Sentenza 1 settembre 2021
Parere definitivo 23 dicembre 2022
Accoglimento
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/02/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01446/2025REG.PROV.COLL.
N. 01087/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1087 del 2022, proposto da
Imont s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Alfano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 9472/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 febbraio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Imont s.r.l. (di seguito, per brevità: la società), proprietaria di un immobile sito in Roma, via Lapiccirella n. 9 piano S. 1, ha presentato in data 9.12.2004 istanza di condono edilizio per il cambio di destinazione d’uso meramente funzionale, senza opere edilizie, di una parte dell’autorimessa, sita al piano seminterrato S.1, regolarmente edificata, ad attività commerciale, per una superficie di circa mq 2.000.
In rapporto alla propria istanza la società ha dedotto: a) di averla inviata all’Amministrazione corredata della perizia sulla statica e di tutta la documentazione necessaria alla sanatoria, attestante il periodo di commissione dell’abuso (30.12.2002), la consistenza dell’abuso stesso ed il versamento degli importi relativi; b) di aver successivamente provveduto a versare gli ulteriori ratei dovuti per oblazione statale, oblazione regionale e per oneri; c) di non aver più ricevuto alcuna comunicazione da Roma Capitale, ritenendo, così, ragionevolmente che la sua domanda fosse stata accolta; d) di essersi vista richiedere dall’Amministrazione, in data 19.03.2009, quando erano trascorsi 4 anni dall’inoltro della sua istanza, documentazione integrativa della domanda, consistente in una visura storico-catastale, in una planimetria, nella denuncia ICI e di quella TARSU-AMA dell’anno 2003 e negli originali delle attestazioni di pagamento a saldo degli oneri concessori e dell’oblazione; e) di aver provveduto al deposito di tutta la documentazione richiesta ; f) di aver ricevuto il 16.01.2012 una nota nella quale l’Amministrazione Comunale aveva avanzato ulteriori richieste di documenti; g) di avere, anche in questo caso, soddisfatto la richiesta di Roma Capitale; h) di aver in seguito ricevuto la nota prot. UCE n. 2012/61430 del 13.08.2012, di rilascio della concessione in sanatoria, subordinando il ritiro dell’atto al pagamento da parte sua delle somme dovute per l’oblazione statale e regionale, pari ad € 706.281,72 per oneri concessori e € 1032,91 per diritti di segreteria.
Essa ha dunque impugnato la suddetta nota, deducendo, in sintesi, la prescrizione del credito, nonché il difetto di motivazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato e della relativa tabella riepilogativa delle somme dovute, nella parte in cui esse subordinano il ritiro del titolo edilizio in sanatoria al pagamento di ulteriori oneri concessori, diritti di segreteria ed oblazione. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, Roma Capitale ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 9472/21 il TAR Lazio ha rigettato il ricorso.
Avverso tale pronuncia giudiziale la società ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: error in ND ; travisamento dei fatti; violazione dell’art. 32 comma 36 l. n. 326/2003 e dell’art. 6 comma 3 l. Reg. Lazio n. 12/2004.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato, e della relativa tabella riepilogativa delle somme dovute, nella parte in cui esse subordinano il ritiro del titolo edilizio in sanatoria al pagamento di ulteriori oneri concessori, diritti di segreteria ed oblazione. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, Roma Capitale ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 5.2.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. Con i vari motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, l’appellante deduce l’illegittimità della richiesta di ulteriori oneri concessori, in quanto, essendosi formato il titolo abilitativo per IL , sarebbe decorso il termine di prescrizione di eventuali crediti.
L’assunto è fondato.
3. Ai sensi dell’art. 32, comma 36, d.l. n. 269/03, convertito in l. n. 326/2003: “ La presentazione nei termini della domanda di definizione dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente corrisposta nonché il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, producono gli effetti di cui all'articolo 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante ”.
Dispone poi l’art. 6 co. 3 L.R. n. 12/04 che: “ La presentazione della domanda e della relativa documentazione, il pagamento degli oneri concessori e dell'oblazione, la presentazione delle denunce di cui all'articolo 32, comma 37, del d.l. 269/2003 e successive modifiche, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, nonché la mancata adozione di un provvedimento negativo del comune entro i trentasei mesi dalla data di scadenza del versamento della terza rata relativa agli oneri concessori prevista dall'articolo 7, comma 2, lettera b), numero 2), equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria ”.
Così individuata la normativa di riferimento, occorre ora indagarne la portata.
4. Sul punto, è ben vero che, per giurisprudenza amministrativa, anche di questo Consiglio di Stato: “ La formazione tacita dei provvedimenti amministrativi per silenzio assenso presuppone, quale sua condizione imprescindibile, non solo il decorso del tempo dalla presentazione della domanda senza che sia presa in esame e sia intervenuta risposta dall'Amministrazione, ma la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, ossia degli elementi costitutivi della fattispecie di cui si deduce l'avvenuto perfezionamento, con la conseguenza che il silenzio assenso non si forma nel caso in cui la fattispecie rappresentata non sia conforme a quella normativamente prevista ” (C.d.S, IV, 3.2.2023, n. 1177).
Nondimeno, reputa il Collegio di aderire all’orientamento, del pari espresso da questo Consiglio di Stato, secondo cui: “ laddove si consentisse all’amministrazione – al di fuori dell’esercizio del diverso potere di autotutela - di rimettere in discussione ogni elemento anche di merito, ulteriore rispetto alla verifica della presentazione di quanto necessario, sarebbe in radice esclusa l’operatività del silenzio-assenso, invece espressamente previsto dalla norma di legge ” (C.d.S, III, 5.11.2024, n. 8822).
5. Pertanto, alla luce di tale ultimo – e condiviso – orientamento, laddove alla presentazione della domanda si accompagni il deposito di tutta la documentazione prescritta, incombe sull’Amministrazione il dovere di provvedere con provvedimento espresso (a contenuto positivo o negativo) nel termine legalmente previsto, con la conseguenza che, in difetto, si forma il titolo autorizzatorio per IL .
6. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, emerge dalla documentazione in atti che:
- in data 9.12.2004 l’appellante ha presentato domanda di condono, allegando la documentazione prescritta dalla normativa di settore, nonché la ricevuta di pagamento di oneri concessori per € 40.500, oblazione per € 48.000,00 e oblazione regionale per € 4.800,00. Nei mesi successivi la società ha provveduto al restante pagamento di quanto dovuto, sino alla somma di € 135.000,00 per oneri concessori, € 160.000,00 per oblazione ed € 16.000,00 per oblazione regionale;
- in data 19.3.2009 Roma Capitale ha chiesto la seguente integrazione documentale: visura storica catastale e denunce ICI e TARSU-AMA relative all’anno 2003. Tale documentazione è stata depositata in data 12.6.2009;
- in data 16.1.2012 l’Amministrazione ha chiesto un’ulteriore integrazione documentale, e segnatamente: “ documentazione fotografica dell’abuso, certificato idoneità statica, atto unilaterale d’obbligo, superficie di parcheggio, varie ”. Tale documentazione è stata depositata dall’appellante in data 10.8.2012.
7. Tale essendo la cronologia degli eventi, ad avviso del giudice di prime cure non si sarebbe formato il titolo autorizzatorio per IL , mancando la dichiarazione di avvenuto accatastamento corredata da conforme planimetria, nonché attestazione dell’avvenuta variazione ai fini ICI.
Ad avviso del TAR capitolino mancherebbe poi la certificazione attestante l’idoneità statica, la prova dell’avvenuta presentazione all’Ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell’accatastamento e l’atto notarile dimostrante il reperimento della medesima quantità di superficie da sanare da destinare a parcheggio.
8. Senonché, emerge dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo che la documentazione necessaria all’accatastamento è stata depositata in data 12.6.2009, così come l’attestazione ai fini ICI.
Quanto al certificato di collaudo statico, depositato dall’appellante in data 10.8.2012, a seguito della relativa richiesta di integrazione documentale, trattavasi di atto non dovuto, avuto riguardo alla natura meramente funzionale del cambio d’uso, che non comportava la realizzazione di opere di alcun genere.
Alla stessa stregua, l’atto notarile attestante il reperimento della medesima quantità di superficie da sanare da destinare a parcheggio non rientra all’interno della documentazione da allegare alla domanda di condono, potendo al più condizionare, nel merito, il rilascio del titolo, laddove l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 L.R. n. 12/04, non ritenga soddisfatto tale requisito. Peraltro, nel merito – e ad DA , venendo in rilievo un’integrazione non necessaria, come tale non idonea ad impedire il rilascio del titolo per IL , alla luce dell’orientamento giurisprudenziale sopra citato – tale requisito doveva senz’altro ritenersi sussistente, avendo la relazione tecnica in atti accertato – senza che tale circostanza sia stata smentita da Roma Capitale – che: “ La differenza tra la zona a parcheggio e quella oggetto di cambio d’uso è di 6.540 mq, che è rimasta con destinazione ad uso autorimessa. Detta area, in riferimento alle N.T.A. del P.R.G. vigente al momento della presentazione dell’istanza di concessione edilizia in sanatoria, risulta maggiore a quanto richiesto come standard di parcheggio dalle norme stesse. Infatti la superficie di commerciale presente nel complesso immobiliare è di mq 2.591,74 dove erano necessari mq. 1.036,69 di standard a parcheggio privato per superficie di vendita e mq 2.073,39 di standard a parcheggio pubblico per superficie di vendita ”.
9. Alla luce di tali emergenze documentali, reputa pertanto il Collegio che la documentazione allegata all’istanza di condono doveva ritenersi completa quantomeno a far data dal 12.6.2009 (data di deposito della documentazione necessaria all’accatastamento, nonché della documentazione di avvenuta variazione ai fini ICI).
Ne consegue che alla data del rilascio del titolo (13.8.2012) – condizionato al pagamento di ulteriori oneri – si era già formato il titolo abilitativo per IL , e ogni ulteriore diritto di credito doveva ritenersi prescritto, ai sensi dell’art. 32, comma 36, d.l. n. 269/03, convertito in l. n. 326/03.
10. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è fondato.
Ne consegue, in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado, e della relativa tabella riepilogativa delle somme dovute, nella parte in cui esse subordinano il ritiro del titolo edilizio in sanatoria al pagamento di ulteriori oneri concessori, diritti di segreteria ed oblazione.
11. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, annulla l’atto impugnato in primo grado, e la relativa tabella riepilogativa delle somme dovute, nella parte in cui esse subordinano il ritiro del titolo edilizio in sanatoria al pagamento di ulteriori oneri concessori, diritti di segreteria ed oblazione.
Condanna Roma Capitale al rimborso delle spese di lite sostenute dall’appellante, che si liquidano, per il doppio grado di giudizio, in € 7.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO