Articolo 3 della Legge 27 febbraio 1985, n. 52
Articolo 2Articolo 4
Versione
2 settembre 1985
Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 2664 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Il conservatore dei registri immobiliari deve custodire negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati e deve inserire, con numerazione progressiva annuale, nella raccolta delle note costituente il registro particolare delle trascrizioni uno degli originali della nota, indicandovi il giorno della consegna del titolo e il numero d'ordine assegnato nel registro generale".
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 2664 del codice civile (Conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione della nota), come risultante a seguito della sostituzione del primo comma operata dall'art. 3 della legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Il conservatore dei registri immobiliari deve custodire negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati e deve inserire, con numerazione progressiva annuale, nella raccolta delle note costituente il registro particolare delle trascrizioni tino degli originali della nota, indicandovi il giorno della consegna del titolo e il numero d'ordine assegnato nel registro generale.
Il conservatore deve restituire al richiedente uno degli originali della nota, nel quale deve certificare l'eseguita trascrizione con le indicazioni sopra accennate".
Entrata in vigore il 2 settembre 1985
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