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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/03/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 2342/2024
VERBALE DI UDIENZA del 18 marzo 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'Avv. Francesco Tripaldi;
Per il resistente l'Avv. Mariangela Borgese, per delega CP_1
dell'Avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N. 2342 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 vertente TRA
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, dall' Avv. Francesco Tripaldi ( C.F..: ), giusta C.F._2
procura in atti;
ricorrente
E
(c.f. Controparte_2
, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore Triolo
( ) e dall'Avv. Valeria Grandizio ( , C.F._3 C.F._4
in virtù di procura generale alle liti per atto Notar del Persona_1
22.03.2024 in Roma (repertorio 37875 – raccolta 7313) corrente in Roma, in atti resistente
All'udienza del 18 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore 13,37, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.09.2024, la ricorrente conveniva l' CP_1
davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Palmi, chiedendo la determinazione della quota della pensione di reversibilità per come stabilito nella sentenza n. 1493/2021 dalla data di decorrenza della domanda amministrativa ossia dal 26/04/2016 A sostegno della propria pretesa deduceva di non essere l'unica titolare della pensione riconosciuta in sentenza ma di essere contitolare della pensione ai superstiti, unitamente alla madre
, che, ad oggi, nonostante numerosi solleciti, l' non Parte_2 CP_1 aveva provveduto a quantificare e calcolare la pensione di reversibilità spettante alla ricorrente, per come stabilito nella sentenza n. 1493/2021.
Pertanto, concludeva, chiedendo di” Accogliere la domanda del ricorrente e per
l'effetto quantificare e calcolare la pensione di reversibilità spettante alla signora
per come stabilito nella sentenza n. 1493/2021 dalla data di Parte_1
decorrenza della domanda amministrativa ossia dal 26/04/2016 sino al 2022.-
Condannare , in ogni caso, l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento delle spese di lite, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario” .
Instauratosi regolare contraddittorio, si costituiva l' eccependo CP_1
l'inammissibilità della domanda, poiché , parte ricorrente, non indicava l'importo di cui pretendeva il pagamento, né chiedeva che fosse pronunciata la condanna dell' resistente al pagamento della prestazione in CP_2
riferimento alla quale era stata proposta l'azione. Deduceva, inoltre l'inammissibilità della domanda, anche in ragione dell'insussistenza dell'interesse alla determinazione della quota della pensione di reversibilità spettante, trattandosi di percentuale fissata ex lege. Infatti, tale beneficio viene corrisposto nella seguente misura:• 60% al coniuge;
• 20% a ciascun figlio se c'è anche il coniuge;
• 40% a ciascun figlio, se sono solo i figli ad averne diritto;
•
15% a ciascun genitore, fratello e sorella. Deduceva, ulteriormente, di avere dato seguito alla sentenza invocata ed eccepiva che l'odierna ricorrente non aveva mai presentato istanza di variazione ufficio pagatore e chiesto il relativo pagamento disgiunto. Quindi, concludeva, chiedendo di” rigettare il ricorso introduttivo del giudizio perché inammissibile, improponibile, nonché infondato in fatto ed in diritto;
b) condannare parte ricorrente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio”. All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa veniva decisa.
In specie, parte ricorrente eccepisce che l' non aveva dato seguito alla CP_1
sentenza n. 1413/2021, che riconosceva alla stessa la pensione di reversibilità dalla data della domanda amministrativa, ossia dal 26/04/2016 sino al 2022.
Di contro, l' eccepiva di avere dato seguito all'invocata sentenza. CP_1
L'odierna ricorrente, eccepiva che le somme, per stessa ammissione dell'Ente, erano state corrisposte alla madre, IG.ra e che, Parte_2
pertanto, non poteva considerarsi adempiuto l'obbligo, nascente dalla sentenza del Tribunale di Palmi n. 1493/2021.
Il ricorso và accolto per le motivazione che di seguito verranno espresse.
Occorre evidenziare che, l'odierna ricorrente aveva ottenuto, davanti al
Tribunale di Palmi il riconoscimento di soggetto inabile titolare del diritto alla pensione di reversibilità del di lui padre.
La pronuncia con la quale tale diritto è stato accertato è, passata , peraltro , in cosa giudicata. Orbene l' si oppone al pagamento della somma sulla base CP_1
del fatto che avrebbe corrisposto le somme della pensione di reversibilità alla
IG.ra . In sostanza l' deduce di avere Parte_2 CP_2
corrisposto le somme relative riconosciute con sentenza del Tribunale di Palmi.
