Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12785/2024, vertente
TRA
Parte_1 nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Alessia Leschiutta
ricorrente
E
Controparte_1 nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Barbara Izzo resistente
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale sulla prole minore.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26 marzo 2024, premesso che dall'unione Parte_1 more uxorio con sono nate le figlie minori (il 24 settembre Controparte_1 Per_1
2008) e (28 settembre 2010), ha adito l'intestato Tribunale chiedendo Per_2 regolamentarsi le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sulle minori.
con le note congiunte depositate in data 28 dicembre 2024 le parti hanno, pertanto, formulato le seguenti conclusioni:
Per_
“Le figlie minori e saranno collocate prevalentemente presso l'abitazione Per_1 materna, in regime di affido congiunto ad entrambi i genitori, che paritariamente provvedono alla loro cura ed educazione, con impegno a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. Le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni.
Per quanto attiene la frequentazione delle figlie, della loro età della loro volontà e dei reciproci impegni indica la domenica dalle 10 alle 18 quale fascia oraria settimanale possibile per la frequentazione, fatti salvi , modi e tempi diversi e/o ulteriori che potranno essere concordati direttamente tra il padre e le figlie, nel rispetto delle loro Per_ inclinazioni e della loro volontà. Pertanto, laddove e ritengano di non Per_1 opporsi, il signor potrà comunque trascorrere tempo con loro, nel rispetto CP_1 delle loro esigenze sociali didattiche e sportive ogni volta che lo vorranno, concordando le visite direttamente con le minori.
Fermo restando che ciascun genitore, nei tempi di rispettiva permanenza, provvederà direttamente alle esigenze dei figli, le parti stabiliscono che il signor CP_1 contribuisca al mantenimento ordinario delle figlie a mezzo di assegno mensile nella misura pari a 300,00 (trecento,00), complessive (150 euro a figlia da versare alla signora a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle due figlie;
Parte_1 detta somma verrà corrisposta dal padre mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora (IBAN [...]), entro il Parte_1 giorno 28 del mese antecedente quello di competenza con decorrenza dal mese di dicembre 24;
Il Sig si impegna altresì a versare in favore della Sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 arretrati di mantenimento dalla data di iscrizione a ruolo della presente procedura
(marzo 24) la somma complessiva di Euro 2.500,00 da versarsi quanto a Euro 1000,00
(mille/00) entro e non oltre il 31 marzo 2025, ulteriori Euro 1000,00 (mille/00) entro e non oltre il 31 ottobre 25 e quanto alle ulteriori Euro 500,00 (cinquecento/00) entro e non oltre il 31 dicembre 25” Ritenuta la conformità delle condizioni proposte all'interesse della prole minore ferma la valenza meramente negoziale delle condizioni che esulano dall'oggetto del presente giudizio.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone in conformità alle condizione concordate dalle parti come riportate in parte motiva.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 13 gennaio
2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi