Art. 2. Ambito di applicazione 1. Le norme del presente decreto si applicano alle imprese di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la Commissione dell'Unione europea, possono essere esentate in tutto o in parte dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto le imprese che effettuano esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti, in considerazione della natura della merce trasportata o della brevita' del percorso, nonche', per il periodo di un triennio, quelle che esercitano l'attivita' di autotrasporto merci su strada per conto terzi con veicoli il cui carico totale o carico autorizzato non superi le 6 tonnellate. Le imprese esentate devono comunque essere iscritte all'albo e dimostrare il possesso del requisito dell'onorabilita'.
(2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) che il presente provvedimento e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del medesimo D.Lgs. e comunque a decorrere dal 1° luglio 2001. --------------- AGGIORNAMENTO (3)
- Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 , come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 , ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del medesimo D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 .
- Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 , nel modificare l' art. 20, comma 1 del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal giorno della pubblicazione".
- Il regolamento di cui all'art. 20, comma 1, alinea del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e' stato emanato con Decreto 28 aprile 2005, n. 161, pubblicato in G.U. 16/08/2005, n. 189.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la Commissione dell'Unione europea, possono essere esentate in tutto o in parte dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto le imprese che effettuano esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti, in considerazione della natura della merce trasportata o della brevita' del percorso, nonche', per il periodo di un triennio, quelle che esercitano l'attivita' di autotrasporto merci su strada per conto terzi con veicoli il cui carico totale o carico autorizzato non superi le 6 tonnellate. Le imprese esentate devono comunque essere iscritte all'albo e dimostrare il possesso del requisito dell'onorabilita'.
(2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) che il presente provvedimento e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del medesimo D.Lgs. e comunque a decorrere dal 1° luglio 2001. --------------- AGGIORNAMENTO (3)
- Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 , come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 , ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del medesimo D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 .
- Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 , nel modificare l' art. 20, comma 1 del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal giorno della pubblicazione".
- Il regolamento di cui all'art. 20, comma 1, alinea del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e' stato emanato con Decreto 28 aprile 2005, n. 161, pubblicato in G.U. 16/08/2005, n. 189.