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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/06/2025, n. 23344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23344 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dalla società Compagnia Italiana Navigazione s.p.a. avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Genova il 30/12/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Mariella De Masellis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Pasquale Pantano, difensore di fiducia della società indagata, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Genova ha confermato il decreto emesso il 2.12.2024 con cui il Pubblico Ministero ha disposto la perquisizione e il sequestro probatorio di una serie di documenti e delle caselle di posta elettronica in uso a dirigenti e dipendenti della Compagnia Italiana di navigazione s.p.a. (CIN) e della "Moby" - inglobata nella stessa CIN - allo scopo di reperire documentazione riportante la indicazione di biglietti gratuiti ovvero di quelli che prevedono il pagamento di soli diritti portuali e tasse o con sconti superiori al 50%. Penale Sent. Sez. 6 Num. 23344 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 12/03/2025 L'ipotesi accusatoria provvisoria è che alcuni pubblici ufficiali in servizio presso la Capitaneria di porto di Porto Torres, deputati a compiere visite ispettive in relazione alle certificazioni marittime sulle navi della Compagnia italiana di navigazione, avrebbero beneficiato di biglietti di viaggio gratis per viaggi personali;
detti biglietti sarebbero stati emessi da alcuni dipendenti della società Nei confronti delle persone fisiche si procede per i reati di falso, frode in pubbliche forniture e corruzione mentre nei confronti dell'ente (C.I.N.), il cui precedente legale rappresentante è indagato, si procede per l'illecito amministrativo di cui all'art. 24 d. Igs. 8 giugno 2001 n. 231. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la Compagnia Italiana di Navigazione articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione L'assunto è che il decreto impugnato avrebbe natura esplorativa perché relativo anche a soggetti non nominati e non coinvolti nelle indagini che, tuttavia, avrebbero operato - ovvero operano - alle dipendenze delle Compagnie di navigazione appartenenti al gruppo armatoriale della famiglia TO. Si aggiunge come fosse stato evidenziato che il decreto di perquisizione e sequestro non contenesse nessuna motivazione sulle ragioni per cui le caselle postali di detti soggetti (nove) dovessero considerarsi corpo di reato ovvero cose pertinenti al reato, essendosi il Pubblico Ministero limitato ad affermare che le caselle indicate "risultano contenere elementi di interesse per le indagini" relativi ai reati per cui procede. Il Tribunale, a sua volta, si sarebbe limitato ad affermare che il decreto sarebbe sufficientemente motivato in ordine alla necessità di acquisire l'elenco completo dei biglietti gratuiti emessi, i soggetti coinvolti e le mail scambiate fra i dipendenti coinvolti nella procedura di emissione dei biglietti;
non sarebbe stata tuttavia fornita nessuna risposta in ordine alla pedinenzialità dei beni sequestrati rispetto ai reati da accertare, tenuto conto che l'ipotesi corruttiva posta a fondamento del sequestro riguarderebbe solo tre soggetti (Orsolini, LE - pubblici ufficiali, e LA - quale privato corruttore dipendente della società). CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2. Dal provvedimento impugnato e dal decreto di perquisizione e sequestro emerge che l'ente ricorrente è indagato per l'illecito previsto dall'art. 24 del d. Igs. n. 231 del 2001. Dunque, l'ente è indagato per un illecito che non ha come reati presupposto gli ipotizzati reati di falso e di corruzione, ma solo quello di frode nelle pubbliche forniture. 2 Rispetto all'illecito contestato all'ente e al reato presupposto, il decreto di perquisizione e sequestro e lo stesso provvedimento impugnato sono tuttavia del tutto silenti. Nulla è spiegato né in ordine alla configurabilità della frode nelle pubbliche forniture, in cosa sarebbe consistita e neppure sulla configurabilità dell'illecito dell'ente, e neppure perchè detto reato sarebbe oggettivamente e soggettivamente imputabile all'ente, il cui illecito che, come è noto, ha una sua struttura autonoma rispetto al reato presupposto. 3. Il tema, come detto, attiene innanzitutto al fumus dell'illecito dell'ente e deve essere riferita alla fattispecie complessa che integra l'illecito. L'ambito di valutazione del giudice deve comprendere non soltanto il fatto del reato presupposto ritenuto idoneo a fondare detta responsabilità, ma deve estendersi ad accertare la sussistenza dell'interesse o del vantaggio derivante all'ente ed il ruolo ricoperto dai soggetti indicati dall'art. 5 comma 1 lett. a) e b), verificando se tali soggetti abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi;
infine, anche nella fase cautelare il giudice deve fondare la sua valutazione in rapporto ad uno dei due modelli di imputazione individuati negli artt. 6 e 7, l'uno riferito ai soggetti in posizione apicale, l'altro ai dipendenti, modelli che presuppongono un differente onere probatorio a carico dell'accusa. Sul tema l'intera motivazione della ordinanza impugnata è strutturata sui reati di falso e di corruzione per i quali, come detto, l'ente non è indagato, ed è silente rispetto all'illecito dell'ente. 4. L'assenza di motivazione sul fumus dell'illecito dell'ente, riverbera effetti anche sul tema dalla verifica del nesso di pertinenza tra l'oggetto del sequestro e la funzione probatoria del mezzo di ricerca della prova. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno ancora una volta chiarito come il decreto di sequestro probatorio, anche se abbia ad oggetto cose costituenti corpo del reato, debba contenere una specifica motivazione della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticellì, Rv. 273548). Si è precisato come "la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e 1 del primo Protocollo addizionale della Convenzione Edu richiede che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, anche quando la stessa si identifichi nel corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo 3 <' spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito, ovvero l'accertamento del fatto di reato". Detti principi valgono anche per il sequestro delle cose pertinenti al reato, atteso che la stessa qualificazione della "cosa" come pertinente al reato, presuppone la indicazione del perimetro investigativo, della ipotesi di reato per cui si procede, della finalità probatoria perseguita con il sequestro. Intanto, cioè, una cosa può essere considerata "cosa pertinente al reato" in quanto esista una descrizione concreta del reato per cui si procede e della finalità probatoria perseguita. E' noto come la formula "cose pertinenti al reato" abbia un significato scarsamente delimitativo e come il legislatore, a differenza di quanto fatto in relazione alla nozione di "corpo del reato", non abbia definito quella di "cose pertinenti", affidando questo compito alla interpretazione giurisprudenziale. Si è chiarito in giurisprudenza come la nozione di "cosa pertinente al reato" abbia una portata più ampia di quella impiegata nell' art. 253 cod. proc. pen., comprendendo non solo il corpo del reato ma anche qualunque cosa sulla quale o a mezzo della quale il reato fu commesso o che ne costituisce il prezzo, il prodotto o il profitto, anche quelle cose legate indirettamente alla fattispecie criminosa. In tal senso, la strumentalità del bene rispetto alla condotta criminosa ed alla finalità probatoria del sequestro è uno dei canoni di valutazione della pertinenza ed assolve ad una funzione selettiva;
il tema della strumentalità si pone, innanzitutto, per la indiscussa utilità euristica delle informazioni acquisite, destinata normalmente ad aumentare in modo proporzionale alla entità del "vulnus" che lo strumento probatorio arreca alla "riservatezza": più l'attività di ricerca della prova si avvicina al nucleo della sfera individuale (costituito da quella intimità che l'individuo ritiene di non condividere con alcuno) più il dato acquisito può risultare prezioso per l'accertamento. La strumentalità, tuttavia, è astrattamente configurabile in un numero pressocchè indefinito di casi e ciò impone di attribuire a detto requisito un significato conforme ai principi generali di adeguatezza e proporzionalità sottesi al sistema. Un sequestro sproporzionato va ricondotto a proporzione, nel senso che il suo oggetto deve vertere solo sulle cose davvero pertinenti al reato. Pur in presenza di indirizzi giurisprudenziali diversi, è condivisibile quanto ritenuto da una parte della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è necessario un esame particolarmente rigoroso sul rapporto che lega la cosa al reato ed è altresì necessario, quando il legame prospettato sia di natura funzionale, che tale rapporto non sia meramente occasionale (Cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 33045 del 25/01/2018, Mazza;
Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014 Denaro, cit;
nello stesso senso, sostanzialmente, Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, F., Rv. 269374; Sez. 5, n. 12064 del 16/12/2009, dep. 2010, Marcante, Rv. 246881). 4 La verifica del nesso di funzionalità non occasionale tra il bene e la condotta deve ovviamente essere maggiormente rigorosa nei casi in cui il bene appartenga ad un soggetto terzo estraneo al reato, cioè un soggetto nei cui confronti nessun coinvolgimento nell'attività criminosa è stato ipotizzato. Il principio di proporzione, certamente ancorato alla disciplina delle cautele personali nel procedimento penale ed alla tutela dei diritti inviolabili, ha nel sistema una portata più ampia;
esso travalica il perimetro della libertà individuale per divenire termine necessario di raffronto tra la compressione dei diritti quesiti e la giustificazione della loro limitazione. La Corte costituzionale ha chiarito in più occasioni come il generale controllo di ragionevolezza, a sua volta effettuato attraverso il bilanciamento tra gli interessi in conflitto, comprenda il canone modale della proporzionalità Non diversamente, è condivisibile quanto ritenuto in dottrina, e cioè che il rango conferito dall'ordinamento interno alle fonti sovranazionali consente di affermare che, qualunque sia la natura con cui sono costruite - sostanziale o processuale - le tutele dei diritti, si deve tenere conto del cd. test di proporzionalità. Si può affermare che, anche là dove non entri espressamente in gioco il tema dei diritti fondamentali, il principio di proporzionalità rappresenti un utile termine di paragone per lo sviluppo di soluzioni ermeneutiche e, ancor prima, di nuovi modelli di ragionamento giuridico;
in tal senso, si sostiene acutamente, il principio di proporzionalità assolve ad una funzione strumentale per un'adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale, ed ad una funzione finalistica, come parametro per verificare la giustizia della soluzione presa nel caso concreto. Ciò spiega perché il principio di proporzionalità trovi un formidabile ambito applicativo con riferimento ai mezzi di ricerca della prova, idonei ad incidere su bene giuridici costituzionalmente tutelati: esso segna il limite entro il quale la compressione di un'istanza fondamentale per fini processuali risulta legittima. Il tema attiene al rapporto tra sicurezza e riservatezza, intesa come «diritto alla non intromissione da parte del potere pubblico e di soggetti privati nella sfera individuale della persona". Ogni misura, per dirsi proporzionata all'obiettivo da perseguire, richiede che l'interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Corte Edu 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi SaN. Ve TIC. A. S. c. Bulgaria). Dunque, solo valorizzando l'onere motivazionale è possibile, come sottolineato dalla più attenta dottrina, tenere "sotto controllo" l'intervento penale quanto al rapporto con le libertà fondamentali ed i beni costituzionalmente protetti, quali la proprietà e la libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall'art. 42 Cost. e dall'arti del Primo protocollo addizionale alla Convenzione Edu, come interpretato dalla Corte Edu. 5 <' La motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all'accertamento penale diventa, allora, requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si mantenga nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalità (così testualmente Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, in motivazione) ed al principio di proporzione. Il giudice non solo deve motivare sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari, ma deve modulare il sequestro - quando ciò sia possibile- in maniera tale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto al vincolo reale, anche oltre le effettive necessità dettate dalla esigenza che si intende neutralizzare;
il giudice cioè deve conformare il vincolo in modo tale da non arrecare un inutile sacrificio di diritti, il cui esercizio di fatto non pregiudicherebbe la finalità probatoria/cautelare perseguita (sul tema, anche Corte Cost., n. 85 del 2013). Ciò che è richiesto è una delicata operazione di bilanciamento in cui la valutazione attiene alla peculiarità del caso concreto, alla ragionevolezza della soluzione, della proporzione, al bilanciamento tra valori, all'equità. 5. Nel caso di specie non è stato spiegato cosa in concreto sia stato sequestrato e, soprattutto, perché ciò che è stato sequestrato sarebbe strumentale alla prova dell'illecito dell'ente, essendosi il Pubblico Ministero limitato ad affermare che "appare opportuno acquisire anche ogni elemento relativo alle disposizioni aziendali inerenti i biglietti gratuiti o fortemente scontati". Sul tema anche il Tribunale è silente. 6. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata. Il Tribunale, applicherà i principi indicati e verificherà in ordine ai molteplici e rilevanti profili indicati, se e in che limiti il sequestro probatorio per cui si procede sia legittimo.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Genova competente ai sensi dell'art. 32.4, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 12 marzo 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Mariella De Masellis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Pasquale Pantano, difensore di fiducia della società indagata, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Genova ha confermato il decreto emesso il 2.12.2024 con cui il Pubblico Ministero ha disposto la perquisizione e il sequestro probatorio di una serie di documenti e delle caselle di posta elettronica in uso a dirigenti e dipendenti della Compagnia Italiana di navigazione s.p.a. (CIN) e della "Moby" - inglobata nella stessa CIN - allo scopo di reperire documentazione riportante la indicazione di biglietti gratuiti ovvero di quelli che prevedono il pagamento di soli diritti portuali e tasse o con sconti superiori al 50%. Penale Sent. Sez. 6 Num. 23344 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 12/03/2025 L'ipotesi accusatoria provvisoria è che alcuni pubblici ufficiali in servizio presso la Capitaneria di porto di Porto Torres, deputati a compiere visite ispettive in relazione alle certificazioni marittime sulle navi della Compagnia italiana di navigazione, avrebbero beneficiato di biglietti di viaggio gratis per viaggi personali;
detti biglietti sarebbero stati emessi da alcuni dipendenti della società Nei confronti delle persone fisiche si procede per i reati di falso, frode in pubbliche forniture e corruzione mentre nei confronti dell'ente (C.I.N.), il cui precedente legale rappresentante è indagato, si procede per l'illecito amministrativo di cui all'art. 24 d. Igs. 8 giugno 2001 n. 231. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la Compagnia Italiana di Navigazione articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione L'assunto è che il decreto impugnato avrebbe natura esplorativa perché relativo anche a soggetti non nominati e non coinvolti nelle indagini che, tuttavia, avrebbero operato - ovvero operano - alle dipendenze delle Compagnie di navigazione appartenenti al gruppo armatoriale della famiglia TO. Si aggiunge come fosse stato evidenziato che il decreto di perquisizione e sequestro non contenesse nessuna motivazione sulle ragioni per cui le caselle postali di detti soggetti (nove) dovessero considerarsi corpo di reato ovvero cose pertinenti al reato, essendosi il Pubblico Ministero limitato ad affermare che le caselle indicate "risultano contenere elementi di interesse per le indagini" relativi ai reati per cui procede. Il Tribunale, a sua volta, si sarebbe limitato ad affermare che il decreto sarebbe sufficientemente motivato in ordine alla necessità di acquisire l'elenco completo dei biglietti gratuiti emessi, i soggetti coinvolti e le mail scambiate fra i dipendenti coinvolti nella procedura di emissione dei biglietti;
non sarebbe stata tuttavia fornita nessuna risposta in ordine alla pedinenzialità dei beni sequestrati rispetto ai reati da accertare, tenuto conto che l'ipotesi corruttiva posta a fondamento del sequestro riguarderebbe solo tre soggetti (Orsolini, LE - pubblici ufficiali, e LA - quale privato corruttore dipendente della società). CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2. Dal provvedimento impugnato e dal decreto di perquisizione e sequestro emerge che l'ente ricorrente è indagato per l'illecito previsto dall'art. 24 del d. Igs. n. 231 del 2001. Dunque, l'ente è indagato per un illecito che non ha come reati presupposto gli ipotizzati reati di falso e di corruzione, ma solo quello di frode nelle pubbliche forniture. 2 Rispetto all'illecito contestato all'ente e al reato presupposto, il decreto di perquisizione e sequestro e lo stesso provvedimento impugnato sono tuttavia del tutto silenti. Nulla è spiegato né in ordine alla configurabilità della frode nelle pubbliche forniture, in cosa sarebbe consistita e neppure sulla configurabilità dell'illecito dell'ente, e neppure perchè detto reato sarebbe oggettivamente e soggettivamente imputabile all'ente, il cui illecito che, come è noto, ha una sua struttura autonoma rispetto al reato presupposto. 3. Il tema, come detto, attiene innanzitutto al fumus dell'illecito dell'ente e deve essere riferita alla fattispecie complessa che integra l'illecito. L'ambito di valutazione del giudice deve comprendere non soltanto il fatto del reato presupposto ritenuto idoneo a fondare detta responsabilità, ma deve estendersi ad accertare la sussistenza dell'interesse o del vantaggio derivante all'ente ed il ruolo ricoperto dai soggetti indicati dall'art. 5 comma 1 lett. a) e b), verificando se tali soggetti abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi;
