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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/03/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
DIVORZIO FIGLI RG 3283/2023
MINORI/NON AUTONOMI
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 9.10.2023, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Ferdinando Paglia
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Ferdinando Paglia
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in Como, in data 23.10.2002
(anno 2002, atto n. 90, reg. Stato Civile Comune di Como, parte I);
SEPARAZIONE:
1 separati con sentenza n. 818/2024 del 13.6.2024, depositata il 16.7.2024 con i seguenti FIGLI MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] Persona_1
e i seguenti figli maggiorenni ed economicamente autonomi:
- nato il [...] Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 09.10.2023, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
CONCLUSIONI E CONDIZIONI
I. Sul vincolo matrimoniale
1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
II. Dell'affidamento, collocazione e frequentazione genitori-figlio minorenne
2) Il figlio minorenne rimarrà affidato ai genitori, i quali eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse nel rispetto dell'art. 315 bis c.c. e delle attitudini del figlio – tra cui si ricordano a Per_1
titolo esemplificativo le scelte per il corso di studi, variazioni di residenza, cure mediche, scelte sanitarie in genere, attività sportive o ricreative – e anche tutte quelle che comportano spese significative, continueranno ad essere prese da entrambi i genitori in ragione del conseguente diritto- dovere di entrambi di vigilare sulla cura, educazione e l'istruzione dei figli.
3) I figli continueranno ad abitare nella casa familiare posta in Como, alla Via Alciato n.12/D, assieme alla madre, alla quale verrà funzionalmente assegnato tale immobile, censito al N.C.E.U del
Comune di Como, con tutti gli arredi.
4) Il sig. , già dalla data di sottoscrizione del presente accordo andrà ad abitare Parte_2
in un appartamento con relativo obbligo immediato di cambio di residenza, il tutto con ulteriore termine in favore del e solo per il trasferimento dei propri beni personali, entro 15 giorni dalla Pt_2
sottoscrizione del presente accordo.
5) Il padre potrà vedere e/o tenere con sé i figli ogni volta che vorrà, salvo malattia o impedimenti scolastici.
6) Per quanto riguarda il figlio minorenne le modalità di frequentazione con il padre Per_1
sono dettagliatamente definite e specificate nel piano genitoriale, prodotto in allegato (doc.3).
III. Contributo al mantenimento dei figli
7) Il sig. si impegna al pagamento di euro 400,00 entro il giorno 30 di ogni Parte_2
mese, in favore del figlio minore e da versare alla madre, quale assegno di mantenimento e Per_1
2 con rivalutazione Istat annuale come per legge, alle seguenti coordinate bancarie [...]
910100000017496, a decorrere dal mese di giugno.
8) Il sig. si impegna al pagamento di euro 400,00, in favore del figlio maggiore Parte_2
quali assegno di mantenimento mensile dal 1°settembre 2023 al 30 giugno 2024, per totali 9 Per_2
mesi ad euro 400,00 mensili, complessivi euro 3.600,00.
Tale pagamento avverrà a rate entro il 30/7/2026, in numero di 36, a scadenza di ogni 30 del mese.
Null'altro sarà dovuto per il figlio atteso che lo stesso ha trovato lavoro. Per_2
9) Il sig. si obbliga al pagamento delle spese extra assegno di mantenimento per il figlio Pt_2
minore, al 50% per ciascun coniuge (quali spese mediche, scolastiche, ecc.) a semplice richiesta della sig. ra , che fornirà successivamente documento giustificativo al sig. . Pt_1 Pt_2
IV. Sulla domanda di scioglimento del matrimonio civile
10) Fin da ora le parti formulano domanda di scioglimento del matrimonio civile, previo passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e verificate tutte le condizioni e i termini di legge relative alla mancata ripresa della convivenza.
V. Sulle spese legali
11) Le spese legali per il presente procedimento si intendono compensate.
Le presenti condizioni saranno operanti dal deposito del ricorso.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non
3 contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., c.p.c., tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2
in data 23.10.2002, in Como con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Como
(anno 2002, atto n. 90, reg. Stato Civile Comune di Como, parte I),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 19.3.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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