Trib. Milano, sentenza 04/02/2025, n. 625
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Sentenza 4 febbraio 2025

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Il provvedimento analizzato è stato emesso dal Giudice Francesca Maria Claudia Capelli del Tribunale di Milano, nella causa n.r.g. 12161/2024. Le parti ricorrenti, dipendenti di una società, hanno chiesto l'accertamento della natura non assorbibile del superminimo percepito e l'illegittimità dell'assorbimento operato dalla società convenuta, sostenendo che tale assorbimento fosse avvenuto unilateralmente dal febbraio 2018. La società, dal canto suo, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo l'infondatezza delle pretese e l'assenza di prova da parte dei ricorrenti.

Il Giudice ha accolto il ricorso, affermando che i lavoratori avevano dimostrato l'esistenza di un uso aziendale che escludeva l'assorbimento del superminimo. La decisione si basa su precedenti giurisprudenziali che riconoscono l'uso aziendale come fonte di obbligo unilaterale, capace di garantire ai lavoratori un trattamento più favorevole rispetto a quanto previsto dai contratti individuali. Il Giudice ha sottolineato che la società non ha contestato adeguatamente le allegazioni dei lavoratori, rendendo pacifici i fatti da loro esposti. Pertanto, ha dichiarato illegittimi gli assorbimenti effettuati dal febbraio 2018 e ha ordinato la ricostituzione del superminimo nella misura in godimento a gennaio 2018, condannando la società al pagamento delle somme indebitamente trattenute. Le spese legali sono state poste a carico della parte soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 04/02/2025, n. 625
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 625
    Data del deposito : 4 febbraio 2025

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