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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/09/2025, n. 2122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2122 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 22.9.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4662/2019 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Salvatore Fazio;
CONTRO
, c.f. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 resistente rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina.
Oggetto: equa riparazione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25.09.2019 impugnava la nota del Ministero Parte_1 della Salute – Roma – RIDAB 0003928-P-13.10.2017, di rigetto definitivo della transazione di cui alle leggi 222/2007 e 244/2007.
Esponeva:
- di aver proposto Ricorso Straordinario al Capo dello Stato e che, a seguito di parere vincolante n. 01448/2018 del Consiglio di Stato, sezione prima, il quale aveva ritenuto “che il ricorso sia inammissibile ai sensi dell'art. 7 comma 8 c.p.a., fatti salvi gli effetti dell'eventuale traslatio iudicii in caso di riproposizione davanti al giudice ordinario”, il ricorso era stato dichiarato inammissibile;
- di presentare questo ricorso per gli stessi fatti e circostanze di cui al superiore Ricorso
Straordinario, con i limiti della transaltio iudicii;
- di contestare la nota n. 3928/2017 del , con cui era stata rigettata la Controparte_1 richiesta di equa riparazione di cui all'art. 27-bis, comma 1, D.L. 90/2014, convertito in L.
1 114/2014, richiesta volontariamente compiuta da esso ricorrente, in quanto aveva già manifestato la propria volontà ai sensi del comma 2 dello stesso articolo;
- che la richiesta era stata rigettata con la seguente motivazione: “si conferma la non accoglibilità della domanda di transazione in quanto non risulta pendente alcun contenzioso in materie di risarcimento del danno”;
- la normativa, invero, poneva quale condicio sine qua non l'instaurazione di azione di risarcimento danni pendente alla data di entrata in vigore dell'art. 33, comma 1, L. 222/2007
e dell'art. 2, comma 361, L. 244/2007, nulla affermando sul tipo di azione richiesta, ovvero se giudiziaria o stragiudiziaria;
- esso ricorrente, invero, aveva instaurato un'azione di risarcimento danni per via stragiudiziaria, con raccomandata del 19.11.2007 e con successiva del 16.04.2008.
Rilevava come il riconoscimento dell'equa riparazione scaturisse dalla sussistenza del possesso dei soli requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del Regolamento n.
132/2009, ovvero l'esistenza di un danno ascrivibile alla categoria di cui alla Tabella A del
D.P.R. 834/1981 (nel caso di esso ricorrente Ottava Categoria) nonché l'esistenza di un nesso causale fra il danno e la trasfusione con la somministrazione di emoderivati infetti (nel caso di specie certificata dalla CMO di Messina).
Chiedeva l'annullamento della nota impugnata, con conseguente obbligo per il
[...]
di riconoscere il proprio diritto all'equa riparazione di cui all'art. 27-bis, comma CP_1
1, D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. Il , costituitosi con memoria del 09.10.2020, rilevava l'incompetenza Controparte_1 del Tribunale del Lavoro adito in quanto controparte aveva rivendicato il diritto di conseguire e perfezionare un atto transattivo in forza del quale avrebbe poi potuto conseguire il beneficio di legge invocato sicché tale controversia era ascrivibile alla competenza del
Tribunale Ordinario.
Nel merito, rilevava di non aver potuto accettare la domanda di adesione alla procedura transattiva introitata dal ricorrente stante l'assenza di contenzioso giurisdizionale pendente.
Concludeva per il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
3. Con le proprie note per l'udienza dell'08.05.2024 parte resistente eccepiva il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo.
4. L'udienza del 22.9.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
2 5. Con riferimento all'eccezione di giurisdizione sollevata da parte ricorrente va rilevato che il presente giudizio costituisce un ricorso in riassunzione a seguito del ricorso Straordinario presentato al Capo dello Stato e conclusosi con pronunzia di inammissibilità.
In particolare dall'esame del parere del Consiglio di Stato n. 1448 del 2018 richiamato nel provvedimento del 30.7.2019 si legge che “Occorre esaminare preliminarmente se la controversia in oggetto rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo e, conseguentemente, se il ricorso straordinario sia ammissibile. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito in proposito che “riguardo alle procedure di transazioni relative alle cause risarcitorie attivate da emofilici, talassemici, vaccinati e trasfusi occasionali a causa di patologie (HIV, HCB, HBV) insorte con l'assunzione di emoderivati, emotrasfusioni, vaccini obbligatori, le relative questioni siano strettamente collegate alla fondamentale tutela del diritto alla salute, garantito costituzionalmente come diritto soggettivo perfetto, e siano immanenti, nelle relative pretese di fronte alla pubblica amministrazione, istituti del nostro ordinamento giuridico, quali la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, l'azione di risarcimento, l'eventuale prescrizione opponibile, integranti, nei confronti delle parti coinvolte ed in specie dei danneggiati, posizioni di diritto soggettivo perfetto, non suscettibili di essere degradate o affievolite ad interesse legittimo dalla discrezionalità dell'Amministrazione” (CdS, Sez..III, n.
15726/2015; cfr. anche 1501/2014 e Sez. II, parere n. 661/2016)…”.
Orbene l'art. 59 della L. 69/2009 preveda chiaramente che “1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.
2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.
3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione….”.
Inoltre secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, la decisione presidenziale conforme al parere del Consiglio di Stato ripete dal parere stesso la natura di atto giurisdizionale in senso sostanziale, come tale impugnabile in Cassazione per motivi di
3 giurisdizione, atteso che l'articolo 69 della legge n. 69 del 2009 - che rende vincolante il parere del Consiglio di Stato e legittima l'organo consultivo a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale - e l'articolo
7 del decreto legislativo n. 104 del 2010 - il quale ammette il ricorso straordinario per le sole controversie sulle quali vi è giurisdizione del giudice amministrativo - evidenziano l'avvenuta giurisdizionalizzazione dell'istituto” (Cass. Civ., Sez. Un., 06.11.2017, n. 26258 e Cass. Civ., Sez. Un., 19.12.2012, n.
23464.)
Ciò posto risulta che il ricorso sia stato tempestivamente depositato e che il difetto di giurisdizione non è stato sollevato entro la prima udienza di merito.
6. Nel merito, occorre rilevare che con il presente giudizio parte ricorrente chiede che venga dichiarato il proprio diritto all'equa riparazione di cui all'art. 27-bis, comma 1, D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014.
A tal uopo, rileva di aver instaurato un'azione di risarcimento danni per via stragiudiziale, con raccomandata del 19.11.2007 e con successiva del 16.04.2008, osservando come la norma nulla specifichi sul tipo di azione richiesta, ovvero se giudiziaria o stragiudiziaria.
Ciò posto al fine di risolvere la presente controversia, giova muovere dalla normativa in materia.
L'art. 27-bis del D.L. 90/2014, conv. con modificazioni in L. 114/2014, sancisce che “1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato entro la data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva, nonché ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more sia intervenuto il decesso, è riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in un'unica soluzione, determinata nella misura di euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile 2009, n. 132, e alla verifica della ricevibilità dell'istanza. La liquidazione degli importi è effettuata entro il 31 dicembre 2018, in base al criterio della gravità dell'infermità derivatane agli aventi diritto e, in caso di pari entità, secondo l'ordine del disagio economico, accertato con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nei limiti della disponibilità annuale di bilancio.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la corresponsione delle somme di cui al comma 1 è subordinata alla formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. La corresponsione è effettuata al netto di quanto già percepito a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva.
3. La procedura transattiva di cui all'articolo 2,
4 comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prosegue per i soggetti che non intendano avvalersi della somma di denaro, a titolo di equa riparazione, di cui al comma 1 del presente articolo. Per i medesimi soggetti si applicano, in un'unica soluzione, nei tempi e secondo i criteri di cui al medesimo comma 1, i moduli transattivi allegati al decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 162 del 13 luglio 2012”.
Si richiama quindi l'art. 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 secondo cui “Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, e' autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.”
Condizione quindi necessaria per il riconoscimento del beneficio richiesto è l'aver instaurato un'azione di risarcimento danno e la “formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa…”.
È pertanto necessaria la sussistenza di un giudizio pendente tra le parti avente ad oggetto la richiesta di risarcimento, giudizio pacificamente non presente nel caso di specie, non potendosi ritenere sufficiente l'invio, seppur ripetuto, di diffide stragiudiziali.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato.
7. Attesa la novità della questione vanno compensate le spese tra le parti.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.
Messina, 23 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
5
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 22.9.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4662/2019 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Salvatore Fazio;
CONTRO
, c.f. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 resistente rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina.
Oggetto: equa riparazione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25.09.2019 impugnava la nota del Ministero Parte_1 della Salute – Roma – RIDAB 0003928-P-13.10.2017, di rigetto definitivo della transazione di cui alle leggi 222/2007 e 244/2007.
Esponeva:
- di aver proposto Ricorso Straordinario al Capo dello Stato e che, a seguito di parere vincolante n. 01448/2018 del Consiglio di Stato, sezione prima, il quale aveva ritenuto “che il ricorso sia inammissibile ai sensi dell'art. 7 comma 8 c.p.a., fatti salvi gli effetti dell'eventuale traslatio iudicii in caso di riproposizione davanti al giudice ordinario”, il ricorso era stato dichiarato inammissibile;
- di presentare questo ricorso per gli stessi fatti e circostanze di cui al superiore Ricorso
Straordinario, con i limiti della transaltio iudicii;
- di contestare la nota n. 3928/2017 del , con cui era stata rigettata la Controparte_1 richiesta di equa riparazione di cui all'art. 27-bis, comma 1, D.L. 90/2014, convertito in L.
1 114/2014, richiesta volontariamente compiuta da esso ricorrente, in quanto aveva già manifestato la propria volontà ai sensi del comma 2 dello stesso articolo;
- che la richiesta era stata rigettata con la seguente motivazione: “si conferma la non accoglibilità della domanda di transazione in quanto non risulta pendente alcun contenzioso in materie di risarcimento del danno”;
- la normativa, invero, poneva quale condicio sine qua non l'instaurazione di azione di risarcimento danni pendente alla data di entrata in vigore dell'art. 33, comma 1, L. 222/2007
e dell'art. 2, comma 361, L. 244/2007, nulla affermando sul tipo di azione richiesta, ovvero se giudiziaria o stragiudiziaria;
- esso ricorrente, invero, aveva instaurato un'azione di risarcimento danni per via stragiudiziaria, con raccomandata del 19.11.2007 e con successiva del 16.04.2008.
Rilevava come il riconoscimento dell'equa riparazione scaturisse dalla sussistenza del possesso dei soli requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del Regolamento n.
132/2009, ovvero l'esistenza di un danno ascrivibile alla categoria di cui alla Tabella A del
D.P.R. 834/1981 (nel caso di esso ricorrente Ottava Categoria) nonché l'esistenza di un nesso causale fra il danno e la trasfusione con la somministrazione di emoderivati infetti (nel caso di specie certificata dalla CMO di Messina).
Chiedeva l'annullamento della nota impugnata, con conseguente obbligo per il
[...]
di riconoscere il proprio diritto all'equa riparazione di cui all'art. 27-bis, comma CP_1
1, D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. Il , costituitosi con memoria del 09.10.2020, rilevava l'incompetenza Controparte_1 del Tribunale del Lavoro adito in quanto controparte aveva rivendicato il diritto di conseguire e perfezionare un atto transattivo in forza del quale avrebbe poi potuto conseguire il beneficio di legge invocato sicché tale controversia era ascrivibile alla competenza del
Tribunale Ordinario.
Nel merito, rilevava di non aver potuto accettare la domanda di adesione alla procedura transattiva introitata dal ricorrente stante l'assenza di contenzioso giurisdizionale pendente.
Concludeva per il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
3. Con le proprie note per l'udienza dell'08.05.2024 parte resistente eccepiva il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo.
4. L'udienza del 22.9.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
2 5. Con riferimento all'eccezione di giurisdizione sollevata da parte ricorrente va rilevato che il presente giudizio costituisce un ricorso in riassunzione a seguito del ricorso Straordinario presentato al Capo dello Stato e conclusosi con pronunzia di inammissibilità.
In particolare dall'esame del parere del Consiglio di Stato n. 1448 del 2018 richiamato nel provvedimento del 30.7.2019 si legge che “Occorre esaminare preliminarmente se la controversia in oggetto rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo e, conseguentemente, se il ricorso straordinario sia ammissibile. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito in proposito che “riguardo alle procedure di transazioni relative alle cause risarcitorie attivate da emofilici, talassemici, vaccinati e trasfusi occasionali a causa di patologie (HIV, HCB, HBV) insorte con l'assunzione di emoderivati, emotrasfusioni, vaccini obbligatori, le relative questioni siano strettamente collegate alla fondamentale tutela del diritto alla salute, garantito costituzionalmente come diritto soggettivo perfetto, e siano immanenti, nelle relative pretese di fronte alla pubblica amministrazione, istituti del nostro ordinamento giuridico, quali la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, l'azione di risarcimento, l'eventuale prescrizione opponibile, integranti, nei confronti delle parti coinvolte ed in specie dei danneggiati, posizioni di diritto soggettivo perfetto, non suscettibili di essere degradate o affievolite ad interesse legittimo dalla discrezionalità dell'Amministrazione” (CdS, Sez..III, n.
15726/2015; cfr. anche 1501/2014 e Sez. II, parere n. 661/2016)…”.
Orbene l'art. 59 della L. 69/2009 preveda chiaramente che “1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.
2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.
3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione….”.
Inoltre secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, la decisione presidenziale conforme al parere del Consiglio di Stato ripete dal parere stesso la natura di atto giurisdizionale in senso sostanziale, come tale impugnabile in Cassazione per motivi di
3 giurisdizione, atteso che l'articolo 69 della legge n. 69 del 2009 - che rende vincolante il parere del Consiglio di Stato e legittima l'organo consultivo a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale - e l'articolo
7 del decreto legislativo n. 104 del 2010 - il quale ammette il ricorso straordinario per le sole controversie sulle quali vi è giurisdizione del giudice amministrativo - evidenziano l'avvenuta giurisdizionalizzazione dell'istituto” (Cass. Civ., Sez. Un., 06.11.2017, n. 26258 e Cass. Civ., Sez. Un., 19.12.2012, n.
23464.)
Ciò posto risulta che il ricorso sia stato tempestivamente depositato e che il difetto di giurisdizione non è stato sollevato entro la prima udienza di merito.
6. Nel merito, occorre rilevare che con il presente giudizio parte ricorrente chiede che venga dichiarato il proprio diritto all'equa riparazione di cui all'art. 27-bis, comma 1, D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014.
A tal uopo, rileva di aver instaurato un'azione di risarcimento danni per via stragiudiziale, con raccomandata del 19.11.2007 e con successiva del 16.04.2008, osservando come la norma nulla specifichi sul tipo di azione richiesta, ovvero se giudiziaria o stragiudiziaria.
Ciò posto al fine di risolvere la presente controversia, giova muovere dalla normativa in materia.
L'art. 27-bis del D.L. 90/2014, conv. con modificazioni in L. 114/2014, sancisce che “1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato entro la data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva, nonché ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more sia intervenuto il decesso, è riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in un'unica soluzione, determinata nella misura di euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile 2009, n. 132, e alla verifica della ricevibilità dell'istanza. La liquidazione degli importi è effettuata entro il 31 dicembre 2018, in base al criterio della gravità dell'infermità derivatane agli aventi diritto e, in caso di pari entità, secondo l'ordine del disagio economico, accertato con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nei limiti della disponibilità annuale di bilancio.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la corresponsione delle somme di cui al comma 1 è subordinata alla formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. La corresponsione è effettuata al netto di quanto già percepito a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva.
3. La procedura transattiva di cui all'articolo 2,
4 comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prosegue per i soggetti che non intendano avvalersi della somma di denaro, a titolo di equa riparazione, di cui al comma 1 del presente articolo. Per i medesimi soggetti si applicano, in un'unica soluzione, nei tempi e secondo i criteri di cui al medesimo comma 1, i moduli transattivi allegati al decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 162 del 13 luglio 2012”.
Si richiama quindi l'art. 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 secondo cui “Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, e' autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.”
Condizione quindi necessaria per il riconoscimento del beneficio richiesto è l'aver instaurato un'azione di risarcimento danno e la “formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa…”.
È pertanto necessaria la sussistenza di un giudizio pendente tra le parti avente ad oggetto la richiesta di risarcimento, giudizio pacificamente non presente nel caso di specie, non potendosi ritenere sufficiente l'invio, seppur ripetuto, di diffide stragiudiziali.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato.
7. Attesa la novità della questione vanno compensate le spese tra le parti.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.
Messina, 23 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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