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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/02/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 451/2025
Riunito in Camera di ConSIlio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
AVV. in proprio, CP_1
rappresentata da sé stessa
e
CP_2
con l'avv. PELLIZZER LUISELLA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 11/06/2005.
1 I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 20/02/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.
1/12/1970 n. 898, a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente
del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 11/06/2005 da nata a [...] il [...] CP_1
e nato a [...] il [...] e trascritto al n. 17, Parte CP_2
II, Serie A, Anno 2005, del registro degli atti di matrimonio del Comune di VEDELAGO
alle seguenti condizioni:
1) I figli restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati pariteticamente presso ciascuno di essi, a settimane alternate, da lunedì al lunedì successivo. Ciò, anche nel periodo estivo.
2) Le vacanze estive con i figli verranno organizzate dai genitori nelle settimane di competenza di ciascuno.
3) Nelle festività annuali a cadenza fissa, come Natale ed il Primo dell'Anno, entrambi i genitori potranno trascorrere metà giornata con i figli. L'ultimo dell'anno verrà invece trascorso dai figli, ad anni alterni, con ciascun genitore.
4) A titolo perequativo, stante la differenza reddituale tra le parti, il SI. CP_2
verserà mensilmente alla SI.ra , entro il giorno 10 e a mezzo bonifico CP_1
bancario, come contributo al mantenimento per i figli minori, l'importo complessivo di €
2 420,00 (€ 140,00 per ciascun figlio). Ciò, a far data dal mese della pubblicazione della sentenza, se pubblicata prima del giorno 10, ovvero dal mese successivo, se pubblicata dopo il giorno 10.
Detto importo sarà rivalutato di anno in anno secondo gli indici istat.
5) Le spese straordinarie per i figli, come specificate nel Protocollo in uso presso il tribunale di Treviso, graveranno su ciascun genitore per il 50% ciascuno.
6) L'assegno unico universale viene richiesto e percepito integralmente dalla SInora
. CP_1
7) Le eventuali detrazioni IRPEF per carico familiare andranno invece richieste dai genitori al 50% ciascuno.
8) Con riferimento ai rapporti patrimoniali connessi al rapporto di coniugio, le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e di aver definito ogni loro rapporto con scrittura privata già in fase di separazione, dando atto con ciò di aver definito ogni questione patrimoniale tra loro in essere.
9) I genitori acconsentono reciprocamente al rilascio del passaporto e all'inserimento dei figli nello stesso.
10) Spese e competenze del presente procedimento interamente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 20/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 451/2025
Riunito in Camera di ConSIlio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
AVV. in proprio, CP_1
rappresentata da sé stessa
e
CP_2
con l'avv. PELLIZZER LUISELLA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 11/06/2005.
1 I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 20/02/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.
1/12/1970 n. 898, a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente
del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 11/06/2005 da nata a [...] il [...] CP_1
e nato a [...] il [...] e trascritto al n. 17, Parte CP_2
II, Serie A, Anno 2005, del registro degli atti di matrimonio del Comune di VEDELAGO
alle seguenti condizioni:
1) I figli restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati pariteticamente presso ciascuno di essi, a settimane alternate, da lunedì al lunedì successivo. Ciò, anche nel periodo estivo.
2) Le vacanze estive con i figli verranno organizzate dai genitori nelle settimane di competenza di ciascuno.
3) Nelle festività annuali a cadenza fissa, come Natale ed il Primo dell'Anno, entrambi i genitori potranno trascorrere metà giornata con i figli. L'ultimo dell'anno verrà invece trascorso dai figli, ad anni alterni, con ciascun genitore.
4) A titolo perequativo, stante la differenza reddituale tra le parti, il SI. CP_2
verserà mensilmente alla SI.ra , entro il giorno 10 e a mezzo bonifico CP_1
bancario, come contributo al mantenimento per i figli minori, l'importo complessivo di €
2 420,00 (€ 140,00 per ciascun figlio). Ciò, a far data dal mese della pubblicazione della sentenza, se pubblicata prima del giorno 10, ovvero dal mese successivo, se pubblicata dopo il giorno 10.
Detto importo sarà rivalutato di anno in anno secondo gli indici istat.
5) Le spese straordinarie per i figli, come specificate nel Protocollo in uso presso il tribunale di Treviso, graveranno su ciascun genitore per il 50% ciascuno.
6) L'assegno unico universale viene richiesto e percepito integralmente dalla SInora
. CP_1
7) Le eventuali detrazioni IRPEF per carico familiare andranno invece richieste dai genitori al 50% ciascuno.
8) Con riferimento ai rapporti patrimoniali connessi al rapporto di coniugio, le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e di aver definito ogni loro rapporto con scrittura privata già in fase di separazione, dando atto con ciò di aver definito ogni questione patrimoniale tra loro in essere.
9) I genitori acconsentono reciprocamente al rilascio del passaporto e all'inserimento dei figli nello stesso.
10) Spese e competenze del presente procedimento interamente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 20/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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