Più in particolare di avere riconosciuto la pensione di reversibilità alla IG.ra
, vedova del sig. . Il fatto che l Parte_2 Persona_2 CP_2
abbia erogato la pensione di reversibilità alla IG.ra in Parte_2
qualità di vedova del de cuius, , non può compromettere il Persona_2
diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere quanto dovuto, in virtù di un titolo esecutivo.
In sostanza l'eccezione di adempimento sollevata dall' non può trovare CP_1
accoglimento, atteso che riguardo alla disciplina del destinatario del pagamento, occorre prendere le mosse dall'art. 1188, comma 1, c.c. Questa norma prescrive che l'adempimento deve essere effettuato nei confronti del creditore, della persona da lui indicata (c.d. adiectus solutionis causa), ovvero alla persona autorizzata dalla legge o dall'autorità giudiziaria a riceverlo. Se la prestazione viene eseguita nei confronti di una persona diversa da quella sopra indicata, il creditore non può essere ritenuto liberato dall'obbligazione sullo stesso gravante.
Pertanto, quanto dedotto dall' che, peraltro, non fornisce alcuna prova CP_2
dell'avvenuto pagamento della prestazione in favore della IG.ra
[...]
, che avrebbe ricevuto l'intera somma, pur non essendo legittimata Parte_2
a riceverla, almeno in parte.
Quindi, alla luce delle suesposte considerazioni deve essere riconosciuto il diritto di parte ricorre all'esecuzione di quanto disposto con sentenza del
Tribunale di Palmi n. 1493/2021 nella percentuale fissata ex lege.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, secondo il D.M. 55/2014
e succ. modif., considerando il valore della causa , l'attività svolta, ridotte per mancanza di particolari questioni di fatto e diritto.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando:
- Accoglie il ricorso, e, conseguentemente condanna l a dare CP_1
esecuzione a quanto statuito con sentenza del Tribunale di Palmi
n.1493/2021 dalla data di decorrenza della domanda amministrativa ossia dal 26/04/2016 sino al 2022, nella percentuale fissata ex lege.
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in CP_1
complessive € 1305,00, oltre IVA e CPA, spese forfettarie, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente. Palmi 18 marzo 2025
-
Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 2342/2024
VERBALE DI UDIENZA del 18 marzo 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'Avv. Francesco Tripaldi;
Per il resistente l'Avv. Mariangela Borgese, per delega CP_1
dell'Avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N. 2342 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 vertente TRA
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, dall' Avv. Francesco Tripaldi ( C.F..: ), giusta C.F._2
procura in atti;
ricorrente
E
(c.f. Controparte_2
, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore Triolo
( ) e dall'Avv. Valeria Grandizio ( , C.F._3 C.F._4
in virtù di procura generale alle liti per atto Notar del Persona_1
22.03.2024 in Roma (repertorio 37875 – raccolta 7313) corrente in Roma, in atti resistente
All'udienza del 18 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore 13,37, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.09.2024, la ricorrente conveniva l' CP_1
davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Palmi, chiedendo la determinazione della quota della pensione di reversibilità per come stabilito nella sentenza n. 1493/2021 dalla data di decorrenza della domanda amministrativa ossia dal 26/04/2016 A sostegno della propria pretesa deduceva di non essere l'unica titolare della pensione riconosciuta in sentenza ma di essere contitolare della pensione ai superstiti, unitamente alla madre
, che, ad oggi, nonostante numerosi solleciti, l' non Parte_2 CP_1 aveva provveduto a quantificare e calcolare la pensione di reversibilità spettante alla ricorrente, per come stabilito nella sentenza n. 1493/2021.
Pertanto, concludeva, chiedendo di” Accogliere la domanda del ricorrente e per
l'effetto quantificare e calcolare la pensione di reversibilità spettante alla signora
per come stabilito nella sentenza n. 1493/2021 dalla data di Parte_1
decorrenza della domanda amministrativa ossia dal 26/04/2016 sino al 2022.-
Condannare , in ogni caso, l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento delle spese di lite, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario” .
Instauratosi regolare contraddittorio, si costituiva l' eccependo CP_1
l'inammissibilità della domanda, poiché , parte ricorrente, non indicava l'importo di cui pretendeva il pagamento, né chiedeva che fosse pronunciata la condanna dell' resistente al pagamento della prestazione in CP_2
riferimento alla quale era stata proposta l'azione. Deduceva, inoltre l'inammissibilità della domanda, anche in ragione dell'insussistenza dell'interesse alla determinazione della quota della pensione di reversibilità spettante, trattandosi di percentuale fissata ex lege. Infatti, tale beneficio viene corrisposto nella seguente misura:• 60% al coniuge;
• 20% a ciascun figlio se c'è anche il coniuge;
• 40% a ciascun figlio, se sono solo i figli ad averne diritto;
•
15% a ciascun genitore, fratello e sorella. Deduceva, ulteriormente, di avere dato seguito alla sentenza invocata ed eccepiva che l'odierna ricorrente non aveva mai presentato istanza di variazione ufficio pagatore e chiesto il relativo pagamento disgiunto. Quindi, concludeva, chiedendo di” rigettare il ricorso introduttivo del giudizio perché inammissibile, improponibile, nonché infondato in fatto ed in diritto;
b) condannare parte ricorrente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio”. All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa veniva decisa.
In specie, parte ricorrente eccepisce che l' non aveva dato seguito alla CP_1
sentenza n. 1413/2021, che riconosceva alla stessa la pensione di reversibilità dalla data della domanda amministrativa, ossia dal 26/04/2016 sino al 2022.
Di contro, l' eccepiva di avere dato seguito all'invocata sentenza. CP_1
L'odierna ricorrente, eccepiva che le somme, per stessa ammissione dell'Ente, erano state corrisposte alla madre, IG.ra e che, Parte_2
pertanto, non poteva considerarsi adempiuto l'obbligo, nascente dalla sentenza del Tribunale di Palmi n. 1493/2021.
Il ricorso và accolto per le motivazione che di seguito verranno espresse.
Occorre evidenziare che, l'odierna ricorrente aveva ottenuto, davanti al
Tribunale di Palmi il riconoscimento di soggetto inabile titolare del diritto alla pensione di reversibilità del di lui padre.
La pronuncia con la quale tale diritto è stato accertato è, passata , peraltro , in cosa giudicata. Orbene l' si oppone al pagamento della somma sulla base CP_1
del fatto che avrebbe corrisposto le somme della pensione di reversibilità alla
IG.ra . In sostanza l' deduce di avere Parte_2 CP_2
corrisposto le somme relative riconosciute con sentenza del Tribunale di Palmi.
Più in particolare di avere riconosciuto la pensione di reversibilità alla IG.ra
, vedova del sig. . Il fatto che l Parte_2 Persona_2 CP_2
abbia erogato la pensione di reversibilità alla IG.ra in Parte_2
qualità di vedova del de cuius, , non può compromettere il Persona_2
diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere quanto dovuto, in virtù di un titolo esecutivo.
In sostanza l'eccezione di adempimento sollevata dall' non può trovare CP_1
accoglimento, atteso che riguardo alla disciplina del destinatario del pagamento, occorre prendere le mosse dall'art. 1188, comma 1, c.c. Questa norma prescrive che l'adempimento deve essere effettuato nei confronti del creditore, della persona da lui indicata (c.d. adiectus solutionis causa), ovvero alla persona autorizzata dalla legge o dall'autorità giudiziaria a riceverlo. Se la prestazione viene eseguita nei confronti di una persona diversa da quella sopra indicata, il creditore non può essere ritenuto liberato dall'obbligazione sullo stesso gravante.
Pertanto, quanto dedotto dall' che, peraltro, non fornisce alcuna prova CP_2
dell'avvenuto pagamento della prestazione in favore della IG.ra
[...]
, che avrebbe ricevuto l'intera somma, pur non essendo legittimata Parte_2
a riceverla, almeno in parte.
Quindi, alla luce delle suesposte considerazioni deve essere riconosciuto il diritto di parte ricorre all'esecuzione di quanto disposto con sentenza del
Tribunale di Palmi n. 1493/2021 nella percentuale fissata ex lege.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, secondo il D.M. 55/2014
e succ. modif., considerando il valore della causa , l'attività svolta, ridotte per mancanza di particolari questioni di fatto e diritto.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando:
- Accoglie il ricorso, e, conseguentemente condanna l a dare CP_1
esecuzione a quanto statuito con sentenza del Tribunale di Palmi
n.1493/2021 dalla data di decorrenza della domanda amministrativa ossia dal 26/04/2016 sino al 2022, nella percentuale fissata ex lege.
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in CP_1
complessive € 1305,00, oltre IVA e CPA, spese forfettarie, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente. Palmi 18 marzo 2025
-
Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo