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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11810 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15361 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 346/2022 emessa dal GdiP di Ischia
pubblicata il 28/01/2022 e vertente
TRA
, (C.F. , con sede in Roma Parte_1 P.IVA_1
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore
Dott. , (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_2 C.F._1
procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Gianluca Barbieri, (C.F.:
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, C.F._2
sito in Ischia (NA), alla Via Dello Stadio n. 45;
appellante
CONTRO
, (C.F.: , in persona del Prefetto pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede legale in alla Via Santa Maria Antica n. 1, rappresentata e CP_1
difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.: ; C.F._3
appellata
NONCHE'
(C.F.: , in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3
con sede legale in Napoli, alla Piazza del Plebiscito, Palazzo San Giacomo,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, (C.F.:
; C.F._3
appellata
NONCHE'
, (C.F.: ,), difeso e rappresentato, nel Controparte_3 C.F._4
corso del giudizio di primo grado, dall'Avv. Mario Zanghi, (C.F.
); C.F._5
appellato contumace
NONCHE'
(C.F.: , in persona del Controparte_4 P.IVA_4
Sindaco legale rappresentate pro tempore, con sede legale presso la Casa Municipale
di Casamicciola Terme (NA), alla Via Principessa Margherita;
appellato contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mediante atto di citazione ritualmente notificato il 17.06.2017, Controparte_3
evocò in giudizio, dinnanzi l' di Pace di Ischia, l' Controparte_5 [...]
, il e la , Controparte_6 Controparte_4 Controparte_1
proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo relativo alle cartelle di pagamento n. 07120090028572411000, n. 07120130147267225000 e n.
07120150149399719000, relativa a contravvenzioni al C.d.S., per un totale di €
4.124,12.
Eccependo l'omessa o invalida notifica delle cartelle e dei sottesi verbali, nonchè il decorso del termine di prescrizione quinquennale ex articolo 28 L. 689/81, ne domandò la dichiarazione di illegittimità e nullità, con vittoria di spese.
Nella contumacia degli enti impositori, si costituì l'agente della riscossione, la quale, dolendosi dell'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., nonché dell'infondatezza in fatto e in diritto, ne domandò il rigetto.
Il Giudice di prime cure, mediante sentenza n. 346/22, pronunciata il 06.10.2022 e pubblicata il 28.01.2022, rilevata preliminarmente l'ammissibilità e la procedibilità
della domanda, nel merito, l'ha accolta, attesa la mancata prova della legittimità
della pretesa sanzionatoria e il decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Avverso tale pronuncia, in data 20.06.2022, ha proposto appello l'
[...]
la quale, contestandone l'illegittimità ed erroneità, ne domanda Parte_1
la riforma con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, atteso il difetto di interesse ad impugnare un mero estratto ruolo, e nel merito, l'infondatezza della domanda. Aderendo ai motivi di appello, la e ne domandando Controparte_1 CP_2
l'accoglimento.
e il sebbene validamente Controparte_7 Controparte_4
citati, sono parti contumaci.
All'esito dell'udienza del 04.12.2025, la causa è rimessa in decisione senza termini.
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre
2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del
29.07.2024, rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume
invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore
che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a)
per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui
all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una
pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in
relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12,
rubricato “Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d.
impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del
D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità
sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti,
poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v.
Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di
azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle
cartelle .. ma anche quella di prevenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi,
come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata”
da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione),
lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, , attore nel primo grado di giudizio e odierno Controparte_3
appellato contumace, assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero,
allegato – il pregiudizio ad esso derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l.
126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nei confronti di , del Parte_1 Controparte_3 [...]
della e della Controparte_4 Controparte_8 Controparte_2 avverso la sentenza n. 346/2022 del Giudice di Pace di Ischia, pronunciata il
06.10.2019 e depositata il 28.01.2022, così provvede:
-a) dichiara la contumacia di e del Controparte_3 Controparte_4
[...]
