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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda
Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2095/2020 Reg. Gen. introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.10.2024
PROMOSSA DA
nata a [...], il [...] Parte_1
( ) ed ivi residente in [...] III Tr.H n. 35, CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla Via D. Tripepi n. 3\A, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Minniti ( ) dal quale è rappresentata e CodiceFiscale_2
difesa in virtù di procura in atti;
-attrice-
CONTRO
, nata a [...], l'[...], Controparte_1
, nata il [...], , nato il Controparte_2 Controparte_3
9.11.1901, , nato il [...], , Persona_1 Persona_2
nato il [...] e\o loro eventuali eredi ai sensi per gli effetti di cui all'art. 150 c.p.c.;
, n.q. di erede di , nato a [...], Parte_2 Persona_3
il 18.1.1956 e residente in [...]\A, Parte_3 , n.q. di erede di , nata a [...], il [...] e
[...] Persona_3
residente in [...], Parte_4
, n.q. di erede di , nato a [...], il [...]
[...] Persona_3
ed ivi residente in [...], , n.q. di Parte_2
erede di nato a [...], il [...], ed ivi residente in Persona_4
Via N.Furnari n. 16 e , n.q. di erede di Controparte_4 Per_4
[...]
- convenuti contumaci-
OGGETTO: usucapione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. conveniva dinnanzi al Tribunale di Reggio Calabria gli Parte_1
odierni convenuti esponendo:
- che da oltre trent'anni possiede pacificamente, ininterrottamente, pubblicamente ed in via esclusiva un piccolo manufatto per civile abitazione sito in Lazzaro di Motta San
Giovanni, alla Via Lungomare Ottaviano GU, ad un piano f.t. con struttura portante metallica, riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Motta San Giovanni al foglio n. 44, particella n. 906, (derivata dalla 656) cat.A3, classe 1, di mq 16 ed un'area cortilizia antistante il piccolo manufatto, coperta con lastre grecate di mq 13,75;
- che da oltre trent'anni possiede, altresì, pacificamente, ininterrottamente e pubblicamente in via esclusiva, un ulteriore appezzamento di terreno, confinante con quello sopra indicato e riportato in Catasto Terreni del Comune di Motta San Giovanni al foglio n.
44, particella n. 1086 (derivata dalla 656), di mq.30, recintato per un lato da un muretto in mattoni e per gli altri tre lati compreso quello lato mare, da una balconata;
- che, ancora, da oltre trent'anni, possiede pubblicamente ed ininterrottamente, un piccolo appezzamento di terreno, unitamente agli eredi di e di Persona_3 Per_4
destinato a corte comune e strada di accesso agli immobili sopra indicati, riportato
[...]
in Catasto Terreno del Comune di Motta San Giovanni al foglio n. 44, particella n.
1085(derivata dalla 656), di mq.80, confluente da un lato con il demanio e dall'altro sul
Lungomare Ottaviano (civico nr.8); - che i superiori immobili risultano catastalmente intestati all'odierna attrice e ai seguenti soggetti:
nata l'[...] e della quale, dalle ricerche anagrafiche Controparte_1
presso il Comune di Motta San Giovanni e presso quello di Reggio Calabria, non risulta alcuna iscrizione anagrafica;
, nata il [...] e deceduta il 13.03.2010, la cui unica Controparte_2
erede risulta , nata il [...]; Persona_5
, nato il [...] e deceduto il 10.07.1994 i cui eredi Controparte_3
risultano essere nata il [...], nato Controparte_4 Persona_4
il 16.06.1940 e nata il [...]; Persona_6
nato il [...] e deceduto il 13.07.2012, i cui eredi Persona_4
risultano essere , nato il [...] e Parte_2 CP_4
, nata il [...];
[...]
, nato il [...] e deceduto il 13.12.1985 i cui eredi Persona_1
risultano essere nato il [...], Persona_4 CP_4
, nata il [...], nato il [...],
[...] Persona_2
, nata il [...], nato il [...], Persona_6 Parte_2
nato il [...] e , nato il Parte_5 Persona_7
18.05.1948;
, nato il [...] e deceduto il 07.10.1998 i cui eredi risultano Persona_3
essere , nato il [...], , nata il Parte_2 Parte_3
20.08.1958 e , nato il [...]; Parte_4
, nato il [...] e deceduto il 28.05.2016, i cui eredi Persona_2
risultano essere , nata il [...] e Persona_8 [...]
, nata [...]; Parte_6
- che nonostante la formale intestazione proprietaria degli immobili, per come sopra riportata, l'odierna attrice esercita un possesso esclusivo, pacifico, pubblico ed ininterrotto da oltre venti anni e che detti beni non sono mai stati reclamati e\o richiesti dagli intestatari catastali e\o da altre persone;
- che, pertanto, ricorrendone i presupposti di legge, intende ottenere il perfezionamento del suo titolo di proprietà sugli immobili oggetto di causa. Tutto ciò premesso, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “accogliere la presente domanda e, per l'effetto sentire dichiarare che la sig.ra , Parte_1
nata a [...], il quindici giugno 1933( ) è divenuta CodiceFiscale_1
proprietaria esclusiva del piccolo manufatto per civile abitazione sito in Lazzaro di Motta
Motta San Giovanni, alla Via Lungomare Ottaviano GU (ex via vecchia Lazzaro), ad un piano f.t., dell'area cortilizia antistante il piccolo manufatto riportati in C.F. del Comune di
Motta San Giovanni al foglio n°44, particella n°906, cat.A3, classe 1, di mq 16 e del piccolo appezzamento di terreno confinante, riportato in C.T. del Comune di Motta San Giovanni al foglio n°44, particella n°1086, di mq.30, ed, infine, accertare, riconoscere e dichiarare che
l'appezzamento di terreno, destinato a corte comune e strada di accesso agli immobili, di cui ai superiori n°1), 2) e 3), riportato in C.T. del Comune di Motta San Giovanni al foglio n°44, particella n°1085, di mq.80 è dalla stessa utilizzato da oltre trent'anni, quale corte comune e strada di accesso agli immobili di sua proprietà. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, in caso di opposizione alla presente domanda.”.
Gli odierni convenuti, sebbene ritualmente citati, non si costituivano e venivano dichiarati contumaci.
Concessi i termini di cui all'art 183, comma VI, c.p.c. ed espletata la prova testimoniale ammessa, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 22.10.2024, il difensore di parte attrice precisava le proprie conclusioni e il Giudice assumeva in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. avendovi il procuratore costituito espressamente rinunciato.
2. Preliminarmente, in punto di legittimazione passiva ed integrità del contraddittorio, deve rilevarsi che l'attrice ha correttamente citato in giudizio i proprietari degli immobili oggetto di causa, per come risultanti dalle certificazioni catastali ed ipocatastali in atti.
3. Nel merito, la domanda di usucapione avente ad oggetto il manufatto e adiacente cortile (particelle n. 906 e 1086) è fondata.
Come noto, l'usucapione costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà, ed altri diritti reali, che si perfeziona mediante il possesso pacifico, esclusivo ed ininterrotto sul bene per un periodo ultraventennale (art. 1158 c.c.).
Il suo fondamento si ravvisa in una situazione di fatto caratterizzata, per un verso, dall'inerzia del proprietario, per altro verso, dalla prolungata signoria di fatto sul bene da parte di chi si sostituisce al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo. Requisiti indefettibili della fattispecie acquisitiva sono:
i) l'inerzia del titolare del bene;
ii) il possesso uti dominus (c.d. corpus) per il tempo prescritto dalla legge;
iii) l'animus possidendi.
Il primo requisito si sostanzia nel mancato esercizio, da parte del proprietario del bene, delle prerogative dominicali ovvero la sua mancata reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore.
Quanto, invece, al possesso uti dominus (corpus) quest'ultimo ricorre ove l'interessato dimostri di aver avviato una particolare situazione di fatto con il bene, ovvero di averlo posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge, dovendosi osservare che proprio attraverso tale prolungata signoria egli si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto. In altri termini, il possesso uti dominus si deve esteriorizzare in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione. (Cfr., ex multis, Cass. civ. sez. II,
09/07/2021, n.19568).
Infine, altro elemento indefettibile è il c.d. animus possidendi. Tale requisito soggettivo non consiste nella convinzione del possessore di essere titolare del diritto reale, né nell'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto (c.d. animus usucapendi), bensì nell'intenzione di comportarsi e fare in modo che i terzi lo considerino come effettivo titolare del diritto esercitando le facoltà corrispondenti c.d. hanimus rem sibi habendi (cfr. Cass. civ.
n. 9671/2014; Cass. civ. n. 6989/1988).
