., per le causali di cui in narrativa;
- sempre in via pregiudiziale, previa fissazione dell'udienza di discussione orale ex art.
350-bis c.p.c., dichiarare l'inammissibilità dell'appello per decadenza dai termini ex art. 327 c.p.c., per le causali di cui in narrativa;
- ancora in via pregiudiziale e previa fissazione dell'udienza di discussione orale ex art.
350-bis c.p.c., dichiarare l'inammissibilità dell'appello per decadenza dai termini ex art. 326 c.p.c., per le causali di cui in narrativa;
- ancora in via pregiudiziale e previa fissazione dell'udienza di discussione orale ex art.
350-bis c.p.c., dichiarare l'inammissibilità dell'appello per assenza dei requisiti dell'art. 342 c.p.c. nell'atto di citazione in appello, come esposto in narrativa;
- nel merito, rigettarsi l'appello perché infondato per le cause esposte in narrativa.
- In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di
Rovigo in data 31.5.2023 e pubblicata in pari data con cui, in accoglimento dell'opposizione di terzo alla procedura esecutiva, veniva dichiarata l'assenza del diritto di e di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Parte_1 Parte_2
e in forza del sequestro conservativo autorizzato dal Presidente CP_1 Controparte_2
del Tribunale di Rovigo il 12 agosto 1987 ai nn. 6189/4396, presso la Conservatoria dei pag. 2/4 RR.II. di Rovigo, con riguardo ai beni oggetto della compravendita 17.12.1997 per atto notaio Rep. n. 142865 f. 10754, ogni ulteriore statuizione consequenziale Per_1 spettando al Giudice dell'esecuzione con condanna delle predette alla rifusione delle spese di giudizio.
Si costituivano e producendo la notifica Controparte_2 CP_3 dell'atto di appello a mezzo pec ricevuta in data 2.1.2024 (doc.1) ed eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c. per tardiva costituzione dell'appellato, avvenuta solo in data 23.1.24 (doc.2).
In ogni caso, eccepivano la tardività dell'appello sia ai sensi dell'art. 327 c.p.c., a fronte della pubblicazione della sentenza in data 31.05.2023 rispetto ad un giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. per cui non opera la sospensione feriale dei termini, sia ai sensi dell'art. 326 c.p.c., a fronte della notifica della sentenza di primo grado in data 6.6.2023 (doc.3).
Nel merito chiedevano, in ogni, il rigetto dell'appello.
Va detto che, dopo l'ordinanza del 30.5.2024 - pronunciata a seguito di trattazione orale all'udienza del 28.5.2024 per la discussione sull'istanza ex art. 283 c.p.c. - con la quale veniva rilevata la tardività dell'appello, l'appellante non ha più svolto difese, non precisando le conclusioni, non presentando memorie e nemmeno note scritte per l'udienza del 18.3.2025.
Le appellate hanno, invece, depositato note scritte insistendo per l'improcedibilità o comunque per l'inammissibilità dell'appello con condanna alle spese.
2. L'appello presenta plurimi profili di inammissibilità ed è pacificamente tardivo.
L'iscrizione a ruolo è avvenuta solo in data 23.1.24 a fronte della notifica dell'atto di citazione in data 2.1.24 e, comunque, l'appello è stato proposto solo in data 2.1.2024 a fronte di una sentenza pubblicata in data 31.5.2023 e, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, notificata in data 6.6.2023 come documentato dalle appellate;
a termini, dunque, ampiamente decorsi (termine breve il 30.6.23, termine lungo il 30.11.2023).
E' pacifico, del resto, che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 del R.D.
12/1941 e dell'art. 3, L. 742/1969, la sospensione dei termini feriali non opera per le cause ex art. 619 c.p.c. (da ultimo Cassazione civile sez.3, 26/02/2025, n.5058).
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate pag. 3/4 come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati al
D.M. n. 147 del 13/08/2022 e delle fasi svolte.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) condanna e a rifondere a Parte_1 Parte_2
e le spese del presente grado di giudizio, che si CP_1 Controparte_2 liquidano in € 6.734,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge;
3) le appellanti e sono Parte_1 Parte_2
obbligate a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002
(T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 19.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 4/4