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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/04/2025, n. 5647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5647 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 57769/2023 RG, introdotta da
(CILE, 16/06/1979), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. PATANE' FABRIZIA;
(ROMA (RM), 30/09/1974), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. COLELLI FRANCESCA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Ricorso congiunto per separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 05/07/2004 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. i coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
2. la casa familiare sita in Roma alla via Tommaso da Celano n. 25, di proprietà del SI. viene assegnata alla SI.ra Controparte_1 Parte_1
che continuerà ivi a vivere insieme alle figlie. Il SI. se ne è Controparte_1
già allontanato asportando indumenti ed effetti di uso personale e si è
momentaneamente trasferito presso l'abitazione della propria nonna sita in
Roma alla Via V. Fiorini n. 13;
3. la IG è affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori Per_1
che ne cureranno l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento. I genitori si consulteranno reciprocamente per ogni questione che riguardi i problemi educativi, le scelte sociali (ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione) e la salute (anche in casi non di gravità), la crescita religiosa della bambina,
tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa;
4. la bambina vivrà con la madre e la sorella presso l'abitazione sita in Roma, alla via Tommaso da Celano n. 25, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé, salvo diverso accordo tra i coniugi in considerazione di eventuali rispettive esigenze, secondo le seguenti modalità: • il SI. CP_1
accompagnerà a scuola la bambina il lunedì, giovedì e venerdì mattina della settimana e la riprenderà da scuola, sempre salvo diverso accordo tra i coniugi in considerazione di eventuali rispettive esigenze, il lunedì, il mercoledì e il giovedì pomeriggio;
• il SI. il lunedì pomeriggio e il CP_1
giovedì pomeriggio, dopo aver preso la bambina a scuola, la accompagnerà
a svolgere attività sportiva (atletica leggera); • trascorrerà con il Per_1
padre dei fine settimana alterni: il SI. preleverà personalmente, o CP_1
tramite persona di fiducia della propria famiglia, la IG da scuola il venerdì
pomeriggio e la riporterà dalla madre alle ore 19.00 della domenica sera;
•
nelle settimane in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, Per_1
trascorrerà con il padre dal mercoledì all'uscita da scuola al venerdì
mattina; • la bambina e il padre, trascorreranno le notti – per esigenze di comodità connesse al fatto che il SI. al momento ha a disposizione una CP_1
sola stanza messa a disposizione dalla propria nonna - presso l'abitazione dei genitori del SI. sita in Roma alla via Britannia n. 54; • il SI. CP_1
anche nelle domeniche in cui la bambina starà con la madre, potrà, CP_1
previo accordo tra i coniugi, accompagnare a svolgere pattinaggio Per_1
presso l'associazione “pattinatori del Pincio” a Villa Borghese;
• i genitori,
per quanto concerne le vacanze e le festività, stabiliscono di trascorrere con la IG i seguenti periodi: la bambina, durante le vacanze estive post –
scolastiche (dal 01 luglio al 31 agosto), trascorrerà con ciascun genitore 15
giorni nel mese di agosto, anche non consecutivi, da concordare entro il 30
aprile di ogni anno;
per il mese di luglio i tempi di frequentazione e di permanenza con il genitore non collocatario saranno quelli di cui ai punti precedenti;
• durante le vacanze pasquali i genitori trascorreranno con la
IG alternativamente, di anno in anno, o il giorno di Pasqua o il lunedì
dell'Angelo, restando salva la possibilità di prevedere accordi diversi di volta in volta;
• durante le vacanze natalizie i genitori trascorreranno con la IG,
una settimana ciascuno ad anni alterni, il Natale ed il Capodanno: per l'anno corrente il padre prenderà con sé il giorno 23 dicembre e la Per_1
riaccompagnerà dalla madre la mattina del 30 dicembre;
• il SI. CP_1
autorizza sin d'ora le visite di alla famiglia d'origine della SI.ra Per_1
in Cile, per un periodo non inferiore a 20 giorni e non superiore a 30 Pt_1
giorni, impegnandosi a sottoscrivere le dovute autorizzazioni presso il competente consolato e/o ambasciata cileni. In tali casi, i tempi di permanenza di presso ciascun genitore durante le vacanze estive e/o Per_1
natalizie subiranno variazioni in base alla durata del viaggio;
• i genitori si impegnano a comunicarsi preventivamente e tempestivamente gli indirizzi dei luoghi ove la IG soggiornerà durante i periodi di vacanza con ciascun genitore;
• trascorrerà il giorno del proprio compleanno con Per_1
entrambi i genitori;
Per_ 5. con riferimento alla IG maggiore , oramai maggiorenne, la stessa concorderà in autonomia i tempi e i modi di visita e permanenza con il padre;
6. il sig. verserà, entro il giorno 5 di ogni mese alla Controparte_1
SI.ra , per il mantenimento delle figlie la somma di € 250,00 Pt_1
(duecentocinquanta/00), nonché € 50,00 (cinquanta/00) direttamente alla
Per_ IG sul suo conto corrente. Entrambi gli importi sono rivalutabili secondo l'indice Istat. I coniugi, di comune accordo, hanno stabilito che l'assegno unico per i figli a carico di importo pari ad € 50,00 (cinquanta/00)
circa per ciascuna IG sarà integralmente erogato in favore della madre e che la quota di spettanza del padre, pari ad € 25,00 (venticinque/00) circa per ogni IG, sarà devoluta alla madre quale contributo per il mantenimento delle figlie. I coniugi, sempre di comune accordo, hanno stabilito che, a decorrere dal mese di settembre 2024, il sig. CP_1
corrisponderà alla SI.ra , quale contributo per il mantenimento delle Pt_1
figlie, la somma di € 400,00 (quattrocento/00) oltre all'assegno unico per i
Per_ figli a carico, nonché € 50,00 (cinquanta/00) alla IG . Le spese straordinarie dovranno essere sostenute da entrambi i genitori in misura del
50% ciascuno. Ai fini di un adeguato inquadramento per la definizione delle spese straordinarie, nonché dei casi in cui è necessario l'assenso dell'altro genitore ai fini del rimborso, le parti faranno riferimento alla legislazione vigente nonché al protocollo in uso presso il Tribunale di Roma;
7. il SI. riconosce espressamente che il bene immobile sito in CP_1
Cile, Calle Dottor Valencia n. 6.173 (lotto 28, quadrante 1, ruolo 28 del piano di lottizzazione di “La Canada Norte” comune di Lo Prado, Regione
Metropolitana è stato acquistato tramite donazione in denaro, in acconto eredità, della madre della SI.ra e dunque è un bene personale di Pt_1
quest'ultima e non rientra nella comunione legale dei beni.
8. i coniugi hanno già proceduto alla divisione dei beni comuni e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
9. i SIg.ri e , di comune accordo, hanno stabilito che CP_1 Pt_1
l'autovettura Nissan Micra tg. EN093LP intestata al SI. Controparte_1
ma da sempre a disposizione di entrambi i coniugi, rimarrà nella disponibilità del marito il quale utilizza la stessa per poter raggiungere il proprio posto di lavoro. Il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra CP_1
la somma di € 3.000,00 (tremila/00) quale contributo per l'acquisto Pt_1
di una macchina che verrà intestata alla moglie: tale somma verrà erogata entro e non oltre il 31 dicembre 2023. 10. ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento;
11. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni congiuntamente indicate dalle parti,
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 57769/2023 R.G.A.C., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(SANTIAGO DEL CILE-CILE, 16/06/1979) e
[...] CP_1
(ROMA (RM), 30/09/1974) relativamente al matrimonio contratto
[...]
in Roma in data 05/07/2004, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di Roma al n. 1409, Parte I, Serie 01, Anno 2004, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 03/04/2025. Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 57769/2023 RG, introdotta da
(CILE, 16/06/1979), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. PATANE' FABRIZIA;
(ROMA (RM), 30/09/1974), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. COLELLI FRANCESCA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Ricorso congiunto per separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 05/07/2004 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. i coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
2. la casa familiare sita in Roma alla via Tommaso da Celano n. 25, di proprietà del SI. viene assegnata alla SI.ra Controparte_1 Parte_1
che continuerà ivi a vivere insieme alle figlie. Il SI. se ne è Controparte_1
già allontanato asportando indumenti ed effetti di uso personale e si è
momentaneamente trasferito presso l'abitazione della propria nonna sita in
Roma alla Via V. Fiorini n. 13;
3. la IG è affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori Per_1
che ne cureranno l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento. I genitori si consulteranno reciprocamente per ogni questione che riguardi i problemi educativi, le scelte sociali (ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione) e la salute (anche in casi non di gravità), la crescita religiosa della bambina,
tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa;
4. la bambina vivrà con la madre e la sorella presso l'abitazione sita in Roma, alla via Tommaso da Celano n. 25, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé, salvo diverso accordo tra i coniugi in considerazione di eventuali rispettive esigenze, secondo le seguenti modalità: • il SI. CP_1
accompagnerà a scuola la bambina il lunedì, giovedì e venerdì mattina della settimana e la riprenderà da scuola, sempre salvo diverso accordo tra i coniugi in considerazione di eventuali rispettive esigenze, il lunedì, il mercoledì e il giovedì pomeriggio;
• il SI. il lunedì pomeriggio e il CP_1
giovedì pomeriggio, dopo aver preso la bambina a scuola, la accompagnerà
a svolgere attività sportiva (atletica leggera); • trascorrerà con il Per_1
padre dei fine settimana alterni: il SI. preleverà personalmente, o CP_1
tramite persona di fiducia della propria famiglia, la IG da scuola il venerdì
pomeriggio e la riporterà dalla madre alle ore 19.00 della domenica sera;
•
nelle settimane in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, Per_1
trascorrerà con il padre dal mercoledì all'uscita da scuola al venerdì
mattina; • la bambina e il padre, trascorreranno le notti – per esigenze di comodità connesse al fatto che il SI. al momento ha a disposizione una CP_1
sola stanza messa a disposizione dalla propria nonna - presso l'abitazione dei genitori del SI. sita in Roma alla via Britannia n. 54; • il SI. CP_1
anche nelle domeniche in cui la bambina starà con la madre, potrà, CP_1
previo accordo tra i coniugi, accompagnare a svolgere pattinaggio Per_1
presso l'associazione “pattinatori del Pincio” a Villa Borghese;
• i genitori,
per quanto concerne le vacanze e le festività, stabiliscono di trascorrere con la IG i seguenti periodi: la bambina, durante le vacanze estive post –
scolastiche (dal 01 luglio al 31 agosto), trascorrerà con ciascun genitore 15
giorni nel mese di agosto, anche non consecutivi, da concordare entro il 30
aprile di ogni anno;
per il mese di luglio i tempi di frequentazione e di permanenza con il genitore non collocatario saranno quelli di cui ai punti precedenti;
• durante le vacanze pasquali i genitori trascorreranno con la
IG alternativamente, di anno in anno, o il giorno di Pasqua o il lunedì
dell'Angelo, restando salva la possibilità di prevedere accordi diversi di volta in volta;
• durante le vacanze natalizie i genitori trascorreranno con la IG,
una settimana ciascuno ad anni alterni, il Natale ed il Capodanno: per l'anno corrente il padre prenderà con sé il giorno 23 dicembre e la Per_1
riaccompagnerà dalla madre la mattina del 30 dicembre;
• il SI. CP_1
autorizza sin d'ora le visite di alla famiglia d'origine della SI.ra Per_1
in Cile, per un periodo non inferiore a 20 giorni e non superiore a 30 Pt_1
giorni, impegnandosi a sottoscrivere le dovute autorizzazioni presso il competente consolato e/o ambasciata cileni. In tali casi, i tempi di permanenza di presso ciascun genitore durante le vacanze estive e/o Per_1
natalizie subiranno variazioni in base alla durata del viaggio;
• i genitori si impegnano a comunicarsi preventivamente e tempestivamente gli indirizzi dei luoghi ove la IG soggiornerà durante i periodi di vacanza con ciascun genitore;
• trascorrerà il giorno del proprio compleanno con Per_1
entrambi i genitori;
Per_ 5. con riferimento alla IG maggiore , oramai maggiorenne, la stessa concorderà in autonomia i tempi e i modi di visita e permanenza con il padre;
6. il sig. verserà, entro il giorno 5 di ogni mese alla Controparte_1
SI.ra , per il mantenimento delle figlie la somma di € 250,00 Pt_1
(duecentocinquanta/00), nonché € 50,00 (cinquanta/00) direttamente alla
Per_ IG sul suo conto corrente. Entrambi gli importi sono rivalutabili secondo l'indice Istat. I coniugi, di comune accordo, hanno stabilito che l'assegno unico per i figli a carico di importo pari ad € 50,00 (cinquanta/00)
circa per ciascuna IG sarà integralmente erogato in favore della madre e che la quota di spettanza del padre, pari ad € 25,00 (venticinque/00) circa per ogni IG, sarà devoluta alla madre quale contributo per il mantenimento delle figlie. I coniugi, sempre di comune accordo, hanno stabilito che, a decorrere dal mese di settembre 2024, il sig. CP_1
corrisponderà alla SI.ra , quale contributo per il mantenimento delle Pt_1
figlie, la somma di € 400,00 (quattrocento/00) oltre all'assegno unico per i
Per_ figli a carico, nonché € 50,00 (cinquanta/00) alla IG . Le spese straordinarie dovranno essere sostenute da entrambi i genitori in misura del
50% ciascuno. Ai fini di un adeguato inquadramento per la definizione delle spese straordinarie, nonché dei casi in cui è necessario l'assenso dell'altro genitore ai fini del rimborso, le parti faranno riferimento alla legislazione vigente nonché al protocollo in uso presso il Tribunale di Roma;
7. il SI. riconosce espressamente che il bene immobile sito in CP_1
Cile, Calle Dottor Valencia n. 6.173 (lotto 28, quadrante 1, ruolo 28 del piano di lottizzazione di “La Canada Norte” comune di Lo Prado, Regione
Metropolitana è stato acquistato tramite donazione in denaro, in acconto eredità, della madre della SI.ra e dunque è un bene personale di Pt_1
quest'ultima e non rientra nella comunione legale dei beni.
8. i coniugi hanno già proceduto alla divisione dei beni comuni e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
9. i SIg.ri e , di comune accordo, hanno stabilito che CP_1 Pt_1
l'autovettura Nissan Micra tg. EN093LP intestata al SI. Controparte_1
ma da sempre a disposizione di entrambi i coniugi, rimarrà nella disponibilità del marito il quale utilizza la stessa per poter raggiungere il proprio posto di lavoro. Il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra CP_1
la somma di € 3.000,00 (tremila/00) quale contributo per l'acquisto Pt_1
di una macchina che verrà intestata alla moglie: tale somma verrà erogata entro e non oltre il 31 dicembre 2023. 10. ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento;
11. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni congiuntamente indicate dalle parti,
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 57769/2023 R.G.A.C., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(SANTIAGO DEL CILE-CILE, 16/06/1979) e
[...] CP_1
(ROMA (RM), 30/09/1974) relativamente al matrimonio contratto
[...]
in Roma in data 05/07/2004, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di Roma al n. 1409, Parte I, Serie 01, Anno 2004, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 03/04/2025. Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi