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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/12/2025, n. 3386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3386 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5513/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Claudia Ummarino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 5513 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata a [...] il [...], parte difesa e rappresentata Parte_1 dall'Avv.ti Colella Mario e Porcaro Fabrizio, come da procura in atti;
ricorrente
, nato ad [...] il [...], parte rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Miranda Luciano, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: La parte ricorrente ha concluso per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, altresì: -determinarsi in €300,00 l'assegno di mantenimento paterno in favore della figlia oltre alla corresponsione in pari Per_1 misura tra i coniugi alle spese extra assegno;
- la corresponsione dell'11% della tredicesima mensilità dello stipendio e dell'11% delle eventuali retribuzioni straordinarie in caso di missioni a carico della parte convenuta, in favore della figlia - Per_1 assegnarsi la casa coniugale in suo favore;
-determinarsi in €350,00 l'assegno divorzile a carico della parte convenuta, con obbligo di corrispondere il pagamento della spettante quota di mutuo. Parte convenuta ha concluso per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, altresì: -dichiararsi la capacità lavorativa della ricorrente e per l'effetto l'inesistenza del diritto al mantenimento in suo favore;
-determinarsi l'assegno di mantenimento paterno in €200,00 in favore della figlia oltre la corresponsione Per_1 in egual misura dei coniugi alle spese extra assegno;
-porsi a carico di entrambe le parti la rata del mutuo relativa all'acquisto dell'abitazione coniugale.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 16/09/2022, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con , in data 24/04/1995 a Napoli (NA) (atto di Parte_2 matrimonio n. 12, parte II, serie A, sezione S, anno 1995), dalla cui unione nascevano tre figlie - maggiorenne e non più convivente con i genitori, nata a [...] il Per_2 Per_3 07/05/1999 e nata a [...] il [...] - chiedeva disporsi la cessazione degli Per_1 effetti civili del matrimonio. Chiedeva, altresì: -determinarsi l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con incontri liberi con il genitore non collocatario;
Per_1
-assegnarsi la casa coniugale in suo favore, presso la quale collocare le figlie e Per_3
- determinarsi in €300,00 l'assegno di mantenimento paterno in favore della Per_1 figlia ed un assegno di mantenimento paterno in favore della figlia di Per_1 Per_3 pari importo nel caso di mancata conferma dell'occupazione presso l'Esercito italiano, oltre alla contribuzione in pari misura dei coniugi alle spese extra assegno;
- determinarsi la corresponsione del 22% della tredicesima mensilità e del 22% delle eventuali retribuzioni straordinarie per lo svolgimento di missioni da parte della parte convenuta, in favore delle due figlie e -determinarsi in €400,00 l'assegno divorzile Per_3 Per_1 a carico di parte convenuta. Parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, altresì, determinarsi in €200,00 l'assegno di mantenimento in favore della figlia a suo carico, oltre alla contribuzione in pari misura dei coniugi Per_1 alle spese extra assegno;
-porsi a carico di entrambe le parti del giudizio la rata relativa al mutuo della casa coniugale. All'esito della fase presidenziale in cui venivano ascoltate le parti, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 15/03/2023, emetteva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “autorizza i coniugi a continuare a vivere separati;
determina in euro 300,00 il contributo al mantenimento della figlia , revoca invece il contributo a carico del padre per il mantenimento Per_1 delle figlie ed , conferma il contributo al mantenimento della ricorrente a Per_2 Per_3 carico del resistente nella maggior misura di euro 350,00 , conferma l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente”. Il Giudice istruttore, ritenute parzialmente ammissibili le richieste istruttorie formulate dalle parti ai sensi dell'art.183, VI comma c.p.c., procedeva all'acquisizione alle udienze dell'08/01/2025 e 14/04/2025. Indi, sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Giudice rimetteva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
*** 2. Il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898. Di fatto, la separazione protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita da parte convenuta alcuna interruzione della separazione.
