CGT2
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIASI AB, Presidente CHIETTINI ALMA, Relatore PRESTA DOMENICO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 22/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 s.p.a. - P.IVA_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentata da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliata presso
contro
Provincia di Trento
Difesa da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliata presso Email_2
1 Ufficio Catasto di Rovereto - Via Pasqui 18 38068 Rovereto TN
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 CF_Difensore_4 - Difensore_5 CF_Difensore_5 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Comune di Trambileno - Frazione Moscheri 8 38068 Trambileno TN
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 CF_Resistente_1 s.p.a. -
Difesa da Difensore_7 CF_Difensore_7 -
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_4 ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 276/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 2 e pubblicata il 20/05/2024
Atti impositivi:
- VISURA PER SOGG CATASTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 117/2025 depositato il 01/12/2025
Richieste delle Parti: le Parti confermano le già formulate richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 (di seguito solo Ricorrente_1) è proprietaria della Centrale idroelettrica denominata “Centrale_1” (di seguito solo “Centrale” ) che insiste nei territori comunali di Trambileno, Noriglio, Terragnolo, Folgaria e Vallarsa. In questo giudizio rileva solo la parte della Centrale che insiste nel territorio del Comune di Trambileno.
2. Informa che il Servizio Catasto della Provincia autonoma di Trento il 14 novembre 2013 notificò
l'avviso di accertamento con cui attribuì alla Centrale una rendita pari a euro 95.401,34. Quel 2 Ricorrente_1provvedimento fu impugnato sia da sia dal Comune di Trambileno, e la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, acquisita una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 15/2/2023, depositata il 16.3.2023, passata in giudicato, ha rideterminato il valore catastale della Centrale in euro
5.475.158,45 (precisamente: euro 11.999.841,58 per i terreni, euro 2.027.839,09 per i fabbricati, euro 3.307.477,87 per gli impianti); sulla base di tali valori la rendita complessiva della Centrale è risultata pari a euro 109. 503,17.
3. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015, c.d. “legge sugli imbullonati”, Ricorrente_1 espone di aver presentato un nuovo DOCFA scomputando dal calcolo della rendita i beni c.d. imbullonati. Per cui in data 30 giugno 2017 il Servizio Catasto ha notificato alla Società
l'accertamento n. 1245/2016 con la nuova rendita pari a euro 29.780,53.
Ricorrente_14. impugnò il nuovo provvedimento attributivo della rendita (che aveva sì scomputato gli imbullonati ma per gli immobili e il terreno aveva confermato la valutazione precedente, con coefficienti di deprezzamento per vetustà e obsolescenza diversi da quelli proposti dalla Società nella dichiarazione DOCFA), ma in seguito rinunciò al ricorso (sentenza di Primo Grado n. 107/2/2023).
5. Anche il Comune di Trambileno impugnò la nuova rendita, conosciuta però accedendo alla piattaforma informatica Sitoweb_1 il 5.10.2016 e in atti dal 29.6.2016, e Ricorrente_1 ha resistito eccependo l'inammissibilità del ricorso e contestandone la fondatezza. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, con sentenza n. 276/2/2024, depositata il 20 maggio
2024, ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento “visura per soggetto” impugnato, accertando e dichiarando che «il valore catastale dei beni tutti (immobili e terreni) costituenti l'impianto idroelettrico di S. BA che insiste nel Comune amministrativo e catastale di Terragnolo è pari a euro 5.508.911,80», così accertando «una rendita catastale pari a euro 110.178,24». La sentenza ha poi dettato, anche richiamando la precedente sentenza n. 15/2/2023, criteri in ordine alla
Ricorrente_1«determinazione del tributo dovuto e alla sua esazione». Infine, ha condannato e il Servizio Catasto della Provincia autonoma di Trento, «in solido tra loro, a rifondere le spese di lite in favore del Comune di Trambileno quantificate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre agli accessori di legge ed al contributo unificato versato».
6. Questa è la sentenza appellata da Ricorrente_1 affermando che il Primo Giudice “ha attribuito per errore alla parte della Centrale in contestazione il valore 'ante sbullonamento' stabilito nella più volte citata sentenza n. 15/2/2023, pur vertendo la causa in esame sulla quantificazione della rendita post sbullonamento”. L'appello è affidato ai seguenti motivi: 3 I – “error in iudicando per errato calcolo della rendita della Centrale in contestazione nonché per violazione dell'art. 1, commi 21, 22 e 23, della l. n. 208 del 2015”, perché è stata decisa una rendita errata, disciplinata da altre disposizioni di legge rispetto a quelle che devono governare la stima della rendita nel procedimento in oggetto;
difatti, la rendita in contestazione è stata notificata nel 2017 e deve essere determinata alla luce delle novità normative introdotte dalla l. n. 208 del 2015;
II – “illegittimità della statuizione per violazione dell'art. 5 del r.d.l. n. 652 del 1939 e dell'art. 2, comma 1, del d.m. n. 28 del 1998”, perché è stato incluso nel valore della rendita “anche il valore del ponte di accesso alla Centrale” che è di proprietà della Provincia;
III – “violazione dell'art. 112 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 74 della l. n. 342 del
2000, dell'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006, dell'art. 10 della l.p. n. 14 del 2014 e del principio di certezza del diritto”, perché - disponendo ultra petita - il Primo Giudice si è pronunciato sugli obblighi di pagamento della Ricorrente_1, questione non dedotta in giudizio, e perché gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, fatte salve le annualità sospese, ossia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso. La Ricorrente_1 conclude chiedendo di accogliere l'atto di appello, di riformare le statuizione di Primo
Grado con conseguente rideterminazione della rendita attribuibile alla parte della Centrale_1
in contestazione.
7. Si è costituito in giudizio il Comune di Trambileno che ha:
i - riconosciuto la presenza di un errore nella sentenza gravata laddove è stato inglobato nella rendita anche il valore degli impianti;
ii - ricordato che la sentenza n. 15/2023, passata in giudicato, ha accertato un valore dell'impianto idroelettrico nella parte che insiste sul territorio comunale pari a euro 5.475.158,45 e una conseguente rendita catastale di euro 109.503,17; che la sentenza qui impugnata ha sommato a tali importi il valore del ponte di accesso alla Centrale, così ottenendo un valore catastale di euro 5.508.911,80 (euro 5.475.158,45 + 33.753,35) e una rendita di euro 110.178,24 (euro 109.503,17 + € 675,07);
iii - rammentato che la consulenza tecnica d'ufficio aveva evidenziato, nelle “Note integrative alla
Relazione finale”, il valore della rendita esclusi gli impianti nonché il valore della rendita escluse anche le condotte forzate;
iv - precisato che senza gli impianti, ma considerando sia le condotte forzate sia il ponte di accesso, perché a uso esclusivo della Centrale e chiuso da un cancello, la rendita che richiede sia accertata
4 ammonterebbe a euro 44.028,68, importo superiore alla errata rendita attribuita dalla Provincia di euro 29.780,53;
v - che non vi è stata una pronuncia ultra petita perché il Comune aveva chiesto di decidere “con effetto anche per il recupero retroattivo di imposte ICI/IMU/IMIS dovute al Comune di Trambileno per i pregressi periodi di imposta”; inoltre, la sentenza n. 15/2/2023 è stata precisa nel quantificare l'imposta dovuta anche per gli anni 2016 e 2017 e quel giudicato disciplina ora i rapporti di debito e credito tra le Parti in forza della sua efficacia positiva. Il Comune conclude chiedendo di accertare e dichiarare l'inammissibilità del terzo motivo di appello nonché di rigettare e di dichiarare infondato l'appello presentato da Ricorrente_1 con conferma della sentenza n. 276/2/2024.
Resistente_18. Si è costituita in giudizio, introducendo anche appello incidentale, s.p.a. affermando che “fino al 2022 è stata proprietaria per il 50% della Centrale idroelettrica denominata di San
BA”. Tutte le argomentazioni da essa presentate sono conformi a quelle introdotte dall'Appellante principale.
9. Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento, Servizio Libro Fondiario e Catasto -
Ufficio del Catasto di Rovereto, per osservare che “la sentenza n. 276/2/2024 parrebbe non individuare la presenza di una parte impiantistica connessa al processo produttivo ma, viceversa, affermare invece che tutti gli impianti siano da considerare come 'elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l'utilità'”, e per chiedere a questa Corte, “stante
l'incertezza esposta, di procedere alla determinazione della rendita catastale della parte dell'impianto idroelettrico di San BA ricadente sul Comune di Trambileno, in applicazione dell'art. 1, commi 21 e 22, della l. n. 208 del 2015”.
10. All'udienza pubblica dell'1 dicembre 2025, udita la relazione della Giudice relatrice e i Difensori delle Parti, i quali hanno ampiamente illustrato le divergenti posizioni, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato.
2. Col primo motivo d'appello (e così col primo motivo dell'appello incidentale), l'Appellante si duole che, nel determinare il valore della parte della Centrale_1 ricedente nel territorio del
Comune di Trambileno, e in applicazione dell'art. 21, comma 1, della l. n. 208 del 2015, il Primo
5 Giudice non abbia estrapolato dal valore della Centrale il valore dei “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. Invero, tale errore del Primo Giudice è riconosciuto anche dal Comune resistente, che ha riconosciuto “in parte qua la sussistenza di un error nella sentenza n. 276/2024 e riferito alla quantificazione del valore dell'impianto idroelettrico nella parte che insiste sul territorio comunale ed alla conseguente rendita catastale”.
2.3. Nondimeno, Parte resistente chiede che nel valore degli impianti (quindi da scomputare dal valore della Centrale) non sia incluso il valore delle condotte forzate, posto che si discuterebbe non di
“condotte forzate ordinarie, di breve metratura” bensì di condotte in “lunghi tratti esterni all'edificio della Centrale, ben ancorati al suolo”. Queste argomentazioni non hanno pregio.
È oramai assodato, anche a seguito delle note di chiarimento adottate dall'Amministrazione finanziaria
(Direzione Centrale Catasto, nota del 27 aprile 2016), che le condotte forzate, in quanto tubature che convogliano le acque verso le turbine, non possono essere annoverate tra le costruzioni ma, piuttosto, tra i “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”. E ciò anche se le tubazioni delle condotte forzate sono ancorate al suolo, in quanto le condotte forzate - quali quelle di causa che, a detta del Comune, sono “esterne all'edificio della
Centrale e ancorate al suolo” - non potrebbero assolvere alla funzione loro propria, e attribuita nel complesso della catena produttiva, se non saldamente ancorate al suolo attraverso idonei supporti e tratti adeguatamente ispezionabili, sicché tali elementi non costituiscono una parte autonoma ma presentano stretta connessione e unitarietà funzionale con le condotte forzate stesse. In altri termini, per le condotte forzate di causa, che dopo un “salto alimentano la Centrale” (come ha appurato il
Nominativo_1consulente tecnico d'ufficio prof. dell'Università degli Studi di Firenze, la cui Relazione finale è stata posta a fondamento della già citata sentenza definitiva n. 15/02/2023 e versata in atti), le relative opere di sostegno delle tubature / condotte forzate assolvono a una specifica funzione nell'ambito del processo produttivo dell'energia idroelettrica che, in loro assenza, non verrebbe in essere, e non conferiscono affatto all'immobile un'utilità apprezzabile rispetto a processi produttivi diversi. Si tratta dunque di strutture di sostegno esclusivamente funzionali al blocco al suolo delle tubature / condotte forzate.
6 Nominativo_12.4. Il Collegio rileva ora che il consulente tecnico d'ufficio prof. era stato chiamato a eseguire “una completa e particolareggiata individuazione degli immobili (fabbricati e manufatti edilizi, compresi la diga ed il relativo bacino nonché le condotte forzate e le altre opere fisse utili per l'irreggimentazione delle acque) e delle installazioni ed impianti connessi od incorporati - anche non stabilmente - ai fabbricati o comunque facenti parte del complesso industriale ovvero funzionali al processo di produzione di energia elettrica o anche solo presenti nell'opificio denominato Centrale di
S. BA nella parte ricadente nel Comune Catastale di Trambileno, e attribuisca ad ogni singolo cespite un corretto e congruo valore. Determini quindi il valore complessivo dell'impianto industriale ai fini ICI e ne quantifichi la rendita catastale”.
Ebbene, nella Relazione finale il nominato consulente aveva anche segnalato che dal 2016, con l'entrata in vigore della l. n. 208 del 2015, dal calcolo della rendita dovevano essere esclusi gli impianti e i manufatti a essi equiparabili, e ha altresì anticipato che, con l'esclusione anche del valore delle condotte forzate, “il valore catastale dal 2016 in poi è pari a euro 2.160.795,81 e la relativa rendita ammonta a euro 43.215,92”. Questo (lo si ripete):
- valore catastale dal 2016 in poi pari a euro 2.160.795,81
- rendita annua pari a euro 43.215,92
è, in definiva, la determinazione del valore e della rendita attribuibile alla parte della Centrale_1
che si trova nel Comune di Trambileno.
3. Col secondo motivo d'appello (e così col secondo motivo dell'appello incidentale), l'Appellante si duole che, nel determinare il valore della parte della Centrale_1 ricadente nel territorio del Comune di Trambileno, il Primo Giudice abbia incluso il valore del “ponte di accesso” asserendo che «in sua assenza non si potrebbe accedere alla Centrale e l'esercizio della stessa non potrebbe essere compiuto».
3.1. Pure questo motivo è fondato.
3.2. Il ponte di accesso alla Centrale, che insiste sulla p.f. 4689, è di proprietà della Provincia autonoma di Trento e intavolato come “bene demaniale, ramo acque”.
Tanto che lo stesso consulente prof. Nominativo_1 innanzi citato, pur avendo attribuito a esso un valore, non lo ha incluso nel valore della Centrale perché “di altra titolarità, per cui la sua rendita va calcolata
Ricorrente_1indipendentemente dalla rendita complessiva delle partite intestate a s.p.a.”, e
7 perché “fino all'intavolazione di un diritto di superficie” il valore del ponte non può essere incluso negli immobili della Centrale di S. BA.
4. Col terzo motivo d'appello (e così col relativo motivo dell'appello incidentale), l'Appellante censura la parte della sentenza gravata ove il Primo Giudice ha delibato in ordine alla «determinazione del tributo dovuto ed alla sua esazione», richiamando sul punto quanto affermato nella richiamata sentenza n. 15/02/2023 ossia che «competerà all'ufficio esattore calcolare eventualmente l'imposta non versata per ciascun anno di riferimento e, sull'importo eventualmente non corrisposto, l'entità delle sanzioni e degli interessi di legge», aggiungendo che «la riscuotibilità del tributo dovuto decorrerà dal momento del passaggio in giudicato della presente decisione e per il periodo per il quale potrà essere chiesto il tributo [qui determinato] potrà essere fatto risalire al quinquennio antecedente alla notifica del primo atto di ricorso, che porta la data del 30.12.2012». A detta dell'Appellante il Primo Giudice è “incorso in ultra petita pronunciandosi su una questione non dedotta in giudizio” posto che la Società “si è vista attribuire obblighi di pagamento non dedotti in giudizio e che fuoriescono dal thema decidendum”. In tal modo è stata “legittimata un'azione di accertamento illegittima perché - ove posta in essere - si porrebbe in contrasto con i principi di certezza del diritto e di decadenza”, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 74 della l. n. 342 del
2000 e della lettura che di tale diposizione ha effettuato la giurisprudenza della Corte di Cassazione.
4.1. Anche questo motivo di appello è fondato.
4.2. In termini generali si ricorda che la natura di impugnazione-merito del processo tributario comporta che il giudice è tenuto a esaminare nel merito la pretesa tributaria riconducendola alla corretta misura. Ma il processo tributario è pur sempre un processo strutturato secondo le regole proprie del processo impugnatorio di provvedimenti autoritativi, per cui l'oggetto del giudizio, da promuovere nei confronti del soggetto che ha emanato l'atto, è circoscritto agli elementi propri del provvedimento impugnato. Cosicché il giudice tributario non può pronunciarsi sui poteri amministrativi non ancora esercitati, su atti non ancora adottati, perché deve limitarsi a valutare la legittimità degli atti esistenti e impugnati.
4.3. Tornando ora ai fatti di causa, il Collegio osserva che alla domanda del Comune (col ricorso ha chiesto che sia quantificata la rendita catastale “con ogni conseguente effetto anche per il recupero retroattivo di imposte ICI/IMU/IMIS dovute al Comune di Terragnolo per i pregressi periodi di imposta, oltre interessi e rivalutazione monetaria”) la sentenza gravata ha risposto affermando che:
8 - «non si può che ribadire quanto già affermato nella richiamata sentenza dimessa tra le stesse parti in ordine alla determinazione del tributo dovuto ed alla sua esazione … si ritiene che le parti abbiano legittimamente atteso la definizione della presente vicenda processuale per poter, per una parte pretendere il tributo e, per l'altra, corrisponderlo … questa Corte non è a conoscenza, per non averlo le parti evidenziato in alcun modo, quale sia lo stato dell'esazione del tributo intervenuto medio tempore», e che
- «si riporta integralmente il testo della citata sentenza nella parte in cui sono indicate le considerazioni in allora espresse sullo stesso punto … ».
Vale subito precisare che non è condivisibile la lettura del motivo di appello proposta dall'Amministrazione resistente (secondo cui sarebbe stata impugnata solo la seconda parte del decisum sopra riportato, ma non la prima) perché le argomentazioni del motivo, lette complessivamente e non solo nei paragrafi in cui sono state trascritte parti della sentenza del 2023, sono univoche nel contestare l'illegittimità della sentenza perché “l'oggetto del contendere del presente giudizio è sempre stato la corretta quantificazione della rendita post sbullonamento attribuibile all'impianto e non la quantificazione dell'imposta eventualmente vantabile né tantomeno la definizione dei termini entro cui il Comune può esercitare la propria azione accertatrice” (cfr., pag.
14 dell'appello). Ora, osserva il Collegio che è ferma l'autorità di cosa giudicata che presenta fra le Parti la citata sentenza n. 15/2/2023, in quanto non impugnata.
Tuttavia, la sentenza n. 276/2/2024 è stata invece impugnata e in questa sede di appello occorre rilevare che il Primo Giudice non si è limitato solo a “trascrivere tra virgolette un punto della sentenza n. 15/2/2023” ma ha fatto proprio, nella causa in esame, il precedente decisum, asserendo di «ribadire quanto già affermato» in quanto ha stimato che «le Parti abbiano atteso la definizione delle vicende giudiziarie per pretendere i tributi». Ebbene, anche questa parte della sentenza deve essere riformata perché il Primo Giudice avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità della domanda del Comune (non solo perché generica, dato che non ha neppure precisato a quali “pregressi periodi d'imposta” si riferisce, ma soprattutto) perché con essa è stato chiesto di pronunciarsi su atti che non erano oggetto dell'impugnazione, addirittura su attività dell'Amministrazione locale non ancora posta in essere, su atti non ancora adottati. Cosicché ha errato il Primo Giudice a dettare modi e tempi per la riscossione di tributi che il Comune non ha ancora liquidato e richiesto. 9 Il petitum del presente processo è solamente la corretta quantificazione del valore e della rendita catastale della Centrale ai sensi della sopravvenuta normativa del 2015 c.d. “post sbullonamento”.
All'opposto, visto l'atto impugnato - il provvedimento dell'Ufficio catasto attributivo della rendita catastale - non può rientrare nel “chiesto” del presente processo l'individuazione dei termini entro cui il Comune può esercitare la propria azione accertatrice.
Al riguardo si consideri tra la controversia che oppone il contribuente all'Amministrazione catastale in ordine all'impugnazione della rendita catastale attribuita a un immobile, e quella, instaurata dallo stesso contribuente, contro il Comune, avente per oggetto l'impugnazione della liquidazione dell'imposta gravante sull'immobile cui era stata attribuita la rendita contestata, sussiste un rapporto di pregiudizialità che impone, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione del secondo giudizio fino alla definizione del primo con autorità di giudicato, in quanto la decisione sulla determinazione della rendita si riflette necessariamente, condizionandola, su quella relativa alla liquidazione dell'imposta. E dunque, per l'appunto, i relativi provvedimenti richiedono impugnazioni specifiche.
5. In definitiva, sulla base delle considerazioni sin qui svolte l'appello principale (e così l'appello incidentale) sono fondati, con conseguente riforma della sentenza di Primo Grado impugnata ma anche con conseguente annullamento dell'atto impugnato e rideterminazione della rendita catastatale della
Centrale_1 che insiste nel Comune di Trambileno secondo quanto deciso sub 2.4. 6. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sono compensate fra tutte le Parti data la risalenza e la complessità del presente contenzioso e la complessiva reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Trento, Sezione II, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe indicato, accoglie l'appello di Ricorrente_1.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio dell'1 dicembre 2025. La Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alma Chiettini dott. Fabio Biasi
10
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIASI AB, Presidente CHIETTINI ALMA, Relatore PRESTA DOMENICO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 22/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 s.p.a. - P.IVA_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentata da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliata presso
contro
Provincia di Trento
Difesa da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliata presso Email_2
1 Ufficio Catasto di Rovereto - Via Pasqui 18 38068 Rovereto TN
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 CF_Difensore_4 - Difensore_5 CF_Difensore_5 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Comune di Trambileno - Frazione Moscheri 8 38068 Trambileno TN
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 CF_Resistente_1 s.p.a. -
Difesa da Difensore_7 CF_Difensore_7 -
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_4 ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 276/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 2 e pubblicata il 20/05/2024
Atti impositivi:
- VISURA PER SOGG CATASTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 117/2025 depositato il 01/12/2025
Richieste delle Parti: le Parti confermano le già formulate richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 (di seguito solo Ricorrente_1) è proprietaria della Centrale idroelettrica denominata “Centrale_1” (di seguito solo “Centrale” ) che insiste nei territori comunali di Trambileno, Noriglio, Terragnolo, Folgaria e Vallarsa. In questo giudizio rileva solo la parte della Centrale che insiste nel territorio del Comune di Trambileno.
2. Informa che il Servizio Catasto della Provincia autonoma di Trento il 14 novembre 2013 notificò
l'avviso di accertamento con cui attribuì alla Centrale una rendita pari a euro 95.401,34. Quel 2 Ricorrente_1provvedimento fu impugnato sia da sia dal Comune di Trambileno, e la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, acquisita una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 15/2/2023, depositata il 16.3.2023, passata in giudicato, ha rideterminato il valore catastale della Centrale in euro
5.475.158,45 (precisamente: euro 11.999.841,58 per i terreni, euro 2.027.839,09 per i fabbricati, euro 3.307.477,87 per gli impianti); sulla base di tali valori la rendita complessiva della Centrale è risultata pari a euro 109. 503,17.
3. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015, c.d. “legge sugli imbullonati”, Ricorrente_1 espone di aver presentato un nuovo DOCFA scomputando dal calcolo della rendita i beni c.d. imbullonati. Per cui in data 30 giugno 2017 il Servizio Catasto ha notificato alla Società
l'accertamento n. 1245/2016 con la nuova rendita pari a euro 29.780,53.
Ricorrente_14. impugnò il nuovo provvedimento attributivo della rendita (che aveva sì scomputato gli imbullonati ma per gli immobili e il terreno aveva confermato la valutazione precedente, con coefficienti di deprezzamento per vetustà e obsolescenza diversi da quelli proposti dalla Società nella dichiarazione DOCFA), ma in seguito rinunciò al ricorso (sentenza di Primo Grado n. 107/2/2023).
5. Anche il Comune di Trambileno impugnò la nuova rendita, conosciuta però accedendo alla piattaforma informatica Sitoweb_1 il 5.10.2016 e in atti dal 29.6.2016, e Ricorrente_1 ha resistito eccependo l'inammissibilità del ricorso e contestandone la fondatezza. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, con sentenza n. 276/2/2024, depositata il 20 maggio
2024, ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento “visura per soggetto” impugnato, accertando e dichiarando che «il valore catastale dei beni tutti (immobili e terreni) costituenti l'impianto idroelettrico di S. BA che insiste nel Comune amministrativo e catastale di Terragnolo è pari a euro 5.508.911,80», così accertando «una rendita catastale pari a euro 110.178,24». La sentenza ha poi dettato, anche richiamando la precedente sentenza n. 15/2/2023, criteri in ordine alla
Ricorrente_1«determinazione del tributo dovuto e alla sua esazione». Infine, ha condannato e il Servizio Catasto della Provincia autonoma di Trento, «in solido tra loro, a rifondere le spese di lite in favore del Comune di Trambileno quantificate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre agli accessori di legge ed al contributo unificato versato».
6. Questa è la sentenza appellata da Ricorrente_1 affermando che il Primo Giudice “ha attribuito per errore alla parte della Centrale in contestazione il valore 'ante sbullonamento' stabilito nella più volte citata sentenza n. 15/2/2023, pur vertendo la causa in esame sulla quantificazione della rendita post sbullonamento”. L'appello è affidato ai seguenti motivi: 3 I – “error in iudicando per errato calcolo della rendita della Centrale in contestazione nonché per violazione dell'art. 1, commi 21, 22 e 23, della l. n. 208 del 2015”, perché è stata decisa una rendita errata, disciplinata da altre disposizioni di legge rispetto a quelle che devono governare la stima della rendita nel procedimento in oggetto;
difatti, la rendita in contestazione è stata notificata nel 2017 e deve essere determinata alla luce delle novità normative introdotte dalla l. n. 208 del 2015;
II – “illegittimità della statuizione per violazione dell'art. 5 del r.d.l. n. 652 del 1939 e dell'art. 2, comma 1, del d.m. n. 28 del 1998”, perché è stato incluso nel valore della rendita “anche il valore del ponte di accesso alla Centrale” che è di proprietà della Provincia;
III – “violazione dell'art. 112 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 74 della l. n. 342 del
2000, dell'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006, dell'art. 10 della l.p. n. 14 del 2014 e del principio di certezza del diritto”, perché - disponendo ultra petita - il Primo Giudice si è pronunciato sugli obblighi di pagamento della Ricorrente_1, questione non dedotta in giudizio, e perché gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, fatte salve le annualità sospese, ossia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso. La Ricorrente_1 conclude chiedendo di accogliere l'atto di appello, di riformare le statuizione di Primo
Grado con conseguente rideterminazione della rendita attribuibile alla parte della Centrale_1
in contestazione.
7. Si è costituito in giudizio il Comune di Trambileno che ha:
i - riconosciuto la presenza di un errore nella sentenza gravata laddove è stato inglobato nella rendita anche il valore degli impianti;
ii - ricordato che la sentenza n. 15/2023, passata in giudicato, ha accertato un valore dell'impianto idroelettrico nella parte che insiste sul territorio comunale pari a euro 5.475.158,45 e una conseguente rendita catastale di euro 109.503,17; che la sentenza qui impugnata ha sommato a tali importi il valore del ponte di accesso alla Centrale, così ottenendo un valore catastale di euro 5.508.911,80 (euro 5.475.158,45 + 33.753,35) e una rendita di euro 110.178,24 (euro 109.503,17 + € 675,07);
iii - rammentato che la consulenza tecnica d'ufficio aveva evidenziato, nelle “Note integrative alla
Relazione finale”, il valore della rendita esclusi gli impianti nonché il valore della rendita escluse anche le condotte forzate;
iv - precisato che senza gli impianti, ma considerando sia le condotte forzate sia il ponte di accesso, perché a uso esclusivo della Centrale e chiuso da un cancello, la rendita che richiede sia accertata
4 ammonterebbe a euro 44.028,68, importo superiore alla errata rendita attribuita dalla Provincia di euro 29.780,53;
v - che non vi è stata una pronuncia ultra petita perché il Comune aveva chiesto di decidere “con effetto anche per il recupero retroattivo di imposte ICI/IMU/IMIS dovute al Comune di Trambileno per i pregressi periodi di imposta”; inoltre, la sentenza n. 15/2/2023 è stata precisa nel quantificare l'imposta dovuta anche per gli anni 2016 e 2017 e quel giudicato disciplina ora i rapporti di debito e credito tra le Parti in forza della sua efficacia positiva. Il Comune conclude chiedendo di accertare e dichiarare l'inammissibilità del terzo motivo di appello nonché di rigettare e di dichiarare infondato l'appello presentato da Ricorrente_1 con conferma della sentenza n. 276/2/2024.
Resistente_18. Si è costituita in giudizio, introducendo anche appello incidentale, s.p.a. affermando che “fino al 2022 è stata proprietaria per il 50% della Centrale idroelettrica denominata di San
BA”. Tutte le argomentazioni da essa presentate sono conformi a quelle introdotte dall'Appellante principale.
9. Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento, Servizio Libro Fondiario e Catasto -
Ufficio del Catasto di Rovereto, per osservare che “la sentenza n. 276/2/2024 parrebbe non individuare la presenza di una parte impiantistica connessa al processo produttivo ma, viceversa, affermare invece che tutti gli impianti siano da considerare come 'elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l'utilità'”, e per chiedere a questa Corte, “stante
l'incertezza esposta, di procedere alla determinazione della rendita catastale della parte dell'impianto idroelettrico di San BA ricadente sul Comune di Trambileno, in applicazione dell'art. 1, commi 21 e 22, della l. n. 208 del 2015”.
10. All'udienza pubblica dell'1 dicembre 2025, udita la relazione della Giudice relatrice e i Difensori delle Parti, i quali hanno ampiamente illustrato le divergenti posizioni, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato.
2. Col primo motivo d'appello (e così col primo motivo dell'appello incidentale), l'Appellante si duole che, nel determinare il valore della parte della Centrale_1 ricedente nel territorio del
Comune di Trambileno, e in applicazione dell'art. 21, comma 1, della l. n. 208 del 2015, il Primo
5 Giudice non abbia estrapolato dal valore della Centrale il valore dei “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. Invero, tale errore del Primo Giudice è riconosciuto anche dal Comune resistente, che ha riconosciuto “in parte qua la sussistenza di un error nella sentenza n. 276/2024 e riferito alla quantificazione del valore dell'impianto idroelettrico nella parte che insiste sul territorio comunale ed alla conseguente rendita catastale”.
2.3. Nondimeno, Parte resistente chiede che nel valore degli impianti (quindi da scomputare dal valore della Centrale) non sia incluso il valore delle condotte forzate, posto che si discuterebbe non di
“condotte forzate ordinarie, di breve metratura” bensì di condotte in “lunghi tratti esterni all'edificio della Centrale, ben ancorati al suolo”. Queste argomentazioni non hanno pregio.
È oramai assodato, anche a seguito delle note di chiarimento adottate dall'Amministrazione finanziaria
(Direzione Centrale Catasto, nota del 27 aprile 2016), che le condotte forzate, in quanto tubature che convogliano le acque verso le turbine, non possono essere annoverate tra le costruzioni ma, piuttosto, tra i “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”. E ciò anche se le tubazioni delle condotte forzate sono ancorate al suolo, in quanto le condotte forzate - quali quelle di causa che, a detta del Comune, sono “esterne all'edificio della
Centrale e ancorate al suolo” - non potrebbero assolvere alla funzione loro propria, e attribuita nel complesso della catena produttiva, se non saldamente ancorate al suolo attraverso idonei supporti e tratti adeguatamente ispezionabili, sicché tali elementi non costituiscono una parte autonoma ma presentano stretta connessione e unitarietà funzionale con le condotte forzate stesse. In altri termini, per le condotte forzate di causa, che dopo un “salto alimentano la Centrale” (come ha appurato il
Nominativo_1consulente tecnico d'ufficio prof. dell'Università degli Studi di Firenze, la cui Relazione finale è stata posta a fondamento della già citata sentenza definitiva n. 15/02/2023 e versata in atti), le relative opere di sostegno delle tubature / condotte forzate assolvono a una specifica funzione nell'ambito del processo produttivo dell'energia idroelettrica che, in loro assenza, non verrebbe in essere, e non conferiscono affatto all'immobile un'utilità apprezzabile rispetto a processi produttivi diversi. Si tratta dunque di strutture di sostegno esclusivamente funzionali al blocco al suolo delle tubature / condotte forzate.
6 Nominativo_12.4. Il Collegio rileva ora che il consulente tecnico d'ufficio prof. era stato chiamato a eseguire “una completa e particolareggiata individuazione degli immobili (fabbricati e manufatti edilizi, compresi la diga ed il relativo bacino nonché le condotte forzate e le altre opere fisse utili per l'irreggimentazione delle acque) e delle installazioni ed impianti connessi od incorporati - anche non stabilmente - ai fabbricati o comunque facenti parte del complesso industriale ovvero funzionali al processo di produzione di energia elettrica o anche solo presenti nell'opificio denominato Centrale di
S. BA nella parte ricadente nel Comune Catastale di Trambileno, e attribuisca ad ogni singolo cespite un corretto e congruo valore. Determini quindi il valore complessivo dell'impianto industriale ai fini ICI e ne quantifichi la rendita catastale”.
Ebbene, nella Relazione finale il nominato consulente aveva anche segnalato che dal 2016, con l'entrata in vigore della l. n. 208 del 2015, dal calcolo della rendita dovevano essere esclusi gli impianti e i manufatti a essi equiparabili, e ha altresì anticipato che, con l'esclusione anche del valore delle condotte forzate, “il valore catastale dal 2016 in poi è pari a euro 2.160.795,81 e la relativa rendita ammonta a euro 43.215,92”. Questo (lo si ripete):
- valore catastale dal 2016 in poi pari a euro 2.160.795,81
- rendita annua pari a euro 43.215,92
è, in definiva, la determinazione del valore e della rendita attribuibile alla parte della Centrale_1
che si trova nel Comune di Trambileno.
3. Col secondo motivo d'appello (e così col secondo motivo dell'appello incidentale), l'Appellante si duole che, nel determinare il valore della parte della Centrale_1 ricadente nel territorio del Comune di Trambileno, il Primo Giudice abbia incluso il valore del “ponte di accesso” asserendo che «in sua assenza non si potrebbe accedere alla Centrale e l'esercizio della stessa non potrebbe essere compiuto».
3.1. Pure questo motivo è fondato.
3.2. Il ponte di accesso alla Centrale, che insiste sulla p.f. 4689, è di proprietà della Provincia autonoma di Trento e intavolato come “bene demaniale, ramo acque”.
Tanto che lo stesso consulente prof. Nominativo_1 innanzi citato, pur avendo attribuito a esso un valore, non lo ha incluso nel valore della Centrale perché “di altra titolarità, per cui la sua rendita va calcolata
Ricorrente_1indipendentemente dalla rendita complessiva delle partite intestate a s.p.a.”, e
7 perché “fino all'intavolazione di un diritto di superficie” il valore del ponte non può essere incluso negli immobili della Centrale di S. BA.
4. Col terzo motivo d'appello (e così col relativo motivo dell'appello incidentale), l'Appellante censura la parte della sentenza gravata ove il Primo Giudice ha delibato in ordine alla «determinazione del tributo dovuto ed alla sua esazione», richiamando sul punto quanto affermato nella richiamata sentenza n. 15/02/2023 ossia che «competerà all'ufficio esattore calcolare eventualmente l'imposta non versata per ciascun anno di riferimento e, sull'importo eventualmente non corrisposto, l'entità delle sanzioni e degli interessi di legge», aggiungendo che «la riscuotibilità del tributo dovuto decorrerà dal momento del passaggio in giudicato della presente decisione e per il periodo per il quale potrà essere chiesto il tributo [qui determinato] potrà essere fatto risalire al quinquennio antecedente alla notifica del primo atto di ricorso, che porta la data del 30.12.2012». A detta dell'Appellante il Primo Giudice è “incorso in ultra petita pronunciandosi su una questione non dedotta in giudizio” posto che la Società “si è vista attribuire obblighi di pagamento non dedotti in giudizio e che fuoriescono dal thema decidendum”. In tal modo è stata “legittimata un'azione di accertamento illegittima perché - ove posta in essere - si porrebbe in contrasto con i principi di certezza del diritto e di decadenza”, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 74 della l. n. 342 del
2000 e della lettura che di tale diposizione ha effettuato la giurisprudenza della Corte di Cassazione.
4.1. Anche questo motivo di appello è fondato.
4.2. In termini generali si ricorda che la natura di impugnazione-merito del processo tributario comporta che il giudice è tenuto a esaminare nel merito la pretesa tributaria riconducendola alla corretta misura. Ma il processo tributario è pur sempre un processo strutturato secondo le regole proprie del processo impugnatorio di provvedimenti autoritativi, per cui l'oggetto del giudizio, da promuovere nei confronti del soggetto che ha emanato l'atto, è circoscritto agli elementi propri del provvedimento impugnato. Cosicché il giudice tributario non può pronunciarsi sui poteri amministrativi non ancora esercitati, su atti non ancora adottati, perché deve limitarsi a valutare la legittimità degli atti esistenti e impugnati.
4.3. Tornando ora ai fatti di causa, il Collegio osserva che alla domanda del Comune (col ricorso ha chiesto che sia quantificata la rendita catastale “con ogni conseguente effetto anche per il recupero retroattivo di imposte ICI/IMU/IMIS dovute al Comune di Terragnolo per i pregressi periodi di imposta, oltre interessi e rivalutazione monetaria”) la sentenza gravata ha risposto affermando che:
8 - «non si può che ribadire quanto già affermato nella richiamata sentenza dimessa tra le stesse parti in ordine alla determinazione del tributo dovuto ed alla sua esazione … si ritiene che le parti abbiano legittimamente atteso la definizione della presente vicenda processuale per poter, per una parte pretendere il tributo e, per l'altra, corrisponderlo … questa Corte non è a conoscenza, per non averlo le parti evidenziato in alcun modo, quale sia lo stato dell'esazione del tributo intervenuto medio tempore», e che
- «si riporta integralmente il testo della citata sentenza nella parte in cui sono indicate le considerazioni in allora espresse sullo stesso punto … ».
Vale subito precisare che non è condivisibile la lettura del motivo di appello proposta dall'Amministrazione resistente (secondo cui sarebbe stata impugnata solo la seconda parte del decisum sopra riportato, ma non la prima) perché le argomentazioni del motivo, lette complessivamente e non solo nei paragrafi in cui sono state trascritte parti della sentenza del 2023, sono univoche nel contestare l'illegittimità della sentenza perché “l'oggetto del contendere del presente giudizio è sempre stato la corretta quantificazione della rendita post sbullonamento attribuibile all'impianto e non la quantificazione dell'imposta eventualmente vantabile né tantomeno la definizione dei termini entro cui il Comune può esercitare la propria azione accertatrice” (cfr., pag.
14 dell'appello). Ora, osserva il Collegio che è ferma l'autorità di cosa giudicata che presenta fra le Parti la citata sentenza n. 15/2/2023, in quanto non impugnata.
Tuttavia, la sentenza n. 276/2/2024 è stata invece impugnata e in questa sede di appello occorre rilevare che il Primo Giudice non si è limitato solo a “trascrivere tra virgolette un punto della sentenza n. 15/2/2023” ma ha fatto proprio, nella causa in esame, il precedente decisum, asserendo di «ribadire quanto già affermato» in quanto ha stimato che «le Parti abbiano atteso la definizione delle vicende giudiziarie per pretendere i tributi». Ebbene, anche questa parte della sentenza deve essere riformata perché il Primo Giudice avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità della domanda del Comune (non solo perché generica, dato che non ha neppure precisato a quali “pregressi periodi d'imposta” si riferisce, ma soprattutto) perché con essa è stato chiesto di pronunciarsi su atti che non erano oggetto dell'impugnazione, addirittura su attività dell'Amministrazione locale non ancora posta in essere, su atti non ancora adottati. Cosicché ha errato il Primo Giudice a dettare modi e tempi per la riscossione di tributi che il Comune non ha ancora liquidato e richiesto. 9 Il petitum del presente processo è solamente la corretta quantificazione del valore e della rendita catastale della Centrale ai sensi della sopravvenuta normativa del 2015 c.d. “post sbullonamento”.
All'opposto, visto l'atto impugnato - il provvedimento dell'Ufficio catasto attributivo della rendita catastale - non può rientrare nel “chiesto” del presente processo l'individuazione dei termini entro cui il Comune può esercitare la propria azione accertatrice.
Al riguardo si consideri tra la controversia che oppone il contribuente all'Amministrazione catastale in ordine all'impugnazione della rendita catastale attribuita a un immobile, e quella, instaurata dallo stesso contribuente, contro il Comune, avente per oggetto l'impugnazione della liquidazione dell'imposta gravante sull'immobile cui era stata attribuita la rendita contestata, sussiste un rapporto di pregiudizialità che impone, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione del secondo giudizio fino alla definizione del primo con autorità di giudicato, in quanto la decisione sulla determinazione della rendita si riflette necessariamente, condizionandola, su quella relativa alla liquidazione dell'imposta. E dunque, per l'appunto, i relativi provvedimenti richiedono impugnazioni specifiche.
5. In definitiva, sulla base delle considerazioni sin qui svolte l'appello principale (e così l'appello incidentale) sono fondati, con conseguente riforma della sentenza di Primo Grado impugnata ma anche con conseguente annullamento dell'atto impugnato e rideterminazione della rendita catastatale della
Centrale_1 che insiste nel Comune di Trambileno secondo quanto deciso sub 2.4. 6. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sono compensate fra tutte le Parti data la risalenza e la complessità del presente contenzioso e la complessiva reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Trento, Sezione II, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe indicato, accoglie l'appello di Ricorrente_1.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio dell'1 dicembre 2025. La Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alma Chiettini dott. Fabio Biasi
10