Sentenza 23 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 14 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 4 luglio 2025
Commentario • 1
- 1. Richiesta chiarimenti da parte della stazione appaltante per la verifica di anomalieGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 11 luglio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 14/02/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00626/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00632/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 632 del 2025, proposto da
Elisicilia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9686950406, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmela Marino, Luigi Borgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ernesto Lavatelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
GSA - Gruppo Servizi Associati S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Caruso, Luca Mazzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 910/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IRCCS Ospedale Policlinico San Martino e di GSA - Gruppo Servizi Associati S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Raffaello Scarpato e uditi per le parti gli avvocati;
Ritenuto che, all’esame sommario proprio della presente fase, non sussistono i presupposti per la concessione della tutela cautelare invocata dall’appellante, avuto riguardo alla natura globale e sintetica del giudizio sulla congruità dell’offerta ed al conseguente sindacato giurisdizionale, limitato ai casi di evidente travisamento dei fatti e di illogicità o contraddittorietà manifesta, nel caso di specie non emergenti ex actis ;
Ritenuto, quanto al profilo del periculum in mora , che l’appellante è l’attuale esecutrice in proroga del servizio, nel quale potrà eventualmente subentrare in caso di accoglimento dell’appello e che in ogni caso il paventato pregiudizio è ristorabile per equivalente pecuniario;
Ritenuto di dover condannare la parte appellante alla refusione delle spese della presente fase cautelare nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 632/2025);
Condanna l’appellante al pagamento delle spese della presente fase cautelare e le liquida nella somma di € 1.000,00 oltre accessori, in favore di ciascuna delle controparti costituite;
Fissa, per la discussione del merito del giudizio, l’udienza pubblica del 29 maggio 2025;
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO