Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/04/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Dott.ssa Francesca Caputo Presidente Est.
Dott. Alessandro Carra Giudice
Dott. Michele Grande
- Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 664/2025 V.G. R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Sara Candido, come da mandato in atti, e Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Sabato, come da mandato in atti;
Parte_2
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 17.03.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.02.2025 le parti esponevano:
di aver contratto matrimonio in data 20.07.2006; di aver generato un figlio, nato in data [...];
-
di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione
-
materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi e, nel rispetto dei termini di legge, lo scioglimento del matrimonio;
fissata l'udienza di comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 17.03.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Le condizioni concordate dalle parti in sede di ricorso introduttivo appaiono consone agli interessi delle medesime, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1. I coniugi vivranno separati come, per decisione concorde, con l'obbligo del reciproco rispetto, senza ingerenza alcuna;
2. Nulla verrà disposto in relazione ad assegno di mantenimento atteso che entrambi prestano attività lavorativa e sono economicamente indipendenti;
3. A titolo di contributo per il mantenimento del figlio, il padre si impegna a corrispondere presso il domicilio della moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, anticipatamente, l'importo di euro 200,00 (duecento/00), da rivalutare annualmente secondo l'indice accertato dall'ISTAT, oltre all'assegno unico percepito per il figlio. In ogni caso i coniugi concorreranno, ognuno per il 50% alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative, ecc.) che si dovessero rendere necessarie in favore del figlio, come da protocollo del Tribunale di Lecce.
4. Il figlio ancora minorenne Persona 1 sarà affidato ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre nell'abitazione dove la stessa risiede, in Castro Marina (LE), alla via S. Antonio;
5. Il minore è iscritto ad una scuola di calcio, dove si reca per 3 volte alla settimana.
6. Le decisioni di maggiore importanza per il figlio, relative all'educazione, istruzione e salute, saranno assunte, come ormai avviene dopo la separazione dei coniugi, da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni della minore.
7. Il sig. Parte 1 avrà facoltà di vedere il figlio, compatibilmente con le esigenze del minore e della sig.ra Pt_2 concordando con quest'ultima, n° 3 pomeriggi della settimana successiva da trascorrere con il proprio figliolo dalle ore 16.00 alle ore 21.00, sulla base dei propri impegni lavorativi. In caso di difficoltà nel giungere ad accordi Persona_1 trascorrerà con il padre il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16,00 alle ore 21,00.
8. A fine settimana alterni il minore pernotterà con il padre presso la sua abitazione. A tal fine il sig. Parte_1 avrà cura di prelevare il figlio, dall'abitazione ove lo stesso risiede con la madre, alle ore 18:00 del venerdì sera per poi riaccompagnarlo il lunedì mattina a scuola o, in caso di festività coincidente con il lunedì, presso la madre.
9. Durante il periodo estivo, sia il padre che la madre potranno trascorrere con il figlio due settimane continuative da concordare tra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di difficoltà nel giungere ad accordi, il figlio trascorrerà due settimane a luglio con il padre dal giorno 1 al giorno 15, e due settimane ad agosto con la madre dal giorno 1 al giorno 15.
10. Le festività natalizie, in mancanza di diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con le esigenze di ciascuno saranno suddivise, ad anni alterni, stessa cosa varrà per le festività relative al 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio. 11. Per il periodo pasquale, oltre al calendario ordinario, Persona_1 trascorrerà con i genitori le festività alternandole un anno con un genitore un anno con l'altro, compatibilmente con le esigenze di ciascun genitore. In ipotesi di disaccordo il giorno di Pasqua 2024 Persona 1 sarà in compagnia della madre, l'anno successivo in compagnia del padre;
allo stesso modo il giorno di "pasquetta" 2024 sarà trascorso con il padre, l'anno successivo con la madre.
12. In occasione delle altre festività (ad esempio 25 aprile, 1° maggio, ecc.) il minore rimarrà alternativamente con la madre e con il padre, dalle ore 9:00 alle 21:00 del singolo giorno festivo e compatibilmente alle loro esigenze e a quelle del minore.
13. I coniugi si impegnano a non ostacolare in alcun modo la frequentazione del figlio con i rispettivi familiari.
14. I coniugi si impegnano altresì ad evitare di tenere in presenza del figlio comportamenti, frequentazioni o abitudini di vita che possano turbare lo sviluppo psichico e affettivo del minore ed il suo rapportarsi con entrambi.
15. I coniugi dichiarano, ad ogni effetto, di non aver nulla a pretendere reciprocamente sotto il profilo patrimoniale avendo acclarato ogni residuo rapporto di tale natura.
16. I coniugi si danno reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto ed al rilascio di autonomo passaporto al figlio
Persona 1 con espressa autorizzazione a recarsi all'estero insieme al padre o alla madre, per vacanza e per periodi che non supereranno i quindici giorni consecutivi.
Deve, pertanto, dichiararsi la separazione personale tra i coniugi.
Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 20.07.2006 in Melendugno (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 2 parte I anno 2006, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
c) dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
d) spese al definitivo.
Lecce, 1.4.25
La Presidente Est.
(dott.ssa Francesca Caputo)