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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1680/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZZ MARIA PINA, Presidente e Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 4209/2024 depositato il 03/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 953/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez.
10 e pubblicata il 05/02/2024
Atti impositivi:
- REVOCAZIONE SEN n. 171318 24 REGISTRO
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 4263/2024 depositato il 05/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1 elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 953/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez.
10 e pubblicata il 05/02/2024
Atti impositivi:
- REVOCAZIONE SEN n. 953 2024 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 350/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante/Appellato: vedi atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti ricorsi, successivamente riuniti, l'Agenzia delle Entrate- DP Messina, esponeva:
a) che con l'atto pubblico Numero_1 la società Resistente_1 aveva acquistato tre locali commerciali posti al piano terra, siti nel Comune di Messina, Indirizzo_2, per il prezzo convenuto di
€ 300.000,00; b) che a seguito giudizio di congruità, l'Ufficio aveva rettificato il valore del bene, innalzando il valore dei locali ad € 495.000,00, e notificando entro i termini di legge il relativo avviso;
c) che a seguito dell'interposto ricorso, seguito al fallimento della fase conciliativa, la Commissione
Tributaria Provinciale di Messina aveva pronunziato la sentenza n 953/2024 con cui aveva rigettato il ricorso del contribuente;
d) che la società Resistente_1 aveva proposto appello per la riforma della sentenza evidenziando anche che il diverso esito del giudizio riguardante i venditori degli immobili in oggetto aveva avuto un parziale accoglimento ( infatti con siffatta sentenza era stato rideterminando il valore degli immobili in € 400.000,00); e) che in esito alla sua costituzione in appello, la società aveva presentato istanza di conciliazione, chiedendo applicarsi il valore di € 400.000,00, già proposto in mediazione e la proposta di conciliazione, n. 500024/2023, era stata condivisa da esso Ufficio;
f) che con la Conciliazione avvenuta tra le parti ex art. 48 Dlgs 546/92 prot. N 00106817 del 22.05.2023, le imposte erano state rideterminate e l'atto era stato depositato telematicamente nel giudizio d'appello; g) che la Corte però aveva deciso senza considerare il deposito effettuato da entrambe le parti dell'atto di conciliazione firmato e della richiesta di entrambe le parti di richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per avvenuta conciliazione fuori udienza.
Chiedeva, pertanto, la revoca della sentenza, invocando il rimedio ex art. 395, comma 1, n. 4, cpc in quanto l'errore di fatto commesso dal giudice si fondava sull'inesistenza di un fatto- rappresentato nella specie dall'esistenza di un accordo di conciliazione regolarmente depositato da entrambe le parti con richiesta congiunta di declaratoria di estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione- la cui verità era positivamente stabilita.
Fissato il giudizio, la Corte decideva come da dispositivo all'udienza collegiale del 23/2/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che , giusto consolidato orientamento del Supremo Collegio ( vedi decisione corte di cassazione n 7239/2019), i presupposti dell'errore revocatorio , con riferimento all'errore di fatto- ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. consistono:: 1) in un'errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile;
2) deve essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa;
3) non cadere su di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato;
4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, così da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche. Deve trattarsi, quindi, di un errore di percezione, di una mera svista materiale , che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risultava, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (tra le tante, Cass. n. 442 del
2018, n. 14002 del 2017, n.22171 del 2010).
Infatti il punto è stato particolarmente e reiteratamente sottolineato dalla Suprema Corte ( vedi in particolare, Cassazione Civile decisione n 4385/19) secondo cui «Una sentenza…… non può essere impugnata per revocazione in base all'assunto che abbia male valutato i motivi di ricorso, perché un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, comma 1, numero 4, c.p.c» ( vedi anche Cass. n. 8615 del 03/04/2017); -«In tema di revocazione la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. Ne consegue l'impossibilità di configurare errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione dei documenti non ammessi dal giudice d'appello» (Cass. n. 20635 del
31/08/2017; conforme Cass. n. 14608/2007).
In applicazione di tali principi certamente può ritenersi che il primo Giudice sia incorso in un errore revocatorio, nel pronunziarsi sul merito della pretesa senza tenere conto della documentata intervenienza di una conciliazione tra le parti, che avrebbe dovuto comportare la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. E l'errore nel caso in esame è indubbiamente essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa esiste un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa. Valutata, pertanto, la ammissibilità del ricorso per revocazione e passando ad esaminarlo nel merito, il
Collegio ritiene che il giudizio in cui è intervenuta la sentenza contestata debba essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere, in conseguenza della intervenuta conciliazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini indicati in parte motiva, revocando la sentenza n n 953/2024 del 15.01.2024 depositata il 5.02.2024, e previa conferma della piena legittimità e fondatezza della conciliazione intervenuta tra le parti ex art. 48 del d.lgs. n. 546/92 prot. N 00106817 del 22.05.2023, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Messina lì 23/2/2026 Il Presidente Estensore D.ssa Maria
NA ZZ
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZZ MARIA PINA, Presidente e Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 4209/2024 depositato il 03/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 953/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez.
