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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/12/2025, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Sent. n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Michela Palladino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2594/2023 del Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di pace” vertente
TRA
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Parte_1
Napolitano, dom.ta come in atti;
-appellante-
E
e , rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Vecchia, dom,ti come in Parte_2 Parte_3 atti;
-convenuti-
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte appellante impugnava la sentenza n. 63/2023 con la quale il Giudice di Pace di Sant'Angelo dei
LO accoglieva la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del sinistro stradale verificatosi in Montella, in data 28.02.2018, originato dalla collisione del veicolo di proprietà della sig.ra contro dei tombini sporgenti, non visibili, per la Parte_2 presenza della neve che copriva il manto stradale.
In particolare, deduceva l'erroneità della motivazione della sentenza, non avendo il Giudice di Pace correttamente valutato la dinamica del sinistro, né considerato l'assenza di un pericolo occulto, né
l'eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento, nonché la totale o, comunque, maggiore responsabilità del conducente nella causazione dell'incidente.
Chiedeva, di conseguenza, la riforma della sentenza di primo grado, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l'appellato, che contestava i motivi di appello e chiedeva il rigetto, vinte le spese di lite.
La domanda è infondata.
Il referente normativo per l'inquadramento della invocata responsabilità è l'art. 2051 c.c. atteso che i fatti dedotti si riferiscono ad un difetto custodiale.
È noto che la giurisprudenza ha inizialmente applicato alle ipotesi quale quella in esame i principi di cui all'art. 2043 cc a mente del quale l'amministrazione era tenuta a far sì che il bene demaniale non fosse fonte generatrice di un danno a terzi, a causa della colposa violazione di specifici doveri di comportamento stabiliti da norme di legge o di regolamento, in modo tale da evitare che potesse scaturirne danno per gli utenti che sullo stato di praticabilità delle strade riponevano ragionevole affidamento. In tale contesto la giurisprudenza ha elaborato la figura dell'insidia o trabocchetto quale situazione per l'utente di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile e, quindi, non evitabile con l'ordinaria diligenza. Successivamente, la giurisprudenza ha iniziato a ritenere concettualmente ed astrattamente configurabile nei confronti della PA la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 cc relativamente ai danneggiamenti subiti a seguito dell'utilizzo di strade pubbliche.
Orbene, l'istituto della responsabilità presunta per le cose in custodia disciplinato dall'art. 2051 cc prescinde dalla valutazione della colpa del custode, salva la prova del caso fortuito. È stato condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte che, ai fini del giudizio sulla possibilità di custodia,
“le peculiarità vanno individuate non solo e non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su di esso e sul comportamento degli utenti, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti,….). Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo” (cfr.
Cass. n. 15042/2008).
Ne consegue che sussiste l'obbligazione di risarcire il danno ai sensi dell'art. 2051 cc, a meno che il proprietario o custode non dimostrino il caso fortuito. La norma di cui all'art. 2051 cc non richiede, invero, altri e diversi presupposti applicativi ulteriori rispetto alla prova da parte del danneggiato della sussistenza dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa.
La Cassazione ha, ancora, precisato che “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. Ord. n. 11526/2017 e, in senso conforme, 2660/2013).
Tanto premesso, nel caso di specie, è stato confermato, dall'istruttoria svolta nel primo grado di giudizio, l'esistenza di un rapporto eziologico tra il fatto e l'evento lesivo, in particolare la presenza di un pericolo occulto sul manto stradale potenzialmente lesivo per i conducenti nel percorrere il tratto di strada interessato dal sinistro. Né l'ente custode della strada, per andare esente da responsabilità ha dimostrato di aver adottato comunque tutte le cautele necessarie e idonee ad evitare situazioni di pericolo nè di essersi trovato nell'impossibilità materiale di rimuovere tempestivamente quella condizione insidiosa data l'eccezionalità e l'imprevedibilità dell'evento.
In particolare, il teste , che al momento del sinistro percorreva la strada in senso Testimone_1 opposto, riferiva che in quel periodo “stavano rifacendo il manto stradale e avevano tolto l'asfalto lasciando i tombini più alti rispetto alla sede stradale. Al momento del sinistro vi era stata una precipitazione nevosa e la strada risultava visibile nelle parti centrali, mentre vi era una coltre di neve nella parte esterna. Proprio in tale zona erano presenti dei tombini, non visibili, contro cui ha urtato la ruota della vettura condotta da che, a seguito dell'urto, è finita contro un Parte_3 muro di cinta di un fabbricato posto sul lato della strada”.