L'accertamento circa la sussistenza dei requisiti appena descritti non può essere operato in astratto, ma in relazione alla specifica situazione oggetto di giudizio.
Con la conseguenza che tanto la continuità (per la quale il possesso deve essere esercitato senza soluzione di continuità, cioè conservato per il tempo stabilito dalla legge attraverso l'uso costante dei poteri sulla cosa), tanto il carattere pacifico e pubblico del potere di fatto posto in essere sul bene (per cui il possesso deve essere esercitato in modo visibile e non occulto, in modo tale da rivelare esteriormente l'animus possidendi), quanto la non equivocità (per la quale il possesso non deve essere esercitato in modo dubbio o incerto) devono sussistere in concreto ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà e di ciascuno di essi deve essere fornita compiuta prova ai sensi dell'art 2697 c.c.
Infatti, in ossequio alle tradizionali regole di riparto dell'onere probatorio di cui
2697c.c., chi agisce in giudizio affermando di avere usucapito il bene deve fornire prova puntuale di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva (Cfr., ex multis,
Cass. civ. sez. II, 3.11.2021, n. 31238 “È onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.[…] Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene”).
In particolare, per quanto più di rilievo in questa sede, nel caso, come quello di specie, di usucapione del comproprietario (essendo l'attrice, unitamente ai convenuti, intestataria degli immobili oggetto di causa) l'onere probatorio diventa più rigoroso giacché in tali ipotesi il comproprietario che sia nel possesso del bene, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, occorrendo a tal fine che egli goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (Cfr., ex multis, Cass. civ. sez. II, 28/07/2023, n.23042Cass. civ., sez. VI - II, ord n. 24781 del 19.10.2017; conf. Cass. civ., sez. II, n. 23539 del 10.11.2011, Rv. 619952 e
Cass. civ., sez. II, Sentenza n. 12775 del 20.5.2008, Rv. 603455).
In altri termini, poiché il godimento della cosa comune da parte di uno dei comproprietari potrebbe derivare da un atteggiamento di mera tolleranza degli altri, ai fini dell'usucapione, è necessario che si abbia la manifestazione di un dominio esclusivo della res communis attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, laddove, inoltre, l'onere della relativa prova grava su chi invoca il proprio possesso esclusivo (Cass. civ. n.19478/2007; Cass. civ, n. 17462/2009).
Ebbene, se tali sono i canoni ermeneutici di riferimento, questo Giudice, valutato il compendio probatorio in atti, ritiene che l'attrice abbia provato l'esercizio di un possesso esclusivo nei termini sopra indicati. Ed invero, dalle deposizioni testimoniali è emerso: i) che l'attrice possiede da oltre trent'anni un fabbricato ubicato sul lungomare Ottaviano GU costituito da una stanzetta e da un antistante cortile dotato di tettoia;
ii) che il predetto manufatto viene utilizzato dalla
, principalmente, nel periodo estivo e primaverile per dimorarvi, in quanto situato Parte_2
vicino al mare, ma che anche durante il resto dell'anno la predetta si reca presso l'immobile per curare le piante ed anche per far eseguire piccole opere di manutenzione come verniciare le ringhiere e le parti metalliche della struttura, corrose dal mare;
iii) che l' possiede Parte_2
da oltre trent'anni anche il terreno adibito a cortile posto al lato del manufatto e recintato su un lato da un muretto e per gli altri tre lati da una balconata-ringhiera; iv) che al manufatto e all'adiacente cortile si accede attraverso un cancello, oltrepassato il quale, vi è un vialetto attraverso cui è possibile raggiungere il manufatto dell'attrice; v) che detto vialetto è utilizzato dall' da oltre trent'anni per raggiungere il proprio fabbricato nonché anche da altre Parte_2
persone che hanno altri manufatti limitrofi a quello per cui è causa e posti lungo il lato destro e sinistro di questo vialetto;
iv) che, per quanto a conoscenza dei testi, nessuno si è mai opposto al possesso da parte dell'attrice del fabbricato e adiacente cortile nonché al suo passaggio presso il vialetto per accedere ai predetti immobili (Cfr. verbale di udienza del
12.4.2022).
Orbene, le dichiarazioni testimoniali - sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare in quanto rese da soggetti che hanno dimostrato di conoscere i luoghi di causa e trattandosi di deposizioni coerenti, circostanziate e prive di contraddizioni- sono certamente idonee a provare in capo all'attrice un possesso, uti dominus, esclusivo, protrattosi pacificamente per più di vent'anni ed estrinsecatosi in circostanze (utilizzo del manufatto per dimorarvi, principalmente, dal periodo primaverile sino all'autunno, realizzazione di opere di manutenzione, cura delle piante ubicate nel cortile recintato da una ringhiera metallica, elemento, quest'ultimo che manifesta la volontà di precluderne ai terzi la fruizione, c.d. ius excludendi alios) che, unitamente considerate, dimostrano che la gode da oltre Parte_2
vent'anni del manufatto e dell'adiacente cortile con la volontà di possedere uti dominus e in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui.
Ancora, la prospettazione attorea, atta a giustificare il possesso utile ad usucapire, trova, altresì, supporto nella produzione documentale versata in atti (si. all. 8 autorizzazione allaccio acqua;
all. 29 autorizzazione Min.Finanze; all. 30 domanda sanatoria;
all. n. 31 autorizzazione Capitaneria di Porto;
all. n. 32 autorizzazione Paesistica;
all. n. 33 Permesso di costruire in sanatoria n. 41\2007).
In definitiva, sulla scorta delle risultanze processuali complessivamente considerate deve ritenersi raggiunta, in favore dell'attrice, la prova di un possesso uti dominus pacifico, ininterrotto e ultraventennale del manufatto e adiacente terreno adibito a cortile (identificati nel Catasto Fabbricati del Comune di Motta San Giovanni al foglio n. 44, particelle n. 906 e
1086) con la conseguenza che la relativa domanda attorea di usucapione va accolta.
4. Quanto, infine, all'ulteriore pretesa avente ad oggetto l'appezzamento di terreno, identificato con la particella n. 1085, destinato a corte comune e strada di accesso al manufatto e cortile si osserva quanto segue.
Parte attrice deduce di possedere il predetto appezzamento di terreno, da oltre trent'anni, unitamente agli eredi di e e chiede che Persona_9 Persona_4
venga accertato, riconosciuto e dichiarato che tale appezzamento di terreno è dalla stessa utilizzato da oltre trent'anni quale corte comune e strada di accesso agli immobili di sua proprietà.
Così prospettata la domanda attorea - in difetto di ulteriori precisazioni e dovendosi dichiarare l'inammissibilità della diversa domanda formulata per la prima volta solo in sede di note conclusive e finalizzata al riconoscimento della comproprietà indivisa - deve qualificarsi in termini di acquisto, per usucapione, della servitù di passaggio.
Tanto chiarito, la domanda va accolta dovendosi ritenere provato in favore dell'attrice un possesso ultraventennale corrispondente all'esercizio di una servitù di passaggio.
Invero, dalle deposizioni testimoniali è emerso che il vialetto in questione è stato utilizzato dall' da oltre trent'anni accedere al proprio fabbricato nonché anche da Parte_2
altre persone che hanno altri manufatti limitrofi a quello per cui è causa (cfr. teste Tes_1
: “ADR: Al manufatto si accede attraverso un cancello di colore azzurro che si
[...]
affaccia lungo la strada Ottaviano GU. Tale cancello è raffigurato nelle foto n.
6-7 allegate alla perizia di parte e che mi vengono sottoposte in visione. Superato il cancello c'è un piccolo viale che consente di arrivare al manufatto sopra citato. E' vero che mia suocera per raggiungere tale manufatto utilizza, da oltre trent'anni, tale passaggio, unitamente ad altre persone che hanno altri piccoli manufatti vicini a quello nella disponibilità di mia suocera. E' vero che mia suocera ha le chiavi del cancello sopra citato e raffigurato nelle Testi foto n. 6-7.”; teste “ Riconosco nelle 7 foto allegate alla Testimone_2 perizia di parte e che mi vengono sottoposte in visione il manufatto ed il cortile sopra citati.
Preciso che, agli stessi si accede attraverso un cancello, pure raffigurato nelle foto, ubicato sul Lungomare. Oltrepassato il cancello, vi è un vialetto attraverso cui è possibile raggiungere il manufatto oggetto di causa. E' vero che, da oltre trent'anni, la sig.ra
utilizza detto vialetto per raggiungere il manufatto. Tale vialetto è Parte_1
utilizzato anche da altre persone che hanno altri manufatti limitrofi a quello per cui è causa
e posti lungo il lato destro e sinistro di questo vialetto. E' vero che l'attrice ha le chiavi del cancello sopra citato”).