10 e pubblicata il 05/02/2024
Atti impositivi:
- REVOCAZIONE SEN n. 171318 24 REGISTRO
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 4263/2024 depositato il 05/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1 elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 953/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez.
10 e pubblicata il 05/02/2024
Atti impositivi:
- REVOCAZIONE SEN n. 953 2024 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 350/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante/Appellato: vedi atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti ricorsi, successivamente riuniti, l'Agenzia delle Entrate- DP Messina, esponeva:
a) che con l'atto pubblico Numero_1 la società Resistente_1 aveva acquistato tre locali commerciali posti al piano terra, siti nel Comune di Messina, Indirizzo_2, per il prezzo convenuto di
€ 300.000,00; b) che a seguito giudizio di congruità, l'Ufficio aveva rettificato il valore del bene, innalzando il valore dei locali ad € 495.000,00, e notificando entro i termini di legge il relativo avviso;
c) che a seguito dell'interposto ricorso, seguito al fallimento della fase conciliativa, la Commissione
Tributaria Provinciale di Messina aveva pronunziato la sentenza n 953/2024 con cui aveva rigettato il ricorso del contribuente;
d) che la società Resistente_1 aveva proposto appello per la riforma della sentenza evidenziando anche che il diverso esito del giudizio riguardante i venditori degli immobili in oggetto aveva avuto un parziale accoglimento ( infatti con siffatta sentenza era stato rideterminando il valore degli immobili in € 400.000,00); e) che in esito alla sua costituzione in appello, la società aveva presentato istanza di conciliazione, chiedendo applicarsi il valore di € 400.000,00, già proposto in mediazione e la proposta di conciliazione, n. 500024/2023, era stata condivisa da esso Ufficio;
f) che con la Conciliazione avvenuta tra le parti ex art. 48 Dlgs 546/92 prot. N 00106817 del 22.05.2023, le imposte erano state rideterminate e l'atto era stato depositato telematicamente nel giudizio d'appello; g) che la Corte però aveva deciso senza considerare il deposito effettuato da entrambe le parti dell'atto di conciliazione firmato e della richiesta di entrambe le parti di richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per avvenuta conciliazione fuori udienza.
Chiedeva, pertanto, la revoca della sentenza, invocando il rimedio ex art. 395, comma 1, n. 4, cpc in quanto l'errore di fatto commesso dal giudice si fondava sull'inesistenza di un fatto- rappresentato nella specie dall'esistenza di un accordo di conciliazione regolarmente depositato da entrambe le parti con richiesta congiunta di declaratoria di estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione- la cui verità era positivamente stabilita.
Fissato il giudizio, la Corte decideva come da dispositivo all'udienza collegiale del 23/2/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che , giusto consolidato orientamento del Supremo Collegio ( vedi decisione corte di cassazione n 7239/2019), i presupposti dell'errore revocatorio , con riferimento all'errore di fatto- ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. consistono:: 1) in un'errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile;
2) deve essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa;
3) non cadere su di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato;
4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, così da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche. Deve trattarsi, quindi, di un errore di percezione, di una mera svista materiale , che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risultava, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (tra le tante, Cass. n. 442 del
2018, n. 14002 del 2017, n.22171 del 2010).
Infatti il punto è stato particolarmente e reiteratamente sottolineato dalla Suprema Corte ( vedi in particolare, Cassazione Civile decisione n 4385/19) secondo cui «Una sentenza…… non può essere impugnata per revocazione in base all'assunto che abbia male valutato i motivi di ricorso, perché un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, comma 1, numero 4, c.p.c» ( vedi anche Cass. n. 8615 del 03/04/2017); -«In tema di revocazione la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. Ne consegue l'impossibilità di configurare errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione dei documenti non ammessi dal giudice d'appello» (Cass. n. 20635 del
31/08/2017; conforme Cass. n. 14608/2007).
In applicazione di tali principi certamente può ritenersi che il primo Giudice sia incorso in un errore revocatorio, nel pronunziarsi sul merito della pretesa senza tenere conto della documentata intervenienza di una conciliazione tra le parti, che avrebbe dovuto comportare la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. E l'errore nel caso in esame è indubbiamente essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa esiste un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa. Valutata, pertanto, la ammissibilità del ricorso per revocazione e passando ad esaminarlo nel merito, il
Collegio ritiene che il giudizio in cui è intervenuta la sentenza contestata debba essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere, in conseguenza della intervenuta conciliazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini indicati in parte motiva, revocando la sentenza n n 953/2024 del 15.01.2024 depositata il 5.02.2024, e previa conferma della piena legittimità e fondatezza della conciliazione intervenuta tra le parti ex art. 48 del d.lgs. n. 546/92 prot. N 00106817 del 22.05.2023, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Messina lì 23/2/2026 Il Presidente Estensore D.ssa Maria
NA ZZ