Ordinanza cautelare 17 novembre 2022
Rigetto
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/08/2025, n. 7037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7037 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07037/2025REG.PROV.COLL.
N. 07923/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7923 del 2022, proposto da RT NO, rappresentato e difeso dall’avvocato Mariapaola Marro, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis , n. 3255 del 22 marzo 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025, il consigliere Francesco Frigida;
udito l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni per parte appellata e viste le conclusioni scritte depositate dall’avvocato Mariapaola Marro per parte appellante;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dall’atto del Comando legione carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta - Stato maggiore, ufficio personale, prot. n. 366/27-8 Pers. AV del 19 novembre 2021 - recante il giudizio di non idoneità del maresciallo maggiore RT NO all’avanzamento per anzianità al grado superiore in relazione all’aliquota straordinaria del 1° gennaio 2021, disposto dalla commissione di valutazione e avanzamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri con verbale n. 7/83 CC del 16 novembre 2021.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) in data 26 luglio 2017 venne inflitta al maresciallo RT NO, in forza all’Arma dei carabinieri dal 1985, una sanzione disciplinare di un giorno di consegna semplice, per non aver svolto adeguati accertamenti e attività di polizia giudiziaria urgenti e, in particolare, siccome in qualità di « Maresciallo Comandante interinale della stazione capoluogo, a seguito di decesso di una persona, ometteva di svolgere adeguati accertamenti e attività di P.G. urgente, di effettuare le previste comunicazioni al superiore comando, nonché di trasmettere – nelle forme previste – l’informativa all’A.G., successivamente, non ottemperava alle disposizioni impartitegli dal P.M., determinando le doglianze di quest’ultimo »;
b) in data 24 novembre 2021 venne notificato al sottoufficiale il giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado superiore, sopra citato al paragrafo 1, « in quanto, nel periodo oggetto di scrutinio, ha assunto una condotta censurata sotto il profilo disciplinare, che ha rivelato gravi carenze nelle qualità di base indispensabili per chi è deputato ad assumere funzioni più elevate. Il militare, pertanto, non offre piene garanzie di poter di ben disimpegnare i compiti connessi con il grado superiore ».
3. Tale atto è stato impugnato dal maresciallo RT NO con ricorso n. 1888 del 2022 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, affidato ad un unico complesso motivo di « Genericità della motivazione. Manifesta abnormità e mancata ponderazione di tutti gli elementi di servizio nel periodo oggetto di valutazione. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 L. 241 del '90 - art. 1056, commi 2 e 4, d.lgs. n. 66/2010) Eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità manifeste, nonché eccesso di potere per carenza di motivazione, erronea valutazione, assenza e carenza dei presupposti – Violazione artt. 24 e 97 Cost. » e corredato di istanza cautelare.
Inoltre, l’interessato ha formulato domanda di risarcimento del danno esistenziale.
4. Il Ministero della difesa si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso ed eccependone, tra l’altro, l’inammissibilità per mancata impugnazione del quadro di avanzamento relativo all’aliquota straordinaria del 1° gennaio 2021, recata dal decreto dirigenziale prot. n. M_D GMIL REG2021 0537949 del 13 dicembre 2021.
5. L’impugnata sentenza - T.a.r. per il Lazio, sezione prima bis, n. 3255 del 22 marzo 2022 - ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, stante la mancata impugnazione della graduatoria di avanzamento della procedura concorsuale, e ha compensato tra le parti le spese processuali.
5.1. In particolare, il collegio di primo grado ha precisato che « come affermato da consolidata giurisprudenza, la mancata impugnazione della graduatoria di avanzamento di interesse del ricorrente, comportando la sua definitiva inoppugnabilità, si risolve in un profilo di inammissibilità del ricorso introduttivo avverso il provvedimento di esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 24/05/2019, n. 3422; Consiglio di Stato, sez. II, 14/05/2021, n. 3792), in quanto, dall’eventuale annullamento del provvedimento di esclusione, non potrebbe derivare nessun effetto utile per il ricorrente medesimo, non potendo travolgere l’assetto di interessi ormai consolidatosi ed espresso nella citata graduatoria ».
6. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 19 settembre 2022 e in data 18 ottobre 2022 – il maresciallo RT NO ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando un unico motivo compendiato in « Error in iudicando – Violazione e falsa applicazione di legge (artt 1055 e 1071 Codice Ordinamento Militare) - Contraddittorietà e carenza di motivazione » (esteso da pagina 4 a pagina 5 del gravame), richiamando le contestazioni di merito veicolate in primo grado e riproponendo la domanda risarcitoria.
6.1. Il sottufficiale ha formulato, altresì, istanza cautelare.
7. Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.
8. Con ordinanza n. 5416 del 17 novembre 2022 la sezione ha respinto la domanda di tutela cautelare, riscontrando il difetto tanto del fumus boni iuris quanto del periculum in mora , e ha compensato tra le parti le spese di lite della relativa fase.
9. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 24 giugno 2025.
10. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni.
11. Del tutto correttamente il T.a.r. ha riscontrato la sussistenza di un difetto d’interesse all’impugnazione fin dalla sua proposizione.
In proposito si osserva che il ricorrente non ha contestato la graduatoria finale, ovverosia il quadro di avanzamento relativo all’avanzamento al grado di luogotenente dei carabinieri per l’aliquota straordinaria al 1° gennaio 2021, già approvato al momento della proposizione del ricorso di primo grado, e conseguentemente non ha nemmeno evocato i controinteressati.
Ne deriva che l’ipotetico annullamento della valutazione dell’interessato non potrebbe alterare l’ormai cristallizzato e non modificabile quadro d’avanzamento, sicché il ricorrente non ne trarrebbe alcun effettivo beneficio, non potendo, invero, essere inserito, in alcun caso, nel predetto quadro e rimanendo, per tal via, escluso in radice l’ottenimento del bene della vita divisato, ovverosia la promozione a luogotenente.
Sul punto il collegio non intende discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui « Nei procedimenti di tipo concorsuale e, comunque, valutativo, l’impugnazione inizialmente proposta, concernente giudizi di non idoneità e/o provvedimenti di esclusione, deve infatti necessariamente estendersi agli ulteriori atti pregiudizievoli, quali l’approvazione della graduatoria, determinandosi altrimenti l’inutilità dell’eventuale decisione di accoglimento del ricorso inizialmente proposto. Fermo restando l’onere di impugnazione immediata dell’esclusione o del giudizio di non idoneità – quali atti endoprocedimentali di carattere direttamente ed autonomamente lesivi – sussiste anche l’onere di impugnare il provvedimento conclusivo del procedimento, ossia la graduatoria finale, che non può ritenersi travolta dall’eventuale annullamento dell’esclusione e/o dell’inidoneità in quanto, pur facendo parte della stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto preparatorio, non ne costituisce conseguenza inevitabile e automatica. Infatti, l’eventuale esito favorevole dell’impugnativa del giudizio di non idoneità non può incidere su un atto ormai divenuto inoppugnabile e definitivo (fra le tante, nell’ambito di un indirizzo consolidato, Cons. Stato, sez. IV, n. 4759 del 2020; n. 1398 del 2017; sez. V, n. 5463 del 2014; n. 1519 del 2004; n. 4320 del 2003) » (Cons. Stato, sez. I, 9 ottobre 2023, n. 1281, parere reso in fattispecie relativa ad avanzamento ad anzianità di sottufficiale).
12. La confermata inammissibilità del ricorso di primo grado determina l’assorbimento di ogni altra questione e deduzione con riferimento tanto alla domanda demolitoria quanto a quella risarcitoria.
13. In conclusione l’appello deve essere respinto.
14. In applicazione del principio della soccombenza, al rigetto dell’appello segue la condanna dell’appellante al pagamento, in favore dell’amministrazione appellata, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo
15. Non sussistono le condizioni stabilite dagli artt. 52 d.lgs. n. 193 del 2006, nonché 4 e 5 regolamento UE 2016/679 per l’oscuramento dei dati personali richiesto, del tutto genericamente, da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 7923 del 2022, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna RT NO al pagamento, in favore del Ministero della difesa, le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in euro 3.000 (tremila), oltre agli accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025, con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Frigida | Vito Poli |
IL SEGRETARIO