La non ha, invece, dimostrato di aver adottato le cautele necessarie ad evitare situazioni di Parte_1 pericolo, attraverso la segnalazione di un tombino sollevato lungo la strada a causa dei lavori in atto, così da rendere evitabili il sorgere di situazioni pericolose per i fruitori della strada, anche in caso di improvvise precipitazioni. La precipitazione nevosa, non può, dunque, consistere in un evento eccezionale e imprevedibile tale da escludere totalmente la responsabilità dell'appellante, poiché comunque il custode della strada è obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Dunque, pur essendone onerata, non ha fornito alcun elemento a sostegno della presunta impossibilità di custodia per l'intervento di un fatto costituente caso fortuito né ha dimostrato l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera di signoria sulla cosa, come la condotta colposa del danneggiato, idoneo ad interrompere il nesso eziologico e ad escludere totalmente la sua responsabilità.
Ancora, sempre nel corso del giudizio di prime cure, veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio la quale accertava che “da un punto di vista tecnico i danni denunciati sono coerenti con la dinamica narrata negli atti a disposizione e che, comunque, si ritiene che esista il nesso di causalità tra i danni e l'evento e che la causazione dell'evento fosse in misura maggiore a carico dell'ente strada mentre in misura minore a carico del conducente del veicolo per non aver adeguato la velocità alle condizioni della strada e alle circostanze”.
È agevole, dunque, individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cc dell'amministrazione odierna appellante, quale custode della strada.
Pertanto, è condivisibile il percorso logico e motivazionale adottato dal giudice di primo grado nella sentenza impugnata.
Alla luce di tutto quanto considerato, l'appello non merita accoglimento e, di conseguenza, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 63/2023 del Giudice di Pace di
Sant'Angelo dei LO depositata in data 03.02.2023; - Condanna la , in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore della Parte_1 parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.450,00 per compensi, oltre rimb. forf., IVA e cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Avellino in data 5.12.2205
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Michela Palladino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2594/2023 del Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di pace” vertente
TRA
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Parte_1
Napolitano, dom.ta come in atti;
-appellante-
E
e , rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Vecchia, dom,ti come in Parte_2 Parte_3 atti;
-convenuti-
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte appellante impugnava la sentenza n. 63/2023 con la quale il Giudice di Pace di Sant'Angelo dei
LO accoglieva la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del sinistro stradale verificatosi in Montella, in data 28.02.2018, originato dalla collisione del veicolo di proprietà della sig.ra contro dei tombini sporgenti, non visibili, per la Parte_2 presenza della neve che copriva il manto stradale.
In particolare, deduceva l'erroneità della motivazione della sentenza, non avendo il Giudice di Pace correttamente valutato la dinamica del sinistro, né considerato l'assenza di un pericolo occulto, né
l'eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento, nonché la totale o, comunque, maggiore responsabilità del conducente nella causazione dell'incidente.
Chiedeva, di conseguenza, la riforma della sentenza di primo grado, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l'appellato, che contestava i motivi di appello e chiedeva il rigetto, vinte le spese di lite.
La domanda è infondata.
Il referente normativo per l'inquadramento della invocata responsabilità è l'art. 2051 c.c. atteso che i fatti dedotti si riferiscono ad un difetto custodiale.
È noto che la giurisprudenza ha inizialmente applicato alle ipotesi quale quella in esame i principi di cui all'art. 2043 cc a mente del quale l'amministrazione era tenuta a far sì che il bene demaniale non fosse fonte generatrice di un danno a terzi, a causa della colposa violazione di specifici doveri di comportamento stabiliti da norme di legge o di regolamento, in modo tale da evitare che potesse scaturirne danno per gli utenti che sullo stato di praticabilità delle strade riponevano ragionevole affidamento. In tale contesto la giurisprudenza ha elaborato la figura dell'insidia o trabocchetto quale situazione per l'utente di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile e, quindi, non evitabile con l'ordinaria diligenza. Successivamente, la giurisprudenza ha iniziato a ritenere concettualmente ed astrattamente configurabile nei confronti della PA la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 cc relativamente ai danneggiamenti subiti a seguito dell'utilizzo di strade pubbliche.
Orbene, l'istituto della responsabilità presunta per le cose in custodia disciplinato dall'art. 2051 cc prescinde dalla valutazione della colpa del custode, salva la prova del caso fortuito. È stato condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte che, ai fini del giudizio sulla possibilità di custodia,
“le peculiarità vanno individuate non solo e non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su di esso e sul comportamento degli utenti, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti,….). Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo” (cfr.
Cass. n. 15042/2008).
Ne consegue che sussiste l'obbligazione di risarcire il danno ai sensi dell'art. 2051 cc, a meno che il proprietario o custode non dimostrino il caso fortuito. La norma di cui all'art. 2051 cc non richiede, invero, altri e diversi presupposti applicativi ulteriori rispetto alla prova da parte del danneggiato della sussistenza dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa.
La Cassazione ha, ancora, precisato che “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. Ord. n. 11526/2017 e, in senso conforme, 2660/2013).
Tanto premesso, nel caso di specie, è stato confermato, dall'istruttoria svolta nel primo grado di giudizio, l'esistenza di un rapporto eziologico tra il fatto e l'evento lesivo, in particolare la presenza di un pericolo occulto sul manto stradale potenzialmente lesivo per i conducenti nel percorrere il tratto di strada interessato dal sinistro. Né l'ente custode della strada, per andare esente da responsabilità ha dimostrato di aver adottato comunque tutte le cautele necessarie e idonee ad evitare situazioni di pericolo nè di essersi trovato nell'impossibilità materiale di rimuovere tempestivamente quella condizione insidiosa data l'eccezionalità e l'imprevedibilità dell'evento.
In particolare, il teste , che al momento del sinistro percorreva la strada in senso Testimone_1 opposto, riferiva che in quel periodo “stavano rifacendo il manto stradale e avevano tolto l'asfalto lasciando i tombini più alti rispetto alla sede stradale. Al momento del sinistro vi era stata una precipitazione nevosa e la strada risultava visibile nelle parti centrali, mentre vi era una coltre di neve nella parte esterna. Proprio in tale zona erano presenti dei tombini, non visibili, contro cui ha urtato la ruota della vettura condotta da che, a seguito dell'urto, è finita contro un Parte_3 muro di cinta di un fabbricato posto sul lato della strada”.
La non ha, invece, dimostrato di aver adottato le cautele necessarie ad evitare situazioni di Parte_1 pericolo, attraverso la segnalazione di un tombino sollevato lungo la strada a causa dei lavori in atto, così da rendere evitabili il sorgere di situazioni pericolose per i fruitori della strada, anche in caso di improvvise precipitazioni. La precipitazione nevosa, non può, dunque, consistere in un evento eccezionale e imprevedibile tale da escludere totalmente la responsabilità dell'appellante, poiché comunque il custode della strada è obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Dunque, pur essendone onerata, non ha fornito alcun elemento a sostegno della presunta impossibilità di custodia per l'intervento di un fatto costituente caso fortuito né ha dimostrato l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera di signoria sulla cosa, come la condotta colposa del danneggiato, idoneo ad interrompere il nesso eziologico e ad escludere totalmente la sua responsabilità.
Ancora, sempre nel corso del giudizio di prime cure, veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio la quale accertava che “da un punto di vista tecnico i danni denunciati sono coerenti con la dinamica narrata negli atti a disposizione e che, comunque, si ritiene che esista il nesso di causalità tra i danni e l'evento e che la causazione dell'evento fosse in misura maggiore a carico dell'ente strada mentre in misura minore a carico del conducente del veicolo per non aver adeguato la velocità alle condizioni della strada e alle circostanze”.
È agevole, dunque, individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cc dell'amministrazione odierna appellante, quale custode della strada.
Pertanto, è condivisibile il percorso logico e motivazionale adottato dal giudice di primo grado nella sentenza impugnata.
Alla luce di tutto quanto considerato, l'appello non merita accoglimento e, di conseguenza, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 63/2023 del Giudice di Pace di
Sant'Angelo dei LO depositata in data 03.02.2023; - Condanna la , in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore della Parte_1 parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.450,00 per compensi, oltre rimb. forf., IVA e cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Avellino in data 5.12.2205
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino