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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 08/09/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 1093/2024
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott.ssa Maddalena
Saturni, in funzione di giudice dell'appello, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado promossa da
(C.F. ), (CF. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (CF. ); C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(CF. ; (C.F. );
[...] CodiceFiscale_4 Parte_5 C.F._5
(CF. ); (C.F. Parte_6 C.F._6 Parte_7
); (CF. ); C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
(CF. ); (CF.
[...] C.F._9 Controparte_1
); (C.F. C.F._10 Parte_10
) – assistiti e difesi dall'Avv. CELIN MASSIMILIANO P.IVA_1
Parte appellante
contro
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. LAMBERT CP_2 P.IVA_2
TOMMASO
Parte appellata
CONCLUSIONI:
per parte appellante:
“L'on. Tribunale di Padova, contrariis rejectis, in riforma
dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Padova, dott.ssa Dott.ssa Nazzarena Zanini, n. 1091/2023 emessa e depositata in data
27.09.2023
VOGLIA
Accogliere tutte le domande formulate dai sigg. Parte_1 [...]
, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 CP_1
in proprio e quale legale rappresentante della
[...] [...]
in primo grado e qui riproposte, e Parte_10
per l'effetto
1. Accertato e dichiarato che gli attori hanno versato alla società
convenuta a titolo di IVA sulla Tariffa Ambientale la somma
complessiva di Euro 1.388,77 Milletrecentottantotto/77) così
ripartita:
• Euro 109,97 da parte del sig. Parte_1
• Euro 197,29 da parte del sig. Parte_2
• Euro 116,67 da parte del sig. Parte_3
• Euro 123,86 da parte del sig. Parte_4
• Euro 68,66 da parte della sig.ra Parte_5
• Euro 135,87 da parte del sig. Parte_6
• Euro 138,61 da parte della sig.ra Parte_7
• Euro 156,38 da parte del sig. Parte_8
• Euro 165,48 da parte del sig. Parte_9
• Euro 72,56 da parte del rev.do Controparte_1
• Euro 103,42 da parte della Parte_10
accertato inoltre che tali somme non sono dovute per i motivi di cui
alle premesse, condannare la società – in persona del CP_2
legale rappresentante pro tempore – a restituire agli attori le dette
somme oltre agli interessi legali dalle singole date di effettuazione
dei pagamenti al saldo effettivo. pag. 2/8 1. Condannare la società – in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore –, per i motivi di cui in premessa, al
pagamento in favore degli attori della somma equitativamente
determinata prevista dall'art. 96 III co. c.p.c.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio anche del
giudizio di primo grado”.
per parte appellata:
“Nel merito in via principale
Respingersi integralmente l'appello proposto in quanto infondato in
fatto e in diritto.
Nel merito in via subordinata:
Nella denegata ipotesi di parziale riforma della sentenza n. 1091/2023
del Giudice di Pace di Padova, depositata in cancelleria in data
27.09.2023, respingersi la domanda di condanna ex art. 96, comma III,
c.p.c. Con integrale vittoria di spese e competenze relative al
presente grado di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data
29.02.2024 gli undici appellanti indicati in epigrafe chiedevano al
Tribunale di Padova l'integrale riforma della sentenza n. 1091/2023
emessa dal giudice di Pace di Padova in data 27.09.2023 con cui il giudice di prime cure rigettava le domande proposte dagli stessi appellanti contro CP_2
Quanto al giudizio di primo grado, gli attori, odierni appellanti,
citavano dinanzi al g.d.p. padovano l'appellata gestore CP_2
del servizio rifiuti per il Comune di Veggiano, chiedendo il rimborso dell'iva asseritamente non dovuta (presente nelle fatture prodotte in giudizio ed emesse dalla medesima tutte regolarmente CP_2
pagate). pag. 3/8 Secondo le tesi attoree la maggiorazione dell'IVA da parte di era CP_2
non dovuta, non essendo stato attivato alcun sistema di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti e non essendo possibile applicare l'IVA
su un tributo.
Il g.d.p. con sentenza n. 1091/2023 depositata in data 27.09.2023
respingeva le domande attoree, compensando tra le parti le spese di lite.
*
Con l'impugnazione parte appellante contesta la conclusione del g.d.p.
deducendo i seguenti motivi:
1. Erroneità e contraddittorietà della sentenza di primo grado laddove il Giudice ha ritenuto che nel sia Controparte_3
realizzata la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti.