*** 3. Nel merito occorre pronunciarsi, anzitutto, sulla domanda di mantenimento in favore della figlia divenuta maggiorenne nel corso del giudizio. Per_1 Per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, occorre premettere che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le
2 regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento di una condizione di indipendenza economica, ovvero, quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, ma non ne ha tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Nel caso specifico, sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in suo favore, in quanto ventunenne, sta proseguendo il percorso di formazione Per_1 professionale. In ordine alla quantificazione del contributo, l'art. 337 bis c.c. dispone che "salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito". Ebbene, dalle risultanze istruttorie è emerso che la parte ricorrente, dichiaratasi formalmente disoccupata, ha svolto in passato lavori occasionali, con introiti irrisori di circa €250,00, in qualità di collaboratrice domestica. Inoltre, la medesima ha rappresentato di essere stata vittima di un sinistro stradale avvenuto in data 01/07/2023, che le ha provocato lesioni ai tendini (cfr. documentazione medica versata agli atti depositata in data 04/01/2024). Ulteriore documentazione medica è stata depositata in data 29/10/2025, ovvero in una fase in cui era già operativa la preclusione alla produzione documentale (cfr. certificato dell'U.O. del 07/05/2025 e risonanza Controparte_1 magnetica del 09/05/2025), dalla quale si evince la necessità di un intervento chirurgico atto al miglioramento delle difficoltà motorie diagnosticate. Nondimeno, non risulta provato che dall'incidente siano derivati dei postumi che abbiano compromesso la sua abilità al lavoro, pur essendo stata avanzata richiesta per l'accertamento dell'invalidità civile ai fini del riconoscimento del relativo beneficio assistenziale (cfr. domanda di invalidità civile inviata in data 21/12/2023). La parte convenuta, invece, riveste la qualifica di luogotenente di ruolo nell'Esercito italiano con retribuzione mensile netta di oltre € 2.000,00. Tali essendo le risultante probatorie agli atti, valutato il prevalente collocamento della figlia presso la madre - la quale soddisfa principalmente i relativi bisogni ed Per_1 esigenze quotidiane - il Tribunale ritiene congruo fissare il contributo materno al mantenimento di in €300,00, somma soggetta alla rivalutazione monetaria Per_1 obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare al ricorrente, entro il giorno trenta di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra assegno da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. N.556/2021). La richiesta della ricorrente relativa all'11% della tredicesima mensilità e delle eventuali retribuzioni straordinarie del convenuto deve ritenersi assorbita nella misura dell'assegno di mantenimento complessivamente determinato per la prole. Tale importo è, infatti, già quantificato in modo omnicomprensivo, tenendo conto sia delle componenti ordinarie sia di quelle accessorie della capacità reddituale del genitore obbligato. Si dà atto, altresì, del raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia , Per_3 la quale risulta essere arruolata nell'Esercito italiano (VFP1), pertanto, si ritengono cessati i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in suo favore.
*** 4. Per quanto concerne l'assegnazione della casa coniugale (sita in Nola (NA) alla via San Pietro n. 19), rilevato che la parte ricorrente risulta collocataria della figlia - Per_1 maggiorenne, ma priva di autosufficienza economica- il Tribunale ritiene di dover disporre l'attribuzione dell'immobile in suo favore, in applicazione dei criteri di cui all'art. 337-sexies c.c., permanendo l'interesse meritevole di tutela alla conservazione dell'habitat domestico da parte della prole non economicamente indipendente.
3 Si dà atto, inoltre, del fatto che l'immobile (la cui quota al 50% è stata donata dal marito alle figlie in data 24.9.2024) è gravato da mutuo cointestato ai coniugi. In difetto di diverso accordo, ciascuno di essi resta obbligato al pagamento della quota di propria spettanza, conformemente agli obblighi contrattuali assunti nei confronti dell'istituto mutuante.
*** 5. Per quanto concerne la richiesta di assegno divorzile avanzata dalla parte ricorrente, occorre preliminarmente sottolineare che, a seguito dell'inversione di orientamento avvenuto con la sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite, ad esso viene oggi riconosciuta sia una funzione assistenziale, nelle ipotesi in cui l'ex coniuge non abbia capacità lavorativa e di conseguenza non sia economicamente autosufficiente, sia una funzione compensativa, per i casi di matrimonio di lunga durata, in cui uno dei due coniugi abbia sacrificato la sua attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, contribuendo in tal modo, comunque, a creare il patrimonio familiare. Si è detto che, nel caso in esame, parte convenuta riveste la qualifica di luogotenente dell'Esercito italiano, percependo uno stipendio netto di circa €2.000,00 (dall' esame dell'ultima documentazione reddituale prodotta, corrispondente alla dichiarazione dei redditi 2022 - anno d'imposta 2021, si evince un reddito di lavoro dipendente pari ad
€47,011,00) che la parte ricorrente vive nella casa coniugale, unitamente alla figlia e risulta formalmente disoccupata (ha dichiarato di guadagnare come Per_1 collaboratrice domestica non più di € 250 mensili) e portatrice di una ridotta mobilità all'arto inferiore destro. La situazione concreta, come ricostruita, evidenzia uno squilibrio economico effettivo tra i due coniugi e di non modesta entità, tenuto anche conto che la rata di mutuo di spettanza della moglie, in mancanza di accordi tra marito e moglie, dovrà essere onorata da quest'ultima, il che giustifica il riconoscimento dell'assegno divorzile con funzione assistenziale. Non colgono nel segno le eccezioni della controparte. E' pacifico in giurisprudenza che la valutazione della capacità lavorativa del coniuge richiedente l'assegno divorziale deve essere affidata a un'indagine complessa, basata su un analitico esame di una serie di dati, quali l'età, il sesso, la storia personale e lavorativa, il livello di istruzione/formazione. Nel caso specifico, già nel procedimento consensuale di separazione le parti dichiaravano congiuntamente che la moglie lavorava saltuariamente come collaboratrice domestica (con un reddito medio di circa di circa € 400 mensili, calcolato orientativamente) mentre il marito aveva un reddito netto di circa
€ 1.900,00 mensili, oltre tredicesima mensilità. E dalle prove testimoniali acquisite non è emerso alcun dato concreto volto a dimostrare la attuale possibilità della ricorrente di reperire un'occupazione più remunerativa di quella consueta ed idonea a garantirle l'autosufficienza economica. Nessuna rilevanza riveste la circostanza – peraltro riferita dai testi in maniera del tutto generica (trattasi di dichiarazioni fondate su dialoghi familiari o informazioni riferite in contesti informali e non circostanziati) - dell'invito, fatto in costanza di matrimonio dal marito alla moglie negli anni 2008/2009, di condurla alla scuola serale ovvero di supportarla per conseguire il diploma di OOS, invito che si sarebbe inserito in un contesto temporale in cui sulla moglie gravavano gli oneri dell'accudimento di tre figlie che avevano rispettivamente appena tredici/quattordici anni, nove/dieci anni, quattro/cinque anni. Parimenti irrilevanti devono ritenersi le fotografie prodotte in giudizio dalla difesa della parte convenuta, ritraenti la ricorrente in contesti di svago: le immagini riprodotte non consentono, nemmeno indirettamente, di inferire una capacità lavorativa diversa da quella dichiarata dalle parti all'epoca della separazione e poi dalla ricorrente in questo
4 giudizio né risultano idonee a dimostrare l'esistenza di un tenore di vita, di una condizione economica o di un supporto da parte di terzi tali da escludere la necessità dell'assegno richiesto. Né tantomeno può essere escluso il diritto all'assegno per avere la parte ricorrente instaurato una convivenza more uxorio, tenuto conto dei principi sanciti dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. sez. I civile, ordinanza, 18/10/2024 n. 27043). Ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la convivenza "more uxorio" instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto, anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno (cfr. Cass. Civ., sentenza n.3645 del 07/02/2023). Il discrimine, dunque, è rappresentato dal venir meno di ogni collegamento con il tenore ed il modello di vita relativo alla convivenza matrimoniale. Ebbene, le immagini depositate dal convenuto censiscono senza possibilità di equivoco il coinvolgimento della ricorrente in un nuovo e duraturo rapporto effettivo, risalente quanto meno dal 10.7.2023 (una delle foto reca tale data, non contestata dalla controparte). D'altronde, la parte ricorrente non ha negato la nuova relazione affettiva né ha contestato la genuinità delle immagini depositate in giudizio (queste le difese sviluppate nella memoria di replica: non si capisce perché la comparente non possa avere una relazione e meno ancora si comprende il nesso tra questa relazione e la sua capacità o incapacità di lavorare, dal momento che la comparente e l'uomo in foto non vivono insieme ed hanno nuclei famigliari diversi). Nondimeno, trattasi di immagini che riprendono la ricorrente e un altro uomo in contesti di svago o di viaggio e non sono univocamente sintomatiche della sussistenza di un nuovo progetto di vita con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche. Manca, in particolare, la prova degli indici sintomatici della formazione di una famiglia di fatto, diversi dalla coabitazione, quali, ad esempio, l'esistenza di figli, la comunanza di rapporti bancari o altre patrimonialità significative, la contribuzione al menage familiare. In tale contesto, l'assenza di un assegno divorzile, determinerebbe un ingiusto squilibrio ed una violazione del principio di solidarietà post-coniugale sancito dall'ordinamento, con conseguente compromissione della dignità e dell'autonomia economica della parte economicamente più debole. Per tutte le ragioni esposte, il Tribunale ritiene congruo determinare in €350,00 l'assegno divorzile in favore della parte ricorrente.
*** 6.La reciproca e parziale soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.5513/2022, così provvede: 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra Parte_1
ed contratto in data 24/04/1995 a Napoli (NA) (atto di matrimonio
[...] Parte_2 n. 12, parte II, serie A, sezione S, anno 1995); 2) dispone che versi a la somma di € 300,00 a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia entro il giorno 30 di ogni mese, somma Per_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5 3)dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative alla figlia (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e dal Per_1 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
4) assegna la casa coniugale a Parte_1
5) revoca l'assegno di mantenimento paterno nei confronti della figlia;
Per_3
6) dispone che versi a la somma di €350,00 a titolo di Parte_2 Parte_1 assegno divorzile, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) dichiara compensate le spese di lite;
9) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 12/12/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Claudia Ummarino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 5513 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata a [...] il [...], parte difesa e rappresentata Parte_1 dall'Avv.ti Colella Mario e Porcaro Fabrizio, come da procura in atti;
ricorrente
, nato ad [...] il [...], parte rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Miranda Luciano, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: La parte ricorrente ha concluso per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, altresì: -determinarsi in €300,00 l'assegno di mantenimento paterno in favore della figlia oltre alla corresponsione in pari Per_1 misura tra i coniugi alle spese extra assegno;
- la corresponsione dell'11% della tredicesima mensilità dello stipendio e dell'11% delle eventuali retribuzioni straordinarie in caso di missioni a carico della parte convenuta, in favore della figlia - Per_1 assegnarsi la casa coniugale in suo favore;
-determinarsi in €350,00 l'assegno divorzile a carico della parte convenuta, con obbligo di corrispondere il pagamento della spettante quota di mutuo. Parte convenuta ha concluso per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, altresì: -dichiararsi la capacità lavorativa della ricorrente e per l'effetto l'inesistenza del diritto al mantenimento in suo favore;
-determinarsi l'assegno di mantenimento paterno in €200,00 in favore della figlia oltre la corresponsione Per_1 in egual misura dei coniugi alle spese extra assegno;
-porsi a carico di entrambe le parti la rata del mutuo relativa all'acquisto dell'abitazione coniugale.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 16/09/2022, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con , in data 24/04/1995 a Napoli (NA) (atto di Parte_2 matrimonio n. 12, parte II, serie A, sezione S, anno 1995), dalla cui unione nascevano tre figlie - maggiorenne e non più convivente con i genitori, nata a [...] il Per_2 Per_3 07/05/1999 e nata a [...] il [...] - chiedeva disporsi la cessazione degli Per_1 effetti civili del matrimonio. Chiedeva, altresì: -determinarsi l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con incontri liberi con il genitore non collocatario;
Per_1
-assegnarsi la casa coniugale in suo favore, presso la quale collocare le figlie e Per_3
- determinarsi in €300,00 l'assegno di mantenimento paterno in favore della Per_1 figlia ed un assegno di mantenimento paterno in favore della figlia di Per_1 Per_3 pari importo nel caso di mancata conferma dell'occupazione presso l'Esercito italiano, oltre alla contribuzione in pari misura dei coniugi alle spese extra assegno;
- determinarsi la corresponsione del 22% della tredicesima mensilità e del 22% delle eventuali retribuzioni straordinarie per lo svolgimento di missioni da parte della parte convenuta, in favore delle due figlie e -determinarsi in €400,00 l'assegno divorzile Per_3 Per_1 a carico di parte convenuta. Parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, altresì, determinarsi in €200,00 l'assegno di mantenimento in favore della figlia a suo carico, oltre alla contribuzione in pari misura dei coniugi Per_1 alle spese extra assegno;
-porsi a carico di entrambe le parti del giudizio la rata relativa al mutuo della casa coniugale. All'esito della fase presidenziale in cui venivano ascoltate le parti, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 15/03/2023, emetteva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “autorizza i coniugi a continuare a vivere separati;
determina in euro 300,00 il contributo al mantenimento della figlia , revoca invece il contributo a carico del padre per il mantenimento Per_1 delle figlie ed , conferma il contributo al mantenimento della ricorrente a Per_2 Per_3 carico del resistente nella maggior misura di euro 350,00 , conferma l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente”. Il Giudice istruttore, ritenute parzialmente ammissibili le richieste istruttorie formulate dalle parti ai sensi dell'art.183, VI comma c.p.c., procedeva all'acquisizione alle udienze dell'08/01/2025 e 14/04/2025. Indi, sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Giudice rimetteva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
*** 2. Il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898. Di fatto, la separazione protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita da parte convenuta alcuna interruzione della separazione.
*** 3. Nel merito occorre pronunciarsi, anzitutto, sulla domanda di mantenimento in favore della figlia divenuta maggiorenne nel corso del giudizio. Per_1 Per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, occorre premettere che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le
2 regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento di una condizione di indipendenza economica, ovvero, quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, ma non ne ha tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Nel caso specifico, sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in suo favore, in quanto ventunenne, sta proseguendo il percorso di formazione Per_1 professionale. In ordine alla quantificazione del contributo, l'art. 337 bis c.c. dispone che "salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito". Ebbene, dalle risultanze istruttorie è emerso che la parte ricorrente, dichiaratasi formalmente disoccupata, ha svolto in passato lavori occasionali, con introiti irrisori di circa €250,00, in qualità di collaboratrice domestica. Inoltre, la medesima ha rappresentato di essere stata vittima di un sinistro stradale avvenuto in data 01/07/2023, che le ha provocato lesioni ai tendini (cfr. documentazione medica versata agli atti depositata in data 04/01/2024). Ulteriore documentazione medica è stata depositata in data 29/10/2025, ovvero in una fase in cui era già operativa la preclusione alla produzione documentale (cfr. certificato dell'U.O. del 07/05/2025 e risonanza Controparte_1 magnetica del 09/05/2025), dalla quale si evince la necessità di un intervento chirurgico atto al miglioramento delle difficoltà motorie diagnosticate. Nondimeno, non risulta provato che dall'incidente siano derivati dei postumi che abbiano compromesso la sua abilità al lavoro, pur essendo stata avanzata richiesta per l'accertamento dell'invalidità civile ai fini del riconoscimento del relativo beneficio assistenziale (cfr. domanda di invalidità civile inviata in data 21/12/2023). La parte convenuta, invece, riveste la qualifica di luogotenente di ruolo nell'Esercito italiano con retribuzione mensile netta di oltre € 2.000,00. Tali essendo le risultante probatorie agli atti, valutato il prevalente collocamento della figlia presso la madre - la quale soddisfa principalmente i relativi bisogni ed Per_1 esigenze quotidiane - il Tribunale ritiene congruo fissare il contributo materno al mantenimento di in €300,00, somma soggetta alla rivalutazione monetaria Per_1 obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare al ricorrente, entro il giorno trenta di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra assegno da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. N.556/2021). La richiesta della ricorrente relativa all'11% della tredicesima mensilità e delle eventuali retribuzioni straordinarie del convenuto deve ritenersi assorbita nella misura dell'assegno di mantenimento complessivamente determinato per la prole. Tale importo è, infatti, già quantificato in modo omnicomprensivo, tenendo conto sia delle componenti ordinarie sia di quelle accessorie della capacità reddituale del genitore obbligato. Si dà atto, altresì, del raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia , Per_3 la quale risulta essere arruolata nell'Esercito italiano (VFP1), pertanto, si ritengono cessati i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in suo favore.
*** 4. Per quanto concerne l'assegnazione della casa coniugale (sita in Nola (NA) alla via San Pietro n. 19), rilevato che la parte ricorrente risulta collocataria della figlia - Per_1 maggiorenne, ma priva di autosufficienza economica- il Tribunale ritiene di dover disporre l'attribuzione dell'immobile in suo favore, in applicazione dei criteri di cui all'art. 337-sexies c.c., permanendo l'interesse meritevole di tutela alla conservazione dell'habitat domestico da parte della prole non economicamente indipendente.
3 Si dà atto, inoltre, del fatto che l'immobile (la cui quota al 50% è stata donata dal marito alle figlie in data 24.9.2024) è gravato da mutuo cointestato ai coniugi. In difetto di diverso accordo, ciascuno di essi resta obbligato al pagamento della quota di propria spettanza, conformemente agli obblighi contrattuali assunti nei confronti dell'istituto mutuante.
*** 5. Per quanto concerne la richiesta di assegno divorzile avanzata dalla parte ricorrente, occorre preliminarmente sottolineare che, a seguito dell'inversione di orientamento avvenuto con la sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite, ad esso viene oggi riconosciuta sia una funzione assistenziale, nelle ipotesi in cui l'ex coniuge non abbia capacità lavorativa e di conseguenza non sia economicamente autosufficiente, sia una funzione compensativa, per i casi di matrimonio di lunga durata, in cui uno dei due coniugi abbia sacrificato la sua attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, contribuendo in tal modo, comunque, a creare il patrimonio familiare. Si è detto che, nel caso in esame, parte convenuta riveste la qualifica di luogotenente dell'Esercito italiano, percependo uno stipendio netto di circa €2.000,00 (dall' esame dell'ultima documentazione reddituale prodotta, corrispondente alla dichiarazione dei redditi 2022 - anno d'imposta 2021, si evince un reddito di lavoro dipendente pari ad
€47,011,00) che la parte ricorrente vive nella casa coniugale, unitamente alla figlia e risulta formalmente disoccupata (ha dichiarato di guadagnare come Per_1 collaboratrice domestica non più di € 250 mensili) e portatrice di una ridotta mobilità all'arto inferiore destro. La situazione concreta, come ricostruita, evidenzia uno squilibrio economico effettivo tra i due coniugi e di non modesta entità, tenuto anche conto che la rata di mutuo di spettanza della moglie, in mancanza di accordi tra marito e moglie, dovrà essere onorata da quest'ultima, il che giustifica il riconoscimento dell'assegno divorzile con funzione assistenziale. Non colgono nel segno le eccezioni della controparte. E' pacifico in giurisprudenza che la valutazione della capacità lavorativa del coniuge richiedente l'assegno divorziale deve essere affidata a un'indagine complessa, basata su un analitico esame di una serie di dati, quali l'età, il sesso, la storia personale e lavorativa, il livello di istruzione/formazione. Nel caso specifico, già nel procedimento consensuale di separazione le parti dichiaravano congiuntamente che la moglie lavorava saltuariamente come collaboratrice domestica (con un reddito medio di circa di circa € 400 mensili, calcolato orientativamente) mentre il marito aveva un reddito netto di circa
€ 1.900,00 mensili, oltre tredicesima mensilità. E dalle prove testimoniali acquisite non è emerso alcun dato concreto volto a dimostrare la attuale possibilità della ricorrente di reperire un'occupazione più remunerativa di quella consueta ed idonea a garantirle l'autosufficienza economica. Nessuna rilevanza riveste la circostanza – peraltro riferita dai testi in maniera del tutto generica (trattasi di dichiarazioni fondate su dialoghi familiari o informazioni riferite in contesti informali e non circostanziati) - dell'invito, fatto in costanza di matrimonio dal marito alla moglie negli anni 2008/2009, di condurla alla scuola serale ovvero di supportarla per conseguire il diploma di OOS, invito che si sarebbe inserito in un contesto temporale in cui sulla moglie gravavano gli oneri dell'accudimento di tre figlie che avevano rispettivamente appena tredici/quattordici anni, nove/dieci anni, quattro/cinque anni. Parimenti irrilevanti devono ritenersi le fotografie prodotte in giudizio dalla difesa della parte convenuta, ritraenti la ricorrente in contesti di svago: le immagini riprodotte non consentono, nemmeno indirettamente, di inferire una capacità lavorativa diversa da quella dichiarata dalle parti all'epoca della separazione e poi dalla ricorrente in questo
4 giudizio né risultano idonee a dimostrare l'esistenza di un tenore di vita, di una condizione economica o di un supporto da parte di terzi tali da escludere la necessità dell'assegno richiesto. Né tantomeno può essere escluso il diritto all'assegno per avere la parte ricorrente instaurato una convivenza more uxorio, tenuto conto dei principi sanciti dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. sez. I civile, ordinanza, 18/10/2024 n. 27043). Ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la convivenza "more uxorio" instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto, anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno (cfr. Cass. Civ., sentenza n.3645 del 07/02/2023). Il discrimine, dunque, è rappresentato dal venir meno di ogni collegamento con il tenore ed il modello di vita relativo alla convivenza matrimoniale. Ebbene, le immagini depositate dal convenuto censiscono senza possibilità di equivoco il coinvolgimento della ricorrente in un nuovo e duraturo rapporto effettivo, risalente quanto meno dal 10.7.2023 (una delle foto reca tale data, non contestata dalla controparte). D'altronde, la parte ricorrente non ha negato la nuova relazione affettiva né ha contestato la genuinità delle immagini depositate in giudizio (queste le difese sviluppate nella memoria di replica: non si capisce perché la comparente non possa avere una relazione e meno ancora si comprende il nesso tra questa relazione e la sua capacità o incapacità di lavorare, dal momento che la comparente e l'uomo in foto non vivono insieme ed hanno nuclei famigliari diversi). Nondimeno, trattasi di immagini che riprendono la ricorrente e un altro uomo in contesti di svago o di viaggio e non sono univocamente sintomatiche della sussistenza di un nuovo progetto di vita con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche. Manca, in particolare, la prova degli indici sintomatici della formazione di una famiglia di fatto, diversi dalla coabitazione, quali, ad esempio, l'esistenza di figli, la comunanza di rapporti bancari o altre patrimonialità significative, la contribuzione al menage familiare. In tale contesto, l'assenza di un assegno divorzile, determinerebbe un ingiusto squilibrio ed una violazione del principio di solidarietà post-coniugale sancito dall'ordinamento, con conseguente compromissione della dignità e dell'autonomia economica della parte economicamente più debole. Per tutte le ragioni esposte, il Tribunale ritiene congruo determinare in €350,00 l'assegno divorzile in favore della parte ricorrente.
*** 6.La reciproca e parziale soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.5513/2022, così provvede: 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra Parte_1
ed contratto in data 24/04/1995 a Napoli (NA) (atto di matrimonio
[...] Parte_2 n. 12, parte II, serie A, sezione S, anno 1995); 2) dispone che versi a la somma di € 300,00 a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia entro il giorno 30 di ogni mese, somma Per_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5 3)dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative alla figlia (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e dal Per_1 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
4) assegna la casa coniugale a Parte_1
5) revoca l'assegno di mantenimento paterno nei confronti della figlia;
Per_3
6) dispone che versi a la somma di €350,00 a titolo di Parte_2 Parte_1 assegno divorzile, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) dichiara compensate le spese di lite;
9) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 12/12/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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