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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 29/04/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento, provvedendo all'udienza del 23.04.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n° 2035/2023 R.G., promosso
DA
e , in proprio e nella qualità di genitori Parte_1 Parte_2
esercenti la potestà sulla figlia minorenne , rappresentati e difesi Persona_1
dall'avvocato Antonio Ficarra ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Termini
Imerese (Pa), Via Falcone e Borsellino, 39.
- ricorrenti –
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Sansone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Termini Imerese, via Mazzini, 7.
-resistente -
Oggetto: rimborso trasporto disabili FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 07.06.2023 i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio il , per sentirlo condannare al rimborso Controparte_1
delle spese sostenute per il trasporto della propria figlia disabile presso il centro di riabilitazione “ARESS FABIOLA” di Termini Imerese (solo parzialmente rimborsato dall'ente comunale), nonché al proprio diritto al risarcimento del danno non patrimoniale.
Concludevano, quindi, chiedendo di: “condannare il , in Controparte_1
persona del Sindaco tempore, a pagare in favore dei ricorrenti, per le causali sopra specificate, la somma di € 7.534,25, oltre rivalutazione ed interessi legali, o quell'altra maggiore o minore che sarà determinata in corso di giudizio;
-ritenere e dichiarare il diritto odierni ricorrenti al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa, sofferto per non aver ancora fruito, a partire dal 2020, del servizio di trasporto gratuito da e per i centri di riabilitazione e, per l'effetto, condannare il
, in persona del Sindaco p.t., al risarcimento del danno non Controparte_1
patrimoniale da questi sofferto;
-condannare il resistente al pagamento delle spese di giudizio” (cfr. conclusioni del ricorso).
Il comune convenuto, costituitosi tardivamente in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva, pertanto, il rigetto.
La causa, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 23 aprile 2025 per il deposito di note scritte.
In via preliminare va rigettata l'eccezione inerente al difetto di giurisdizione del
Giudice adito, trattandosi, nel caso di specie, di una controversia promossa nei confronti della p.a., per il pagamento di corrispettivi imposti dalla legge e, in ogni caso, di questione del tutto priva di profili coinvolgenti l'esercizio di poteri autoritativi dell'amministrazione.
In merito - in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte, va ribadito che “ai sensi dell'art. 6 della Legge reg. siciliana n. 68 del
1981, i Comuni della Sicilia hanno l'obbligo di istituire, a favore dei portatori di handicap, i servizi di trasporto gratuito per la frequenza di asili, scuole, corsi di formazione professionale e centri educativo-riabilitativi a carattere ambulatoriale diurno;
l'effettuazione di tale servizio non è subordinata alla concessione da parte della
Regione del contributo di cui agli artt. 5 e 6 della legge reg. n. 16 del 1986, essendo la provvidenza svincolata dall'adempimento degli obblighi imposti agli enti locali;
pertanto la controversia avente ad oggetto il pagamento da parte del del corrispettivo CP_1
per il trasporto effettuato da un privato di soggetti disabili all'interno del territorio comunale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo la pretesa condizionata dal versamento del contributo regionale” (cfr. Sez. U, Sentenza n.
1235/2000; n. 8345/2017).
Nel merito il ricorso è fondato.
Nella specie vanno richiamati i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “ai sensi dell'art. 6 della Legge reg. siciliana n. 68 del 1981, i Comuni della
Sicilia hanno l'obbligo di istituire, a favore dei portatori di handicap, i servizi di trasporto gratuito per la frequenza di asili, scuole, corsi di formazione professionale e centri educativo - riabilitativo a carattere ambulatoriale diurno;
l'effettuazione di tale servizio non è subordinata alla concessione da parte della Regione del contributo di cui agli artt. 5 e 6 della legge reg. n. 16 del 1986, essendo la provvidenza svincolata dall'adempimento degli obblighi imposti agli enti locali;
pertanto la controversia avente ad oggetto il pagamento da parte del del corrispettivo per il trasporto effettuato CP_1
da un privato di soggetti disabili all'interno del territorio comunale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo la pretesa condizionata dal versamento del contributo regionale” (cfr. S.U. n. 1235/2000).
Sulla scorta di quanto sopra, deve ritenersi che il costo del trasporto da e per i centri di riabilitazione e di fisioterapia non possa gravare sulle famiglie dei disabili, sicché il comune, ove non organizzi servizi di trasporto gratuiti, sarà obbligato a rimborsare le spese a tal fine sostenute dalle famiglie.
Quanto alla liquidazione del rimborso, nel caso in esame, deve trovare applicazione l'art. 8 della L.R. 219/78 che fissa la misura dell'indennità kilometrica di cui all'art. 15 della L. n. 863/73 in 1/5 del costo di un litro di benzina, disciplinando l'art. 5 della L.R. 16/86 il contributo spettante ai comuni per l'organizzazione del servizio di trasporto, fattispecie diversa da quella relativa al trasporto del singolo disabile da parte della famiglia che deve essere ragguagliato alla effettiva distanza kilometrica percorsa.
Deve ritenersi, pertanto, che l'Amministrazione convenuta sia obbligata a corrispondere ai ricorrenti il rimborso delle spese di trasporto sostenute avuto riguardo alla distanza percorsa, per il trasporto della figlia disabile, dalla propria abitazione al centro di riabilitazione e fisioterapia “ARESS FABIOLA” sito in Termini Imerese, in base al criterio individuato dal citato art. 8 della L. 219/78.
Sicché, tenuto conto delle somme che il ha già esborsato in favore dei CP_1
ricorrenti per gli anni 2020, 2021 e 2022 e sulla scorta dei conteggi effettuati in ricorso, solo genericamente contestati dall'Amministrazione resistente, che si giudicano corretti e ai quali si rinvia (cfr. pagg.
3-4 del ricorso), il deve essere Controparte_1
condannato al pagamento in favore di e della somma di CP_2 Parte_2
€ 7.534,25, oltre interessi come per legge, per il periodo da gennaio 2020 a dicembre
2022.
Va, infine, rigettata la domanda relativa al risarcimento del danno esistenziale, avanzata da parte ricorrente, atteso che tale danno, come noto, deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 cod.civ., dovendo consistere in un radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e/o nello sconvolgimento della esistenza del soggetto, circostanze queste ultime di cui, nella specie, non è stata fornita alcuna prova (cfr. Cass. Civ., Sez. II^, 9/11/2018 n° 28742).
Le spese seguono la soccombenza del e si liquidano come in Controparte_1
dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE- GIUDICE DEL LAVORO, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa;
-condanna il al pagamento in favore di Parte_3 Pt_1
e , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la
[...] Parte_2
responsabilità genitoriale sulla figlia minore della somma di € 7.534,25, Persona_1 oltre interessi come per legge;
-rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dai ricorrenti;
-condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1
complessivi € 2.700,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Antonio Ficarra, dichiaratosi antistatario.
Termini Imerese, 24.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Chiara Gagliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento, provvedendo all'udienza del 23.04.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n° 2035/2023 R.G., promosso
DA
e , in proprio e nella qualità di genitori Parte_1 Parte_2
esercenti la potestà sulla figlia minorenne , rappresentati e difesi Persona_1
dall'avvocato Antonio Ficarra ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Termini
Imerese (Pa), Via Falcone e Borsellino, 39.
- ricorrenti –
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Sansone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Termini Imerese, via Mazzini, 7.
-resistente -
Oggetto: rimborso trasporto disabili FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 07.06.2023 i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio il , per sentirlo condannare al rimborso Controparte_1
delle spese sostenute per il trasporto della propria figlia disabile presso il centro di riabilitazione “ARESS FABIOLA” di Termini Imerese (solo parzialmente rimborsato dall'ente comunale), nonché al proprio diritto al risarcimento del danno non patrimoniale.
Concludevano, quindi, chiedendo di: “condannare il , in Controparte_1
persona del Sindaco tempore, a pagare in favore dei ricorrenti, per le causali sopra specificate, la somma di € 7.534,25, oltre rivalutazione ed interessi legali, o quell'altra maggiore o minore che sarà determinata in corso di giudizio;
-ritenere e dichiarare il diritto odierni ricorrenti al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa, sofferto per non aver ancora fruito, a partire dal 2020, del servizio di trasporto gratuito da e per i centri di riabilitazione e, per l'effetto, condannare il
, in persona del Sindaco p.t., al risarcimento del danno non Controparte_1
patrimoniale da questi sofferto;
-condannare il resistente al pagamento delle spese di giudizio” (cfr. conclusioni del ricorso).
Il comune convenuto, costituitosi tardivamente in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva, pertanto, il rigetto.
La causa, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 23 aprile 2025 per il deposito di note scritte.
In via preliminare va rigettata l'eccezione inerente al difetto di giurisdizione del
Giudice adito, trattandosi, nel caso di specie, di una controversia promossa nei confronti della p.a., per il pagamento di corrispettivi imposti dalla legge e, in ogni caso, di questione del tutto priva di profili coinvolgenti l'esercizio di poteri autoritativi dell'amministrazione.
In merito - in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte, va ribadito che “ai sensi dell'art. 6 della Legge reg. siciliana n. 68 del
1981, i Comuni della Sicilia hanno l'obbligo di istituire, a favore dei portatori di handicap, i servizi di trasporto gratuito per la frequenza di asili, scuole, corsi di formazione professionale e centri educativo-riabilitativi a carattere ambulatoriale diurno;
l'effettuazione di tale servizio non è subordinata alla concessione da parte della
Regione del contributo di cui agli artt. 5 e 6 della legge reg. n. 16 del 1986, essendo la provvidenza svincolata dall'adempimento degli obblighi imposti agli enti locali;
pertanto la controversia avente ad oggetto il pagamento da parte del del corrispettivo CP_1
per il trasporto effettuato da un privato di soggetti disabili all'interno del territorio comunale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo la pretesa condizionata dal versamento del contributo regionale” (cfr. Sez. U, Sentenza n.
1235/2000; n. 8345/2017).
Nel merito il ricorso è fondato.
Nella specie vanno richiamati i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “ai sensi dell'art. 6 della Legge reg. siciliana n. 68 del 1981, i Comuni della
Sicilia hanno l'obbligo di istituire, a favore dei portatori di handicap, i servizi di trasporto gratuito per la frequenza di asili, scuole, corsi di formazione professionale e centri educativo - riabilitativo a carattere ambulatoriale diurno;
l'effettuazione di tale servizio non è subordinata alla concessione da parte della Regione del contributo di cui agli artt. 5 e 6 della legge reg. n. 16 del 1986, essendo la provvidenza svincolata dall'adempimento degli obblighi imposti agli enti locali;
pertanto la controversia avente ad oggetto il pagamento da parte del del corrispettivo per il trasporto effettuato CP_1
da un privato di soggetti disabili all'interno del territorio comunale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo la pretesa condizionata dal versamento del contributo regionale” (cfr. S.U. n. 1235/2000).
Sulla scorta di quanto sopra, deve ritenersi che il costo del trasporto da e per i centri di riabilitazione e di fisioterapia non possa gravare sulle famiglie dei disabili, sicché il comune, ove non organizzi servizi di trasporto gratuiti, sarà obbligato a rimborsare le spese a tal fine sostenute dalle famiglie.
Quanto alla liquidazione del rimborso, nel caso in esame, deve trovare applicazione l'art. 8 della L.R. 219/78 che fissa la misura dell'indennità kilometrica di cui all'art. 15 della L. n. 863/73 in 1/5 del costo di un litro di benzina, disciplinando l'art. 5 della L.R. 16/86 il contributo spettante ai comuni per l'organizzazione del servizio di trasporto, fattispecie diversa da quella relativa al trasporto del singolo disabile da parte della famiglia che deve essere ragguagliato alla effettiva distanza kilometrica percorsa.
Deve ritenersi, pertanto, che l'Amministrazione convenuta sia obbligata a corrispondere ai ricorrenti il rimborso delle spese di trasporto sostenute avuto riguardo alla distanza percorsa, per il trasporto della figlia disabile, dalla propria abitazione al centro di riabilitazione e fisioterapia “ARESS FABIOLA” sito in Termini Imerese, in base al criterio individuato dal citato art. 8 della L. 219/78.
Sicché, tenuto conto delle somme che il ha già esborsato in favore dei CP_1
ricorrenti per gli anni 2020, 2021 e 2022 e sulla scorta dei conteggi effettuati in ricorso, solo genericamente contestati dall'Amministrazione resistente, che si giudicano corretti e ai quali si rinvia (cfr. pagg.
3-4 del ricorso), il deve essere Controparte_1
condannato al pagamento in favore di e della somma di CP_2 Parte_2
€ 7.534,25, oltre interessi come per legge, per il periodo da gennaio 2020 a dicembre
2022.
Va, infine, rigettata la domanda relativa al risarcimento del danno esistenziale, avanzata da parte ricorrente, atteso che tale danno, come noto, deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 cod.civ., dovendo consistere in un radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e/o nello sconvolgimento della esistenza del soggetto, circostanze queste ultime di cui, nella specie, non è stata fornita alcuna prova (cfr. Cass. Civ., Sez. II^, 9/11/2018 n° 28742).
Le spese seguono la soccombenza del e si liquidano come in Controparte_1
dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE- GIUDICE DEL LAVORO, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa;
-condanna il al pagamento in favore di Parte_3 Pt_1
e , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la
[...] Parte_2
responsabilità genitoriale sulla figlia minore della somma di € 7.534,25, Persona_1 oltre interessi come per legge;
-rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dai ricorrenti;
-condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1
complessivi € 2.700,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Antonio Ficarra, dichiaratosi antistatario.
Termini Imerese, 24.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Chiara Gagliano