Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/02/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n 396 2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv CLAUDIO FRUGONI Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata in MILANO VIALE CALDARA 24/Ab presso lo studio del difensore
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro CO P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv FELLEGARA MAURO dall'avv ANTONIO GALASSO ed elettivamente domiciliata in GARLASCO VIA CHE GUEVARA 8 preso lo studio del difensore avv
Fellegara
RESISTENTE
E contro
CF: in persona del consigliere delegato Dott. Controparte_2 P.IVA_2
, rappresentata e difesa disgiuntamente dagli avv.ti MAURO ARDITO, Parte_2
PIERANDREA SERGIO DI LECCE e IACOPO ARDITO, nonché dall'avv. MARIA LAURA
CORNALBA e presso lo studio di quest'ultima in Pavia, piazza del Carmine, 4, elettivamente domiciliata
RESISTENTE
OGGETTO: PAGAMENTO SOMME
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
FATTO E DIRITTO
dal 10.6.2015 a tempo parziale e determinato liv 6J CCNL applicato, con trasformazione del
[...]
rapporto a tempo indeterminato in data 1.10.2016 e, a far data dal 1°.09.2016 a tempo pieno e con attribuzione dal 1°.05.2017 del superiore 6° livello e, a far data dal 1°.01.2018, del 5° livello, rassegnava le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare, ove occorra, la natura subordinata e a tempo pieno del rapporto di lavoro
“ulteriore” instaurato tra la ricorrente con;
CO
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire:
- una retribuzione mensile pari a quella prevista per il lavoro a tempo pieno per ciascun mese di decorrenza contrattuale;
- la maggiorazione del 25% per tutte le ore di lavoro notturno come da buste paga, ai sensi dell'art. 12 del CCNL;
- la maggiorazione del 50% per tutte le ore di lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali come da buste paga, ai sensi dell'art. 12 del CCNL;
- la maggiorazione per il lavoro straordinario del 30%, ex art. 13 del CCNL, per ciascuna ora superiore alle 168 ore mensili come da buste paga;
- un rateo pieno di mensilità per ogni mese di decorrenza contrattuale, a titolo di 13ma e 14ma mensilità, calcolato includendo tutte le voci di cui agli artt. 18, 19 e 61 del CCNL applicato;
- il trattamento economico di malattia nella misura piena, ai sensi dell'art. 63 del CCNL applicato;
previo accertamento della sussistenza di un contratto di appalto e/o subappalto tra CP_2
e , per il periodo di lavoro per cui è causa
[...] CO
ovvero dalla differente data stabilita e/o accertata dal Giudice, condannare in solido tra loro, ai sensi dell'art. 1676 c.c. e 29 del d.lgs. 276/03, e Controparte_2 CO
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a pagare alla ricorrente
[...]
le differenze retributive maturate dalla stessa dal 4.6.2018 al 31.04.2023 e con riserva per il periodo successivo, per i titoli indicati dal punto 2 al punto 5 del presente atto e per gli importi indicati nel conteggio e, dunque, l'importo lordo di € 14.588,00 ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, anche laddove dovessero essere accolti solamente alcuni degli accertamenti richiesti con il presente atto, con riserva di depositare eventuali conteggi relativi alle singole voci, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
Con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Si costituivano le convenute chiedendo il rigetto del ricorso. chiedeva in via subordinata la preventiva escussione del patrimonio della Controparte_2
datrice di lavoro e di essere manlevata dalla stessa.
in ordine alla domanda di manleva rilevava la nullità della clausola contenuta nell'art 6.4 CP_1
del contratto di appalto inter partes.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, depositate note autorizzate all'udienza del 21.1.2025, all'esito della discussione, la giudice decideva come da dispositivo della presente sentenza.
La ricorrente in sintesi lamenta:
-- di aver avuto sovente riconosciuto in busta paga un monte ore mensile inferiore alle 168 ore previste dal CCNL;
- di non aver ricevuto il pagamento straordinario, di festività, ferie e permessi nonché della malattia nella misura dovuta;
Contr Invoca la responsabilità solidale ex art. 29 D.lgs. 276/2003 ed art 1676 c.c. di
Sul diritto alla retribuzione in relazione al tempo pieno
La ricorrente lamenta che il datore di lavoro le abbia mensilmente corrisposto, a titolo di retribuzione ordinaria, nel periodo dal 04.06.2018 al 30.04.2023, un importo inferiore al dovuto, indicando nelle buste paga un numero di ore da retribuire inferiore a quelle realmente prestate e, comunque, inferiore al minimo tabellarmente previsto dal CCNL di riferimento, pacificamente individuato in quello stipulato per il settore trasporti e logistica.
La stesse si duole, in particolare, del fatto che, sebbene assunta con contratto di lavoro a tempo pieno e sebbene, per tutto il periodo in cui è stata alle dipendenze di abbia reso una prestazione CP_1
mensile mai inferiore a 168 ore, la cooperativa abbia conteggiato e retribuito come lavoro ordinario, in plurime mensilità, un numero di ore inferiore al monte ore contrattuale spettante (pari a 39 ore settimanali e a 168 ore mensili), così applicando una retribuzione mensile inferiore al minimo tabellare previsto dal CCNL di riferimento, nelle sue versioni succedutesi nel tempo. Osserva che la “sezione cooperazione” contenuta nel CCNL prevede espressamente la mensilizzazione della retribuzione, con la conseguenza che, risultando irrilevante il numero di ore effettivamente lavorate dalla ricorrente, la avrebbe dovuto calcolare la retribuzione ordinaria sulla base di un monte ore mensile pari CP_1
a 168, a prescindere dalle variazioni decise unilateralmente dal datore di lavoro.
E' pacifico, e comunque documentato dal contratto e dalle buste paga in atti, che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa alle dipendenze di nel periodo in esame, in forza di contratti di lavoro full time (39 ore settimanali/168 mensili). A fronte di tale dato non si ravvisa contraddizione, nella duplice doglianza della ricorrente, che il datore di lavoro abbia registrato in busta paga un numero di ore mensilmente inferiore a quello in effetti lavorato dalla dipendente e, comunque, abbia corrisposto una retribuzione ordinaria inferiore al minimo dovuto anche a ritenere corretto il numero di ore indicato nei cedolini. Non compete, infatti, al lavoratore, in presenza della pacifica stipula di contratto full time, la prova di avere lavorato un numero di ore inferiore a quello pattuito, ma semmai compete al datore di lavoro, in caso di contestazione, l'onere di allegare e provare che in concreto il lavoratore abbia svolto una prestazione inferiore a quella alla quale si era impegnato, onere nella specie non soddisfatto dalla
Cooperativa (né dall'altro soggetto convenuto ex art. 29, d. lgs. n. 276/2003).
In ogni caso spetta senza dubbio alla ricorrente, in quanto assunta a tempo pieno, la retribuzione mensile minima tabellarmente prevista dalla contrattazione collettiva per il lavoro full time, anche a prescindere dal fatto che, secondo quanto risulta dalle buste paga, la lavoratrice avrebbe in alcune mensilità lavorato un numero di ore inferiore alle 168 contrattuali. Non possono che condividersi, al riguardo, i principi affermati dalla giurisprudenza, secondo cui, una volta allegata e provata la sussistenza di un rapporto full time, compete al datore di lavoro o ai soggetti convenuti ai sensi dell'art. 29 d.lgs.276/2003 dedurre e provare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi quali, ad esempio, il rifiuto del lavoratore di presentarsi al lavoro, l'esistenza di un accordo tra le parti per la riduzione dell'orario di lavoro, la sussistenza di una impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione, la concessione di permessi non retribuiti, non essendo giustificata l'erogazione di una retribuzione commisurata ad un orario inferiore differente da quello pattuito nei contratti di lavoro individuali.
Come chiarito dalla corte d'appello di Milano nella sentenza n°1589/2019 (alla cui parte motiva si fa espresso richiamo ai sensi dell'articolo 118 disp. Att. cpc), “la domanda si fonda sulla sussistenza tra le parti di contratti di lavoro a tempo pieno, da cui viene fatto discendere il diritto al relativo trattamento retributivo mensile previsto dalla contrattazione collettiva, anche in ragione dello svolgimento della corrispondente prestazione lavorativa. Individuato dunque il fatto costitutivo della pretesa nella sussistenza tra le parti di rapporti di lavoro a tempo pieno, tale fatto deve ritenersi comprovato documentalmente, alla luce dei contratti individuali di lavoro versati in atti, privi di qualsiasi limitazione dell'orario di lavoro, che avrebbe richiesto specifica pattuizione. (…) Alla luce di quanto esposto si rivela ininfluente accertare se, in ciascun mese oggetto di causa e da parte di ciascun lavoratore, sia stata prestata attività lavorativa con orario superiore a quello riportato nelle buste paga e pari a 168 ore mensili. L'azione espedita, infatti, è diretta ad ottenere la retribuzione mensile determinata dal C.C.N.L. in relazione al rapporto di lavoro a tempo pieno in forza di un obbligo contrattuale e non di una prestazione lavorativa svolta in via di fatto. Per altro verso, ritiene il collegio che correttamente i lavoratori abbiano azionato un titolo retributivo non risarcitorio, in quanto
l'azione è volta ad ottenere non il risarcimento del danno per le ore non lavorate, bensì l'adempimento dell'obbligazione contrattuale di corrispondere il trattamento retributivo mensile previsto dalla contrattazione collettiva per il lavoro a tempo pieno. A fronte della pacifica sussistenza del fatto costitutivo del diritto azionato - rappresentato, come già detto, dalla sussistenza tra le parti di contratti di lavoro a tempo pieno - spettava alla cooperativa datrice di lavoro allegare e provare la sussistenza dei fatti impeditivi o estintivi di tale diritto (quali, in ipotesi, il rifiuto del lavoratore di rendere la prestazione, l'assenza ingiustificata dal servizio, l'esistenza di un accordo tra le parti avente ad oggetto la riduzione dell'orario di lavoro, la sussistenza di un impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione, la concessione di permessi non retribuiti etc.).” (Nel medesimo senso, anche CdA di
Milano, sent. 868/2019).
Trattasi, dunque, di due domande alternative, che, alla luce della documentazione in atti, appaiono entrambe accoglibili. Le difese delle resistenti, che richiamano come il parametro delle 168 ore individuato dal CCNL non individui il monte ore ordinario assicurato ai prestatori di lavoro per ciascun mese, ma costituisca mero divisore, indicato dal CCNL di settore per determinare il valore della retribuzione oraria, fraintendono il significato della (seconda) doglianza della ricorrente, doglianza che attiene, fondatamente, al diritto del lavoratore al pagamento della retribuzione minima mensile stabilita dal CCNL, anche ove il lavoratore abbia lavorato un numero di ore inferiore alle 168.
Su questa linea, dunque, deve ritenersi che, con riferimento all'orario minimo retribuibile, anche per le società cooperative sia vigente l'obbligo di garantire ai propri soci lavoratori, con cui abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato, l'effettivo svolgimento dell'orario di lavoro pattuito all'atto dell'assunzione. Conseguentemente, le eventuali riduzioni di orario al di sotto delle soglie contrattuali nei confronti dei soci lavoratori necessitano sempre di un accordo sindacale, perché altrimenti si sarebbe in presenza di una fattispecie impropria di lavoro a chiamata e, quindi, di una riduzione unilaterale dell'orario di lavoro, inammissibile nel nostro ordinamento.
Non è infatti consentito al datore di lavoro ridurre unilateralmente l'orario di lavoro e, quindi, la retribuzione dei dipendenti (art. 1372 c.c.).
Dunque, il trattamento economico complessivo spettante, in quanto proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, deve trovare ragione negli artt. 9,
61 e 73 CCNL Logistica laddove si dispone che il tempo pieno è di 39 ore alla settimana e la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 168.
Le conclusioni di cui non sopra non cambiano a seconda del sistema di retribuzione oraria o mensilizzata scelta dal datore di lavoro.
Sui tratta di due sistemi alternativi che di fatto comportano, su base annua, la corresponsione della medesima retribuzione.
Il sistema della retribuzione mensilizzata comporta la corresponsione di una retribuzione mensile fissa, indipendentemente dal numero dei giorni del mese di riferimento, la quale viene aumentata o diminuita soltanto nel caso di ore di lavoro eccedenti quelle ordinarie o di ore di assenza non retribuite.
Il sistema della retribuzione oraria comporta invece che la retribuzione mensile venga determinata moltiplicando la paga oraria prevista, per il numero delle ore di lavoro prestate nel mese (ordinarie, straordinarie, ore di assenza, etc.), aggiungendo le maggiorazioni ove dovute, per cui l'importo della retribuzione può variare di mese in mese (potendo essere maggiore nei mesi con più giorni e minore nei mesi più corti), ma alla fine dell'anno le variazioni mensili si compensano e la retribuzione annua finisce per essere analoga a quella annua corrisposta in forma mensilizzata.
Contr La datrice di lavoro afferma di aver adottato il sistema orario, la richiama invece la normativa relativa alla mensilizzazione della retribuzione.
In particolare quest'ultima convenuta richiama l'art 9 del ccnl applicabile ed in particolare il comma 3 che prevede: “. Per le cooperative che utilizzano il sistema della retribuzione mensilizzata, si conviene che l'orario normale potrà essere riferito alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore ai 3 mesi. Pertanto le eventuali ore eccedenti l'orario mensile potranno essere accantonate e recuperate in periodi di minor attività senza dar luogo a compensi aggiuntivi, nel limite massimo di
200 ore annuali si osserva che tale statuizione viene ad attestare un orario di 39 ore settimanali e, per quanto autorizzi una distribuzione dello stesso con modalità multiperiodale su tre mesi, la stessa non consente di derogare in difetto il complessivo monte orario risultante dalla sommatoria di tali tre mesi come svolti a tempo pieno.
Cioè, per quanto il calcolo complessivo del monte ore possa avvenire nell'arco di tre mesi, per cui, ad esempio, un monte ore inferiore può essere consentito mensilmente qualora quello successivo sia proporzionalmente maggiore in modo da compensare il decremento precedente, il computo totale nei 3 mesi dell'orario di lavoro non deve essere in difetto rispetto a un orario tempo pieno.
Contr Ciò posto, si deve rilevare come la difesa di non abbia dedotto alcun recupero di orario di lavoro rispetto ai periodi in cui la dipendente sia state convocata per una prestazione di durata inferiore in modo tale che si possa ritenere un adempimento da parte della stessa rispetto alla concordata prestazione a tempo pieno.
Peraltro l'orario di lavoro multiperiodale deve essere oggetto di specifico accordo sindacale sulla base di specifiche esigenze organizzative.
Peraltro le società avrebbero dovuto dimostrare che l'applicazione di tale orario multiperiodale fosse rispettoso, nell'arco di quei tre mesi, dell'orario contrattuale previsto. La Cooperativa datrice di lavoro afferma, dal canto suo, di applicare un sistema retributivo di tipo orario (e non mensilizzato) pretendendo di determinare la retribuzione (e le mensilità supplementari e le indennità oggetto di domanda) limitandone la quantificazione alle ore di effettivo lavoro svolto dai soci lavoratori assegnati all'appalto, così illegittimamente riducendo la retribuzione dovuta ad essi, anche in forma differita.
L'adozione di questo sistema non comporta, per il solo fatto che la retribuzione venga calcolata ad ore, che la retribuzione corrisponda alle ore di effettivo lavoro, anche quando queste ore - come nella specie
-, siano inferiori a quelle che costituiscono l'orario normale previsto dal c.c.n.l. o dal contratto individuale di lavoro, come invece sostiene la cooperativa convenuta.
L'orario normale settimanale per il numero di settimane del mese di riferimento - per come previsto dal c.c.n.l. o dal contratto individuale - e dunque anche la relativa retribuzione, devono essere sempre garantiti (seppure possa essere diversamente articolato nelle singole settimane che compongono il mese di riferimento), anche quando la retribuzione è pagata ad ore.
L'art. 9, comma 1, delle disposizioni generali del c.c.n.l. logistica, trasporto merci e spedizione, dispone che “la durata dell'orario di lavoro è di 39 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, ripartite tra il lunedì ed il venerdì” e aggiunge al comma 3, che l'orario potrà essere distribuito, per le imprese legate alla logistica, anche tra il lunedì ed il sabato. La disposizione in disamina prevede nello specifico che l'esistenza di esigenze organizzative per ripartire l'orario di lavoro su sei giornate e per distribuire lo stesso in maniera non omogenea nell'arco della settimana, devono essere oggetto di accordo tra l'azienda e le r.s.u. o r.s.a. e le organizzazioni sindacali (cfr. art. 9, comma 5).
Le diversità consentite dal c.c.n.l. riguardano dunque l'articolazione di questo orario nella settimana o nel mese, ma non possono derogare l'orario normale fissato dal c.c.n.l. pari, appunto, a 39 ore medie settimanali su base mensile, ossia 39 ore settimanali per il numero di settimane del mese.
Ne discende che i regolamenti interni delle cooperative non possono discostarsi da questo orario e prevedere che la società cooperativa possa unilateralmente ridurre l'orario normale di
39 ore medie settimanali per il numero di settimane del mese, previsto dal contratto collettivo,in modo che i soci lavoratori assunti a tempo pieno prestino un numero medio di ore settimanali inferiore alle 39 ore settimanali su base mensile.
Il regolamento interno della cooperativa (cfr. doc. 11 fasc. ) all'art. 5 prevede in generale CP_3
che il rapporto di lavoro del socio possa essere stipulato a tempo indeterminato ovvero determinato e per un orario pieno oppure ridotto, nei limiti delle tipologie e condizioni di legge;
e che il trattamento economico complessivo dei soci lavoratori sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, ma non deroga certo all'orario normale di lavoro previsto dal c.c.n.l. ed anzi ne richiama le previsioni per la disciplina dei rapporti subordinati dei soci lavoratori;
al punto 5 l'art 5 prevede che, a seguito di riduzione o mancanza momentanea di lavoro i soci ammessi possono non esercitarla o esercitarla a orario ridotto, senza oneri a carico della cooperativa e che, salvo i casi di urgenza, la comunicazione di sospensione o riduzione verrà effettuata in forma scritta.
A parte le considerazioni sulla validità di una siffatta clausola, la stessa non è stata richiamata in giudizio e comunque non risulta alcuna comunicazione scritta inviata alla ricorrente di riduzione momentanea dell'orario di lavoro.
A confermare la infondatezza delle tesi difensive concorrono altresì le previsioni dell'art.23 del c.c.n.l., ai sensi del quale «in caso di interruzione della prestazione normale, sarà riservato agli operai il seguente trattamento:
1) per le ore perdute, ma passate a disposizione dell'azienda, sarà corrisposta la retribuzione globale, con facoltà per l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori;
2) per le ore perdute per le quali gli operai non vengono trattenuti a disposizione, non essendo stati preavvisati in termine utile in relazione alla prevedibilità dell'evento, sarà corrisposta la retribuzione globale per la prima giornata di sospensione;
3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisatianche tramite sms, e- mail, comunicazione scritta non sarà dovuta alcuna retribuzione».
La disposizione si riferisce chiaramente, anzitutto, alla fattispecie delle “interruzioni” della prestazione, che è del tutto diversa da quella della unilaterale riduzione dell'orario di lavoro in funzione delle esigenze aziendali;
prova ne è che la disposizione pattizia richiama l'ipotesi della interruzione della
“prestazione normale”, ossia della prestazione articolata sul normale orario di lavoro contrattuale.
Ed invero, rispetto a interruzioni della prestazione lavorativa unilateralmente volute dal datore di lavoro (che appunto, ai fini della quantificazione del compenso, anche relativo alle mensilità supplementari, computa l'orario “effettivamente eseguito”), non vi è dubbio che spetta ai lavoratori, ancorché soci di cooperativa, la retribuzione piena. In tal senso, occorre sottolineare che la possibilità del socio lavoratore di aderire a clausole del regolamento della cooperativa che prevedono una riduzione (temporanea) delle retribuzioni è limitata ai casi di crisi aziendale (art.6, comma 1, lett. d, della L. 142/2001), ipotesi da considerarsi eccezionali rispetto al principio generale della inderogabilità in pejus del trattamento economico minimo di cui all'art. 3, comma 1, L. 142/2001. La disposizione dell'art. 23 del c.c.n.l. si riferisce invece alle ipotesi in cui la prestazione normalmente eseguita, secondo il normale orario di lavoro, debba essere interrotta per cause imprevedibili o di forza maggiore, e comunque oggettive, diverse dalla volontà del datore di lavoro e dalle scelte organizzative dallo stesso adottate (sicché l'eventuale andamento altalenante delle attività oggetto del servizio fornito in appalto non è una causa imprevedibile o di forza maggiore, ma è una situazione di cui il datore di lavoro deve tener conto preventivamente nella gestione del servizio da lui fornito, adottando appropriate misure organizzative che ovviamente non possono andare ad incidere sui diritti intangibili dei lavoratori, quali la prestazione dell'orario contrattuale normale, per come previsto in sede di assunzione, con correlato diritto alla retribuzione corrispondente, senza alcuna riduzione della stessa neppure nel computo di mensilità supplementari e indennità sostitutive).
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha diritto alle differenze di retribuzione per lavoro ordinario con diritto altresì al corretto calcolo degli istituti indiretti (tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, rol, festività ed ex festività) basato sul monte ore pieno e non su un monte ore ridotto, inferiore rispetto a quello previsto dal c.c.n.l. e rapportato alle ore di lavoro effettivo, come invece risulta dalle buste paga.
Ad abundantiam, In relazione tredicesima e quattordicesima mensilità, si osserva che a prescindere da ogni considerazione circa la configurabilita' di un sistema di paga basato sulla c.d. mensilizzazione piuttosto che su base oraria, in ogni caso gli artt. 18 e 19 del c.c.n.la, che disciplinano la tredicesima e quattordicesima mensilita', commisurano tali emolumenti alla “retribuzione globale mensile” e non alle ore lavorate. La domanda deve dunque essere accolta.
Trattamento economico di malattia
La ricorrente lamenta di aver percepito in relazione alle assenze per malattia unicamente la quota di indennità a carico dell' in quanto la datrice di lavoro convenuta ha integralmente omesso di CP_4
corrispondere le quote a suo carico, come previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro.
Per i giorni di malattia la cooperativa ha infatti corrisposto unicamente la retribuzione poi posta a
CP_ conguaglio con l' senza l'integrazione al trattamento retributivo di malattia previsto ex art. 63
CCNL.
La datrice di lavoro richiama l'art 15 del regolamento della cooperativa, che disciplina i “trattamenti economici in caso di assenza per malattia, maternità e infortunio”, che prevedono che la cooperativa corrisponda e anticipi agli aventi diritto esclusivamente le indennità a carico dell' . (doc 11 all CP_4
). CP_1 Parte_3
La datrice di lavoro ha inoltre eccepito la non applicabilità dell'art. 63 CCNL alla ricorrente in quanto inserito in diversa sezione del CCNL – “sezione merci”, mentre al rapporto de quo doveva farsi applicazione della sola “sezione cooperative”.
II testo contrattuale si articola in una parte intitolata "DISPOSIZIONI GENERALI" dall'art. I all'art. 58 e da una parte intitolata PARTE SPECIALE che a sua volta e composta dalla SEZIONE PRIMA –
CCNL TRASPORTO MERCI che comprende gli artt. da 59 a 67, dalla SEZIONE SECONDA - CCNL
ASSOLOGISTICA che comprende gli articoli da 68 a 80 ed e applicabile "alle aziende aderenti all , ovvero a quelle rientranti nel campo di applicazione del relativo CCNL 7.7.2000", Parte_4
dalla SEZIONE TERZA - COOPERAZIONE applicabile, per come individuato nelle relative premesse, "ai sensi della Legge 142/2001 e successive modifiche, a tutti gli organismi economici cooperativi che abbiano ad oggetto la prestazione di attività lavorativa di facchinaggio, di trasporto, di logistica e movimentazione merci come disciplinate dal CCNL, ad eccezione delle realtà operanti negli ambiti portuali ed autorizzate ai sensi della Legge 841/94 e successive modificazioni".
L'integrazione è sancita dall'art. 63, punti 12 e 13, CCNL di settore, che dispone:
“Ai lavoratori non in periodo di prova, nell'ambito dell'arco temporale individuato secondo le quantità e modalità di cui al comma 8 lettera A) del presente articolo, verrà accordato il seguente trattamento complessivo:
1) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 3 mesi e della metà di essa per altri 5 mesi, se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 5 mesi e della metà di essa per altri 7, se aventi anzianità di servizio superiore a 5 anni.
Il trattamento sopra stabilito non si cumula con le indennità dovute dall' ma le integra per CP_4 differenza, nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, nel rispetto dei criteri avanti dettati”.
Si rivelano infondate le obiezioni della datrice di lavoro.
Deve in proposito osservarsi (in continuità con quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Brescia, sent. n.
24 pubbl. il 03/02/2022) che nella premessa della Parte Speciale, Sezione Terza – Cooperazione le parti collettive hanno precisato che «gli articoli di cui alla presente sezione integrano i corrispondenti articoli del CCNL. Gli articoli non citati si intendono applicabili integralmente».
Ora, il DPR 602/1970 richiamato dalla suddetta Parte Speciale, Sezione Terza con riferimento all'art. 63 del CCNL, si limita a dettare le regole che le Cooperative devono osservare per assicurare ai soci lavoratori le forme di previdenza e assistenza sociale (tra le quali l'indennità di malattia) gestite dall'
e dell' ma nulla dice in ordine ai diritti che il lavoratore vanta nei confronti della propria CP_4 CP_5
datrice di lavoro. Dunque, la disposizione della Parte Speciale, Sezione Terza –Cooperazione del
CCNL si limita a integrare l'art 63 del CCNL per quello che riguarda i rapporti tra le cooperative e gli istituti di previdenza, ma non deroga al principio dell'integrale retribuzione dovuta al dipendente in malattia stabilito all'art. 63 del CCNL.
Né del resto vi potrebbe derogare, alla luce della disciplina dettata dalla L. n. 142 del 2001 sopra richiamata e del fatto che il trattamento di malattia non è compensato da altri istituti che valgano a compensare tale perdita patrimoniale, così determinandosi un detrimento del trattamento complessivo percepito.
D'altra parte, se davvero il contratto collettivo applicabile ai soci lavoratori nulla dicesse in ordine al diritto del lavoratore a percepire la retribuzione durante la malattia, soccorrerebbe comunque il principio dell'art. 2110 c.c., in forza del quale in caso di malattia, se la legge e i contratti collettivi non stabiliscono forme equivalenti di previdenza e assistenza, è dovuta al lavoratore la retribuzione.
