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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/10/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 664/2025
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa LA FO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1
società elettivamente domiciliata in Bologna (BO), Via Clavature n. 18, presso e nello studio dell'Avv.
MO VA del Foro di Bologna, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Attrice opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Controparte_1
), società elettivamente domiciliata in San Bonifacio (VR), Via Camporosolo n. 26, presso e P.IVA_2
nello studio degli Avv.ti MARAGNA NICOLA del Foro di Verona, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1 comma c.p.c.)
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da note autorizzate depositate telematicamente, così chiedendo:
“Accertato e dichiarato che il decreto ingiuntivo sulla base del quale si procede è stato emesso da Autorità priva di giurisdizione e/o competenza e che, comunque, non vanta alcun credito Controparte_1 nei confronti di dichiarare nullo e/o inefficace il precetto di pagamento opposto e Parte_1 comunque revocarlo”.
Parte convenuta opposta ha concluso come da note autorizzate depositate telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito: rigettarsi tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
in ogni caso: con vittoria di spese di lite, oltre accessori come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso l'atto Parte_1
di precetto notificatogli in data 10.2.2025 per la somma di € 161.841,88. L'opponente chiedeva che venisse accertato che il decreto ingiuntivo sulla cui base la controparte aveva intentato l'azione esecutiva era stato emesso da un'autorità priva di giurisdizione o competenza, con conseguente nullità o inefficacia dell'atto di precetto opposto. Costituitasi in giudizio, contestava CP_1 Controparte_1
l'eccezione di difetto di giurisdizione o competenza ex adverso sollevata e comunque rilevava l'infondatezza dell'opposizione in ragione della medesimezza dei motivi di contestazione rispetto a quelli già proposti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Ne chiedeva dunque il rigetto.
Dopo la rinuncia da parte dell'opponente all'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., nonché all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, questa veniva ritenuta matura per la decisione, con conseguente fissazione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso, ritiene il giudicante che l'opposizione - a prescindere dalle sorti del titolo esecutivo - sia inammissibile.
Secondo giurisprudenza costante: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza
pagina 2 di 3 giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. n. 2785/2025). Ebbene, le doglianze articolate dalla società opponente non palesano un vizio di inesistenza giuridica del decreto ingiuntivo sulla cui base le è stato notificato l'atto di precetto opposto, per cui dovevano essere formulate solo ed esclusivamente nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo medesimo. Sono invece inammissibili nella presente sede, in quanto non riguardano direttamente l'atto di precetto opposto. La ratio è evidente: ammettere le medesime critiche difensive a due atti appartenenti a due fasi processuali nettamente distinte comporterebbe una diseconomica duplicazione di processi, aggravata da un concreto rischio di contrasto tra giudicati.
L'opposizione va dunque dichiarata inammissibile (fermo restando che l'eventuale revoca del titolo esecutivo comporta naturaliter la caducazione delle iniziative esecutive intraprese, non essendo necessaria alcuna statuizione dell'odierno giudicante in merito a tale caducazione).
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e Parte_1
vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000) con la riduzione ai minimi tariffari per l'assenza di attività istruttoria, per la definizione in rito del procedimento e per l'applicazione alla fase decisoria del rito semplificato che non ha comportato il deposito di scritti difensivi finali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni domanda ed eccezione, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, Parte_1 CP_1 Controparte_1
liquidate in € 7.052,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 9 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa LA FO
pagina 3 di 3
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa LA FO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1
società elettivamente domiciliata in Bologna (BO), Via Clavature n. 18, presso e nello studio dell'Avv.
MO VA del Foro di Bologna, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Attrice opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Controparte_1
), società elettivamente domiciliata in San Bonifacio (VR), Via Camporosolo n. 26, presso e P.IVA_2
nello studio degli Avv.ti MARAGNA NICOLA del Foro di Verona, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1 comma c.p.c.)
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da note autorizzate depositate telematicamente, così chiedendo:
“Accertato e dichiarato che il decreto ingiuntivo sulla base del quale si procede è stato emesso da Autorità priva di giurisdizione e/o competenza e che, comunque, non vanta alcun credito Controparte_1 nei confronti di dichiarare nullo e/o inefficace il precetto di pagamento opposto e Parte_1 comunque revocarlo”.
Parte convenuta opposta ha concluso come da note autorizzate depositate telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito: rigettarsi tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
in ogni caso: con vittoria di spese di lite, oltre accessori come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso l'atto Parte_1
di precetto notificatogli in data 10.2.2025 per la somma di € 161.841,88. L'opponente chiedeva che venisse accertato che il decreto ingiuntivo sulla cui base la controparte aveva intentato l'azione esecutiva era stato emesso da un'autorità priva di giurisdizione o competenza, con conseguente nullità o inefficacia dell'atto di precetto opposto. Costituitasi in giudizio, contestava CP_1 Controparte_1
l'eccezione di difetto di giurisdizione o competenza ex adverso sollevata e comunque rilevava l'infondatezza dell'opposizione in ragione della medesimezza dei motivi di contestazione rispetto a quelli già proposti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Ne chiedeva dunque il rigetto.
Dopo la rinuncia da parte dell'opponente all'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., nonché all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, questa veniva ritenuta matura per la decisione, con conseguente fissazione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso, ritiene il giudicante che l'opposizione - a prescindere dalle sorti del titolo esecutivo - sia inammissibile.
Secondo giurisprudenza costante: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza
pagina 2 di 3 giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. n. 2785/2025). Ebbene, le doglianze articolate dalla società opponente non palesano un vizio di inesistenza giuridica del decreto ingiuntivo sulla cui base le è stato notificato l'atto di precetto opposto, per cui dovevano essere formulate solo ed esclusivamente nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo medesimo. Sono invece inammissibili nella presente sede, in quanto non riguardano direttamente l'atto di precetto opposto. La ratio è evidente: ammettere le medesime critiche difensive a due atti appartenenti a due fasi processuali nettamente distinte comporterebbe una diseconomica duplicazione di processi, aggravata da un concreto rischio di contrasto tra giudicati.
L'opposizione va dunque dichiarata inammissibile (fermo restando che l'eventuale revoca del titolo esecutivo comporta naturaliter la caducazione delle iniziative esecutive intraprese, non essendo necessaria alcuna statuizione dell'odierno giudicante in merito a tale caducazione).
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e Parte_1
vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000) con la riduzione ai minimi tariffari per l'assenza di attività istruttoria, per la definizione in rito del procedimento e per l'applicazione alla fase decisoria del rito semplificato che non ha comportato il deposito di scritti difensivi finali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni domanda ed eccezione, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, Parte_1 CP_1 Controparte_1
liquidate in € 7.052,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 9 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa LA FO
pagina 3 di 3