2. Erroneità della sentenza di primo grado laddove il Giudice ha ritenuto che l'iva potrebbe essere rimborsata agli utenti solo se vi fosse la prova di una duplicazione dell'iva stessa.
3. Erroneità della sentenza di primo grado laddove il Giudice non ha condannato la convenuta al pagamento della somma equitativamente determinata prevista dall'art. 96, III co., c.p.c..
*
L'appello è fondato e va accolto.
Le fatture per cui viene richiesta la restituzione dell'IVA coprono un arco temporale ricompreso tra il 2016 e il 2022 (cfr. elenco fatture presente in calce alla citazione di primo grado con numero e anno), sì
che il riferimento è la TARI, introdotta con L. 147/2013 e subentrata alla TARES dal 1° gennaio 2014.
Questo giudice alla luce dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (secondo il quale la motivazione della sentenza può consistere anche nel
“riferimento a precedenti conformi”), ritiene di aderire al pag. 4/8 consolidato indirizzo di questo Ufficio, esposto dagli appellanti e documentato con la produzione in copia di numerosi precedenti, secondo cui la TARI
è pacificamente ricompresa nel perimetro dell'imposizione tributaria.
Non solo il legislatore ha qualificato Tares prima e Tari poi come
“tributo” e “tassa”, ma ha consentito ai Comuni, che avessero realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, di applicare, in luogo della TARES
(prima) e della TARI (poi), una tariffa avente natura di corrispettivo
(art. 14 co. 29 D.l. 201/2011 e art. 1 co. 668 L. 147/2013), venendo così chiaramente a prevedere un sistema alternativo, tributo da un lato e tariffa corrispettivo dall'altro.
Ciò detto, va verificata, al fine di poter invocare l'applicazione della tariffa corrispettiva assoggettata a IVA, l'adozione di un regolamento che preveda l'introduzione della tariffa corrispettiva e l'istituzione di un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti.
in primo grado con i docc. n. 2 e 5 ha prodotto i Regolamenti di CP_2
Igiene ambientale in vigore nel Comune di Veggiano, dal 2016 al 2022.
Quivi non si fa riferimento ai concreti sistemi di misurazione,
prescrivendo che deve essere realizzata la tariffa di tipo corrispettivo.
Gli odierni appellanti, che hanno promosso azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. e su cui grava la prova dell'inesistenza della causa giustificativa del pagamento (cfr. ex multis Cass. 34427/2022), hanno sostenuto che difettava la prova da cui emergesse che, nonostante l'adozione di regolamenti idonei, fosse stato effettivamente introdotto un sistema di misurazione specifica dei rifiuti e ha ribadito che la somma dovuta ha continuato a essere determinata pag. 5/8 secondo i medesimi criteri del passato (metratura dell'immobile e numero di occupanti).
A fronte di tale contestazione, in sede di comparsa di CP_2
costituzione di appello ha eccepito di aver introdotto, nella ricerca di addivenire sempre più a una tariffazione puntuale per ogni utenza,
in tutti i Comuni che serve (compreso quello che interessa la presente causa), “un sistema di svuotamenti del rifiuto secco con bidoni da 120
litri di capacità, dotati di microchip in modo che l'operatore possa
registrare il numero di svuotamenti che segue per ogni utenza”.
Tale affermazione, avanzata per la prima volta in questa sede, è
tardiva: , con ogni conseguenza ai sensi dell'art. 115 c.p.c., non CP_2
ha infatti svolto tempestivamente nessuna replica o contestazione specifica alla deduzione degli attori in primo grado circa la mancata effettuazione di una misurazione puntuale dell'asporto dei rifiuti e l'applicazione della tariffa ancora basata sulla metratura dell'immobile e sul numero degli occupanti.
L'appello va pertanto accolto e la sentenza riformata.
L'appellata va condannata a pagare in restituzione le somme richieste,
maggiorate di interessi al saggio ex art. 1284 co. 4 c.c. dal giorno della domanda giudiziale 9.2.2023 al saldo.
*
Secondo il costante indirizzo della Suprema Corte, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata,
deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, pag. 6/8 la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. ex multis Cass. n. 9064/2018; Cass. n.
1775/2017).
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate, per entrambi i gradi, con riferimento ai valori medi per la fase di studio e introduttiva, minimi per la decisionale vista la sostanziale ripetizione degli argomenti difensivi.
Quanto allo scaglione, va considerato quello fino a € 1.100,00 (come chiarito da Cass. n. 18166/2023 “in ipotesi di litisconsorzio
facoltativo (art. 103 c.p.c.), caratterizzato da domande di più
soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche
se della stessa natura, non è applicabile il secondo comma dell'art.
10 c.p.c. (che è richiamato soltanto dall'art. 104 dello stesso
codice, relativo al cumulo oggettivo), sicché il valore delle singole
controversie deve essere autonomamente determinato”).
La domanda ex art. 96 c.p.c. va rigettata in quanto non è rinvenibile alcun atteggiamento di dolo o colpa grave in capo ad anche alla CP_2
luce della presenza di alcuni precedenti difformi.
*
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in totale riforma della sentenza impugnata n. 1091/2023 così dispone:
1. accoglie l'appello e condanna a restituire i seguenti CP_2
importi:
a) Euro 109,97 in favore di Parte_1
b) Euro 197,29 in favore di Parte_2
c) Euro 116,67 in favore di Parte_3 pag. 7/8 d) Euro 123,86 in favore di Parte_4
e) Euro 68,66 in favore di Parte_5
f) Euro 135,87 in favore di Parte_6
g) Euro 138,61 in favore di Parte_7
h) Euro 156,38 in favore di Parte_8
i) Euro 165,48 in favore di Parte_9
j) Euro 72,56 in favore di Controparte_1
k) Euro 103,42 in favore di Parte_10
;
[...]
oltre interessi al saggio ex art. 1284 co. 4 c.c. dal giorno della domanda giudiziale 9.2.2023 al saldo;
2. Condanna al rimborso delle spese di lite nei confronti CP_2
degli appellanti, che si liquidano, per il primo grado, in euro
125,00 per spese, in euro 207,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15% per spese generali;
e, per il secondo grado,
in € 174,00 per esborsi, euro 362,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15% per spese generali.
Così in data 03/09/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maddalena Saturni
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 1093/2024
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott.ssa Maddalena
Saturni, in funzione di giudice dell'appello, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado promossa da
(C.F. ), (CF. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (CF. ); C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(CF. ; (C.F. );
[...] CodiceFiscale_4 Parte_5 C.F._5
(CF. ); (C.F. Parte_6 C.F._6 Parte_7
); (CF. ); C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
(CF. ); (CF.
[...] C.F._9 Controparte_1
); (C.F. C.F._10 Parte_10
) – assistiti e difesi dall'Avv. CELIN MASSIMILIANO P.IVA_1
Parte appellante
contro
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. LAMBERT CP_2 P.IVA_2
TOMMASO
Parte appellata
CONCLUSIONI:
per parte appellante:
“L'on. Tribunale di Padova, contrariis rejectis, in riforma
dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Padova, dott.ssa Dott.ssa Nazzarena Zanini, n. 1091/2023 emessa e depositata in data
27.09.2023
VOGLIA
Accogliere tutte le domande formulate dai sigg. Parte_1 [...]
, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 CP_1
in proprio e quale legale rappresentante della
[...] [...]
in primo grado e qui riproposte, e Parte_10
per l'effetto
1. Accertato e dichiarato che gli attori hanno versato alla società
convenuta a titolo di IVA sulla Tariffa Ambientale la somma
complessiva di Euro 1.388,77 Milletrecentottantotto/77) così
ripartita:
• Euro 109,97 da parte del sig. Parte_1
• Euro 197,29 da parte del sig. Parte_2
• Euro 116,67 da parte del sig. Parte_3
• Euro 123,86 da parte del sig. Parte_4
• Euro 68,66 da parte della sig.ra Parte_5
• Euro 135,87 da parte del sig. Parte_6
• Euro 138,61 da parte della sig.ra Parte_7
• Euro 156,38 da parte del sig. Parte_8
• Euro 165,48 da parte del sig. Parte_9
• Euro 72,56 da parte del rev.do Controparte_1
• Euro 103,42 da parte della Parte_10
accertato inoltre che tali somme non sono dovute per i motivi di cui
alle premesse, condannare la società – in persona del CP_2
legale rappresentante pro tempore – a restituire agli attori le dette
somme oltre agli interessi legali dalle singole date di effettuazione
dei pagamenti al saldo effettivo. pag. 2/8 1. Condannare la società – in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore –, per i motivi di cui in premessa, al
pagamento in favore degli attori della somma equitativamente
determinata prevista dall'art. 96 III co. c.p.c.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio anche del
giudizio di primo grado”.
per parte appellata:
“Nel merito in via principale
Respingersi integralmente l'appello proposto in quanto infondato in
fatto e in diritto.
Nel merito in via subordinata:
Nella denegata ipotesi di parziale riforma della sentenza n. 1091/2023
del Giudice di Pace di Padova, depositata in cancelleria in data
27.09.2023, respingersi la domanda di condanna ex art. 96, comma III,
c.p.c. Con integrale vittoria di spese e competenze relative al
presente grado di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data
29.02.2024 gli undici appellanti indicati in epigrafe chiedevano al
Tribunale di Padova l'integrale riforma della sentenza n. 1091/2023
emessa dal giudice di Pace di Padova in data 27.09.2023 con cui il giudice di prime cure rigettava le domande proposte dagli stessi appellanti contro CP_2
Quanto al giudizio di primo grado, gli attori, odierni appellanti,
citavano dinanzi al g.d.p. padovano l'appellata gestore CP_2
del servizio rifiuti per il Comune di Veggiano, chiedendo il rimborso dell'iva asseritamente non dovuta (presente nelle fatture prodotte in giudizio ed emesse dalla medesima tutte regolarmente CP_2
pagate). pag. 3/8 Secondo le tesi attoree la maggiorazione dell'IVA da parte di era CP_2
non dovuta, non essendo stato attivato alcun sistema di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti e non essendo possibile applicare l'IVA
su un tributo.
Il g.d.p. con sentenza n. 1091/2023 depositata in data 27.09.2023
respingeva le domande attoree, compensando tra le parti le spese di lite.
*
Con l'impugnazione parte appellante contesta la conclusione del g.d.p.
deducendo i seguenti motivi:
1. Erroneità e contraddittorietà della sentenza di primo grado laddove il Giudice ha ritenuto che nel sia Controparte_3
realizzata la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti.
2. Erroneità della sentenza di primo grado laddove il Giudice ha ritenuto che l'iva potrebbe essere rimborsata agli utenti solo se vi fosse la prova di una duplicazione dell'iva stessa.
3. Erroneità della sentenza di primo grado laddove il Giudice non ha condannato la convenuta al pagamento della somma equitativamente determinata prevista dall'art. 96, III co., c.p.c..
*
L'appello è fondato e va accolto.
Le fatture per cui viene richiesta la restituzione dell'IVA coprono un arco temporale ricompreso tra il 2016 e il 2022 (cfr. elenco fatture presente in calce alla citazione di primo grado con numero e anno), sì
che il riferimento è la TARI, introdotta con L. 147/2013 e subentrata alla TARES dal 1° gennaio 2014.
Questo giudice alla luce dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (secondo il quale la motivazione della sentenza può consistere anche nel
“riferimento a precedenti conformi”), ritiene di aderire al pag. 4/8 consolidato indirizzo di questo Ufficio, esposto dagli appellanti e documentato con la produzione in copia di numerosi precedenti, secondo cui la TARI
è pacificamente ricompresa nel perimetro dell'imposizione tributaria.
Non solo il legislatore ha qualificato Tares prima e Tari poi come
“tributo” e “tassa”, ma ha consentito ai Comuni, che avessero realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, di applicare, in luogo della TARES
(prima) e della TARI (poi), una tariffa avente natura di corrispettivo
(art. 14 co. 29 D.l. 201/2011 e art. 1 co. 668 L. 147/2013), venendo così chiaramente a prevedere un sistema alternativo, tributo da un lato e tariffa corrispettivo dall'altro.
Ciò detto, va verificata, al fine di poter invocare l'applicazione della tariffa corrispettiva assoggettata a IVA, l'adozione di un regolamento che preveda l'introduzione della tariffa corrispettiva e l'istituzione di un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti.
in primo grado con i docc. n. 2 e 5 ha prodotto i Regolamenti di CP_2
Igiene ambientale in vigore nel Comune di Veggiano, dal 2016 al 2022.
Quivi non si fa riferimento ai concreti sistemi di misurazione,
prescrivendo che deve essere realizzata la tariffa di tipo corrispettivo.
Gli odierni appellanti, che hanno promosso azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. e su cui grava la prova dell'inesistenza della causa giustificativa del pagamento (cfr. ex multis Cass. 34427/2022), hanno sostenuto che difettava la prova da cui emergesse che, nonostante l'adozione di regolamenti idonei, fosse stato effettivamente introdotto un sistema di misurazione specifica dei rifiuti e ha ribadito che la somma dovuta ha continuato a essere determinata pag. 5/8 secondo i medesimi criteri del passato (metratura dell'immobile e numero di occupanti).
A fronte di tale contestazione, in sede di comparsa di CP_2
costituzione di appello ha eccepito di aver introdotto, nella ricerca di addivenire sempre più a una tariffazione puntuale per ogni utenza,
in tutti i Comuni che serve (compreso quello che interessa la presente causa), “un sistema di svuotamenti del rifiuto secco con bidoni da 120
litri di capacità, dotati di microchip in modo che l'operatore possa
registrare il numero di svuotamenti che segue per ogni utenza”.
Tale affermazione, avanzata per la prima volta in questa sede, è
tardiva: , con ogni conseguenza ai sensi dell'art. 115 c.p.c., non CP_2
ha infatti svolto tempestivamente nessuna replica o contestazione specifica alla deduzione degli attori in primo grado circa la mancata effettuazione di una misurazione puntuale dell'asporto dei rifiuti e l'applicazione della tariffa ancora basata sulla metratura dell'immobile e sul numero degli occupanti.
L'appello va pertanto accolto e la sentenza riformata.
L'appellata va condannata a pagare in restituzione le somme richieste,
maggiorate di interessi al saggio ex art. 1284 co. 4 c.c. dal giorno della domanda giudiziale 9.2.2023 al saldo.
*
Secondo il costante indirizzo della Suprema Corte, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata,
deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, pag. 6/8 la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. ex multis Cass. n. 9064/2018; Cass. n.
1775/2017).
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate, per entrambi i gradi, con riferimento ai valori medi per la fase di studio e introduttiva, minimi per la decisionale vista la sostanziale ripetizione degli argomenti difensivi.
Quanto allo scaglione, va considerato quello fino a € 1.100,00 (come chiarito da Cass. n. 18166/2023 “in ipotesi di litisconsorzio
facoltativo (art. 103 c.p.c.), caratterizzato da domande di più
soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche
se della stessa natura, non è applicabile il secondo comma dell'art.
10 c.p.c. (che è richiamato soltanto dall'art. 104 dello stesso
codice, relativo al cumulo oggettivo), sicché il valore delle singole
controversie deve essere autonomamente determinato”).
La domanda ex art. 96 c.p.c. va rigettata in quanto non è rinvenibile alcun atteggiamento di dolo o colpa grave in capo ad anche alla CP_2
luce della presenza di alcuni precedenti difformi.
*
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in totale riforma della sentenza impugnata n. 1091/2023 così dispone:
1. accoglie l'appello e condanna a restituire i seguenti CP_2
importi:
a) Euro 109,97 in favore di Parte_1
b) Euro 197,29 in favore di Parte_2
c) Euro 116,67 in favore di Parte_3 pag. 7/8 d) Euro 123,86 in favore di Parte_4
e) Euro 68,66 in favore di Parte_5
f) Euro 135,87 in favore di Parte_6
g) Euro 138,61 in favore di Parte_7
h) Euro 156,38 in favore di Parte_8
i) Euro 165,48 in favore di Parte_9
j) Euro 72,56 in favore di Controparte_1
k) Euro 103,42 in favore di Parte_10
;
[...]
oltre interessi al saggio ex art. 1284 co. 4 c.c. dal giorno della domanda giudiziale 9.2.2023 al saldo;
2. Condanna al rimborso delle spese di lite nei confronti CP_2
degli appellanti, che si liquidano, per il primo grado, in euro
125,00 per spese, in euro 207,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15% per spese generali;
e, per il secondo grado,
in € 174,00 per esborsi, euro 362,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15% per spese generali.
Così in data 03/09/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maddalena Saturni
pag. 8/8