infine, anche nella fase cautelare il giudice deve fondare la sua valutazione in rapporto ad uno dei due modelli di imputazione individuati negli artt. 6 e 7, l'uno riferito ai soggetti in posizione apicale, l'altro ai dipendenti, modelli che presuppongono un differente onere probatorio a carico dell'accusa. Sul tema l'intera motivazione della ordinanza impugnata è strutturata sui reati di falso e di corruzione per i quali, come detto, l'ente non è indagato, ed è silente rispetto all'illecito dell'ente. 4. L'assenza di motivazione sul fumus dell'illecito dell'ente, riverbera effetti anche sul tema dalla verifica del nesso di pertinenza tra l'oggetto del sequestro e la funzione probatoria del mezzo di ricerca della prova. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno ancora una volta chiarito come il decreto di sequestro probatorio, anche se abbia ad oggetto cose costituenti corpo del reato, debba contenere una specifica motivazione della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticellì, Rv. 273548). Si è precisato come "la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e 1 del primo Protocollo addizionale della Convenzione Edu richiede che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, anche quando la stessa si identifichi nel corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo 3 <' spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito, ovvero l'accertamento del fatto di reato". Detti principi valgono anche per il sequestro delle cose pertinenti al reato, atteso che la stessa qualificazione della "cosa" come pertinente al reato, presuppone la indicazione del perimetro investigativo, della ipotesi di reato per cui si procede, della finalità probatoria perseguita con il sequestro. Intanto, cioè, una cosa può essere considerata "cosa pertinente al reato" in quanto esista una descrizione concreta del reato per cui si procede e della finalità probatoria perseguita. E' noto come la formula "cose pertinenti al reato" abbia un significato scarsamente delimitativo e come il legislatore, a differenza di quanto fatto in relazione alla nozione di "corpo del reato", non abbia definito quella di "cose pertinenti", affidando questo compito alla interpretazione giurisprudenziale. Si è chiarito in giurisprudenza come la nozione di "cosa pertinente al reato" abbia una portata più ampia di quella impiegata nell' art. 253 cod. proc. pen., comprendendo non solo il corpo del reato ma anche qualunque cosa sulla quale o a mezzo della quale il reato fu commesso o che ne costituisce il prezzo, il prodotto o il profitto, anche quelle cose legate indirettamente alla fattispecie criminosa. In tal senso, la strumentalità del bene rispetto alla condotta criminosa ed alla finalità probatoria del sequestro è uno dei canoni di valutazione della pertinenza ed assolve ad una funzione selettiva;
il tema della strumentalità si pone, innanzitutto, per la indiscussa utilità euristica delle informazioni acquisite, destinata normalmente ad aumentare in modo proporzionale alla entità del "vulnus" che lo strumento probatorio arreca alla "riservatezza": più l'attività di ricerca della prova si avvicina al nucleo della sfera individuale (costituito da quella intimità che l'individuo ritiene di non condividere con alcuno) più il dato acquisito può risultare prezioso per l'accertamento. La strumentalità, tuttavia, è astrattamente configurabile in un numero pressocchè indefinito di casi e ciò impone di attribuire a detto requisito un significato conforme ai principi generali di adeguatezza e proporzionalità sottesi al sistema. Un sequestro sproporzionato va ricondotto a proporzione, nel senso che il suo oggetto deve vertere solo sulle cose davvero pertinenti al reato. Pur in presenza di indirizzi giurisprudenziali diversi, è condivisibile quanto ritenuto da una parte della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è necessario un esame particolarmente rigoroso sul rapporto che lega la cosa al reato ed è altresì necessario, quando il legame prospettato sia di natura funzionale, che tale rapporto non sia meramente occasionale (Cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 33045 del 25/01/2018, Mazza;
Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014 Denaro, cit;
nello stesso senso, sostanzialmente, Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, F., Rv. 269374; Sez. 5, n. 12064 del 16/12/2009, dep. 2010, Marcante, Rv. 246881). 4 La verifica del nesso di funzionalità non occasionale tra il bene e la condotta deve ovviamente essere maggiormente rigorosa nei casi in cui il bene appartenga ad un soggetto terzo estraneo al reato, cioè un soggetto nei cui confronti nessun coinvolgimento nell'attività criminosa è stato ipotizzato. Il principio di proporzione, certamente ancorato alla disciplina delle cautele personali nel procedimento penale ed alla tutela dei diritti inviolabili, ha nel sistema una portata più ampia;
esso travalica il perimetro della libertà individuale per divenire termine necessario di raffronto tra la compressione dei diritti quesiti e la giustificazione della loro limitazione. La Corte costituzionale ha chiarito in più occasioni come il generale controllo di ragionevolezza, a sua volta effettuato attraverso il bilanciamento tra gli interessi in conflitto, comprenda il canone modale della proporzionalità Non diversamente, è condivisibile quanto ritenuto in dottrina, e cioè che il rango conferito dall'ordinamento interno alle fonti sovranazionali consente di affermare che, qualunque sia la natura con cui sono costruite - sostanziale o processuale - le tutele dei diritti, si deve tenere conto del cd. test di proporzionalità. Si può affermare che, anche là dove non entri espressamente in gioco il tema dei diritti fondamentali, il principio di proporzionalità rappresenti un utile termine di paragone per lo sviluppo di soluzioni ermeneutiche e, ancor prima, di nuovi modelli di ragionamento giuridico;
in tal senso, si sostiene acutamente, il principio di proporzionalità assolve ad una funzione strumentale per un'adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale, ed ad una funzione finalistica, come parametro per verificare la giustizia della soluzione presa nel caso concreto. Ciò spiega perché il principio di proporzionalità trovi un formidabile ambito applicativo con riferimento ai mezzi di ricerca della prova, idonei ad incidere su bene giuridici costituzionalmente tutelati: esso segna il limite entro il quale la compressione di un'istanza fondamentale per fini processuali risulta legittima. Il tema attiene al rapporto tra sicurezza e riservatezza, intesa come «diritto alla non intromissione da parte del potere pubblico e di soggetti privati nella sfera individuale della persona". Ogni misura, per dirsi proporzionata all'obiettivo da perseguire, richiede che l'interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Corte Edu 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi SaN. Ve TIC. A. S. c. Bulgaria). Dunque, solo valorizzando l'onere motivazionale è possibile, come sottolineato dalla più attenta dottrina, tenere "sotto controllo" l'intervento penale quanto al rapporto con le libertà fondamentali ed i beni costituzionalmente protetti, quali la proprietà e la libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall'art. 42 Cost. e dall'arti del Primo protocollo addizionale alla Convenzione Edu, come interpretato dalla Corte Edu. 5 <' La motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all'accertamento penale diventa, allora, requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si mantenga nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalità (così testualmente Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, in motivazione) ed al principio di proporzione. Il giudice non solo deve motivare sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari, ma deve modulare il sequestro - quando ciò sia possibile- in maniera tale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto al vincolo reale, anche oltre le effettive necessità dettate dalla esigenza che si intende neutralizzare;
il giudice cioè deve conformare il vincolo in modo tale da non arrecare un inutile sacrificio di diritti, il cui esercizio di fatto non pregiudicherebbe la finalità probatoria/cautelare perseguita (sul tema, anche Corte Cost., n. 85 del 2013). Ciò che è richiesto è una delicata operazione di bilanciamento in cui la valutazione attiene alla peculiarità del caso concreto, alla ragionevolezza della soluzione, della proporzione, al bilanciamento tra valori, all'equità. 5. Nel caso di specie non è stato spiegato cosa in concreto sia stato sequestrato e, soprattutto, perché ciò che è stato sequestrato sarebbe strumentale alla prova dell'illecito dell'ente, essendosi il Pubblico Ministero limitato ad affermare che "appare opportuno acquisire anche ogni elemento relativo alle disposizioni aziendali inerenti i biglietti gratuiti o fortemente scontati". Sul tema anche il Tribunale è silente. 6. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata. Il Tribunale, applicherà i principi indicati e verificherà in ordine ai molteplici e rilevanti profili indicati, se e in che limiti il sequestro probatorio per cui si procede sia legittimo.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Genova competente ai sensi dell'art. 32.4, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 12 marzo 2025.