Ne consegue che il regolamento interno della cooperativa all'art. 15 presenta una deroga in peius rispetto alla disciplina approntata dal CCNL laddove prevede a tutti i soci lavoratori, in caso di malattia e maternità debba essere riconosciuta solo ed unicamente l'indennità erogata dall'istituto competente
( ). CP_4
Si veda anche la compiuta ricostruzione della Corte di Appello Bologna nella sentenza n.102/2023 del
9.03.2023 alle cui motivazioni, integralmente condivise, si intende fare espresso richiamo ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la domanda va dunque accolta.
Lavoro straordinario, notturno e festivo
La gran parte delle eccezioni di al conteggio medesimo sono inconferenti in quanto vorrebbe CP_1
sottrarre dal dovuto, come quantificato dalla ricorrente nei conteggi allegati, voci non contemplate nel conteggio medesimo, riferite a istituti ultronei alle domande della ricorrente e non rientranti nel calcolo della mensalizzazione (e.g.la maggiorazione per lavoro notturno ovvero le festività retribuite). Dai conteggi allegati dalla ricorrente vanno invero detratte le somme indicate quale “eccedenza straordinario 30%” relativamente alla retribuzione dei mesi di febbraio settembre novembre e dicembre
2020 non essendo state inserite le somme effettivamente corrisposte a titolo di straordinario 30% in tali mesi come ricavabili dalle buste paga prodotte, nonché la retribuzione di marzo 2020in assenza di qualsiasi corrispondenza tra le voci indicate nel conteggio e quelli presenti in busta paga. Per una somma totale di euro 255 che va detratta dalla somma richiesta.
Sulla responsabilità solidale
Occorre a questo punto soffermarsi sulle questioni relative all'applicabilità della responsabilità solidale di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003 nei confronti di . Controparte_6
Provato il fatto che la ricorrente abbia lavorato, per il periodo oggetto di causa ed anche in precedenza, presso il deposito di Stradella di . Provati altresì documentalmente (cfr. i Controparte_6 contratti citati al paragrafo 1) i rapporti contrattuali aventi ad oggetto il conferimento dell'incarico Contr relativo alla movimentazione merci all'interno di tale . (doc 3 all già Parte_5
[...]
Cont
e ) ) Controparte_7
Contr Ne discende che la convenuta debba rispondere ex art. 29 d.lgs 276/2003 dei crediti sopra individuati.
Gli importi pretesi hanno tutti natura retributiva.
Deve essere infine accolta la domanda di manleva formulata da nei Controparte_2
confronti di : tale domanda si fonda sulla clausola n.
6.4 del contratto inter partes CP_1
(perfettamente valida) e sulle norme generali codicistiche in tema di obbligazioni solidali e di regresso.
Dunque in accoglimento della menzionata domanda di manleva e subordinatamente all'effettivo pagamento, la va condannata a rifondere, per l'intero, la di CP_1 Controparte_2
quanto da questa sarà corrisposto in favore della parte attrice in esecuzione della presente sentenza.
Nulla, infine, deve disporsi con riferimento al beneficio della preventiva escussione, trattandosi di facoltà di legge da attivare eventualmente in sede esecutiva.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta.
PQM
Visto l'art 429 cpc definitivamente pronunciando: condanna i convenuti in solido fra loro al pagamento in favore di della Parte_1 complessiva somma lorda di euro 14333 a titolo di differenze retributive derivanti dall'erronea applicazione degli istituti contrattuali di cui alla motivazione, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
condanna le convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 5.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
condanna a manlevare di quanto quest'ultima dovrà Parte_6 Controparte_2
corrispondere alla ricorrente per effetto della presente sentenza;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Pavia 22.1.2025
La Giudice del lavoro
Federica Ferrari