Come noto, ai sensi dell'art. 1031 c.c., le servitù prediali possono essere costituite, oltre che coattivamente, volontariamente o per destinazione del padre di famiglia, anche per usucapione.
Oltre al presupposto legato all'esercizio del possesso uti dominus continuato per vent'anni, in materia di usucapione di servitù l'art. 1061, comma I, c.c. richiede un ulteriore requisito, da individuarsi nell'apparenza, con la specificazione di cui al secondo comma per cui non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.
Ad ulteriore specificazione di quanto esposto, deve precisarsi che il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio, rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile.
E' stato, di conseguenza, indicato in giurisprudenza che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 11834 del 6.5.2021).
Su tale aspetto, tuttavia, più recente giurisprudenza ha precisato, meno rigidamente, che ai fini dell'usucapione del diritto di servitù di passaggio non è necessaria la sussistenza di specifiche opere materiali ulteriori rispetto a quella (ad esempio il tracciato, la strada, la rampa, la scala) su cui il passaggio preteso è possibile, ma è sufficiente l'evidenza dell'inequivoco collegamento funzionale tra l'opera in sé destinata al passaggio e il preteso fondo dominante (Cass. civ, sez. II, ord. n. 29555 del 25.10.2023).
Tale ultimo indirizzo ermeneutico appare maggiormente condivisibile, perché più conforme al dettato normativo (che richiede l'opera visibile e permanente - ossia nel caso di servitù di passaggio la strada - e non un quid ulteriore): infatti, alla luce di una lettura in chiave funzionale del presupposto dell'apparenza, legato all'esigenza di rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile, appare non necessaria la presenza di opere visibili ulteriori rispetto a quella su cui il passaggio viene esercitato, ma è sufficiente che dalle caratteristiche e dalla posizione dell'opera emerga inequivocabilmente il collegamento funzionale tra la stessa (la strada), destinata al passaggio,
e il preteso fondo dominante.
Nel caso in esame, tale collegamento funzionale emerge inequivocabilmente non solo dalla documentazione fotografica in atti, ma risulta, altresì, confermata dai testimoni laddove gli stessi riferiscono che l'accesso al fabbricato dell' , così come agli altri fabbricati Parte_2
ad esso limitrofi, è consentito tramite la stradella in esame.
Per completezza si precisa, infine, che nella vicenda in esame non può trovare applicazione il principio “nemini res sua servit” in forza del quale la servitù presuppone che i fondi (dominante e servente) appartengano a soggetti diversi.
Ciò in quanto, tale regola opera solamente quando un solo soggetto è titolare sia del fondo servente sia di quello dominante, ma non anche quando, come nella presente fattispecie, il proprietario di uno di tali fondi sia comproprietario dell'altro (Cass. civ., 22.3.2017, n.
7318): in tal caso l'intersoggettività del rapporto è data appunto dal concorso di altri titolari del bene comune (nella specie in virtù della maturata usucapione, è Parte_1
divenuta proprietaria esclusiva del fondo dominante ed è comproprietaria di quello servente).
5. In ordine al governo delle spese di lite, considerata la mancata opposizione delle parti convenute, può disporsi la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2095/2020 R.G. così dispone:
1. dichiara acquisito da per intervenuta usucapione, il diritto di Parte_1
proprietà sul manufatto per civile abitazione sito in Lazzaro di Motta San Giovanni, alla Via Lungomare Ottaviano GU (ex via vecchia Lazzaro) - riportato in Catasto Fabbricati del
Comune di Motta San Giovanni al foglio n. 44, particella n. 906 - e sul confinante appezzamento di terreno, riportato in Catasto Terreni del Comune di Motta San Giovanni al foglio n. 44, particella n. 1086 (derivata dalla 656);
2. dichiara acquisita da per maturata usucapione, la servitù di Parte_1
passaggio sull'appezzamento di terreno, destinato a corte comune e strada di accesso agli immobili di cui al n. 1, riportato in Catasto Terreni del Comune di Motta San Giovanni al foglio n 44, particella n 1085;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4. ordina la trascrizione della presente sentenza come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, 16 gennaio 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)