7 maggio 1977
Il raccomandatario, prima della partenza della nave straniera dal porto in cui egli opera, deve ottenere, dal suo mandante - armatore, noleggiatore o vettore - la disponibilita' nel territorio italiano della somma in valuta sufficiente a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte suo tramite in occasione dell'approdo della nave nel porto stesso. Oltre che nei casi previsti dall' articolo 181 del codice della navigazione , l'autorita' marittima rifiuta il rilascio delle spedizioni alla nave straniera se, insieme alla dichiarazione integrativa di partenza prevista dall' articolo 179 del codice di navigazione , il comandante non abbia presentato una dichiarazione sottoscritta dal locale raccomandatario, attestante che questi ha la disponibilita' nel territorio italiano della somma.
Il raccomandatario di una nave straniera, all'arrivo della stessa nel porto in cui opera, deve far pervenire al comandante del porto una nota da cui risultino il nome e l'indirizzo dell'armatore o del noleggiatore o del vettore, dal quale ha ricevuto il mandato. Se il mandato gli e' stato conferito a mezzo di un intermediario, deve indicare anche il nome e l'indirizzo dello stesso.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 10821 del 05https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. trib., 05/05/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 05/05/2010), n.10821 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PAPA Enrico – Presidente – Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere – Dott. GRECO Antonio – Consigliere – Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere – Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: Tuscania srl, di seguito “Societa'”, incorporante la G. Fanfani & C. srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante, signor F.V., rappresentata e difesa dall'avv. Napoletano Francesco, presso il quale e' elettivamente domiciliata in Roma, Via Po 9; – ricorrente – contro l'Agenzia delle dogane, di seguito “Agenzia”, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12; – …
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Giurisprudenza • 28
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 29/12/2025, n. 4124Provvedimento: […] La richiesta di pagamento dei suddetti diritti portuali si fonda sul presupposto che il Ricorrente_1 svolgeva l'attività di agente marittimo raccomandatario e pertanto, nella sua qualità di debitore solidale con l'armatore, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 e art. 5 della legge n. 135/1977, per le obbligazioni che questi avrebbe assunto per conto dell'armatore straniero in occasione dell'approdo della nave nel porto.Leggi di più...
- diritti portuali·
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- giurisprudenza cumulabilità ingiunzione e ruolo·
- responsabilità solidale raccomandatario·
- art. 7 L. n. 212 del 2000·
- art. 30 D.P.R. 602/73·
- riscossione a mezzo ruolo·
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- art. 181 cod. nav.·
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- art. 3 L. n. 241 del 1990·
- art. 5 legge 135/1977·
- art. 13 D.Lgs. 159/2015·
- riscossione a mezzo ingiunzione·
- art. 82 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43