Art. 16. 1. Le regioni e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilita' di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali gia' esistenti.
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4 gennaio 2000
4 gennaio 2000
Commentario • 1
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Giurisprudenza • 4
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