-b) accoglie l'appello proposto da nei confronti Parte_3
di , della della e del Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ischia Controparte_4
n. 346/2022, pronunciata il 06.10.2019 e depositata in data 28.01.2022, e, per l'effetto,
dichiara inammissibile la domanda proposta da;
Controparte_3
-c) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 15.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15361 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 346/2022 emessa dal GdiP di Ischia
pubblicata il 28/01/2022 e vertente
TRA
, (C.F. , con sede in Roma Parte_1 P.IVA_1
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore
Dott. , (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_2 C.F._1
procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Gianluca Barbieri, (C.F.:
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, C.F._2
sito in Ischia (NA), alla Via Dello Stadio n. 45;
appellante
CONTRO
, (C.F.: , in persona del Prefetto pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede legale in alla Via Santa Maria Antica n. 1, rappresentata e CP_1
difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.: ; C.F._3
appellata
NONCHE'
(C.F.: , in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3
con sede legale in Napoli, alla Piazza del Plebiscito, Palazzo San Giacomo,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, (C.F.:
; C.F._3
appellata
NONCHE'
, (C.F.: ,), difeso e rappresentato, nel Controparte_3 C.F._4
corso del giudizio di primo grado, dall'Avv. Mario Zanghi, (C.F.
); C.F._5
appellato contumace
NONCHE'
(C.F.: , in persona del Controparte_4 P.IVA_4
Sindaco legale rappresentate pro tempore, con sede legale presso la Casa Municipale
di Casamicciola Terme (NA), alla Via Principessa Margherita;
appellato contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mediante atto di citazione ritualmente notificato il 17.06.2017, Controparte_3
evocò in giudizio, dinnanzi l' di Pace di Ischia, l' Controparte_5 [...]
, il e la , Controparte_6 Controparte_4 Controparte_1
proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo relativo alle cartelle di pagamento n. 07120090028572411000, n. 07120130147267225000 e n.
07120150149399719000, relativa a contravvenzioni al C.d.S., per un totale di €
4.124,12.
Eccependo l'omessa o invalida notifica delle cartelle e dei sottesi verbali, nonchè il decorso del termine di prescrizione quinquennale ex articolo 28 L. 689/81, ne domandò la dichiarazione di illegittimità e nullità, con vittoria di spese.
Nella contumacia degli enti impositori, si costituì l'agente della riscossione, la quale, dolendosi dell'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., nonché dell'infondatezza in fatto e in diritto, ne domandò il rigetto.
Il Giudice di prime cure, mediante sentenza n. 346/22, pronunciata il 06.10.2022 e pubblicata il 28.01.2022, rilevata preliminarmente l'ammissibilità e la procedibilità
della domanda, nel merito, l'ha accolta, attesa la mancata prova della legittimità
della pretesa sanzionatoria e il decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Avverso tale pronuncia, in data 20.06.2022, ha proposto appello l'
[...]
la quale, contestandone l'illegittimità ed erroneità, ne domanda Parte_1
la riforma con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, atteso il difetto di interesse ad impugnare un mero estratto ruolo, e nel merito, l'infondatezza della domanda. Aderendo ai motivi di appello, la e ne domandando Controparte_1 CP_2
l'accoglimento.
e il sebbene validamente Controparte_7 Controparte_4
citati, sono parti contumaci.
All'esito dell'udienza del 04.12.2025, la causa è rimessa in decisione senza termini.
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre
2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del
29.07.2024, rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume
invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore
che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a)
per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui
all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una
pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in
relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12,
rubricato “Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d.
impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del
D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità
sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti,
poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v.
Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di
azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle
cartelle .. ma anche quella di prevenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi,
come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata”
da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione),
lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, , attore nel primo grado di giudizio e odierno Controparte_3
appellato contumace, assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero,
allegato – il pregiudizio ad esso derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l.
126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nei confronti di , del Parte_1 Controparte_3 [...]
della e della Controparte_4 Controparte_8 Controparte_2 avverso la sentenza n. 346/2022 del Giudice di Pace di Ischia, pronunciata il
06.10.2019 e depositata il 28.01.2022, così provvede:
-a) dichiara la contumacia di e del Controparte_3 Controparte_4
[...]
-b) accoglie l'appello proposto da nei confronti Parte_3
di , della della e del Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ischia Controparte_4
n. 346/2022, pronunciata il 06.10.2019 e depositata in data 28.01.2022, e, per l'effetto,
dichiara inammissibile la domanda proposta da;
Controparte_3
-c) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 15.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone